Condannato per concussione con interdizione dai pubblici uffici: l’affidamento in prova non restituisce il diritto di voto

La pena accessoria della perdita del diritto di voto del soggetto condannato con applicazione dell’interdizione dai pubblici uffici, non si estingue all’esito positivo dell’affidamento in prova ai servizi sociali.

Sul tema è intervenuta la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 20952/18, depositata il 22 agosto. Il caso. A seguito della positiva conclusione dell’affidamento in prova al servizio sociale e alla conseguente dichiarazione di estinzione della pena detentiva e di ogni altro effetto penale, un cittadino chiedeva alla Commissione elettorale comunale la reiscrizione nelle liste elettorali dalle quali era stato cancellato in seguito alla condanna per il delitto di concussione con interdizione perpetua dai pubblici uffici. A fronte del rigetto dell’istanza, l’uomo ha proposto ricorso alla Corte d’Appello di Lecce che conferma la decisione sottolineando che l’estinzione della pena detentiva per l’esito positivo dell’affidamento in prova non fa venir meno l’interdizione dai pubblici uffici. La questione giunge dunque all’attenzione dei Supremi Giudici. Interdizione dai pubblici uffici e compressione del diritto di voto. La sentenza della Corte d’Appello risulta in linea con la giurisprudenza della Corte EDU sul tema. I Giudici di Strasburgo hanno infatti stabilito che la perdita del diritto di voto del soggetto condannato, al quale sia applicata anche la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, è conforme alla Convenzione in virtù del legame, espressamente individuato dal legislatore, di tale pena accessoria con la gravità del reato commesso. Anche la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di esprimersi in merito affermando la conformità all’art. 3 Cedu della disposizione di cui all’art. 2, lett. d , d.P.R. n. 223/1967 secondo la quale non sono elettori, tra gli altri, i condannati a pena che importa l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, nonchè degli artt. 28 e 29 c.p. in base ai quali la condanna all’ergastolo e alla reclusione per un tempo non inferiore a 5 anni comporta l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. L’art. 3 Cedu include il diritto di voto tra le libertà fondamentali dell’uomo ma tale principio non risulta scalfito dalla normativa citata posto che la restrizione o privazione dell’elettorato attivo trova applicazione non via automatica e generalizzata, bensì sulla base di una specifica valutazione legislativa e sulla pena inflitta nel caso concreto in virtù dei criteri di cui all’art. 133 c.p Estinzione della pena accessoria. Il ricorrente afferma inoltre che l’esito positivo dell’affidamento in prova comporterebbe l’estinzione anche delle pene accessorie e dunque dell’interdizione dai pubblici uffici. La doglianza risulta priva di fondamento posto che la perdita dell’elettorato non costituisce un effetto penale della condanna ma una pena accessoria quale particolare espressione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici. Seguendo dunque le sorti della pena accessoria, può venir meno solo per effetto delle cause che estinguono la pena interdittiva tra cui non è compreso l’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale. In conclusione la Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 7 giugno – 22 agosto 2018, n. 20952 Presidente Schirò – Relatore Di Marzio Fatti di causa 1. - C.G., già condannato per il delitto di cui all’articolo 317 c.p., e perciò interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, ai sensi dell’articolo 317 bis c.p., con conseguente cancellazione dalle liste elettorali, ha chiesto alla Commissione elettorale comunale di Taranto, a seguito dell’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale, per effetto del quale il competente giudice di sorveglianza aveva pronunciato ordinanza dichiarativa dell’estinzione della pena detentiva e di ogni altro effetto penale, ai sensi dell’articolo 47, comma 12, della legge 26 luglio 1975, n. 354, la reiscrizione nelle medesime liste. Respinta la domanda da tale Commissione con provvedimento fatto oggetto di ricorso alla Commissione elettorale circondariale di Taranto, che non si è ritenuta competente, il C. ha proposto ricorso alla Corte d’appello di Lecce, nei confronti della stessa Commissione circondariale, ai sensi dall’articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223. La Corte d’appello adita ha respinto il ricorso con ordinanza del 18 aprile 2017, osservando, per quanto rileva - che l’interdizione dai pubblici uffici non costituisce effetto tale da ledere il diritto del cittadino di partecipare alla vita pubblica senza giustificazione legittima e proporzionata, essendo collegata alla valutazione della gravità del fatto, nonché del tipo di illecito commesso, delle relative circostanze e della personalità del condannato, tanto più che non si tratta di un provvedimento definitivo, potendo essere rimosso attraverso la riabilitazione - che l’estinzione della pena detentiva per effetto dell’esito positivo dell’affidamento in prova non fa venir meno l’interdizione dai pubblici uffici. 