Procedimento arbitrale e scadenza dei termini di pronuncia di lodo

In tema di arbitrato, ai sensi dell’art. 821 c.p.c. Rilevanza del decorso del termine , la parte che vuole far valere la nullità del lodo arbitrale, per pronuncia del medesimo dopo la scadenza del termine, deve notificare la volontà alle altre parti e gli arbitri prima della deliberazione del lodo. Dopo tale formalità non grava sulla parte anche l’onere di eccepire detta nullità prima di ogni sua difesa nello stesso procedimento arbitrale .

Lo ha affermato la Cassazione con sentenza n. 21536/18, depositata il 31 agosto. Il caso. La Corte d’Appello di Catania respingeva le impugnazioni avverso il lodo, il quale, su istanza di 7 soci, dichiarava approvata la deliberazione assembleare di una società avente ad oggetto l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità contro gli amministratori. Secondo la Corte territoriale l’impugnazione, vertente sulla nullità del lodo, perché pronunciato dopo la scadenza del termine ex art. 829, comma 1, n. 6, c.p.c. Casi di nullità , non poteva essere accolta in quanto le parti all’udienza fissata per il conferimento di incarico peritale erano presenti senza eccepire l’avvenuta scadenza del termine di pronuncia di lodo. Pertanto, coordinando l’art. 821 c.p.c. Rilevanza del decorso del termine con l’art. 829 c.p.c., l’omissione di qualsiasi rilievo al riguardo nell’udienza menzionata implica rinuncia degli impugnanti a far valere l’eccezione . Dette decisione è oggetto di ricorso per cassazione promosso dai soccombenti. Oneri delle parti. Con il primo motivo i ricorrenti lamentando che l’art. 821 c.pc. non ammette equipollenti alla notificazione di decadenza nei confronti degli arbitri e non richiedere nessuna eccezione da proporsi nel corso del procedimento arbitrale. Secondo la Cassazione il motivo è fondato. In particolare, osserva la Corte, sulla questione visti i richiamati articoli, deve affermarsi il principio di diritto secondo cui la parte che intenda far valere la nullità del lodo per pronuncia del medesimo dopo la scadenza dei termini ha l’onere di notificare detta volontà alle altre parti e agli arbitri prima della deliberazione del lodo, ai sensi dell’art. 821 c.p.c., ma, operato tale adempimento formale, non grava sulla medesima anche l’onere di eccepire detta nullità prima di ogni sua difesa nello stesso procedimento arbitrale . In conclusione la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, restando assorbite le altre doglianze, con rinvio alla Corte d’Appello, in diversa composizione, perché caducato il lodo, esamini in via rescissoria le domande dell’impugnazione.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 26 giugno – 31 agosto 2018, n. 21536 Presidente Giancola – Relatore Nazzincone Fatti di causa La Corte d’appello di Catania con sentenza del 4 ottobre 2012 ha respinto le impugnazioni, principale ed incidentale, avverso il lodo del 4 novembre 2008 il quale, su istanza di sette soci, e per quanto ancora interessa, ha dichiarato come approvata la deliberazione assembleare della Solarino Nuova soc. coop. a r.l., avente ad oggetto l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità contro gli amministratori, nonché la conseguente decadenza automatica dalla carica è stata, altresì, accertata la nullità dell’esclusione di un socio infine, il lodo ha condannato i tre amministratori al risarcimento del danno in favore della società, nella misura di Euro 129.512,75. La corte territoriale ha ritenuto che a con riguardo al primo motivo dell’impugnazione principale, vertente sulla nullità del lodo perché pronunciato dopo la scadenza del termine ex art. 829, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., esso è stato in effetti emesso a termine scaduto ossia, in data 4 novembre 2008, laddove il termine scadeva il 10 febbraio 2008 e gli odierni ricorrenti notificarono in data 5 luglio 2008 atto per manifestare la propria intenzione di far valere la decadenza degli arbitri tuttavia, all’udienza del 10 aprile 2008, fissata per il conferimento di incarico peritale, le parti furono presenti, senza eccepire la avvenuta scadenza del termine di pronuncia del lodo pertanto, dovendosi coordinare l’art. 821 cod. proc. civ. con l’art. 829, comma 2, cod. proc. civ. - il primo dei quali, nel testo di cui al d.lgs. n. 40 del 2006 nella specie applicabile, pone a carico della parte l’onere di eccepire nella prima istanza o difesa la violazione di una regola del procedimento - l’omissione di qualsiasi rilievo al riguardo nell’udienza menzionata implica rinuncia degli impugnanti a far valere l’eccezione b le censure proposte al lodo, pur prospettate come violazione di norme di diritto, siano inammissibili, in quanto risolte nella richiesta di nuova valutazione nel merito o in un diverso apprezzamento delle prove