A chi è imputabile il fallimento della notificazione a causa del trasloco dell’avvocato domiciliatario?

Nel caso del trasferimento del difensore domiciliatario della parte destinataria dell’atto da notificare, al fine di stabilire l’imputabilità del mancato perfezionamento del primo tentativo di notifica in capo al notificante stesso, il Collegio chiarisce che occorre distinguere l’ipotesi in cui il difensore eserciti nello stesso circondario o meno.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 15056/18, depositata l’11 giugno. La vicenda. La Corte d’Appello di Napoli confermava la pronuncia di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento dei promittenti alienanti, condannandoli alla restituzione della somma già incassata. Avverso tale pronuncia, ricorre per cassazione il promissario acquirente, mentre le controparti resistono con controricorso. Notificazione del ricorso. La Corte rileva in via preliminare l’inammissibilità del ricorso principale per tardività. La notifica del ricorso a mezzo ufficiale giudiziario veniva infatti tentata una prima volta presso il difensore domiciliatario delle controparti l’ultimo giorno utile ma non si perfezionava essendosi l’avvocato trasferito. Il secondo tentativo di ricorso al nuovo domicilio del difensore andava a buon fine, ma si perfezionava oltre i termini di legge. In tale contesto non può attribuirsi rilevanza al primo tentativo posto che il fallimento dello stesso è imputabile al notificante stesso. La giurisprudenza ha infatti avuto modo di precisare che, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine, il notificante a cui sia imputabile il mancato perfezionamento della notificazione stessa, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti del prima richiesta deve immediatamente riattivare il processo notificatorio e svolgere gli atti necessari al suo completamente, senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali. Nel caso specifico del trasferimento del difensore domiciliatario della parte destinataria dell’atto, al fine di stabilire l’imputabilità del mancato perfezionamento in capo al notificante, il Collegio chiarisce che occorre distinguere l’ipotesi in cui il difensore eserciti nello stesso circondario o meno. Nel caso in cui il circondario sia lo stesso, è onere del notificante accertare anche mediante le risultanze dell’albo professionale l’effettivo domicilio professionale del difensore, indipendentemente da quello fornito dal medesimo difensore in giudizio. Nell’ipotesi opposta, deve ritenersi non imputabile al notificante il mancato perfezionamento laddove il difensore, che svolge le sue funzioni in altro circondario, abbia proceduto all’elezione di domicilio ai sensi della legge professionale. Nel caso di specie, posto che il difensore costituito dei resistenti svolgeva le sue funzioni nel circondario al cui albo era iscritto, era onere del notificante verificare tempestivamente l’attualità dell’indirizzo indicato in atti. Per questi motivi, la Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e dichiara l’inefficacia del ricorso incidentale.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 6 marzo – 11 giugno 2018, numero 15056 Presidente Matera – Relatore Federico Fatto Con sentenza depositata il 21 novembre 2012 la Corte d’Appello di Napoli confermò la pronuncia di risoluzione del contratto preliminare concluso da N.R.A. e G.C. , in qualità di promittenti alienanti e R.C. , quale promissario acquirente, per inadempimento dei promittenti alienanti, ed, in riforma della sentenza di primo grado, li condannò alla restituzione al R. della somma di 5.164,57 Euro. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione R.C. , con due motivi. I signori N. e G. hanno resistito con controricorso ed hanno altresì proposto ricorso incidentale, affidato a due motivi. Considerato in diritto Deve, in via pregiudiziale, dichiararsi l’inammissibilità, per tardività, del ricorso principale e conseguente inefficacia del ricorso incidentale, ai sensi dell’art. 334 comma 2 cpc, in conformità alle conclusioni formulate all’odierna udienza dal Procuratore Generale. La sentenza impugnata resa dalla Corte d’Appello di Napoli fu infatti depositata il 21 novembre 2012 e non notificata, con conseguente applicabilità del c.d. termine lungo di cui all’art. 327 cpc. La notifica del ricorso a mezzo ufficiale giudiziario fu tentata una prima volta dal ricorrente presso il difensore domiciliatario dei signori N. e G. , avv. Pasquale Serafino, in data 7 gennaio 2014, ultimo giorno utile, ma non si perfezionò in quanto l’avvocato risultava trasferito. Fu effettuata una successiva notifica del ricorso, in data 16 gennaio 2014, presso il nuovo domicilio dell’avv. Serafino e questa volta la notifica andò a buon fine. Tale notifica è però tardiva e non può attribuirsi rilevanza al primo tentativo di notifica, in quanto il mancato perfezionamento della stessa deve ritenersi imputabile ai ricorrenti. Ed invero, in base alla recente pronuncia delle sezioni unite di questa Corte numero 2592 del 15/7/2016, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine, il notificante, ove il mancato perfezionamento sia dovuto a ragioni a lui non imputabili, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere gli atti necessari al suo completamento, senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 cpc, salvo circostanze eccezionali di cui va data prova rigorosa. La stessa sentenza delle sezioni unite, peraltro, nel caso di trasferimento del difensore domiciliatario della parte destinataria della notifica, al fini di stabilire se il mancato perfezionamento sia o meno imputabile al notificante, distingue due ipotesi, a seconda che il difensore presso cui viene effettuata la notifica eserciti o meno la sua attività professionale nel circondario del Tribunale in cui si svolge la controversia. Nel caso, infatti, in cui il difensore della parte destinataria della notifica svolga le sue funzioni nello stesso circondario del tribunale cui egli sia professionalmente assegnato, è onere del notificante accertare, anche mediante riscontro delle risultanze dell’albo professionale, quale sia l’effettivo domicilio professionale del difensore, con la conseguenza che non può ritenersi giustificata l’indicazione, nella richiesta di notificazione, di un indirizzo diverso, ancorché eventualmente corrispondente all’indicazione fornita dal medesimo difensore nel giudizio e non seguita da comunicazione, nell’ambito del giudizio, del successivo mutamento. La soluzione è opposta, dovendo ritenersi non imputabile al notificante il mancato perfezionamento, allorquando il difensore svolga le sue funzioni in un altro circondario ed abbia proceduto all’elezione di domicilio ai sensi della legge professionale. Nel caso di specie il difensore costituito dei resistenti ha svolto le sue funzioni nel circondario al cui albo era iscritto ed era dunque onere del notificante verificare tempestivamente l’attualità dell’indirizzo indicato in atti. Ne consegue che l’errore sul domicilio è privo della caratteristica della non imputabilità, onde non può ritenersi la continuità tra il primo tentativo, non andato a buon fine, e quello successivo, effettuato tardivamente. Da ciò l’inammissibilità del ricorso, per tardività. Poiché il ricorso incidentale è stato proposto quando era ormai decorso il termine di cui all’art. 327 cpc, l’inammissibilità del ricorso principale determina l’inefficacia di quello incidentale. Il ricorrente principale va altresì condannato, ex art. 91 cpc, al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater Dpr 115 del 2002 sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Considerato che l’inefficacia del ricorso incidentale discende dall’inammissibilità del ricorso principale, i ricorrenti incidentali non sono invece tenuti al pagamento del raddoppio del contributo di cui all’art. 13 comma 1 quater Dpr 115 del 2002. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e dichiara l’inefficacia ex art. 334 cpc del ricorso incidentale. Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dei resistenti, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi 4.200,00 Euro, di cui 200,00 Euro per rimborso spese vive, oltre a rimborso forfettario per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater Dpr 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.