2. - Per la cassazione dell’ordinanza C.G. ha proposto ricorso per due motivi. La Commissione elettorale circondariale di Taranto ha resistito con controricorso e proposto a propria volta ricorso incidentale per un motivo. Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale. Ragioni della decisione 1. - Il ricorso principale contiene due motivi. 1.1. - Il primo motivo denuncia violazione degli articoli 117 della Costituzione e 3, protocollo I, della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo. Secondo il ricorrente la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che l’interdizione dai pubblici uffici non costituisca un effetto automatico, come tale privo di relazione di proporzionalità, della sanzione penale irrogata, giacché tale affermazione si porrebbe in contrasto con quella di segno opposto emergente dalla sentenza della Corte EDU del 18 gennaio 2011, Scoppola c. Italia. 1.2. - Il secondo motivo denuncia violazione dell’articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354. Sostiene il ricorrente che l’esito positivo dell’affidamento in prova comporterebbe, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, l’estinzione anche delle pene accessorie, ivi compresa l’interdizione dai pubblici uffici. 2. - Il ricorso principale va respinto. 2.1. - È infondato il primo motivo. A seguito della pronuncia della citata sentenza della Corte EDU del 18 gennaio 2011, il Governo italiano ha chiesto ed ottenuto, ai sensi dell’articolo 43 della Convenzione EDU, il rinvio alla Grande Camera, che, con sentenza del 22 maggio 2011 Scoppola c. Italia, 3, n. 126/05 , ha viceversa stabilito che la perdita del diritto di voto decisa nei confronti di un condannato che riceve anche la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici è conforme alla Convenzione ciò, in breve, perché la legislazione italiana lega il provvedimento alla gravità dei reati, sicché la misura non ha carattere generale ed automatico e non è applicata in modo indiscriminato. La decisione adottata dalla Corte d’appello di Lecce è dunque in linea con la giurisprudenza della Corte EDU, oltre che con quella di questa Corte, che già da tempo ha avuto modo di affermare, nella medesima linea, quanto segue L’art. 2, lett. d , del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 testo unico sulla disciplina dell’elettorato attivo e sulla tenuta e revisione delle liste elettorali , secondo il quale non sono elettori, tra gli altri, i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici, e gli artt. 28 e 29 c.p., in base ai quali la condanna all’ergastolo e alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importano l’interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici, e quest’ultima priva il condannato del diritto di elettorato di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale e di ogni altro diritto politico, non sono difformi dal precetto dell’art. 3 del Protocollo addizionale alla Convenzione CEDU - che include il diritto di voto tra le libertà fondamentali - nella interpretazione della norma offerta dalla Corte di Strasburgo , che ha dichiarato il contrasto con la Convenzione della normativa della Gran Bretagna La normativa italiana, a differenza di quella britannica, non prevede, infatti, un siffatto automatismo, in quanto esclude da restrizioni o privazioni del diritto di voto tutti quei reati per i quali sia stata pronunciata una condanna alla reclusione per un tempo inferiore a tre anni, e, quindi, non solo le violazioni minori, ma anche quelle ipotesi in cui, pur essendo la pena edittale prevista in misura più elevata, il condannato venga considerato meritevole di attenuanti tali da determinare l’applicazione di una pena detentiva inferiore ed inoltre, in caso di pena inferiore a cinque anni, la privazione del diritto di voto è solo temporanea, conseguendo alla interdizione dai pubblici uffici per un periodo di cinque anni. Ma, anche con riferimento alla interdizione perpetua dai pubblici uffici che consegue alla condanna ad almeno cinque anni o all’ergastolo, è da escludere il carattere generale e automatico della compressione del diritto di voto, dovendosi avere riguardo alla pena inflitta nel caso concreto, sulla base dei parametri di cui all’art. 133 c.p., e non alla fattispecie criminosa, e dovendosi comunque, anche a fronte della dichiarata definitività della interdizione dai pubblici uffici, tenere conto della possibilità di applicazione dell’istituto della riabilitazione, di cui all’art. 178 c.p. Cass. 17 gennaio 2006, n. 788 . 