Revisione della patente: non serve la comunicazione di riduzione dei punti

Il provvedimento di revisione della patente di guida, che è atto vincolato all’azzeramento dei punti, non presuppone l’avvenuta comunicazione, da parte dell’Amministrazione, delle variazioni del punteggio, posto che l’interessato può conoscerle da subito, attraverso il verbale di accertamento dell’infrazione cui sia collegata la sanzione accessoria della decurtazione, così come può conoscere in qualsiasi momento il suo saldo-punti.

I fatti di causa. È il principio stabilito dalla Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, con ordinanza n. 9270/18 del 16 aprile, rigettando il ricorso di un uomo che aveva convenuto in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, chiedendo che venisse annullato il provvedimento con cui la Motorizzazione civile aveva disposto nei suoi confronti la revisione della patente di guida. Avverso la sentenza di secondo grado, che confermava la legittimità del provvedimento impugnato, l’uomo ricorreva in Cassazione, lamentando in particolare la mancata comunicazione, da parte dell’Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida, delle riduzioni del relativo punteggio causate da precedenti infrazioni. Un’omissione che, a detta del ricorrente, avrebbe spiegato effetti invalidanti sullo stesso provvedimento di revisione della patente, non essendo stato egli messo nella condizione di riparare, ossia, di iscriversi ai corsi di recupero del punteggio ai sensi dell’art. 6 d.m. 29 luglio 2003. Comunicazione delle variazioni del punteggio, meramente informativa. La censura è tuttavia respinta dalla Cassazione, che conferma quando disposto nei precedenti gradi di giudizio. L’art. 126- bis d.lgs. n. 285/1992 – sottolineano gli Ermellini – prescrive, sì, che ogni variazione di punteggio sia comunicata agli interessati dalla suddetta Anagrafe, ma prevede anche che ciascun conducente possa controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento ministeriale per i trasporti terrestri. La predetta comunicazione, pertanto, è atto meramente informativo e privo di contenuto provvedimentale mentre la fonte di riferimento è costituita dal verbale di contestazione dell’infrazione, ove è riportata anche la sanzione accessoria della decurtazione dei punti. A sua volta, prosegue la Corte, il provvedimento di revisione della patente di guida è atto vincolato all’azzeramento del punteggio ed è anch’esso fondato sulla definitività dell’accertamento delle violazioni stradali, in esito alle quali sia stato decurtato l’intero punteggio senza che sia dunque necessaria la previa comunicazione delle variazioni dei punti, di cui il conducente può avere notizia in qualsiasi momento, in primis , attraverso gli stessi verbali di accertamento. La mancata comunicazione non preclude l’iscrizione ai corsi di recupero. Infine, conclude la Cassazione, la mancata comunicazione delle variazioni di punteggio non preclude l’iscrizione ai corsi di recupero, dal momento che la stessa è consentita, oltre che agli automobilisti che esibiscono la suddetta comunicazione, anche a quelli che esibiscono il mero duplicato ottenuto tramite il numero verde, la stampa del report da il portale dell’automobilista”, o ancora, l’attestazione a stampa della posizione del conducente rilasciata dalla Motorizzazione. Sulla scorta di dette argomentazioni, il Supremo Collegio rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di giudizio.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 19 gennaio – 16 aprile 2018, numero 9270 Presidente Giusti – Relatore Scalisi Fatti di causa C.G. con ricorso del 16 maggio 2011 conveniva in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché la Direzione Generale e la Direzione Territoriale di Lecce della Motorizzazione Civile al fine di ottenere a in via preliminare la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento del 23 agosto 2011, con il quale la Motorizzazione di Lecce disponeva nei confronti del ricorrente la revisione della patente di guida e b nel merito chiedeva l’annullamento del predetto provvedimento di revisione della patente di guida, il reintegro dei venti punti sulla patente del C.G. . Eccepiva, il ricorrente, l’illegittimità del provvedimento di revisione della patente di guida per violazione dell’art. 126 bis del Dlgs 285 del 1992, nella parte in cui prevede l’obbligo per l’Amministrazione di comunicare agli interessati ogni singola variazione di punteggio onde consentire la tempestiva partecipazione agli appositi corsi di recupero 2 l’illegittimità del provvedimento di cui si dice per violazione dell’art. 3 della legge numero 241 del 1990 in considerazione della carenza di motivazione di detto provvedimento amministrativo. All’udienza del 30 settembre 2001 si costituiva l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce che contestava gli assunti del ricorrente e ne chiedeva il rigetto. Il Giudice di Pace di Lecce con sentenza numero 5067 del 2011 dichiarava inammissibile il ricorso per essere la comunicazione di decurtazione del punteggio un provvedimento non impugnabile. Avverso tale sentenza C. interponeva appello per le stesse ragioni già esposte con il ricorso introduttivo. Si costituiva il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che in via preliminare eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice amministrativo e, nel merito richiamava le argomentazioni difensive già svolte nel giudizio di primo grado. Il Tribunale di Lecce, con sentenza numero 5374 del 2011, dichiarava ammissibile l’opposizione, ma la rigettava nel merito. Secondo il Tribunale di Lecce l’appello doveva essere rigettato perché il provvedimento della Motorizzazione Civile era doveroso e vincolato una volta esaurito il punteggio e dovendosi rilevare che l’eventuale omessa comunicazione non escludeva la validità del provvedimento di revisione, sia perché dalla decurtazione dei punti l’automobilista era già a conoscenza, essendogli noto l’esito della contestazione dell’infrazione, sia perché poteva acquisire conoscenza tramite la consultazione dell’Anagrafe. La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da C.G. con ricorso affidato ad un motivo. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha resistito con controricorso. Ragioni della decisione 1.= Con l’unico motivo di ricorso C.G. lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 126 bis del Dlgs numero 285 del 1992 ed art. 6 del DM 29 luglio 2003 recante programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida GU. 6 agosto 2003 numero 181 come modificato dal DM 30 marzo 2006 GU 3 maggio 2006 numero 101 . Il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale abbia ritenuto irrilevante, ai fini della legittimità del procedimento di revisione della patente di guida, la mancanza di comunicazioni, da parte dell’Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida, delle riduzioni del relativo punteggio causate da precedenti infrazioni, o, in altri termini, che il Tribunale abbia ritenuto che la comunicazione della decurtazione di punteggio al trasgressore non sarebbe condizione di validità del provvedimento stesso di revisione della patente di guida. Piuttosto, ritiene il ricorrente, l’art. 126 bis CdS imporrebbe all’amministrazione un obbligo di comunicare la decurtazione, la cui ratio risiederebbe nel porre il trasgressore in condizioni di riparare. E, la violazione di tale obbligo impedendo al trasgressore di iscriversi ai corsi per il recupero del punteggio, ai sensi dell’art. 6 del DM 29 luglio 2003 dovrebbe spiegare i propri effetti invalidanti anche sul provvedimento di revisione della patente. Il Tribunale, non avrebbe tenuto conto, secondo il ricorrente, che in assenza della comunicazione di cui all’art. 126 bis CdS l’automobilista sarebbe posto nella totale impossibilità di verificare se la decurtazione dei punti sia stata operata legittimamente oppure illegittimamente in relazione a contestazioni per le quali sia stato proposto ricorso la cui decisione sia ancora sub iudice o per le quali il ricorso sia stato addirittura accolto dall’Autorità Giudiziaria. 1.1.= Il motivo è infondato. Va qui osservato che nel sistema delineato dall’art. 126-bis del d.lgs. numero 285 del 1992, l’applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida è conseguenza dell’accertamento costituito dal verbale di contestazione della violazione del Codice della Strada, che deve recare l’indicazione della decurtazione comma 2 . A sua volta, il comma 3 del medesimo art. 126-bis prescrive che ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall’Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida, ma prevede anche che ciascun conducente possa controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento ministeriale per i trasporti terrestri che la comunicazione della variazione di punteggio a cura dell’Anagrafe nazionale è atto, privo di contenuto provvedimentale, meramente informativo, la cui fonte è costituita dal verbale di contestazione ovvero dall’ordinanza-ingiunzione che, rigettando il ricorso amministrativo, confermi il verbale anche per la parte concernente la sanzione accessoria , ed è espressione del principio di trasparenza dell’attività amministrativa. A sua volta, il provvedimento di revisione della patente, che è atto vincolato all’azzeramento del punteggio, ed è, anch’esso, fondato sulla definitività dell’accertamento delle violazioni stradali in esito alle quali sia stato decurtato l’intero punteggio dalla patente di guida, non presuppone l’avvenuta comunicazione delle variazioni di punteggio, tenuto conto che l’interessato conosce subito, attraverso il verbale di accertamento, se e in quale misura gli sarà applicata la sanzione accessoria della decurtazione punti, e può conoscere in ogni momento il suo saldo-punti Cass. numero 18174 del 2016 . Il sistema così delineato garantisce la possibilità del recupero dei punti decurtati prima dell’azzeramento, per evitare la revisione ed è, altresì, evidente che, ai fini dell’iscrizione ai corsi di recupero del punteggio non possa essere richiesta la previa comunicazione della avvenuta decurtazione dei punti, così come da tempo afferma la giurisprudenza amministrativa Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza numero 6189 del 2012 , che ha già chiarito che l’iscrizione ai corsi di recupero è consentita, oltre che agli automobilisti che esibiscono la comunicazione, anche a quelli che esibiscono il duplicato della comunicazione, ottenuto tramite il numero verde, ovvero, la stampa del report de il portale dell’automobilista , ovvero, l’attestazione a stampa della posizione del conducente rilasciata dall’Ufficio della Motorizzazione adesso cfr. Circolare Ministero dei trasporti, numero 11490 in data 8 maggio 2013 . In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza. Deve, altresì, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato, ex art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/02, D.Lgs. 546/92. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale. Condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 800,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/02, D.Lgs. 546/92 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’articolo 1 bis dello stesso articolo 13.