Multa ‘leggera’ per il tuning con pezzo non omologato

Sotto accusa un automobilista piemontese, beccato con una vettura che presentava il silenziatore del terminale di scarico non a norma. Azzerato il verbale firmato dai carabinieri. Rilevante la constatazione che il dispositivo, seppur non omologato, non aveva modificato le qualità funzionali del veicolo, come velocità, rumorosità ed emissioni.

Possono gioire gli automobilisti malati” di tuning e perennemente a caccia di modifiche – estetiche e meccaniche – da apportare alla propria adorata vettura non è particolarmente grave l’inserimento di pezzi non omologati sul veicolo, rimesso poi in strada senza essere stato sottoposto ad adeguato controllo. Esemplare la decisione con cui i Giudici del ‘Palazzaccio’ hanno azzerato la multa comminata a un piemontese, beccato dai carabinieri ad andare in giro con l’automobile ‘impreziosita’ da un silenziatore dell’impianto di scarico non omologato Cassazione, sentenza n. 9988/18, sez. II Civile, depositata oggi . Silenziatore. A marzo del 2010, lungo le strade dell’Alessandrino, il controllo in strada dei carabinieri, che multano uno degli automobilisti fermati, contestandogli di avere apportato modifiche alle caratteristiche costruttive del veicolo senza avere effettuato la prescritta prova con esito favorevole . Nello specifico, il riferimento è all’ aver cambiato tipo di silenziatore , ossia la parte terminale dello scarico dell’auto, installandone uno non omologato , contrariamente a quanto previsto dall’art. 78 c.d.s E questo elemento è valutato come sufficiente, prima dal Giudice di pace e poi dai Giudici del Tribunale, per ritenere legittimo il verbale firmato dai carabinieri. Nessuna speranza, quindi, almeno in apparenza, per l’automobilista, destinato ad aprire i cordoni della borsa. Ma la situazione si ribalta in Cassazione . Indicazioni nella carta di circolazione. Assolutamente sorprendente, difatti, la prospettiva tracciata dai Giudici del ‘Palazzaccio’, prospettiva favorevole all’automobilista in sostanza, è non particolarmente grave la scelta di sostituire il silenziatore del terminale di scarico , a patto però che tale dispositivo di equipaggiamento non abbia determinato un aumento della velocità, della rumorosità o delle emissioni inquinanti del veicolo rispetto a quelle indicate nella carta di circolazione . Ciò significa che solo a fronte di una violazione dei paletti fissati nella carta di circolazione si potrà applicare l’articolo 78 del codice della strada – che prevede una multa che va da un minimo di 419 euro a un massimo di 1.682 euro – con connessa necessità di riportare il veicolo alle caratteristiche originarie . Invece, quando, come in questa vicenda, ci si trova di fronte all’inserimento di un dispositivo di equipaggiamento non omologato ma che non determina alcuna modifica di determinate qualità funzionali del veicolo, è più corretto applicare l’articolo 72 del codice della strada, che prevede una multa che può andare da un minimo di 84 euro a un massimo di 335 euro per l’automobilista che circola con un veicolo che presenta un dispositivo non conforme . Annullato di conseguenza il verbale consegnato all’automobilista piemontese, che, alla luce di quanto messo per iscritto i carabinieri, si era visto contestare la violazione dell’articolo 78 del codice della strada.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 13 febbraio – 23 aprile 2018, n. 9988 Presidente Cosentino – Relatore Varrone Fatti di causa 1. Con ricorso depositato presso il giudice di pace di Acqui Terme in data 4 ottobre 2010, il signor Fr. Pa. si opponeva al verbale numero omissis emesso in data 12 marzo 2010 dalla legione carabinieri Piemonte Valle D'Aosta stazione di Ponzone, con il quale gli veniva contestata l'infrazione dell'articolo 78, commi 3 e 4, del codice della strada per aver apportato modifiche alle caratteristiche costruttive del veicolo senza aver effettuato la prescritta visita o prova con esito favorevole, in particolare per aver aveva cambiato tipo di silenziatore, installandone uno non omologato. Il ricorrente nei motivi di opposizione, evidenziava che i carabinieri non avevano effettuato la prova fonometrica del silenziatore e, tantomeno, avevano visionato accuratamente il veicolo per valutare l'esistenza del codice alfanumerico con il quale risalire alla marca dello stesso. A sostegno di tali ragioni il ricorrente produceva la foto, con data certa al 13 marzo 2010, che documentava l'esistenza del suddetto codice alfanumerico e deduceva, dunque, l'insussistenza della contravvenzione elevata nei suoi riguardi, in quanto non provata, in subordine chiedeva la derubricazione in quella di cui all'art. 72 codice della strada. 2. Il giudice di pace di Acqui Terme rigettava l'opposizione. 3. Avverso tale sentenza il Pa. proponeva appello con atto di citazione notificato il 4 marzo 2011. Con sentenza numero 248 del 17 ottobre 2013 il tribunale di Alessandria respingeva l'appello e confermava la sentenza di primo grado. 4. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Pa. sulla base di due motivi. 