L’efficacia esecutiva dell’ordinanza di assegnazione di crediti pignorati

Nel caso in cui l’atto di precetto venga notificato al creditore senza che sia stato preceduto dalla notificazione dell’avvenuta emissione dell’ordinanza di assegnazione e il terzo debitore provveda al pagamento integrale di tutte le somme dovute in un termine ragionevole, è inapplicabile l’art. 95 c.p.c. e le spese di precetto restano a carico dello stesso creditore.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con sentenza n. 17437/18 depositata il 4 luglio decidendo su una questione scaturita nell’ambito di un processo di esecuzione forzata promossa nei confronti di una banca da parte di una creditrice sulla base di titolo esecutivo costituito da un’ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati, pronunciata in suo favore in un precedente processo esecutivo nel quale la banca esecutata aveva assunto la posizione di terzo pignorato. Efficacia esecutiva dell’ordinanza di assegnazione. L’ordinanza attraverso cui il giudice dell’esecuzione assegna al creditore procedente il pagamento delle somme di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato ha efficacia esecutiva nei confronti del terzo, anche prima della sua notificazione, ma se il terzo debitore intimato provvede in un tempo ragionevole all’integrale pagamento di tutte le somme dovute è inapplicabile il dettato normativo di cui all’art. 95 c.p.c., secondo cui le spese sostenute dal creditore procedente sono a carico di chi ha subìto l'esecuzione, fermo il privilegio stabilito dal codice civile . Le somme oggetto di assegnazione come crediti liquidi ed esigibili. Prosegue la Suprema Corte che le somme oggetto di assegnazione in favore del creditore procedente all’esito del procedimento di espropriazione presso terzicostituiscono crediti di somme di denaro liquidi ed esigibili ai sensi dell’art. 1282 c.c., e come tali producono di regola interessi di pieno diritto dalla data dell’ordinanza di assegnazione . Su tali somme sono dovuti anche gli interessi di mora ai sensi dell’art. 1219 c.c., dalla data di notificazione del precetto a quella del pagamento effettivamente operato dal debitore . In definitiva la sentenza impugnata deve essere cassata.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza 29 maggio – 4 luglio 2018, n. 17437 Presidente Amendola – Relatore Tatangelo Fatti di causa Intesa Sanpaolo S.p.A. ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c., nel corso del processo di esecuzione forzata promosso nei suoi confronti da T.G. sulla base di titolo esecutivo costituito da una ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati pronunciata in suo favore in un precedente processo esecutivo nel quale la banca esecutata aveva assunto la posizione di terzo pignorato. Dopo la sospensione del processo esecutivo, il giudizio di opposizione è stato coltivato dalla creditrice procedente. Il Giudice di Pace ha riconosciuto fondate le ragioni della banca debitrice opponente, dichiarando illegittima l’esecuzione. Il Tribunale di Roma ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre la T. , sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso Intesa Sanpaolo S.p.A È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato in parte manifestamente fondato e in parte manifestamente infondato o inammissibile. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta. Sia la ricorrente che la banca controricorrente hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380-bis, comma 2, c.p.c La ricorrente ha chiesto l’assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 374 c.p.c Ragioni della decisione 1. Non sussistono i presupposti per la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite, come richiesto dalla ricorrente, in quanto sulle questioni di diritto da risolvere il collegio non ravvisa attualmente alcun effettivo contrasto di giurisprudenza delle sezioni semplici. In particolare, non si ravvisa alcun contrasto tra la sentenza della Sez. 3, n. 9390 del 10/05/2016, Rv. 639898 - 01, e l’ordinanza di questa Sezione 6 - 3 in data 12/04/2018, non massimata nonché le ulteriori, a quest’ultima conformi, nn. 9174 del 12/04/2018 e n. 9246 13/04/2018 , che ribadisce i principi enunciati dalla prima, limitandosi a specificarne alcune conseguenze applicative. Per quanto poi attiene alle questioni attinenti alla sussistenza della giurisdizione ed alla qualità di litisconsorte necessaria dell’amministrazione finanziaria in relazione alla ritenuta di acconto operata dalla banca debitrice, la Sezioni Unite si sono di recente espressamente pronunciate, in una controversia tra le medesime parti, come meglio si vedrà in prosieguo. 2. Con il primo motivo del ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 37 cpc - 112 cpc in relazione all’art. 360, n. 1 c.p.c., violazione art. 360 n. 5 cpc omessa valutazione di una circostanza determinante in ordine alla questione dell’applicazione della ritenuta di acconto - violazione degli artt. 115, 116 cpc - 1181 cc . Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 n. 3 cpc con riguardo agli artt. 102 cpc in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c. . Con il terzo motivo si denunzia violazione o falsa applicazione delle norme di diritto con riguardo agli artt. 90, 91, 95 cpc 480, 481 cpc 543 e 547 cpc - 115 e 116 cpc - e 1181 2697 cc - 324 cpc in relazione all’art. 360 n. 3 cpc . I tre motivi del ricorso possono essere esaminati congiuntamente. Essi pongono infatti censure relative a diversi profili, tra loro in parte connessi. 3. Per quanto attiene alla sussistenza della giurisdizione e alla qualità di litisconsorte necessaria dell’amministrazione finanziaria in relazione alla questione della ritenuta di acconto operata dalla banca debitrice sull’importo pagato alla creditrice oggetto del primo e del secondo motivo , il ricorso è manifestamente infondato. Le questioni di diritto poste con le censure in esame sono state di recente affrontate e risolte dalle Sezioni Unite di questa Corte, in una controversia analoga alla presente, tra le medesime parti. È stato affermato in proposito che le controversie tra sostituto d’imposta e sostituito, relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del Giudice tributario, ma rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell’ambito di un rapporto di tipo privatistico, cui resta estraneo l’esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario Sez. Unite, 18 aprile 2014 n. 9033 Sez. Unite 26 giugno 2009 n. 15032, Sez. Unite 8 aprile 2010 n. 8312 e che del resto, come pure è stato precisato, in tali controversie manca di regola un atto qualificato rientrante nella tipologia di cui al D. Lgs. n. 546 del 1992, riconducibile all’autorità fiscale Sez. Unite 8 novembre 2012 n. 19289 Sez. Unite 19 dicembre 2009 n. 26820 Cass. 6 giugno 2013 n. 14302 e l’Amministrazione finanziaria non assume la veste di litiscon-sorte necessario, tenuto conto dell’autonomia del rapporto tributario rispetto a quello privatistico intercorrente tra le parti e della diversità degli effetti della pronuncia relativa a quest’ultimo rispetto a quella sulla legittimità della pretesa tributaria, salvo il potere del giudice ordinario di sindacare in via incidentale la legittimità dell’atto impositivo e di disapplicarlo, ovvero di disporre la sospensione del giudizio, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in caso di contemporanea pendenza del giudizio tributario v. Sez. Unite 28 gennaio 2011 n. 2064 Sez. Unite 26 giugno 2009 n. 15032 cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 18396 del 20/09/2016, non massimata . La sentenza impugnata risulta del tutto conforme a tale indirizzo, al quale il collegio ritiene di dover dare continuità. 4. Per quanto invece attiene alla questione della legittimità del precetto intimato, nonché della tempestività ed integrale satisfattività del pagamento effettuato dalla debitrice oggetto, in particolare, del primo, in parte, e del terzo motivo di ricorso , le censure sono in parte manifestamente fondate ed in parte inammissibili e/o manifestamente infondate ovvero ancora assorbite. 4.1 La ricorrente critica in primo luogo la decisione impugnata nella parte in cui ha negato la possibilità per il creditore, in favore del quale sia stata emessa ordinanza di assegnazione di un credito ai sensi dell’art. 553 c.p.c., di intimare precetto al terzo, sulla base dell’ordinanza di assegnazione, senza una preventiva e separata notificazione dell’ordinanza stessa ed il decorso di un termine dilatorio, e comunque nella parte in cui non ha riconosciuto dovuti gli interessi sugli importi dovuti dalla data del precetto a quella del pagamento , ed ha ritenuto correttamente effettuata dalla debitrice la ritenuta di acconto sull’intero importo precettato, facendone conseguire la integrale satisfattività del pagamento effettuato dalla banca e la fondatezza dell’opposizione da questa proposta a seguito del successivo pignoramento. 4.2 Occorre in proposito prendere le mosse dall’orientamento ormai consolidato di questa Corte con riguardo ai peculiari tratti dell’esecuzione forzata promossa in base a titolo esecutivo costituito da ordinanza di assegnazione di crediti pignorati, del quale vanno peraltro precisate le modalità applicative nella fattispecie concreta. In base al suddetto orientamento cui il collegio intende dare continuità l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 553 c.p.c., assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell’assegnatario, ma acquista tale efficacia soltanto dal momento in cui sia portata a conoscenza del terzo assegnatario o dal momento successivo a tale conoscenza che sia specificamente indicato nell’ordinanza di assegnazione , con la specificazione che il principio appena esposto va inteso nel senso per cui se l’ordinanza di assegnazione pronunciata ai sensi dell’art. 553 c.p.c. viene notificata al terzo in forma esecutiva contestualmente all’atto di precetto, senza che gli sia stata preventivamente comunicata né altrimenti resa nota, è inapplicabile l’art. 95 c.p.c. e le spese sostenute per il precetto restano a carico del creditore procedente Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9390 del 10/05/2016, Rv. 639898 - 01 conf. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13112 del 24/05/2017. Rv. 644390 - 01 Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19986 del 10/08/2017, Rv. 645358 01 Il senso effettivo - e del tutto condivisibile - di siffatta ricostruzione sistematica non è quello di negare l’immediata efficacia esecutiva dell’ordinanza di assegnazione efficacia che sussiste anche prima della sua comunicazione o notificazione al terzo, in mancanza di diversa specificazione in essa contenuta , e neanche quello di negare in radice la possibilità per il creditore di procedere alla notificazione di detta ordinanza unitamente all’intimazione dell’atto di precetto, ma semplicemente quello di impedire che il debitore non inadempiente possa essere gravato di spese ulteriori, non necessarie per il creditore e non giustificabili nell’ottica di un rapporto che si svolge nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, così evitando eventuali abusi dello strumento processuale esecutivo. Per tali motivi, dunque, nel caso in cui l’atto di precetto venga notificato dal creditore senza che sia stato preceduto dalla notificazione o comunicazione dell’avvenuta emissione dell’ordinanza di assegnazione, e laddove il terzo debitore intimato provveda all’integrale pagamento di tutte le somme dovute in un termine ragionevole, e quindi non possa ritenersi inadempiente, dovrà ritenersi inapplicabile l’art. 95 c.p.c., e le spese di precetto e dell’eventuale successiva esecuzione , in quanto non necessarie e non giustificabili nell’ottica del principio di correttezza e buona fede nell’attuazione dei rapporti obbligatori, resteranno a carico dello stesso creditore intimante. Fatta questa preliminare precisazione, occorre valutare la fattispecie concreta, onde verificare se il pagamento effettuato dalla banca intimata è stato effettivamente tempestivo ed integrale, come ha ritenuto il tribunale con la decisione impugnata, facendone conseguire l’esclusione del diritto della creditrice di procedere ad esecuzione forzata ed il riconoscimento della fondatezza dell’opposizione, ovvero se esso è stato parziale e/o tardivo, al che conseguirebbe il riconoscimento del diritto della creditrice di procedere ad esecuzione forzata sulla base del precetto intimato, almeno nei limiti delle somme ancora dovute. 