2.2. - È infondato il secondo motivo. Questa Corte ha in passato stabilito - tra l’altro nei riguardi dello stesso C. - che la perdita dell’elettorato, prevista dall’articolo2, primo comma, lett. e , del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, costituisce non un effetto penale della condanna, ma una pena accessoria, in quanto particolare modo di essere della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, di cui segue direttamente ed inscindibilmente la sorte, venendo meno, quindi, soltanto per effetto delle cause che estinguono la pena interdittiva, fra le quali non è compreso l’esito positivo dell’affidamento al servizio sociale che, ai sensi dell’articolo 47, comma 12, della legge 26 luglio 1975, n. 354, estingue soltanto la pena detentiva ed ogni altro effetto penale, ma non già le pene accessorie Cass. 28 ottobre 2008, n. 25896, conforme alla giurisprudenza della Cassazione penale dell’epoca v. Cass. pen. 4 marzo 1995, n. 88, nonché, sia pure come obiter, Cass. pen., Sez. Un., 27 settembre 1995, n. 27 . Successivamente, tuttavia, richiamando l’autorità di Cass. pen., Sez. Un., 27 ottobre 2011, n. 5859, secondo cui l’estinzione di ogni effetto penale determinata dall’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale comporta che delle relative condanne non possa tenersi conto agli effetti della recidiva, è stato viceversa affermato che l’esito positivo della prova determina l’automatica estinzione delle pene accessorie, posto che queste sono definite dall’art. 20 c.p. effetti penali della condanna e che l’articolo 47, comma 12, legge 26 luglio 1975 n. 354, collega all’esito favorevole della prova l’estinzione, oltre che della pena detentiva, anche di ogni altro effetto penale Cass. pen. 29 settembre 2014, n. 52551 . Tale decisione non risulta aver avuto seguito, non rinvenendosi successive conformi, a quanto consta, neppure tra le non massimate, e non può essere condivisa. Difatti, proprio la sentenza poc’anzi citata delle Sezioni Unite penali ha ricordato che l’articolo 47, comma 12, dell’ordinamento penitenziario, nella sua originaria formulazione, stabiliva che L’esito positivo del periodo di prova estingue la pena e ogni altro effetto penale , e che, nondimeno, la norma era stata in prevalenza intesa nel senso che l’effetto estintivo ivi previsto fosse riferibile alla sola pena detentiva in seguito, sorta questione in ordine all’applicabilità della previsione alla pena nel suo complesso v. Corte cost. n. 410 del 1994 , è intervenuto il legislatore riformulando la norma nel testo attualmente vigente, secondo cui L’esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale , e così confermando in via normativa la linea interpretativa della Corte di cassazione. È stato dunque lo stesso legislatore a chiarire in modo espresso e definitivamente che l’esito positivo della prova estingue la sola pena detentiva e non, invece, quella pecuniaria - salvo non ricorra l’ipotesi di disagio economico pure contemplata dal citato articolo 47 - né quelle accessorie, riguardo alle quali neppure è prevista alcuna clausola di salvezza. Non rileva, dunque, che l’articolo 20 c.p. riconduca le pene accessorie agli effetti penali della condanna, giacché, nella speciale previsione dettata dall’articolo 47 dell’ordinamento penitenziario, l’effetto dell’esito positivo della prova si produce, quanto alla pena, soltanto nei riguardi di quella detentiva, incidendo per il resto sui soli altri effetti penali diversi dalle pene accessorie. 3. - Il ricorso incidentale contiene un solo motivo con cui viene denunciata violazione e/o falsa applicazione degli articoli 28, 29 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223. Si afferma che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di merito, il provvedimento della Commissione elettorale circondariale di Taranto era pienamente legittimo, in quanto essa non aveva alcuna competenza a decidere sul reclamo presentato dal C 4. - Il ricorso incidentale è inammissibile, giacché la controricorrente è risultata totalmente vincitrice nel giudizio a quo, sicché manca di interesse ad impugnare al solo scopo di ottenere una diversa motivazione del provvedimento impugnato. 5. - Le spese seguono la prevalente soccobenza del ricorrente principale. Trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall’art. 1, comma diciassettesimo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. P.Q.M. Rigetta il ricorso e dichiara inammissibile quello incidentale. Condanna il ricorrente principale al rimborso, in favore della parte controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 5.200,00, oltre alle spese prenotate a debito.