Confisca del veicolo: solo quando il mezzo è utilizzato per il compimento di un reato

La confisca prevista dall'art. 213, comma 2-sexies, d.lgs. n. 285/1992, avente ad oggetto i ciclomotori o i motoveicoli adoperati per commettere un reato, richiede che il rapporto strumentale tra il mezzo adoperato ed il reato sia la conseguenza di una volontaria condotta tendente alla commissione del reato.

Con la sentenza n. 12511 del 21 maggio 2018 la Cassazione chiarisce che è ammissibile la confisca del mezzo – ciclomotore o motoveicolo – solo qualora il mezzo sia stato adoperato per la commissione di un reato, nell’ambito di una condotta volontaria del reo per il quale il mezzo ha rappresentato un elemento indispensabile per l’attuazione della condotta incriminata. Il caso. Con la sentenza in esame, dopo l’esito negativo nei giudizi di merito, il ricorrente avanza la tesi per la quale la confisca di un motoveicolo sarebbe ammissibile solo qualora lo stesso mezzo sia stato utilizzato, nell’ambito di un rapporto di strumentalità necessaria, da parte del reo nella commissione del reato. In tal senso la Cassazione, accogliendo l’interpretazione espressa nella massima in commento, respinge la tesi – sostenuta ed accolta nei precedenti gradi di giudizio - della possibilità di confisca del motoveicolo anche qualora lo stesso risulti utilizzato nell’ambito di una condotta colposa guida in stato di ebbrezza , non essendo sufficiente che il mezzo sia stato utilizzato, genericamente, nel reato. Confisca del motoveicolo nessuna incostituzionalità. La Cassazione, con la sentenza in commento, in primo luogo si esprime, nel solco della propria pregressa giurisprudenza, nel senso che è manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 213, comma 2- sexies, d.lgs. n. 285/1992, nella parte in cui prevede che è sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne la decisione infatti rientra nella discrezionalità del legislatore, che non può essere oggetto di sindacato. Confisca del motoveicolo solo in presenza di dolo. La portata innovativa della sentenza risiede nel sostenere che, come riportato nella massima, la sanzione accessoria della confisca non può - in difetto della sussistenza dell'elemento soggettivo almeno della colpa - essere considerata legittima ove applicata al proprietario destinatario, in via generale, di tale misura accessoria, ove prevista obbligatoriamente nei cui confronti non sia emerso che si sia comportato in modo specificamente negligente rispetto all'accertamento della irregolarità contestata. Sanzione amministrativa e reato. Di conseguenza, la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo adoperato per commettere un reato può essere comminata solo in caso di accertamento del reato da parte del giudice penale ed in presenza di reati dolosi e nei quali sussista una strumentalità tra il mezzo utilizzato ed il reato commesso. Confisca e sequestro procedimenti autonomi. La Cassazione, peraltro, precisa che il procedimento di sequestro, da un lato, e quello di irrogazione della sanzione pecuniaria e della sanzione accessoria della confisca, dall'altro, sono del tutto autonomi con la conseguenza che i vizi dell'uno non inficiano gli altri. In forza di ciò, intervenuta la conversione del sequestro in confisca, il destinatario dell'atto può agire solo contro il provvedimento sanzionatorio della confisca e non contro quello del sequestro, le cui vicende non spiegano effetti rispetto alla confisca stessa. Confisca nessun termine dopo il sequestro. Altro passaggio interessante della sentenza concerne l’insussistenza di un termine per la confisca dopo il sequestro. Il sequestro e la confisca dei veicoli, infatti, non sono disciplinati dalle norme generali della legge n. 689/1981, ma dall'art. 213 cod. strada, che, in caso di sequestro, non prevede alcun termine per la confisca, se non nell'ipotesi di ricorso, restando così applicabile il termine generale di prescrizione. Confisca solo verso il proprietario. Giova evidenziare, peraltro, che la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo condotto da soggetto in accertato stato di ebbrezza determinato dall'assunzione di sostanze alcoliche, non può essere disposta qualora in mezzo appartenga a persona estranea al reato.