4.3 Non è conforme a diritto l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata per cui non sarebbero dovuti gli interessi sulle somme assegnate e precettate questione in concreto affrontata per il solo periodo successivo alla notifica del precetto e anteriore a quello del pagamento , non potendosi riconoscere sussistente una ipotesi di mora del debitore. È in primo luogo opportuno considerare sul punto che come già ritenuto in precedenti decisioni di questa Corte relative ad analoghe fattispecie cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanze nn. 9173, 9174 del 12/04/2018 e n. 9246 del 13/04/2018 , anche a prescindere dall’efficacia esecutiva dell’ordinanza di assegnazione che pure va senz’altro riconosciuta, come già precisato, anche prima ed a prescindere dalla sua notificazione e dalla sussistenza della mora del debitore, i crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto ai sensi dell’art. 1282 c.c Ed innegabilmente, sin dal momento dell’emissione dell’ordinanza di cui all’art. 553 c.p.c., sono liquidi ed esigibili sia i crediti oggetto di assegnazione all’esito del procedimento di espropriazione presso terzi almeno se relativi a debiti scaduti, e fatte quindi salve le particolari ipotesi di assegnazione di crediti non ancora scaduti, condizionati o addirittura eventuali, ipotesi peraltro non ricorrenti nella specie , sia quelli relativi alle spese di precetto ed esecuzione contestualmente liquidate dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 95 c.p.c Il terzo, in mancanza di diversa indicazione contenuta nel titolo anche laddove questo non contenga una espressa previsione in tal senso , è di conseguenza certamente tenuto a corrispondere gli interessi al tasso legale, se non altrimenti specificato su tutte le somme assegnate in pagamento al creditore, tanto a titolo di sorta capitale quanto a titolo di spese di precetto ed esecuzione, dalla data dell’ordinanza di assegnazione a quella del pagamento. Il principio per cui i crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro consacrati in un titolo esecutivo producono interessi di pieno diritto salvo che sia diversamente specificato nel titolo stesso , a prescindere dalla mora, per cui non è necessario che il giudice pronunci un’apposita condanna al loro pagamento e ciò anche con riguardo alle spese di giudizio eventualmente liquidate nel titolo stesso , è del resto acquisito nella giurisprudenza di questa Corte, in generale, con riguardo ai provvedimenti di condanna cfr. ad es. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11786 del 11/12/1990, Rv. 470106 - 01 Sez. 2, Sentenza n. 11571 del 17/11/1998, Rv. 520768 - 01 Sez. 1, Sentenza n. 3944 del 21/04/1999, Rv. 525571 e 525572 - 01 Sez. 3, Sentenza n. 491 del 18/01/2000, Rv. 532926 - 01 Sez. 1, Sentenza n. 3032 del 16/03/2000, Rv. 534805 - 01 Sez. 3, Sentenza n. 5913 del 20/04/2001, Rv. 546146 - 01 Sez. 3, Sentenza n. 7371 del 14/05/2003, Rv. 563006 - 01 Sez. 3, Sentenza n. 4983 del 11/03/2004, Rv. 570992 - 01 Sez. 3, Sentenza n. 5008 del 08/03/2005, Rv. 579748 - 01 Sez. 2, Sentenza n. 24821 del 08/10/2008, Rv. 604785 - 01 Sez. 3, Sentenza n. 8298 del 12/04/2011, Rv. 617480 - 01 , ed esso è certamente anzi, a fortiori applicabile all’ipotesi in cui il titolo esecutivo sia costituito da una ordinanza di assegnazione di crediti pignorati, laddove si consideri che quest’ultima è un provvedimento che per sua natura di regola non presuppone uno specifico accertamento giudiziale da parte del giudice ma solo la presa d’atto della dichiarazione dell’esistenza dell’obbligazione e, oggi, addirittura della semplice mancata contestazione di essa, da parte del terzo pignorato , né contiene una vera e propria espressa statuizione di condanna al pagamento, limitandosi a disporre il trasferimento della titolarità di un credito, il quale resta quindi immutato nei suoi caratteri ed accessori, ivi inclusa, ovviamente, la sua naturale in quanto prevista dalla legge attitudine a produrre interessi. Nella specie, poi, è d’altra parte sufficiente rilevare che la questione relativa agli interessi sugli importi dovuti in base al titolo esecutivo riguardava di fatto il solo periodo successivo alla notificazione del titolo stesso, unitamente al precetto, e per tale periodo è certamente impossibile negare anche la sussistenza della mora del debitore, dal momento che non può dubitarsi che il precetto ha tutti i requisiti di un atto di costituzione in mora, ai sensi dell’art. 1219 c.c Diverso è naturalmente il discorso per le sole spese e competenze relative allo stesso precetto intimato che, unitamente a quelle di esecuzione, ai sensi dell’art. 95 c.p.c. devono essere liquidate dal giudice dell’esecuzione anche se è ammissibile la indicazione di esse nel precetto da parte del creditore, indicazione che però non ha ovviamente carattere vincolante per il debitore . La questione relativa agli eventuali interessi sulle spese relative al precetto intimato non è peraltro oggetto di specifica censura, essendosi la ricorrente limitata a porre la questione degli interessi con generico riferimento alle somme assegnate, e quindi non è necessario affrontarla nella presente sede. 4.4 Per quanto attiene alla questione del calcolo della ritenuta di acconto, le censure contenute nel ricorso sono per una parte inammissibili mentre per altra parte restano assorbite. Sono inammissibili nella parte in cui sono dirette a contestare gli accertamenti di fatto svolti dal giudice del merito in ordine al contenuto dell’atto di precetto ed alla impossibilità per la debitrice di desumere con certezza, da esso, l’effettiva misura degli importi imponibili e degli importi non imponibili oggetto dell’intimazione quanto meno con riguardo alle somme dovute in base al titolo esecutivo e ai relativi interessi . Si tratta di accertamenti fondati sull’esame dei fatti storici rilevanti e cioè il contenuto concreto del titolo esecutivo e del precetto , sostenuti da adeguata motivazione, non apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, e come tali non censurabili nella presente sede. Inoltre, la decisione sul punto risulta fondata oltre che sugli indicati accertamenti di fatto , in diritto, su una duplice ratio decidendi a la correttezza della condotta della debitrice che, in mancanza di una chiara ed intelligibile indicazione degli importi non imponibili nel precetto, operi la ritenuta di acconto sull’intero importo precettato b il sostanziale difetto di interesse della creditrice all’accertamento in concreto degli importi non imponibili oggetto di intimazione, in considerazione del suo diritto in caso di ritenuta non correttamente operata dal sostituto di operare le necessarie rettifiche in occasione della dichiarazione dei redditi cfr. pagg. 7-8 della sentenza impugnata . Nessuna delle due indicate distinte ed autonome rationes decidendi in diritto risulta specificamente censurata. Infine, si deve considerare, con riguardo a tutte le argomentazioni di merito svolte in particolare nel primo motivo di ricorso in ordine alla esatta determinazione degli importi imponibili e non imponibili oggetto di intimazione argomentazioni peraltro del tutto irrilevanti, per quanto sin qui osservato , che di esse non si chiarisce se erano state già avanzate nel giudizio di merito, e tanto meno si precisa in quale fase ed in quali atti processuali. Le censure in esame difettano quindi anche di specificità, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., quanto meno in relazione alla novità delle questioni di fatto poste in discussione. In definitiva, il ricorso, sotto i profili in esame, difetta di specificità, si risolve in una inammissibile richiesta di nuova e diversa valutazione delle prove e pone questioni di merito nuove, il che certamente non è consentito in sede di legittimità. La questione della ritenuta di acconto resta poi assorbita in relazione alle spese relative al precetto intimato e contestato, che come meglio si preciserà , dovranno essere nuovamente liquidate dal giudice dell’esecuzione. 