Il fatto che la parte soccombente sia rimasta contumace non può giustificare la compensazione delle spese di lite

Qualora il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi degli artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115/2002, proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, contestando l’entità delle somme liquidate e il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo, l’obbligo di pagamento è regolato dalle disposizioni del codice di procedura civile relative alla responsabilità delle parti per le spese di cui agli artt. 91 e ss. codice di rito.

La fattispecie. Nel caso il ricorrente proponeva opposizione contro il decreto di liquidazione, in proprio favore, dei compensi dovutigli quale difensore di un imputato ammesso al patrocinio a spese dello stato. Il precitato lamentava l’erronea liquidazione dei compensi in quanto era stato applicato il d.m. n. 140/12 in luogo del d.m. n. 127/04 vigente all’epoca del mandato e non erano state riconosciute le spese documentate. La Corte territoriale, nonostante l’accoglimento dell’opposizione, non riteneva di liquidare i compensi spettanti al difensore stante la posizione processuale non oppositiva assunta dall’amministrazione interessata. Il principio generale dell’art. 91 c.p.c La Corte di legittimità ha avuto modo di ribadire che, qualora il difensore della parte ammessa al patrocinio dello Stato, proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, l’obbligazione di pagamento è disciplinata dagli artt. 91 e ss. del codice di rito. Orbene l’art. 91 c.p.c. impone la Giudice, in sentenza, di liquidare le spese a favore della parte vittoriosa. La possibilità di compensare le spese ai sensi dell’art. 92 c.p.c Ai sensi del citato articolo il Magistrato, unicamente nel caso vi sia soccombenza reciproca o vi concorrano altre gravi ed eccezionali ragioni, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, può compensare, parzialmente o per l’intero, le spese tra le parti. Tali gravi circostanze debbono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa da esplicitarsi tassativamente nella motivazione. La decisione della Corte territoriale riformata dalla Cassazione. Con riferimento alla fattispecie concreta la Corte territoriale, al fine di motivare la compensazione delle spese, aveva fatto riferimento alla mancata costituzione dell’amministrazione rimasta contumace ma, a dire del Giudice di legittimità, tale circostanza non può essere qualificata come grave e posta a base della compensazione delle spese.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 13 dicembre 2017 – 23 marzo 2018, n. 7292 Presidente Matera – Relatore Oricchio Fatto e diritto Rilevato che Con ricorso ex articolo 702 bis c.p.c. M.J. proponeva opposizione contro il decreto di liquidazione in proprio favore dei compensi dovutigli quale difensore di imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente-opponente lamentava l’erronea liquidazione dei compensi stessi perché era stato applicato il d.m. 140 del 2012 in luogo del d.m. 127 del 2004, vigente all’epoca di cessazione del mandato, nonché l’omessa liquidazione delle spese generali e delle spese documentate. Con ordinanza del 12 aprile 2013 la Corte di Appello di Bologna accoglieva l’opposizione, ma liquidava in favore del difensore del ricorrente le sole spese vive sostenute per l’opposizione. Contro l’ordinanza summenzionata della Corte di appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione M.J. , articolandolo in due motivi. Il Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensiva. Considerato che 1. Con il primo ed il secondo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente stante la loro connessione, M.J. lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 91, 92 e 132 c.p.c. e degli articoli 13, comma 6, della legge n. 247 del 2013 ed 1 del D.M. 140 del 2012, nonché l’insufficienza, apparenza ed illogicità della motivazione. Nella sostanza le doglianze attengono al fatto che erano state liquidate solo le spese documentate e non anche i compensi per lo svolto giudizio di opposizione. Il ricorrente lamenta, in particolare, la circostanza che la Corte territoriale, benché abbia accolto la sua opposizione, abbia ritenuto di non liquidare i compensi spettanti al suo difensore in ragione della posizione processuale non oppositiva assunta dall’amministrazione interessata. La doglianza è fondata. Per costante giurisprudenza, qualora il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi degli articoli 84 e 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, contestando l’entità delle somme liquidate ed il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo, l’obbligo del pagamento è regolato dalle disposizioni del codice di procedura civile relative alla responsabilità delle parti per le spese di cui agli articoli 91 ss c.p.c. Cass., Sez. 6 2, Ord. 12 agosto 2011, n. 17247 . Nella specie, l’opposizione di M.J. era stata accolta, ma la Corte territoriale -errando stabiliva che i contro interessati, considerata la posizione processuale non oppositiva assunta, non vanno assoggettati alle spese di lite di questa fase, salvo il rimborso delle spese vive . Tale statuizione viola il disposto dell’articolo 91 c.p.c., in base al quale Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti ci lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa e dell’articolo 92, comma 2, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis , secondo cui Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parli . Deve, quindi, ritenersi che la Corte di Appello di Bologna, pur non esprimendosi in maniera esplicita, abbia operato una compensazione parziale delle spese di lite. Peraltro, in tema di spese giudiziali, le gravi ed eccezionali ragioni che, in forza dell’articolo 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dalla legge n. 69 del 2009, qui applicabile, giustificano la compensazione in assenza di reciproca soccombenza, devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza, senza che possa darsi meramente rilievo alla contumacia della controparte, permanendo in questa circostanza la sostanziale soccombenza della parte Cass., Sez. Terza, Sent. 19 ottobre 2015, n. 21083 . Nel caso in esame, invece, la Corte di Appello di Bologna ha valorizzato, per compensare le spese, la sola mancata opposizione dell’amministrazione e, quindi, la sua contumacia, venendo meno al suo obbligo di corretta motivazione. 2. Il ricorso è, quindi, fondato e va accolto. Conseguentemente il provvedimento impugnato va cassato, con rinvio alla stessa Corte territoriale, in diversa composizione, che provvederà a definire la causa, pure per le spese del presente giudizio di legittimità, uniformandosi ai principi innanzi esposti. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnato provvedimento e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione.