Ingressi non autorizzati in ZTL: la produzione di un solo fotogramma non inficia (di per sé) l’accertamento della violazione

Il verbale di contestazione redatto in seguito al transito non autorizzato di un veicolo all’interno di una zona a traffico limitato, contenente tutti gli elementi necessari al fine della contestazione, rende idoneo l’accertamento delle violazioni, a nulla rilevando la mera produzione da parte del Comune di un solo fotogramma del veicolo non autorizzato, a fronte di 4 ingressi contestati, qualora tale fatto non sia specificamente addotto dalla difesa nei giudizi di merito.

Così la Corte di Cassazione con ordinanza n. 7671/18, depositata il 28 marzo. Il caso. Il Giudice di Pace di Lecce accoglieva l’opposizione di un automobilista al verbale di contestazione per la sanzione comminatagli in seguito al transito in ZTL, rilevando come dalla documentazione prodotta dal Comune non fosse possibile stabilire se il veicolo fosse in moto o in sosta. Il Tribunale di Lecce, in riforma della sentenza del Giudice di Pace, riconosceva la rilevanza della documentazione prodotta dal Comune medesimo, comprensiva dei verbali di contestazione assistiti da fede privilegiata, dei dati identificativi del veicolo e dei transiti effettuati in ZTL. Avverso la sentenza del Tribunale l’automobilista ricorre per cassazione denunciando che secondo quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 2697 c.c. e del regolamento privacy, il solo fotogramma del veicolo prodotto dal Comune a fronte dei 4 ingressi non autorizzati sarebbe stato inidoneo ai fini dell’accertamento svolto. Inoltre, il ricorrente si duole dell’errata quantificazione delle spese di lite. Il fotogramma. Il Supremo Collegio afferma che correttamente il verbale di contestazione dava conto di tutti gli elementi necessari ai fini dell’accertamento della violazione . Difatti, la rilevazione con sistema automatico, aveva consentito nella specie di individuare il luogo del transito non autorizzato, tenuto conto del posizionamento dell’apparecchio rilevatore, nonché il giorno e l’ora del transito, e che si trattava di transito e non di sosta, come era evidente anche dal fotogramma prodotto . In aggiunta, rileva la Suprema Corte, è inammissibile per difetto di specificità del ricorso la questione riguardante la produzione, da parte del Comune, di un solo fotogramma a fronte della contestazione di 4 ingressi non autorizzati in zona a traffico limitato , in quanto non risulta né dal ricorso né dalla sentenza impugnata, che il tema difensivo così prospettato sia stato sottoposto al Giudice d’Appello, con la conseguenza che la questione deve essere ritenuta nuova, e come tale ne è precluso l’esame . Liquidazione delle spese di lite. Infine, relativamente alla doglianza circa la liquidazione delle spese di lite, i Giudici di legittimità ribadiscono l’insussistenza della violazione dell’art. 91, comma 4, c.p.c., così come rilevato dal ricorrente, poiché il limite previsto al citato articolo opera limitatamente alle controversie devolute alla giurisdizione equitativa del Giudice di Pace, e non si estende alle controversie in materia di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, che debbono essere decise secondo diritto . La Corte pertanto rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 19 gennaio – 28 marzo 2018, n. 7671 Presidente Giusti – Relatore Picaroni Fatti di causa 1. Il ricorso ha ad oggetto la sentenza del Tribunale Lecce, depositata il 29 ottobre 2013, che ha accolto l’appello proposto dal Comune di Lecce avverso la sentenza del Giudice di pace di Lecce n. 946 del 2011, e nei confronti di C.A. . 1.1. Il Giudice di pace aveva accolto l’opposizione proposta da C.A. avverso i verbali di contestazione nn. Z1016703, Z1017757, Z1021437, Z1024812 della violazione dell’art. 7, commi 9 e 14, cod. strada transito in zona a traffico limitato , rilevando che dalla documentazione fotografica prodotta dal Comune non era desumibile la collocazione del veicolo né se questo fosse in moto o in sosta, e compensato le spese di lite. 2. Il Tribunale, adito in via principale dall’Ente territoriale e in via incidentale dal C. limitatamente alla statuizione sulle spese, ha riformato la decisione di primo grado sul rilievo assorbente che l’accertamento effettuato nei verbali di contestazione, peraltro assistito da fede privilegiata, conteneva i dati identificativi del veicolo e i transiti effettuati in zona a traffico limitato nei giorni e nelle ore registrati dal sistema di rilevazione automatica, a partire dal fotogramma dal quale si evinceva la sola targa del veicolo. Ulteriori doglianze del C. , ritenute assorbite dal Giudice di pace, non potevano essere esaminate in quanto non riproposte con l’appello incidentale. 3. C.A. ricorre per a cassazione della sentenza sulla base di tre motivi, ai quali resiste con controricorso il Comune di Lecce. Il Pubblico Ministero ha concluso, con atto depositato ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., per l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. Ragioni della decisione 1. Il ricorso è infondato. 1.2. Con il primo motivo è denunciata violazione della normativa in materia di privacy e dell’art. 2697 cod. civ. e si contesta che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, il provvedimento dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali 8 aprile 2010, al punto 5.3.1. lett. b , impone che i rilievi fotografici o le riprese video individuino gli elementi previsti dalla normativa di settore per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni , tra i quali rientrano, secondo il ricorrente, il tipo di veicolo, il giorno, l’ora e il luogo di infrazione. Nel caso in esame, sarebbe evidente l’inidoneità dell’accertamento svolto a carico del ricorrente ai fini della predisposizione dei verbali, anche tenuto conto che il Comune aveva prodotto un solo fotogramma, a fronte della contestazione di quattro ingressi non autorizzati in zona a traffico limitato. 2. Con il secondo motivo è denunciata violazione dell’art. 2697 cod. civ. e si contesta la carenza di prova della pretesa punitiva. Come evidenziato con il primo motivo di ricorso, la documentazione fotografica prodotta dal Comune era inidonea a dimostrare le quattro infrazioni contestate, e le dichiarazioni del verbalizzante non potevano integrare la prova. 3. Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente perché connesse, sono in parte inammissibili e in parte infondate. 3.1. Non è ammissibile per difetto di specificità del ricorso la questione riguardante la produzione, da parte del Comune, di un solo fotogramma a fronte della contestazione di quattro ingressi non autorizzati in zona a traffico limitato. Non risulta, né dal ricorso né dalla sentenza impugnata, che il tema difensivo così prospettato sia stato sottoposto al giudice d’appello, con la conseguenza che la questione deve essere ritenuta nuova, e come tale ne è precluso l’esame ex plurimis, Cass. 18/10/2013, n. 23675 . 3.2. Non è fondata la questione della idoneità della riproduzione fotografica prodotta dal Comune a costituire la base della contestata violazione. Il Tribunale ha evidenziato correttamente che, trattandosi di accesso in zone a traffico limitato, il verbale di contestazione dava conto di tutti gli elementi necessari ai fini dell’accertamento della violazione. La rilevazione con sistema automatico, infatti, aveva consentito nella specie di individuare il luogo del transito non autorizzato, tenuto conto del posizionamento dell’apparecchio rilevatore, nonché il giorno e l’ora del transito, e che si trattava di transito e non di sosta, come era evidente anche dal fotogramma prodotto. 4. Con il terzo motivo è denunciata violazione dell’art. 91, comma quarto, cod. proc. civ. e si contesta la liquidazione delle spese di lite del giudizio di primo grado, che il Tribunale ha quantificato in Euro 650,00, importo eccedente il valore della lite Euro 356,00 , e comunque in misura sproporzionata. 4.1. La doglianza è infondata. Secondo la giurisprudenza di questa Corte regolatrice, il limite previsto dall’art. 91, comma quarto, cod. proc. civ. opera limitatamente alle controversie devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace, e non si estende alle controversie in materia di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, che debbono essere decise secondo diritto. Le implicazioni che ne discendono sul piano della difesa tecnica, per la complessità che sovente connota tali controversie, rendono pienamente giustificata, e quindi ragionevole, la diversità di trattamento Cass. 30/04/2014, n. 9556 Cass. 10/01/2017, n. 369 . 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 900,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.