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 2 febbraio – 21 maggio 2018, numero 12511 Presidente Petitti – Relatore Varrone Fatti di causa 1. In data 18 febbraio 2010 veniva notificato a P.M. un provvedimento di confisca del motoveicolo Triumph Street Triple targato di sua proprietà. Questi impugnava il provvedimento davanti al giudice di pace di Savona che rigettava l’opposizione, confermando il provvedimento di confisca con condanna al pagamento delle spese di custodia. 2. Per quel che ancora rileva il P. impugnava davanti al Tribunale di Savona la sentenza di rigetto del giudice di pace sulla base di tre motivi il primo aveva ad oggetto il rigetto della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 213, comma 2-sexies, del codice della strada il secondo la violazione dell’articolo 19, comma 3, della l. numero 689 del 1981 in virtù del quale il sequestro perde efficacia per mancato rispetto dei termini di conversione ivi stabilito il terzo la condanna alle spese di custodia del mezzo, in quanto il ricorrente era stato personalmente nominato custode del motorino e aveva pagato interamente le spese di custodia precedenti. La prefettura si costituiva in giudizio ed eccepiva l’incompetenza territoriale del Tribunale di Savona, eccezione che veniva accolta dal Tribunale vista anche l’adesione del ricorrente. Riassunto il giudizio, il Tribunale di Genova sollevava regolamento di competenza, ritenendo la competenza territoriale del giudice d’appello inderogabile. Questa Corte accoglieva la tesi del Tribunale di Genova e dichiarava la competenza del Tribunale di Savona ove veniva riassunta la causa. 3. Il giudice del gravame premetteva che il provvedimento di confisca avverso il quale il P. aveva instaurato il giudizio era stato emesso a seguito dell’accertamento a carico dello stesso del reato di guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico accertato di 0,89 g/l e che, a seguito di tale reato, l’appellante era stato sottoposto a procedimento penale conclusosi con decreto penale di condanna al pagamento di Euro 1800. Ciò premesso il Tribunale rigettava il primo motivo ritenendo infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrarietà al principio di uguaglianza, dell’articolo 213 del codice della strada, come modificato dal d.l. numero 115 del 2005 convertito nella l. numero 168 del 2005, nella parte in cui prevede solo per i ciclomotori e i motoveicoli la sanzione accessoria della confisca obbligatoria del mezzo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 codice della strada o per commettere un reato. 4. A tal proposito nella motivazione della sentenza impugnata venivano richiamate le numerose pronunce della Corte costituzionale che avevano ritenuto infondate le molteplici questioni di costituzionalità aventi ad oggetto la norma in esame, essendo la diversità di trattamento non assoluta e rientrando tale differenziazione nella discrezionalità del legislatore Corte Cost. sent. numero 239 del 2008 numero 345 del 2007, numero 118 del 2009, nnumero 385 e 448 del 2008 . In particolare si faceva riferimento alla ritenuta insussistenza della violazione del canone della ragionevolezza, non essendo irragionevole la scelta del legislatore di prevedere una più intensa risposta punitiva allorché un reato sia commesso mediante l’uso di ciclomotori e motoveicoli con riferimento all’adozione di una sanzione accessoria della confisca idonea a scongiurare la reiterata utilizzazione illecita del mezzo, specie quando sussiste un rapporto di necessaria strumentalità tra l’impiego del veicolo e la consumazione del reato. D’altro canto, a parte il rilievo che la disparità di trattamento non è assoluta o dirimente, ogni iniziativa volta a superare questo trattamento differenziato non potrebbe che spettare al legislatore. 5. Quanto al motivo di appello avente ad oggetto la violazione dell’articolo 19 della l. numero 689 del 1981 veniva richiamata la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui in tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada, il sequestro e la confisca dei veicoli non sono disciplinati dalle norme generali della legge 24 novembre 1981, numero 689, ma dall’articolo 213 cod. strada, che, in caso di sequestro, non prevede alcun termine per la confisca, se non nell’ipotesi di ricorso, restando così applicabile il termine generale di prescrizione. Ne consegue che, nei limiti del termine quinquennale di prescrizione di cui all’articolo 28 della legge numero 689 del 1981, richiamato dall’articolo 209 cod. strada, l’irragionevolezza del tempo trascorso tra il sequestro e la confisca non assume alcun rilievo, in caso di mancata proposizione del ricorso, ai fini del rimborso delle spese di trasporto e custodia del veicolo per il periodo che precede la sanzione ablatoria Cass. numero 21881 del 2009 . 6. P.M. propone ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di quattro motivi. 7. L’Ufficio Territoriale del Governo di Savona ha depositato atto denominato di costituzione ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione. Ragioni della decisione 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato con riferimento al capo della sentenza impugnata nella parte in cui non ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 213, comma 2 sexies, codice della strada . Con l’atto di appello avverso la sentenza pronunciata dal giudice di pace di Savona il ricorrente chiedeva che fosse sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 213, comma 2-sexies, del codice della strada, come introdotto dal d.l. numero 115 del 2005. Il tribunale di Savona ha ritenuto infondata l’eccezione di incostituzionalità e ha rigettato la questione, confermando il provvedimento di confisca. A parere del ricorrente, dalla motivazione del giudice d’appello, non si comprende quale sia la ragione che giustifichi, nei confronti del conducente di un ciclomotore o di un motociclo, un trattamento così eccessivamente punitivo e discriminatorio rispetto a chi si trovi nella medesima situazione alla guida di un autoveicolo, anche perché in entrambi i casi l’oggetto giuridico tutelato dalla norma è quello della sicurezza della generalità dei conducenti, nonché l’incolumità personale dello stesso trasgressore. Secondo il ricorrente, la differente disciplina che governa motociclisti ed automobilisti violerebbe palesemente il canone della ragionevolezza, tenuto conto, in particolare, della diversità del vincolo che si pone sul bene in caso di accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, atteso che, in un caso, la confisca consegue alla sanzione del sequestro ed è di tipo obbligatorio, mentre, nell’altro, rappresenta una scelta sottesa alla misura di sicurezza reale prevista dall’articolo 240 codice penale, facoltativa e in relazione alla quale vi sono caratteristiche sostanziali e presupposti di applicabilità profondamente diversi. 2. Il secondo motivo di ricorso riguarda la violazione dell’articolo 19, comma 3, l. numero 689 del 1981. Il giudice di appello non avrebbe rilevato l’errore in cui la prefettura di Savona sarebbe incorsa circa la mancata conversione del sequestro in confisca nel termine di sei mesi in violazione dell’articolo 19 citato. A parere del ricorrente, l’articolo 213, comma 2-sexies, non esclude l’applicabilità dell’articolo 19 della l. numero 689 del 1981 e, dunque, poiché il sequestro era stato effettuato dal comando sottosezione polizia stradale di Carcare, in data 9 agosto 2009 e solo in data 18 febbraio 2010, la prefettura di Savona aveva notificato al P. l’ordine di confisca del veicolo sequestrato di sua proprietà, il suddetto limite temporale era stato superato. 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato erroneità della sentenza nella parte in cui il tribunale di Savona ha continuato a ritenere operante l’articolo 240 c.p.c. e la mancata considerazione delle conseguenze pratiche che la legge numero 120 del 2010 ha portato all’applicazione della confisca in assenza di una statuizione in tal senso del giudice penale. A parere del ricorrente poiché il giudice di appello ha più volte fatto riferimento all’articolo 240 c.p.c., quale norma in base alla quale potrebbe comunque avvenire la confisca, avrebbe violato l’articolo 33 della l. numero 120 del 2010, che ha novellato l’articolo 186 del Codice della Strada, eliminando espressamente il richiamo all’articolo 240 c.p.p. contenuto nella vecchia formulazione della norma e rinviando, per la disciplina del sequestro del veicolo destinato alla confisca, all’articolo 224 ter codice della strada, che qualifica espressamente in termini di sanzione accessoria amministrativa la confisca. In tal senso è orientata anche la Suprema Corte di Cassazione che sulla scorta del dato testuale dell’articolo 186, comma 2, codice della strada afferma che la diversa qualificazione della confisca, da sanzione penale accessoria a sanzione amministrativa, non incide sulla competenza del giudice penale ad irrogarla. Nel caso di specie, nel decreto penale di condanna notificato a P.M. il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Savona nulla ha disposto in ordine alla confisca rendendo