5. La causa è stata discussa nell'adunanza camerale del 7 luglio 2017 e, all'esito della camera di consiglio, il collegio ha ritenuto che la rilevanza della questione connessa all'interpretazione degli artt. 72 e 78 del codice della strada - in relazione alla condotta di colui che circola con un veicolo equipaggiato con un silenziatore del terminale di scarico non omologato - rendesse opportuna la rimessione della causa alla pubblica udienza. Ragioni della decisione 1. Il primo motivo di ricorso attiene alla ricorrenza del vizio di cui all'art. 360, n 3, cod. proc. civ. per violazione o falsa applicazione degli artt. 71, 72, 78, 79 codice della strada. In particolare il Pa. lamenta la mancata derubricazione della violazione nella contravvenzione di cui all'art. 72 c.d.s 2. Il ricorrente evidenzia che l'art. 71 del codice della strada rimanda al regolamento di attuazione per l'individuazione delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore. L'art. 72 c.d.s. dispone che ciclomotori, motoveicoli e autoveicoli devono essere equipaggiati con dispositivi silenziatori soggetti ad omologazione da parte del ministero dei trasporti - direzione generale della motorizzazione - mentre l'articolo 78 c.d.s. prevede che i veicoli a motore e i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della direzione generale quando siano apportate modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali, ovvero ai dispositivi di equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72. 1.2 II ricorrente richiama anche l'articolo 236 del regolamento di attuazione che dispone che ogni modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali comporta la visita e prova del veicolo interessato presso l'ufficio della direzione generale e, infine, l'articolo 79 medesimo codice che rimanda al regolamento quanto alle prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali ed a quelle dei dispositivi di equipaggiamento cui devono corrispondere i veicoli, in particolare per quanto riguarda i pneumatici e i sistemi equivalenti, la frenatura, la limitazione della rumorosità e delle emissioni inquinanti e sanziona chi circola con un veicolo che presenti alterazioni delle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 72 non funzionanti o non regolarmente installati. 1.3 Ciò premesso, secondo il ricorrente la sostituzione del terminale di scarico di serie con uno omologato non rientra tra le modifiche , non essendo una vera e propria alterazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche dell'intero sistema di scarico, come nel caso di integrale sostituzione di quest'ultimo e non solo del silenziatore, situazione che, invece, deve ricondursi alla fattispecie di cui all'articolo 78. A conferma di tale tesi il ricorrente indica anche il decreto ministeriale 14 febbraio 2000 che stabilisce quali siano i dati che deve contenere la carta di circolazione ed evidenzia che non è menzionato espressamente il dispositivo silenziatore. 1.4 In alternativa il ricorrente ritiene che la fattispecie possa essere ricondotta alla violazione dell'obbligo per i veicoli a motore di essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l'inquinamento entro certi limiti di cui all'art. 79 del c.d.s. 2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta il vizio di cui all'art. 360, numero 3, e 5, c,p,c. per mancata valutazione degli elementi probatori decisivi emersi nel corso del processo e oggetto di discussione tra le parti una motivazione carente e contraddittoria, e la violazione e falsa applicazione delle norme di cui all'articolo 2700 cod. Civ Il ricorrente, in appello, aveva sostenuto che non era stata accertata la violazione, in mancanza di una prova fotometrica e della rilevazione del codice alfanumerico del silenziatore del marchio del fabbricante dello stesso. A sostegno di tale motivo aveva prodotto anche delle foto che documentavano l'esistenza dei codici e del marchio, mentre il tribunale aveva omesso completamente di valutare tale prova, facendo riferimento esclusivamente al verbale di accertamento in atti con una motivazione assolutamente apodittica. 2.1 Secondo il ricorrente, rispetto a tali rilievi, al verbale non può attribuirsi fede privilegiata in relazione all'articolo 2700 del codice civile, trattandosi di una mera valutazione degli agenti accertatori. 3. Il primo motivo di ricorso è fondato e il secondo è assorbito. La doglianza proposta con il primo motivo ha ad oggetto la corretta qualificazione giuridica della condotta di colui che circola con un veicolo equipaggiato con un silenziatore del terminale di scarico non omologato. Si tratta di una questione del tutto nuova e non vi sono precedenti editi. 4. Si rende opportuna, pertanto, una ricognizione del dato normativo. L' art. 72 del c.d.s. - recante Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi - prevede al primo comma che I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con a dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione b dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico c dispositivi di segnalazione acustica d dispositivi retrovisori e pneumatici o sistemi equivalenti . Il successivo comma 8 prevede che I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da parte del ministero dei trasporti - direzione generale della m.c.t.c. -, secondo modalità stabilite con decreti del ministro dei trasporti e della navigazione, salvo quanto previsto nell'art. 162. Negli stessi decreti è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione . Infine, ai sensi del comma 13, del medesimo articolo 72 Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 71,00 a Euro 286,00 . 5. A sua volta l'art. 78 c.d.s. - recante Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione - prevede, al primo comma, che I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della direzione generale della m.c.t.c. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio e ai commi 4 e 5 che Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 357,00 a Euro 1.433,00. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione . . 6. Per completare il quadro normativo di riferimento deve evidenziarsi che il D.M. 14 febbraio 2000 del Ministero dei trasporti e della navigazione dispone che sulla carta di circolazione siano riportate, tra le altre, le seguenti indicazioni la velocità massima, il livello sonoro e le emissioni dei gas di scarico. Inoltre, ai sensi dell'appendice al titolo III del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada , il livello sonoro del dispositivo di scarico deve essere misurato a veicolo immobile e non deve superare il valore di controllo stabilito in sede di approvazione o di omologazione, mentre per le emissioni inquinanti devono essere rispettati i valori limite stabiliti dalla direttiva 92/55/CEE e successive modificazioni. La circolare del Ministero dell'interno - Dipartimento di pubblica sicurezza - del 6 aprile 2004, n. 40008023 ha fornito i seguenti chiarimenti e le seguenti disposizioni operative - 1. Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore art. 72 del Codice della Strada - 2. Modifiche costruttive art. 78 del Codice della Strada Le direttive comunitarie hanno stabilito che i dispositivi di scarico dei gas combusti dei veicoli possono essere sostituiti con altri, purché omologati e accompagnati da attestazione del costruttore di omologazione, e la rumorosità della marmitta non superi quella indicata sulla carta di circolazione del veicolo misurata in decibel, al numero di giri previsto . Tali dispositivi non sono da indicare sulla carta di circolazione . 7. Dalla lettura delle disposizioni riportate si ricava una parziale sovrapponibilità della disciplina sanzionatoria applicabile alla condotta di colui che sostituisce il silenziatore del terminale di scarico con uno non omologato. Tale condotta, infatti, può alternativamente integrare la contravvenzione di cui all'art. 72 o quella di cui all'art. 78 del medesimo codice. Ritiene il collegio che il discrimine tra le due fattispecie sia determinato dagli effetti che il dispositivo di equipaggiamento non omologato è idoneo a produrre sul veicolo in termini di velocità, rumorosità ed emissioni di gas di scarico. Si è detto, infatti che tali elementi attengono alle caratteristiche funzionali del veicolo e i rispettivi valori di riferimento devono essere indicati nella carta di circolazione. 8. Ne consegue che, quando a seguito dell'installazione di un silenziatore del terminale di scarico non omologato si verifichino delle alterazioni di tali qualità funzionali, la condotta illecita integra quella di colui che circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione di cui all'art. 78 del c.d.s., mentre se il nuovo dispositivo di equipaggiamento non omologato non determina alcuna modifica delle suddette qualità funzionali la condotta sanzionata rientra in quella di cui all'art. 72, ultimo comma, c.d.s. La prova che il dispositivo di equipaggiamento abbia effettivamente comportato una modifica delle qualità funzionali del veicolo spetta all'amministrazione in base alla regola secondo la quale l'amministrazione deve provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria. 9. Ciò premesso, venendo al caso in esame, al Pa. è stato contestato unicamente di aver equipaggiato il proprio veicolo con un silenziatore del terminale di scarico non omologato, mentre non risulta contestato, né tantomeno provato, il superamento delle emissioni sonore o delle emissioni dei gas di scarico o un aumento della velocità, in modo tale da modificare le caratteristiche funzionali del mezzo come indicate nella carta di circolazione, sicché la fattispecie integra la contravvenzione di cui all'art. 72, ultimo comma c.d.s. e non quella di cui all'art. 78 del medesimo codice. 10. In conclusione deve affermarsi il seguente principio di diritto la condotta di chi sostituisca il silenziatore del terminale di scarico deve farsi rientrare nell'art. 72 del codice della strada salvo che risulti accertato che tale dispositivo di equipaggiamento abbia determinato un aumento della velocità, della rumorosità o delle emissioni inquinanti del veicolo rispetto a quelle indicate nella carta di circolazione. In tal caso, la medesima condotta dovrà ricondursi alla fattispecie di cui all'art. 78 c.d.s. con la necessità di riportare il veicolo alle originarie caratteristiche . 11. Il ricorso deve essere accolto e l'ordinanza ingiunzione deve essere annullata perché il fatto commesso non corrisponde a quello contestato. 12. In definitiva la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto non essendo poi necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte accoglie l'opposizione proposta ed annulla il verbale di contestazione n. omissis . elevato il 12 marzo 2010 dalla Regione Carabinieri Piemonte Valle d'Aosta - stazione di Ponzone a carico di Pa. Fr 8. Il collegio ritiene che sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese dell'intero giudizio in quanto si tratta di una questione del tutto nuova, priva di precedenti e in relazione alla quale si era determinata un'oggettiva incertezza circa la norma applicabile alla fattispecie. P.Q.M. La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione proposta da Fr. Pa. e annulla il verbale numero omissis . emesso in data 12 marzo 2010 dalla legione carabinieri Piemonte Valle D'Aosta stazione di Ponzone. Spese compensate. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2 Sezione civile della Corte Suprema