La liquidazione delle spese di lite e il rispetto dei minimi tariffari

La liquidazione delle spese processuali non può essere compiuta in modo globale per tutte quelle spese, competenze di procuratore e avvocato, dovendo essere eseguita in modo tale da mettere la parte interessata in grado di controllare se il giudice abbia rispettato i limiti delle relative tabelle.

Sul punto la Corte di Cassazione con ordinanza n. 19829/18 depositata il 26 luglio. Il caso. La Corte d’Appello condannava l’attore a rimborsare ai convenuti una cospicua somma a titolo di spese processuali per i due gradi di giudizio intrapresi fino a quel momento. I convenuti ricorrono in Cassazione deducendo che la Corte territoriale ha operato per ciascun grado di giudizio la liquidazione delle spese in misura inferiore ai minimi tariffari indicati dalla legge. La liquidazione globale delle spese, quando è possibile. Le spese intese come competenze di procuratore e avvocato devono essere liquidate in modo tale da far sì che la parte interessata sia in grado di controllare se l’organo giudicante abbia rispettato o meno i limiti delle relative tabelle, indicati dalla normativa, così da darle la possibilità di denunciare le violazioni della legge o delle tariffe. Infatti, la liquidazione globale è ammessa solo se si presenti la nota delle spese a cura della parte cui vanno rimborsate, ex art. 75 disp. att. c.p.c Il Giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una liquidazione globale, ma deve dare adeguata motivazione dell’eliminazione e della riduzione delle voci da lui operate, per consentire l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e alle tariffe, in relazione all’inderogabilità dei relativi minimi , ai sensi dell’art. 24 l. n. 794/1942.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 21 marzo – 26 luglio 2018, n. 19829 Presidente D’Ascola – Relatore Abete Motivi in fatto ed in diritto A seguito della sentenza n. 19757/2005 di questa Corte di legittimità ed all’esito della riassunzione ex art. 392 cod. proc. civ. la corte d’appello di Bologna, quale giudice di rinvio, nella causa che R.A. con atto di citazione notificato in data 15.12.1990 aveva intrapreso nei confronti di G.L. , B.R. , B.S. , C.S. e C.G. , condannava l’originario attore a rimborsare agli iniziali convenuti a titolo di spese di lite la somma di Euro 11.501,50 per il giudizio innanzi al tribunale di Ancona nonché la somma di Euro 4.200,00 per il giudizio innanzi alla corte d’appello di Ancona condannava inoltre R.A. a rimborsare a G.L. , B.R. e B.S. a titolo di spese di lite la somma di Euro 3.300,00 per il giudizio innanzi a questa Corte di legittimità nonché la somma di Euro 3.168,00 per il giudizio di rinvio condannava infine R.A. a rimborsare a C.S. e C.G. a titolo di spese di lite la somma di Euro 3.300,00 per il giudizio innanzi a questa Corte di legittimità nonché la somma di Euro 3.168,00 per il giudizio di rinvio. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso G.L. , B.R. , B.S. , C.S. e C.G. ne hanno chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese. R.A. ha depositato controricorso ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese. Con l’unico motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360, 1 co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., dell’art. 60 del r.d. n. 1578/1933, convertito con modificazioni nella legge n. 36/1934, nonché delle tariffe professionali di cui al d.m. n. 585/1994, di cui al d.m. 127/2004 e di cui al d.m. n. 140/2012. Premettono che hanno provveduto al deposito, ai sensi dell’art. 75 disp. att. cod. proc. civ., delle notule con distinta indicazione dei diritti, degli onorari e delle spese che al contempo ai fini della determinazione del valore della causa hanno tenuto conto del disputatum, correlato al quantum - Euro 361.519,83 - della domanda dell’originario attore. Indi deducono che la corte di Bologna ha operato la liquidazione per ciascun grado di giudizio in misura inferiore ai minimi tariffari di cui ai d.m. applicabili ratione temporis, con indicazione di un importo omnicomprensivo e senza specificazione degli importi delle spese, dei diritti e degli onorari e con riduzione immotivata delle somme domandate con le note depositate in esito ai vari gradi. Deducono infine che nel corso del giudizio innanzi a questa Corte sono state prospettate questioni di rilevante interesse. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento. È sufficiente il riferimento agli insegnamenti di questa Corte di legittimità. Ovvero in primo luogo all’insegnamento per cui la liquidazione delle spese processuali non può essere compiuta in modo globale per spese, competenze di procuratore e avvocato, dovendo invece essere eseguita in modo tale da mettere la parte interessata in grado di controllare se il giudice abbia rispettato i limiti delle relative tabelle e così darle la possibilità di denunciare le specifiche violazioni della legge o delle tariffe cfr. Cass. 8.3.2007, n. 5318 Cass. 1.2.2000, n. 1073 Cass. 14.7.2009, n. 16390 . Nel caso di specie viceversa ciò non è evidentemente avvenuto. Ovvero in secondo luogo all’insegnamento per cui la liquidazione globale - sempre che siano indicati separatamente gli onorari di avvocato rispetto ai diritti di procuratore - può essere ammessa solo se sia stata presentata, ai sensi dell’art. 75 disp. att. cod. proc. civ., la nota delle spese a cura della parte cui vanno rimborsate, dovendosi in tal caso presumere che il giudice abbia voluto liquidare le spese in conformità di tale nota cfr. Cass. 18.6.2003, n. 9700 Cass. 30.7.2002, n. 11276 . Nel caso di specie viceversa i ricorrenti hanno depositato la nota - spese e per il giudizio di primo grado e per il giudizio di appello e per il giudizio di rinvio e ciò nonostante deve escludersi che la corte distrettuale abbia atteso alle liquidazioni in conformità alle depositate note. Ovvero in terzo luogo all’insegnamento per cui, in tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l’onere di dare adeguata motivazione dell’eliminazione e della riduzione di voci da lui operate, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione all’inderogabilità dei relativi minimi, a norma dell’art. 24 della legge n. 794 del 1942 cfr. Cass. 14.10.2015, n. 20604 Cass. sez. lav. 8.4.2017, n. 8824 . Nel caso di specie viceversa ciò non è evidentemente avvenuto. In accoglimento del ricorso la sentenza n. 1184/2014 della corte d’appello di Bologna va cassata con rinvio ad altra sezione della stessa corte territoriale. In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Il ricorso è da accogliere non sussistono pertanto i presupposti perché, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002 i ricorrenti siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell’art. 13 del medesimo d.p.r P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza n. 1184/2014 della corte d’appello di Bologna rinvia ad altra sezione della stessa corte d’appello anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.