pertanto illegittimo il conseguente provvedimento di confisca emesso dal prefetto. D’altra parte se non spettasse al giudice penale l’applicazione della confisca difficilmente si comprenderebbe perché gli artt. 186, comma 9-bis, e 187, comma 8-bis, codice della strada attribuiscano al giudice il potere di revocare la confisca nell’ipotesi di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità. 4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato falsa applicazione dell’articolo 213, comma 2-sexies, del codice della strada, nella parte in cui richiede che il motoveicolo e ciclomotore siano adoperati per commettere un reato. Secondo il ricorrente la norma citata dovrebbe essere interpretata nel senso che la relazione tra il mezzo e il reato debba essere conseguenza di una volontaria condotta tendente alla consumazione del reato e che, quindi, non possa applicarsi ai reati puniti a titolo di colpa, come quello di specie, non essendo il mezzo, in questi casi, utilizzato per compiere il reato, quanto piuttosto utilizzato nel reato, e, dunque, mancando il rapporto strumentale richiesto dalla norma. 5. Il quarto motivo di ricorso è fondato e determina l’assorbimento dei restanti motivi. Questa Corte ritiene di dare continuità all’orientamento secondo cui La confisca prevista dall’articolo 213, comma 2-sexies del d. Igs. 30 aprile 1992, numero 285, avente ad oggetto i ciclomotori o i motoveicoli adoperati per commettere un reato, richiede che il rapporto strumentale tra il mezzo adoperato ed il reato sia la conseguenza di una volontaria condotta tendente alla commissione del reato Cass. penumero Sez. 4, Sentenza numero 16130 del 05/02/2010 . Nella sentenza ora citata si afferma che l’articolo 213, comma 2-sexies, del codice della strada - introdotto dall’articolo 5-bis del d.l. 30 giugno 2005, numero 115, convertito con modificazioni dalla l. 17 agosto 2005, numero 168, e successivamente sostituito dall’articolo 2 del d.l. 3 ottobre 2006, numero 262, convertito con modificazioni dalla l. 24 novembre 2006, numero 286 - prevede che è sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato non, semplicemente nel , ma per commettere un reato , e dunque - deve ritenersi - al fine di commettere un reato . La norma, dunque, richiede che il rapporto strumentale tra il mezzo ed il reato sia conseguenza di una condotta volontaria tendente alla commissione del reato il mezzo, cioè, deve essere stato adoperato nel divisato intendimento di commettere il reato ne consegue che è richiesta la cosciente manifestazione della volontà dell’agente in tal senso. 5.1 Sulla base di tale interpretazione si è, pertanto, ritenuto che non rientrino nella previsione della norma le ipotesi in cui il rapporto strumentale tra l’agente ed il mezzo non sia conseguenza di una volontaria, cioè dolosa, manifestazione di volontà tesa alla realizzazione dell’illecito, ma solo conseguenza di una condotta ascrivibile a titolo di colpa poiché il reato è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente , secondo la definizione di cui all’articolo 43, comma 1, 3 cpv., c.p. in tali casi non può dirsi che il mezzo sia stato usato per commettere un reato , cioè al fine di commettere il reato, proprio perché questo, in realtà, non è affatto voluto dall’agente. A conferma di ciò deve evidenziarsi che la confisca del motoveicolo non è mai stata disposta, ad esempio, nel caso di lesioni colpose, in ipotesi anche lievi, come invece dovrebbe ritenersi sulla base dell’interpretazione della disposizione, secondo cui la sanzione accessoria dovrebbe conseguire, ogni qualvolta il mezzo è stato usato in occasione del reato. 5.2 A tali argomentazioni deve aggiungersi che il legislatore, con riferimento al reato di guida in stato di ebbrezza, ha successivamente introdotto una specifica ipotesi di sanzione accessoria di confisca del veicolo in relazione alla quale non ha inteso distinguere tra autoveicoli, ciclomotori e motoveicoli. L’articolo 186, comma 2, lett. c , codice della strada, infatti, prevede che con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo per chi guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche, con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro g/I . La medesima sanzione accessoria della confisca è prevista dal comma 7 dell’articolo 186 c.d.s., nel caso di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sul tasso alcolemico. Inoltre, il comma 9-bis, del citato articolo 186 prevede che la pena per il reato di guida in stato di ebbrezza, qualora non ricorrano aggravanti, possa essere sostituita con il lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, numero 274, e che, in caso di svolgimento positivo, il giudice debba dichiarare estinto il reato, disporre la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revocare la confisca del veicolo sequestrato. 5.3 Deve evidenziarsi, inoltre, che la confisca del veicolo per il reato di guida in stato di ebbrezza di cui al citato articolo 186, comma 2, lett. c , si riferisce al veicolo con il quale è stato commesso il reato , mentre quella di cui all’articolo 213, comma 2-sexies al veicolo adoperato per commettere il reato . Il legislatore, dunque, differenzia anche sul piano lessicale le due ipotesi, ad ulteriore conferma della necessaria distinzione che deve operarsi nell’interpretazione delle norme che dispongono la sanzione della confisca in un caso del mezzo adoperato per commettere un reato e nell’altro del mezzo con il quale è stato commesso il reato . 5.4 L’interpretazione dell’articolo 213, comma 2 sexies, c.d.s. nel senso sopra esposto, oltre al criterio letterale, risponde anche a quello teleologico, tenuto conto della ratio che aveva giustificato l’introduzione della differente disciplina della confisca per i ciclomotori e i motoveicoli. All’origine di tale scelta, infatti, il legislatore aveva ritenuto di reprimere più intensamente, mediante l’irrogazione anche della sanzione accessoria della confisca del mezzo, alcune infrazioni del codice della strada quali, ad esempio, l’inosservanza dell’obbligo di indossare il casco protettivo oltre ai casi in cui il mezzo era adoperato per commettere un reato . La sanzione accessoria, in tali ipotesi, rispondeva alla necessità di prevenire i rischi specifici conseguenti alla utilizzazione dei veicoli a due ruote , ovvero i traumi prodotti da incidenti, nei quali siano coinvolti motoveicoli Corte cost. sentenza numero 345 del 2007 ordinanza numero 125 del 2008 e ciò determinava la specificità e unicità di tale fattispecie. Tale specificità e unicità - che peraltro è venuta meno con la modifica dell’articolo 213, comma 2-sexies, ad opera dell’articolo 2, comma 169, d.l. 3 ottobre 2006, numero 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, numero 286, che ha eliminato le ipotesi di contravvenzione al codice della strada dalla disciplina della confisca obbligatoria dei ciclomotori e motoveicoli - con riferimento alla commissione dei reati non trova adeguata giustificazione nell’esigenza di prevenire i traumi prodotti da incidenti, nei quali siano coinvolti motoveicoli . 5.5 Si impone, pertanto, un’interpretazione che individui una diversa ratio giustificatrice della norma riferita ai pericoli connessi all’utilizzo dei mezzi a due ruote nella commissione di reati. Tali pericoli possono agevolmente ricondursi alla maggiore facilità di commissione di alcune fattispecie di reato, come accade ad esempio con riferimento al reato di furto con strappo, comunemente detto scippo , fattispecie criminosa talmente diffusa da indurre il legislatore ad introdurre un’autonoma previsione di reato si veda l’articolo 624 bis, cod. penumero introdotto dall’articolo 2, comma 2, della l. 26 marzo 2001, numero 128 o, più in generale, alla maggiore facilità di fuga che i mezzi a due ruote assicurano, soprattutto nei centri urbani. 6. In conclusione, il ricorso va accolto, limitatamente al quarto motivo, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata non essendo poi necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte accoglie l’opposizione proposta ed annulla l’ordinanza numero 0003592 del Prefetto di Savona di confisca del motoveicolo Triumph Street Triple targato di proprietà di P.M. . 8. Le spese del giudizio devono essere compensate in quanto la decisione è stata assunta in base ad atti o argomentazioni esposti solo in sede contenziosa, e a fronte della novità o dell’oggettiva incertezza delle questioni di diritto rilevanti nel caso specifico e dell’assenza di un orientamento univoco o consolidato all’epoca della insorgenza della controversia e anche successivamente Sez. 2, Sent. numero 24234 del 2016 . P.Q.M. La Corte, accoglie il quarto motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione proposta da P.M. e annulla l’ordinanza numero 0003592 con la quale il Prefetto di Savona disponeva la confisca del motoveicolo Triumph Street Triple targato . Compensa le spese dell’intero giudizio.