testimoniali assunte dall’arbitro, mentre non sussiste la mancanza di motivazione del lodo. Hanno proposto ricorso i soccombenti, sulla base di tre motivi. Non svolgono difese gli intimati. Depositata memoria dalla ricorrente F.A. e fissata l’adunanza camerale del 20 settembre 2017, il Collegio ha rimesso la causa alla pubblica udienza, cui dunque perviene. Due dei ricorrenti hanno deposito la memoria ex art. 378 cod. proc. civ. Ragioni della decisione 1. - Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la violazione e la falsa applicazione degli artt. 821 e 829, comma 2, cod. proc. civ., oltre al vizio di motivazione contraddittoria, in quanto la prima disposizione non ammette equipollenti alla notificazione di decadenza nei confronti degli arbitri, onde ad essa non si applica il disposto generale di cui alla seconda norma e non si richiede nessuna eccezione da proporsi nel corso del procedimento arbitrale, come è invece per la violazione delle ordinarie regole che disciplinano quel procedimento. Nella specie, il termine per il deposito del lodo era scaduto in ragione della prima proroga dal medesimo stabilita il 10 febbraio 2008 e la notifica in questione fu effettuata il 4 luglio 2008, quindi prima dell’inizio del nuovo periodo di sospensione feriale, onde l’arbitro non avrebbe potuto più pronunciare. Con il secondo motivo, deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 829, comma 1, nn. 5 e 11, oltre alla motivazione contraddittoria, per avere la corte territoriale disatteso la censura di contraddittorietà del ragionamento arbitrale, laddove, con riguardo al contenuto della deliberazione assembleare del 27 luglio 2006, da un lato aveva ritenuto inattendibile il verbale circa il deliberato dei soci, e, dall’altro lato, lo aveva invece giudicato affidabile circa le dichiarazioni sulla conflittualità fra i soci, in esso contenute. Con il terzo motivo, deducono la nullità della sentenza, per violazione dell’art. 132, comma 1, n. 2, cod. proc. civ., in quanto manca l’indicazione, nell’epigrafe, della società, che pure era stata parte. 2. - Il primo motivo è fondato. L’art. 821 cod. proc. civ. prevede che il decorso del termine stabilito per la pronuncia del lodo non possa essere fatto valere come causa di nullità se la parte, prima della deliberazione del lodo medesimo, non abbia notificato alle altre parti e agli arbitri che intende farne valere la decadenza onde poi gli arbitri, verificato il decorso del termine, dovranno dichiarare il procedimento estinto. Con riguardo a tale fattispecie, la corte del merito, pur dopo avere verificato alla data del 10 febbraio 2008 sopraggiunta la scadenza del termine per la pronuncia arbitrale, non ancora intervenuta, nonché validamente notificato in data 5 luglio 2008 l’atto ex art. 821 cod. proc. civ., ha poi dato una lettura correttiva di tale disposizione, ritenendo la parte soggetta anche all’onere di eccepire la scadenza del termine nella sua prima difesa, ai sensi dell’art. 829, comma 2, cod. proc. civ., dalla stessa individuata nell’udienza del 10 aprile 2008, fissata per il conferimento dell’incarico peritale. Tale lettura non può essere condivisa. Questa Corte ha già chiarito v. Cass. 23 gennaio 2012, n. 889 e Cass. 15 luglio 1980, n. 4536, in vicende in cui l’onere, al contrario, non era stato assolto come il sistema delineato dal combinato disposto degli art. 821 e 829, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. è imperniato non già sul mero decorso del termine, che ne rappresenta il mero sostrato di natura fattuale, ma sulla manifestazione della parte di voler far valere la decadenza, la quale integra un vero e proprio onere. La notificazione dell’intenzione della parte di far valere la decadenza non costituisce, quindi, una mera eccezione da proporsi nell’ambito del procedimento arbitrale, ma un atto, imprescindibile in difetto del quale la nullità del lodo non può essere fatta valere . Come ha affermato detta decisione, l’adempimento dell’onere in questione comporta un’attività dispositiva che esplica anche effetti di natura sostanziale e la previsione della notificazione garantisce la certezza, anche in relazione al quando, della conoscenza, da parte di tutti i soggetti interessati, dell’intenzione di far valere la decadenza Cass. 23 gennaio 2012, n. 889, cit. v. pure Cass. 26 marzo 2004, n. 6069 Cass. 22 agosto 1997, n. 7863 Cass. 15 novembre 1984, n. 5771 . Dunque, la fissazione del termine per la notificazione dell’intenzione di far valere la decadenza degli arbitri prima della decisione si giustifica evidentemente come si è osservato in dottrina con la necessità, avvertita dal legislatore, di scoraggiare una notifica secundum eventum litis Cass. 22 agosto 1997, n. 7863 . Con dette pronunce, in sostanza, è stato chiarito che il decorso del termine indicato