4.5 Occorre infine stabilire se il pagamento possa ritenersi avvenuto in un termine ragionevole la questione è specificamente oggetto del terzo motivo del ricorso . Orbene, va in primo luogo tenuto presente che il fondamento del già richiamato orientamento di questa Corte in tema di esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo costituito da ordinanza di assegnazione di crediti pignorati di cui si stanno in questa sede precisando le modalità applicative va individuato nel principio di correttezza e buona fede nell’attuazione dei rapporti obbligatori e nel divieto di abuso dello strumento processuale esecutivo, in una fattispecie peculiare in cui il debitore - diversamente dalle ipotesi ordinarie - può non essere già a conoscenza della formazione del titolo esecutivo nei suoi confronti ed in favore del creditore assegnatario, e gli è addirittura per legge inibito di effettuare il pagamento, prima dell’emissione dell’ordinanza di assegnazione, ai sensi dell’art. 546 c.p.c In siffatta situazione, il termine ragionevole per il pagamento, al fine di evitare l’addebito delle spese di precetto, a giudizio di questa Corte si vedano le già richiamate Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanze nn. 9173, 9174 del 12/04/2018 e n. 9246 del 13/04/2018 , non può evidentemente essere quello ordinario di legge previsto dall’art. 480 c.p.c. norma dettata per le ipotesi ordinarie , ed il cui scopo è quello di consentire il pagamento di un debito derivante da un titolo che si presume già conosciuto - o quanto meno conoscibile - onde evitare l’immediato inizio dell’azione esecutiva, con i vincoli del pignoramento , e non può essere fisso, ma va rapportato alle specifiche circostanze ed alle concrete condizioni delle singole fattispecie. Si tratta dunque di un accertamento di fatto, in quanto tale riservato al giudice del merito. Nella specie, il tribunale, in fatto, ha accertato sia che il pagamento era avvenuto nel termine di sette giorni dalla notificazione dell’atto di precetto, sia che detto termine era da ritenersi nella specie del tutto congruo. Tali accertamenti di fatto risultano fondati sull’esame dei fatti storici rilevanti emersi all’esito dell’istruttoria e sono sostenuti da adeguata motivazione, non apparente e non insanabilmente contraddittoria sul piano logico, di modo che essi certamente non sono sindacabili nella presente sede. Anche sotto questo profilo, in effetti, il ricorso si risolve in una inammissibile richiesta di nuova e diversa valutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità. A fini di completezza espositiva va sottolineato pur non essendo oggetto di specifica censura la ritenuta congruità del termine di sette giorni dalla notificazione del precetto ai fini della tempestività del pagamento , che questa Corte ha già ritenuto congruo, in analoga fattispecie cfr. ancora le richiamate Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanze nn. 9173, 9174 del 12/04/2018 e n. 9246 del 13/04/2018 , addirittura un termine di 20 giorni per il pagamento, in quanto corrispondente esattamente al termine previsto dalla legge per la proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi art. 617 c.p.c. , nonché al termine che spetta all’erede del debitore per l’adempimento, prima dell’esecuzione, in base alla previsione normativa di cui all’art. 477 c.p.c. che, in una situazione che presenta alcune analogie con quella in esame, sotto l’aspetto della concreta conoscenza dell’esistenza del titolo da parte del soggetto tenuto in concreto al pagamento, prescrive un doppio intervallo di dieci giorni tra notifica del titolo e notifica dell’atto di precetto ed ai fini dell’inizio dell’esecuzione , e pertanto deve ritenersi del tutto ragionevole. 5. In base a quanto sin qui esposto, si deve affermare che il pagamento effettuato dalla banca, pur se tempestivo, non può essere considerato integrale, non essendo stati come è pacifico pagati gli interessi sugli importi assegnati e precettati, dalla data del precetto a quella del pagamento effettivo. Le considerazioni che precedono consentono di risolvere anche la questione relativa alla ripetibilità delle spese di precetto ed alla legittimità del procedimento esecutivo instaurato dalla creditrice sulla base dello stesso. Poiché il pagamento non è stato integrale, è da ritenere certamente legittimo il pignoramento, sulla base dell’originario precetto, ma non in relazione all’intera somma precettata, bensì in relazione alle sole somme effettivamente dovute e non pagate tempestivamente dal debitore esso quindi non potrà considerarsi legittimo con riguardo agli altri importi illegittimamente pretesi e contestati dalla debitrice in particolare, ne va esclusa certamente la legittimità quanto meno per quanto riguarda gli importi corrispondenti alla ritenuta di acconto operata dal debitore, ancora in contestazione nella presente sede . Per quanto infine riguarda le spese di precetto così come per quelle di esecuzione , sempre in base all’orientamento di questa Corte sopra esposto e fin qui precisato, la loro ripetibilità in favore del creditore procedente dovrà essere contenuta nei limiti di quelle necessarie per il recupero delle sole somme effettivamente non pagate dal debitore. Esse dovranno quindi essere liquidate dal giudice dell’esecuzione nei suddetti termini e nei suddetti limiti, ai sensi dell’art. 95 c.p.c In definitiva, la sentenza impugnata deve essere cassata per quanto di ragione, nei limiti sin qui indicati. 6. L’opposizione dovrà essere nuovamente valutata in sede di rinvio, in base ai seguenti principi di diritto l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 553 c.p.c., assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato, ha efficacia di titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell’assegnatario anche prima della sua comunicazione o notificazione al terzo, e il creditore assegnatario può procedere alla notificazione di detta ordinanza anche unitamente all’intimazione dell’atto di precetto ma, in tale ultimo caso, laddove il terzo debitore intimato provveda all’integrale pagamento di tutte le somme dovute in un termine ragionevole anche eventualmente superiore a quello di dieci giorni previsto dall’art. 480 c.p.c. , da accertarsi in concreto in base a tutte le circostanze rilevanti nella singola fattispecie, dovrà ritenersi inapplicabile l’art. 95 c.p.c., e le spese di precetto e funzionali all’intimazione resteranno a carico del creditore intimante laddove il pagamento avvenga in un termine ragionevole, ma non sia integrale, le spese di precetto e di esecuzione saranno ripetibili dal creditore nei limiti di quanto necessario per il recupero delle sole somme effettivamente non pagate tempestivamente dal debitore le somme oggetto di assegnazione in favore del creditore procedente all’esito del procedimento di espropriazione presso terzi laddove riferibili a crediti già scaduti , tanto con riguardo all’importo assegnato a titolo di capitale, quanto con riguardo a quello assegnato per le spese di precetto ed esecuzione contestualmente liquidate dal giudice dell’esecuzione, costituiscono crediti di somme di danaro liquidi ed esigibili ai sensi dell’art. 1282 c.c., e come tali in mancanza di diversa specificazione nel titolo producono di regola interessi di pieno diritto dalla data dell’ordinanza di assegnazione e fino al pagamento effettivo , anche a prescindere da una espressa previsione in tal senso nel titolo, ed anche a prescindere dalla comunicazione o notificazione della stessa ordinanza al terzo e dalla sussistenza di una mora di quest’ultimo in ogni caso su tali somme sono certamente dovuti gli interessi di mora, ai sensi dell’art. 1219 c.c., dalla data di notificazione del precetto a quella del pagamento effettivamente operato dal debitore . 7. Il ricorso è accolto nei limiti indicati in motivazione. La sentenza impugnata è cassata in relazione ai profili di censura accolti, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte - accoglie il ricorso, nei limiti indicati in motivazione, e cassa per l’effetto la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.