nell’art. 820 cod. proc. civ. non può essere fatto valere come causa della nullità della sentenza se, ai sensi del successivo art. 821, la parte, prima della deliberazione del lodo, non abbia notificato alle altre parti e agli arbitri che intende far valere la decadenza di questi ultimi. Si tratta di nullità relativa, posto che il decorso del termine non può essere addotto a causa di nullità del lodo se la parte, prima della deliberazione della pronunzia arbitrale, non abbia provveduto a detta notificazione. Dalle ricordate decisioni già emerge, pertanto, il rilievo formale e non surrogabile dell’adempimento ex art. 821 cod. proc. civ., laddove esse richiedono la notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario e sottolineano il rigore interpretativo del proprio orientamento che è pienamente giustificato, sulla base della considerazione secondo cui le norme che prescrivono una decadenza vanno interpretate con il rigore corrispondente ai loro effetti così Cass. 23 gennaio 2012, n. 889, cit. . Orbene, tale principio va ora completato, con la precisazione speculare secondo cui, così come l’atto di notificazione non è sostituibile dalla mera eccezione di parte, ma è adempimento speciale imposto da una norma ad hoc, del pari tale eccezione non può essere alla parte imposta, quale onere aggiuntivo rispetto alla notificazione ex art. 821 cod. proc. civ La volontà di far valere la scadenza del termine va ex lege enunciata con un mezzo di comunicazione formale, ossia la notificazione all’altra parte e all’arbitro. Deve pertanto ritenersi, contrariamente a quanto ha affermato la sentenza impugnata, che, per valutare se la notificazione di cui al citato art. 821 cod. proc. civ. abbia prodotto l’effetto di integrare il potere di dedurre la causa di nullità del lodo, di cui all’art. 829, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., occorre accertare solo se tale notificazione sia avvenuta prima della deliberazione del lodo senza che, invece, assuma rilievo verificare pure se la parte abbia sollevato, altresì, la relativa eccezione nel corso di procedimento arbitrale, né potendosi interpretare l’inerzia in tal senso, tenuta prima dell’adempimento ex art. 821 cod. proc. civ., quale volontà uguale e contraria a far valere il vizio, impeditiva di tale facoltà. Una volta che, invero, il legislatore abbia posto a carico della parte l’oneroso adempimento formale - la notifica alle altre parti ed all’arbitro della sua volontà di ritenere decaduto il medesimo per scadenza del termine - non sarebbe sistematicamente coerente imporre quale ulteriore onere, quasi che essa tacitamente ed in modo concludente avesse, in anticipo, rinunciato al suo potere di far valere il vizio, la circostanza che la parte stessa sia rimasta silente nell’udienza anteriore a detto adempimento. Come emerge dalla stessa sequenza diacronica ricostruita nella decisione impugnata, sopra riportata, alla data in cui gli odierni ricorrenti manifestarono - con atto notificato il 5 luglio 2008 - l’intenzione di far valere la decadenza dell’arbitro, il termine per la pronuncia del lodo era scaduto, così come accertato dalla stessa corte territoriale p. 19 . Il lodo emesso dopo la scadenza del termine nel successivo mese di novembre deve, pertanto, ritenersi affetto da nullità e la corte d’appello non ha interpretato in modo corretto le norme invocate, allorché ha giudicato insussistente il potere di impugnazione del lodo per scadenza dei termini. Resta fermo che, come più volte affermato da questa Corte e ricordato anche dalla sentenza impugnata, la declaratoria di nullità del lodo per tale causa non impedisce alla corte di appello il passaggio alla fase rescissoria, ai sensi dell’art. 830, comma 2, cod. proc. civ. Cass. 19 gennaio 2015, n. 744, non massimata Cass. 30 ottobre 2014, n. 23073, non massimata sul punto Cass. 24 febbraio 2006, n. 4207 Cass. 1 ottobre 2004, n. 19994 . Va, dunque, enunciato il seguente principio di diritto La parte che intenda far valere la nullità del lodo per pronuncia del medesimo dopo la scadenza dei termini ha l’onere di notificare detta volontà alle altre parti e agli arbitri prima della deliberazione del lodo, ai sensi dell’art. 821 cod. proc. civ., ma, operato tale adempimento formale, non grava sulla medesima anche l’onere di eccepire detta nullità prima di ogni sua difesa nello stesso procedimento arbitrale . 3. - Gli altri motivi restano assorbiti. 4. - In conclusione, la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, perché, caducato il lodo, esamini in via rescissoria le domande dell’impugnazione. Alla corte del merito si demanda pure la liquidazione delle spese di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la liquidazione delle spese di legittimità, innanzi alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione.