Termine breve per l’impugnazione: attenzione al rapporto tra regola ed eccezione per individuare il dies a quo

La I Sez. Civile della Corte di Cassazione con la sentenza del 22 marzo 2018, n. 7154 chiarisce il delicato tema della decorrenza dei termini brevi per l’impugnazione. Tema reso ancora più complesso per la circostanza che, oltre alle norme generali, ne esistono alcune speciali che regolano differentemente la questione e alle quali l’avvocato deve prestare massima attenzione per non incappare in una pronuncia di inammissibilità con tutte le conseguenze – per l’avvocato e per la parte - che oggi la legge ne fa derivare .

Tempestività o no del ricorso. Nel caso di specie, era stata eccepita la tardività del ricorso per cassazione sul presupposto che la proposizione del ricorso era avvenuta ben oltre il termine breve decorrente dalla avvenuta comunicazione [] tramite PEC ad opera della cancelleria della corte veneziana, del testo integrale del provvedimento impugnato . La comunicazione integrale dei provvedimenti. Orbene, per la Suprema Corte, sul tema della decorrenza del termine breve per l’impugnazione vi sono due aspetti che occorre esaminare separatamente per poter definire correttamente la questione rispetto alla norma base dell’art. 325 c.p.c Ed infatti, secondo i principi generali il termine breve per proporre impugnazione decorre dalla notificazione del provvedimento ad opera della parte. Vi è, in altri termini, ricorda la Corte, una alternatività tra il termine breve e quello lungo, attivandosi – ma appunto di norma .- il primo soltanto a seguito di uno specifico atto d’impulso della controparte, consistente nella notificazione del provvedimento suscettibile di impugnazione . Il nuovo art. 133 c.p.c Rispetto a questo quadro normativo la Corte affronta la prima delle due questioni rilevanti e, cioè, quella volta a sapere se la modifica dell’art. 133 c.p.c. operata dall’art. 16, comma 3, lett. c , d.l. n. 179/2012 , abbia inciso, oppure no, sulla norma generale. Il dubbio era stato avanzato perché in base alla nuova formulazione dell’art. 133 c.p.c. il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto di cancelleria contenente il testo integrale della sentenza, ne dà notizia alle parti che si sono costituite . Qualcuno ne avrebbe potuto trarre la conseguenza che, a questi punti, la semplice comunicazione avrebbe fatto decorrere il termine breve. Senonché, il legislatore era intervenuto con il d.l. n. 90/2014 precisando che la comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c. così tranquillizzando anche gli avvocati. Le norme speciali. Tuttavia – e qui viene esaminato il secondo aspetto e, cioè, l’eventuale impatto sulle norme speciali - la novella dell’art. 133 c.p.c. non ha avuto come effetto quello di abrogare le numerose norme speciali che derogano alla regola generale della decorrenza del termine breve soltanto in presenza di un atto di impulso di parte. Ed infatti, vi sono molte disposizioni processuali che fanno decorrere il termine breve dalla mera comunicazione del provvedimento e non dall’atto di impulso della controparte per evidenti finalità di accelerazione del processo” se poi il termine decorra anche laddove la comunicazione non contenga il provvedimento integrale è altra questione affrontata da ultimo da Cass. n. 5172/18 della quale abbiamo dato notizia nell’Edizione del 7 marzo scorso La comunicazione incompleta dell’ordinanza di incompetenza fa scattare il termine di 20 giorni per l’opposizione agli atti . Esempi ne sono, ex multis , le norme sul regolamento di competenza, per il reclamo avverso le ordinanze di estinzione dei processi di cognizione ed esecuzione, sul reclamo in sede cautelare e nei procedimenti camerali. Rapporto tra regola ed eccezione. Orbene, alla Corte pare evidente che la specialità di tali disposizioni – in virtù di principi generalissimi in tema di conflitto apparente tra norme per i quali lex generalis posterior non derogat legi speciali anteriori rimane allora ferma, per la persistente preminenza delle valutazioni legislative speciali della prevalenza della conoscenza suscitata dall’iniziativa dell’ufficio sull’atto di impulso della controparte. Ecco allora che in base al principio di diritto affermato dalla Cassazione in assenza di una normativa speciale circa la decorrenza del termine breve per proporre il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza resa nel giudizio ex artt. 29 d.lgs. 150/2011 e 702- quater c.p.c. non rileva che la comunicazione integrale dell’ordinanza resa dalla Corte di appello [] sia avvenuta, tramite PEC [] posto che la notificazione della medesima ordinanza, su istanza di parte è avvenuta solo il successivo [] data rispetto alla quale nessun dubbio può sorgere quanto alla tempestività del ricorso .

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 22 gennaio – 22 marzo 2018, n. 7154 Presidente Tirelli – Relatore Campese Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. La Snam Rete Gas s.p.a. d’ora in avanti, indicata, più semplicemente, come SNAM RG ricorre per cassazione, affidandosi a sette motivi, contro l’ordinanza della Corte d’appello di Venezia del 16 febbraio 2015, comunicatale, a mezzo posta elettronica certificata PEC , in pari data e notificatale il 12 maggio 2015, che respinse l’opposizione da essa proposta avverso la stima delle indennità definitive dovute ad B.I. , B.S. ed all’Azienda agricola Podere del Gaio di B.R. , per l’asservimento ed occupazione di fondi, di cui questi erano proprietari ed affittuari, siti nel Comune di omissis , contestualmente dichiarando dovute le indennità già determinate dal Collegio peritale come in atti . 1.1. Resistono, con controricorso, la Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a. nonché B.I. , B.S. e l’Azienda Agricola Podere del Gaio di B.R. , quest’ultimi proponendo anche ricorso incidentale affidato ad un motivo. Il Ministero dello Sviluppo Economico non ha svolto attività difensiva. Tutte le parti costituite hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1 cod. proc civ 2. I primi due motivi, rubricati, rispettivamente, Violazione ed erronea applicazione dell’art. 54 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. e Violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. , censurano la decisione impugnata nella parte in cui si era limitata a confermare la stima effettuata in sede amministrativa senza provvedere, malgrado l’oggetto del giudizio di opposizione alla stima non si esaurisse nel mero suo controllo, a quantificarla ex novo ed autonomamente, così omettendo di pronunciarsi sulla domanda di rideterminazione dell’indennità proposta da SNAM RG. 2.1. Il terzo motivo, intitolato Violazione ed erronea applicazione dell’art. 54 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. , lamenta che la corte veneziana, concentratasi unicamente sulla questione della natura dei terreni asserviti, ritenuti come viticoli anziché seminativi , nemmeno si era pronunciata in merito alle numerose critiche sollevate da essa ricorrente in ordine alle errate valutazioni estimative effettuate dalla Terna tecnica nella stima opposta, anche quanto alla ivi sancita indennità di occupazione temporanea. 2.2. Il quarto motivo, recante Violazione, erronea, falsa e/o omessa applicazione dell’art. 32 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. , si articola in più profili che, sostanzialmente, ascrivono alla corte territoriale di non aver correttamente individuato il momento in cui dovevano apprezzarsi le caratteristiche del bene ai fini della individuazione del suo valore, posto che si era tenuto inammissibilmente conto di migliorie/piantagioni, realizzate successivamente all’adozione del decreto ablatorio, sulla base dell’erronea rilevanza attribuita alle intenzioni dei proprietari. 2.3. Il quinto motivo, rubricato Violazione ed erronea applicazione dell’art. 33 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. , imputa alla decisione impugnata di aver implicitamente riconosciuto l’applicabilità, in casi di asservimento, del criterio del valore complementare di cui all’art. 33 del d.P.R. n. 327/2001, stabilito, tuttavia, dal legislatore per le sole ipotesi di esproprio in senso stretto, ossia di provvedimento ablatorio che determini la perdita del diritto di proprietà. 2.4. Il sesto motivo, rubricato Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 50 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. , contesta l’applicabilità, nella specie, del menzionato art. 50, pur riconoscendosi, che, per l’occupazione delle aree necessarie ai lavori è dovuto un indennizzo alla proprietà, da commisurarsi ai danni diretti ed indiretti causati dall’esecuzione dei lavori di costruzione del metanodotto per il tempo intercorrente tra la data di immissione in possesso dei beni e quella in cui l’occupazione temporanea viene a cessare. In alternativa, si sostiene che, ove quella norma fosse comunque ritenuta applicabile, l’indennità ivi prevista esaurirebbe, di per sé, tutte le spettanze riconoscibili all’espropriato, senza possibilità di considerazione di ulteriori danni diretti ed indiretti conseguenti all’esecuzione dei lavori. 2.5. Il settimo motivo, infine, rubricato Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 32 e 36 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. , censura la decisione impugnata perché, confermando la stima effettuata in sede amministrativa dalla Terna tecnica, ha implicitamente riconosciuto come indennizzabili, oltre ai danni legati al periodo di occupazione temporanea, ulteriori danni indiretti, benché non previsti dalla normativa in materia. 3. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, invece, intitolato Violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. , B.I. , B.S. e l’Azienda Agricola Podere del Gaio di B.R. ascrivono al provvedimento impugnato di aver omesso, nel dispositivo, di liquidare, in loro favore, anche le spese del consulente di parte, dott. T.G. , malgrado la specifica domanda in tal senso da essi formulata e benché, in motivazione, la corte territoriale avesse affermato che la soccombenza dell’opponente comporta, infine, che questo debba rifondere ai resistenti le spese tutte di lite, liquidate come da seguente dispositivo . 4. Va pregiudizialmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata da entrambe le parti controricorrenti, sul presupposto che la proposizione dello stesso era avvenuta ben oltre il termine breve decorrente dall’avvenuta comunicazione, il 16 febbraio 2015, tramite PEC, ad opera della cancelleria della corte veneziana, del testo integrale del provvedimento impugnato. 4.1. Giova premettere, in proposito, che l’art. 16, comma 3, lett. c , del d.l. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 221/2012, ha modificato l’art. 45 disp. att. cod. proc. civ., stabilendo, per la parte che qui interessa, al comma 2, che il biglietto di cancelleria debba contenere il testo integrale del provvedimento comunicato , ed al comma 4, che nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici . 4.1.1. Il legislatore è poi intervenuto sull’art. 133, comma 2, cod. proc. civ., con il d.l. n. 90/2014, art. 45, comma 1, lett. b , convertito, con modificazioni, dalla l. n. 144 del 2014, precisando che Il Cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto di cancelleria contenente il testo integrale della sentenza, ne dà notizia alle parti che si sono costituite. La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’articolo 325 c.p.c. . Detta disposizione è entrata in vigore il 19 agosto 2014. 4.2. Al di là dell’indubbia applicabilità della norma così modificata alla fattispecie in esame avveratasi in tempo successivo alla sua entrata in vigore, visto che la comunicazione via PEC dell’ordinanza oggi impugnata si è avuta il 16 febbraio 2015 , in via dirimente osserva il Collegio che la modifica dell’art. 133 cod. proc. civ. attiene al regime generale delle comunicazioni dei provvedimenti da parte della cancelleria, sicché non può investire, neppure indirettamente, le previsioni speciali che, appunto in via derogatoria, comportino la decorrenza di termini - anche perentori - dalla semplice comunicazione del provvedimento. 4.2.1. La teoria generale del processo delle impugnazioni conosce, invero, quale regola, l’alternatività tra il termine breve e quello lungo, attivandosi - ma, appunto, di norma - il primo soltanto a seguito di uno specifico atto d’impulso della controparte, consistente nella notificazione del provvedimento suscettibile di impugnazione. 4.2.2. In questo contesto, la novella dell’art. 133 cod. proc. civ. ha generalizzato la comunicazione via posta elettronica certificata come modalità ordinaria - e del resto coerente con le esigenze di snellimento del lavoro e razionalizzazione dei tempi di lavorazione - di messa a conoscenza della parte, ad opera della cancelleria, del documento in cui il provvedimento reso è consacrato e, poiché le materiali modalità di trasferimento potrebbero comportare che oggetto della comunicazione diventi il provvedimento nel suo integrale tenore, ci si è posti la questione della conseguita o sopravvenuta idoneità di tale nuova forma di comunicazione, per via elettronica, a dare contezza al destinatario dell’integralità dell’atto e ad attivare - di conseguenza - nei suoi confronti il termine breve per impugnarlo. 4.2.3. È parso allora opportuno al legislatore, significativamente in sede di conversione del decreto legge n. 90/2014 e su segnalazione allarmata di molte categorie di operatori del diritto, specificare che il regime alternativo di introduzione dell’impugnazione non era innovato, di per sé solo almeno, dalla sostituzione della comunicazione per estratto o del solo dispositivo con la comunicazione, ove fosse poi integrale, del documento via PEC in tal modo, si sono neutralizzati o sterilizzati gli effetti della pienezza della conoscenza del provvedimento, derivanti dalla nuova forma di comunicazione, ai fini del regime ordinario di impugnabilità e quindi si è certo mantenuta ferma, quale regola generale, l’alternatività suddetta e la decorrenza del termine breve, di norma, dall’atto di impulso della controparte. 4.2.4. Tuttavia, né dal tenore letterale del nuovo testo dell’art. 133 cod. proc. civ., né dalla sua ratio appena ricostruita, può ricavarsi alcuna abrogazione delle numerose norme speciali che a quel regime ordinario avevano apportato deroga, ancorando, per evidenti finalità di accelerazione del processo, la decorrenza del termine breve non all’atto di impulso della controparte, ma comunque alla comunicazione, proprio ad opera della cancelleria e quindi ufficiosa, del provvedimento da impugnare. 4.2.5. Non è infatti nuova, nel vigente ordinamento processuale, la previsione della decorrenza di termini perentori per impugnare ancorata alla mera comunicazione del provvedimento che ne sarebbe oggetto cfr. artt. 47, comma 2, cod. proc. civ., quanto al termine per proporre il regolamento di competenza 72, penultimo comma, cod. proc. civ., per le impugnazioni del Pubblico Ministero 178, comma 3, e 630, comma 3, cod. proc. civ., per il reclamo avverso le ordinanze di estinzione, rispettivamente, dei processi di cognizione e di esecuzione 186-quater, ultimo comma, cod. proc. civ., per l’istanza di pronunzia di sentenza in caso di emissione dell’ordinanza ivi disciplinata 391, comma 3, cod. proc. civ., per l’impugnazione del decreto di estinzione per rinuncia del giudizio di legittimità 420-bis cod. proc. civ., per lo stesso ricorso per cassazione, avverso la sentenza su pregiudiziale questione di efficacia, validità o interpretazione di contratti o accordi collettivi 669-terdecies, comma 1, cod. proc. civ., per il reclamo cautelare 702-quater, comma 1, cod. proc. civ., per l’appello avverso l’ordinanza resa a conclusione del procedimento sommario di cognizione 739, comma 1, cod. proc. civ., quanto al reclamo nei procedimenti camerali ed all’impugnazione della parte privata 740 cod. proc. civ., quanto alle impugnazioni del Pubblico Ministero nell’ambito dei procedimenti camerali 825, ultimo comma, cod. proc. civ., per il reclamo avverso il diniego di esecutorietà al lodo nazionale . In tutti tali casi è sempre stato irrilevante, fin dalla formulazione della relativa disposizione, che la comunicazione ad opera della cancelleria - con la sola cautela che se da essa fosse stato impossibile desumere la natura del provvedimento, il termine non sarebbe decorso - fosse stata integrale oppur no. 4.2.6. Ora, pare evidente che la specialità di tali disposizioni - in virtù di principi generalissimi in tema di conflitto apparente tra norme per i quali lex generalis posterior non derogat legi speciali anteriori - rimane allora ferma, per la persistente preminenza delle valutazioni legislative speciali della prevalenza della conoscenza suscitata dall’iniziativa dell’ufficio sull’atto di impulso di controparte cfr. Cass. n. 23526 del 2014, nonché, in senso sostanzialmente conforme, le successive Cass. nn. 25662 del 2014, 10525 del 2016, 22486 del 2016, - relativa proprio ad un’ipotesi di decorrenza del termine breve per un ricorso in cassazione - 2315 del 2017, 22674 del 2017. Si vedano, inoltre, Cass. 18704 del 2015 e Cass. 23472 del 2017, le quali hanno sancito che, in tema di tempestività del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in materia di protezione internazionale, a seguito dell’abrogazione dell’art. 35, comma 14, del d.lgs. n. 25 del 2008, deve applicarsi il termine ordinario di cui all’art. 327 c.p.c. e non già il termine di trenta giorni di cui all’art. 702-quater c.p.c., relativo al rito sommario di cognizione, applicabile ai giudizi di merito in virtù dell’art. 19 del d.lgs. n. 150 del 2011. Invero, il comma 10 di tale disposizione deve essere interpretato nel suo reale significato di attribuire priorità nella trattazione delle controversie in materia di protezione internazionale, non anche nel senso di rendere applicabili al giudizio di legittimità disposizioni abrogate o riguardanti i giudizi di merito, con interpretazione, peraltro, palesemente in contrasto con il diritto delle parti ad un giusto processo ed all’effettività del diritto di difesa . 4.2.7. Ne consegue che, in assenza di normativa speciale circa la decorrenza del termine breve per proporre il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza resa nel giudizio ex artt. 29 del d.lgs. n. 150 del 2011 e 702-quater cod. proc. civ., non rileva che la comunicazione integrale dell’ordinanza resa dalla Corte di appello di Venezia sia avvenuta, tramite PEC, il 16 febbraio 2015, posto che la notificazione della medesima ordinanza, su istanza di parte, si è avuta solo il successivo 12 maggio 2015, data rispetta alla quale nessun dubbio può sorgere quanto alla tempestività del ricorso della SNAM RG spedito per la notificazione in data 2 luglio 2015, 5. Venendo, allora, all’esame dei descritti motivi di ricorso, è opportuno preliminarmente evidenziare che la Corte di appello di Venezia cfr. ordinanza impugnata , per quanto di interesse in questa sede a ritenne che SNAM RG avesse opposto la stima effettuata dalla Terna tecnica perché quest’ultima aveva valorizzato e qualificato il terreno asservito come vigneto, e non invece come seminativo, e, per tale ragione, procedette ad una c.t.u. per la quantificazione dell’indennità dovuta b giudicò viziata in radice la valutazione operata dall’ausiliario, non avendo questi tenuto conto che i mappali in oggetto erano già stati destinati alla superficie vitata ben prima della comunicazione di avvio della procedura con la conseguenza che era affatto irrilevante la circostanza, posta dal c.t.u. a base della sua valutazione negativa, dell’avvenuta piantumazione delle barbatelle di vite nell’aprile del 2011, vale a dire due mesi dopo l’eseguita comunicazione di inizio della procedura stessa c affermò, pertanto, che la svolta opposizione è infondata e deve essere disattesa, con conseguente conferma della stima operata nella sede arbitrale, la quale aveva giustamente valutato il terreno quale superficie vitata, applicando i parametri valoriali adeguati per una stima di mercato di ogni indennità dovuta d sostenne non essere applicabile l’art. 32 del d.P.R. n. 327/2001, che impone di non tenere conto, al fine della stima, delle migliorie o piantagioni realizzate in modo strumentale, vale a dire al preciso scopo di conseguire una maggiore indennità scopo desumibile per legge, vuoi dall’epoca della piantumazione rispetto alla conoscenza dell’avvio del procedimento, vuoi da altre circostanze. Infatti, trattandosi di presunzione semplice e non juris et de jure, lo scopo elusivo della normativa può essere senz’altro escluso quando, come avvenuto nella specie, attraverso le operate produzioni documentali, risulti, in base a circostanze oggettive, che i terreni oggetto dell’asservimento erano già destinati ad essere coltivati a vigneto ben prima che iniziasse e fosse resa nota alla parte la procedura relativa all’asservimento coattivo e ritenne che la corretta stima dovesse fare riferimento a terreno adibito a vigneto, e che la mancata considerazione, da parte del c.t.u., della natura di vigneto del terreno in oggetto, anziché, come erroneamente indicato nella relazione, di seminativo, nell’assumere i fattori di calcolo per determinare i vari indennizzi dovuti, ha comportato la conseguenza che tutte le voci di cui alla relazione già depositata siano viziate per difetto e non se ne possa tener conto ai fini della decisione f affermò che, in conclusione, una volta esclusa la configurabilità, nel caso, dell’ipotesi fraudolenta prospettata dalla società opponente nella propria opposizione alla stima, si reputa che questa debba essere integralmente confermata, avendo gli arbitri tenuto conto . di ogni parametro di valutazione, da rapportarsi non certo a terreno seminativo ma, come si è spiegato, a terreno vinicolo ad ogni effetto . 6. Tanto premesso, il Collegio reputa di dover muovere dall’orientamento, pressoché costante e qui condiviso, della giurisprudenza di legittimità cfr., ex multis, Cass. n. 10446 del 2017 Cass. 22844 del 2016 Cass. 1587 del 2012 Cass. 1701 del 2005 che ha sempre escluso che l’opposizione alla stima dell’indennità si configuri come un giudizio d’impugnazione dell’atto amministrativo, affermando, piuttosto, che esso introduce un ordinario giudizio sul rapporto, che non si esaurisce nel mero controllo delle determinazioni adottate in sede amministrativa, ma è diretto a stabilire il quantum dell’indennità, effettivamente dovuto, nel quale il giudice compie la valutazione in piena autonomia, nei limiti del principio della domanda, sulla base dei parametri normativi vigenti e ritenuti applicabili ed indipendentemente non solo dalle deduzioni delle parti al riguardo, ma anche dai criteri seguiti dall’espropriante nel formulare l’offerta dell’indennità provvisoria, nonché da quelli adottati nel compiere la stima dall’organo a tanto deputato. 6.1. Tutti i menzionati motivi del ricorso principale, pertanto, divengono suscettibili di un possibile esame unitario, idonei a condurre al loro accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 6.2. La corte veneziana, come si è visto, dopo aver svolto alcune osservazioni sul profilo del valore dei terreni asserviti - dalla stessa ritenuti come adibiti a vigneto, anziché seminativi - si è limitata a richiamare quanto deciso, in sede amministrativa, dalla Terna tecnica all’uopo costituita ex art. 21 del d.P.R. n. 327/2001. Lo ha fatto, in estrema sintesi i assumendo che SNAM RG avesse opposto la stima effettuata dalla predetta Terna perché quest’ultima aveva valorizzato e qualificato il terreno asservito come vigneto, piuttosto che seminativo ii giudicando viziata in radice la valutazione operata dall’ausiliario nominato dalla corte medesima, non avendo questi tenuto conto che i mappali in oggetto erano già stati destinati alla superficie vitata ben prima della comunicazione di avviso della procedura benché l’avvenuta piantumazione delle barbatelle di vite fosse stata certamente successiva, di circa due mesi, rispetto all’eseguita comunicazione di inizio della procedura stessa iii affermando, pertanto, che la svolta opposizione è infondata e deve essere disattesa, con conseguente conferma della stima operata nella sede arbitrale, la quale aveva giustamente valutato il terreno quale superficie vitata, applicando i parametri valoriali adeguati per una stima di mercato di ogni indennità dovuta , dei quali, però, la stessa corte non ha fornito la benché minima descrizione. 6.2.1. Un siffatto modus procedendi, allora, sembra prima facie confliggere con la riportata configurazione del giudizio in questione quale autonoma determinazione delle dovute indennità già fissate in sede amministrativa piuttosto che come revisione della stima ivi effettuata mediante una vera e propria impugnazione del provvedimento amministrativo davanti all’Autorità giudiziaria ordinaria, o anche la semplice continuazione della fase amministrativa in sede giurisdizionale . Tale giudizio, infatti, prescinde dall’esame di quel provvedimento e tende all’accertamento del giusto ammontare dell’indennità in modo radicalmente avulso dalle risultanze della fase amministrativa, che, in questa sede, sono prive di efficacia probatoria. Correlativamente, la statuizione che definisce il giudizio non è di conferma di quel provvedimento, ma di accertamento della giusta indennità spettante al proprietario del terreno espropriato o asservito, senza che assuma rilievo la sua essenziale conformità rispetto alla stima amministrativa, salvo che per la regolamentazione delle spese processuali. In questo quadro, il provvedimento di stima amministrativa si può configurare soltanto quale condizione di proponibilità del giudizio di opposizione, limitatamente, per di più, alla sua esistenza giuridica ed indipendentemente dalla legittimità dei criteri adottati nella determinazione dell’indennità e senza che, una volta introdotto il giudizio di opposizione, possano produrre effetti che ne pregiudichino la proseguibilità gli eventi sopraggiunti atti ad influire sul provvedimento amministrativo, pur se comportano l’ingiustizia della stima nello stesso formulata . 6.3. Peraltro, seppure si volesse, alternativamente, ritenere il descritto modus operandi della corte veneziana realmente rispettoso del già riportato orientamento giurisprudenziale che configura l’opposizione alla stima come introduttiva di un giudizio non d’impugnazione dell’atto amministrativo, bensì ordinario sul rapporto, diretto a stabilire il quantum dell’indennità effettivamente dovuto e non al mero controllo della bontà delle determinazioni adottate in sede amministrativa alla stregua di una valutazione compiuta dal giudice, in piena autonomia nei limiti del principio della domanda , sulla base dei parametri normativi vigenti e ritenuti applicabili indipendentemente, non solo, dalle deduzioni delle parti al riguardo, ma anche dai criteri seguiti dall’espropriante nel formulare l’offerta dell’indennità provvisoria, nonché da quelli adottati nel compiere la stima dall’organo a tanto deputato , parimenti l’ordinanza impugnata non sarebbe immune quanto meno da alcuni, sebbene determinanti, dei vizi ad essa attribuiti dalla odierna ricorrente. 6.3.1. Manca, infatti, nella decisione impugnata, una volta ritenuta ivi la natura di vigneto e non di seminativo delle aree oggetto di asservimento, qualsivoglia indicazione circa i parametri valoriali adeguati per una stima di mercato di ogni indennità dovuta che sarebbero stati utilizzati dalla Terna nominata ex art. 21 del d.P.R. n. 327 del 2001 nella quantificazione, poi confermata dalla corte territoriale, delle indennità riconosciute ad B.I. , B.S. ed all’Azienda Agricola Podere del Gaio di B.R. . 6.3.2. Tale omissione è vieppiù rilevante perché, come adeguatamente denunciato nel terzo, nel quinto e nel settimo motivo dell’odierno ricorso cfr., rispettivamente, pag. 22-28, pag. 36-41 e pag. 45-48 , la corte territoriale nemmeno ha inteso dare conto delle ragioni per le quali ha implicitamente disatteso nel confermare le indennità calcolate dal collegio peritale le numerose, e specifiche, contestazioni sollevate innanzi ad essa da SNAM RG in ordine alle valutazioni estimative effettuate dalla Terna tecnica nella stima opposta, all’avvenuta ivi applicazione, malgrado si trattasse di un’ipotesi di asservimento, del criterio del valore complementare di cui all’art. 33 del d.P.R. n. 327/2001 ed al riconoscimento, in quella sede, come indennizzabili, oltre che dei danni legati al periodo di occupazione temporanea, di ulteriori danni indiretti in tal modo, quindi, da un lato, ha omesso di pronunciarsi sui corrispondenti fatti, rappresentati in alcune di dette contestazioni, senz’altro controversi tra le parti, oltre che decisivi, ben potendo condurre almeno a quantificazioni differenti delle indennità oggi in discussione dall’altro, ha violato l’art. 54 del d.P.R. n. 327/2001, obliterando le questioni giuridiche veicolate da altra parte di quelle stesse contestazioni, così inficiando la sua decisione, insuscettibile di porsi come un’autonoma valutazione compiuta dal giudice a quo sebbene con risultati analoghi a quelli raggiunti in sede amministrativa , sulla base dei parametri normativi vigenti e ritenuti concretamente applicabili e non indipendentemente, cioè, da quelli adottati nel compiere la stima dall’organo a tanto deputato . 6.4. La stessa qualificazione come aree adibite a vigneto, piuttosto che seminative, che la corte distrettuale ha ritenuto confermando la valutazione della predetta Terna di utilizzare, sostanzialmente, come unica argomentazione per disattendere l’opposizione di SNAM RG e dichiarare dovute le indennità già determinate dal Collegio peritale come in atti , si fonda su un’errata applicazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 327/2001, così come denunciato con il quarto motivo di ricorso. 6.4.1. Quest’ultimo, infatti, sancisce, al comma 1, che, salvi gli specifici criteri previsti dalla legge, l’indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell’accordo di cessione o alla data dell’emanazione del decreto di esproprio, valutando l’incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa e senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all’esproprio e quelli connessi alla realizzazione dell’eventuale opera prevista, anche nel caso di espropriazione di un diritto diverso da quello di proprietà o di imposizione di una servitù mentre, al comma 2, dispone che il valore del bene è determinato senza tenere conto delle costruzioni, delle piantagioni e delle migliorie, qualora risulti, avuto riguardo al tempo in cui furono fatte e ad altre circostanze, che esse siano state realizzate allo scopo di conseguire una maggiore indennità. Si considerano realizzate allo scopo di conseguire una maggiore indennità, le costruzioni, le piantagioni e le migliorie che siano state intraprese sui fondi soggetti ad esproprio dopo la comunicazione dell’avvio del procedimento. 6.4.2. Posta, allora, la regola generale secondo cui le caratteristiche dal bene da tenere in considerazione, ai fini del calcolo dell’indennità di espropriazione/asservimento sono solo quelle che il bene stesso possiede al momento della formale conclusione della procedura ablativa corrispondente all’emanazione del decreto di esproprio/asservimento , la norma esclude dal computo delle indennità le piantagioni quando, avuto riguardo al tempo in cui furono fatte e ad altre circostanze, risultino eseguite allo scopo di conseguire un’indennità maggiore, aggiungendo, senza che, su questo specifico punto, sia necessaria la prova o sia consentita la dimostrazione contraria, che si considerano realizzate allo scopo suddetto le piantagioni che siano state intraprese sui fondi dopo la comunicazione dell’avvio del procedimento. 6.4.3. In altre parole, il legislatore ha stabilito che il soggetto incaricato di svolgere la valutazione estimativa si attenga allo stato di fatto del bene cristallizzatosi alla data dell’emanazione del decreto di esproprio o, come nella specie, di asservimento in nessun caso, quindi, potranno incidere sull’ammontare dell’indennità apprezzamenti o deprezzamenti del bene originatisi in epoca successiva a quella indicata con chiarezza dalla norma. 6.5. Tanto premesso, è assolutamente incontroverso tra le parti, oltre ad essere stato accertato dalla corte veneziana, che il vigneto esistente sui terreni degli odierni controricorrenti è stato impiantato solo nell’aprile 2011, in data successiva, quindi, all’emanazione del decreto di asservimento, pacificamente risalente al 25 marzo 2011. 6.5.1. Malgrado ciò, quella stessa corte ha espressamente affermato cfr. pag. 4-5 dell’ordinanza impugnata essere non applicabile la norma di cui all’art. 32 Testo Unico Espropriazioni, del d.P.R. n. 327/2001, la quale impone di non tenere conto, al fine della stima, delle migliorie o piantagioni realizzate in modo strumentale, vale a dire al preciso scopo di conseguire una maggiore indennità scopo desumibile per legge, vuoi dall’epoca della piantumazione rispetto alla conoscenza dell’avvio del procedimento, vuoi da altre circostanze. Infatti, trattandosi di presunzione semplice e non juris et de jure, lo scopo elusivo della normativa può essere senz’altro escluso quando, come avvenuto nella specie, attraverso le operate produzioni documentali, risulti, in base a circostanze oggettive, che i terreni oggetto dell’asservimento erano già destinati ad essere coltivati a vigneto ben prima che iniziasse e fosse resa nota alla parte la procedura relativa all’asservimento coattivo . 6.5.2. È evidente, allora, il duplice errore in cui è incorso il giudice a quo in primo luogo, piuttosto che qualificare il terreno asservito sulla base delle sue caratteristiche al momento dell’adozione del decreto ablatorio ovvero, come seminativo , come imposto dall’art. 32, comma 1, del d.P.R. n. 327/2001, ha dato rilievo a piantagioni concretamente realizzate in un momento successivo sulla base della rilevanza attribuita anche in tal caso erroneamente alle intenzioni dei proprietari manifestate prima che fosse ad essi resa nota la procedura relativa all’asservimento coattivo inoltre, ha preteso di riferire l’art. 32, comma 2, ad una fattispecie quella in oggetto nella quale è stato pacificamente riconosciuto che le piantagioni sono state realizzare dopo la data di emissione del decreto di asservimento e non prima, come, invece, presupposto dalla norma ai fini della sua utilizzazione. 6.5.3. Peraltro, anche la ricostruzione della portata dell’art. 32, comma 2, considerata dalla corte territoriale - senza, giova osservarlo, nessuna specifica argomentazione in proposito - come una presunzione juris tantum, suscettibile, quindi, di prova contraria, non è condivisibile in quanto, come si è già anticipato, tale disposizione stabilisce una presunzione juris et de iure in forza della quale le costruzioni, le piantagioni e le migliorie realizzate dopo la comunicazione di avvio del procedimento si considerano realizzate allo scopo di conseguire una maggiore indennità , con la conseguenza che di esse non sarebbe dovuto tener conto nella determinazione del valore del bene. 6.5.4. Se, infatti, le piantagioni/migliorie possono, in linea astratta, essere computate nel valore del bene, ciò deve, però, considerarsi categoricamente precluso per quelle la cui realizzazione sia avvenuta come pacificamente nella specie dopo la comunicazione di avvio del procedimento in tale caso, invero, lo scopo fraudolento è considerato sussistente in forza di legge. È evidente che, come condivisibilmente osservato dalla ricorrente, mentre, con il primo periodo della norma, il legislatore ha voluto fissare un principio generale relativo all’indennizzabilità delle piantagioni/migliorie, con il secondo periodo, invece, ne ha voluto circoscrivere la portata. 6.6. Nessun dubbio, del resto, può sorgere sul fatto che la limitazione legale appena descritta sia stata attuata/realizzata attraverso lo strumento della presunzione legale assoluta o juris et di iure di cui al secondo periodo della norma in oggetto. Tale conclusione - come, ancora una volta condivisibilmente, osservato dalla ricorrente - è confortata da molteplici elementi. 6.6.1. Innanzitutto, il già riportato dato letterale della disposizione, che è inequivoco, stabilendo il legislatore, in maniera tassativa, che si debba considerare sussistente lo scopo fraudolento laddove le migliorie/piantagioni siano state intraprese dopo la comunicazione di avvio del procedimento, senza che, su questo specifico punto, sia necessaria la prova o sia consentita la dimostrazione contraria ricordandosi che ubi lex voluti dixit, ubi noluit tacuit . 6.6.2. In secondo luogo, il confronto con alcune ipotesi normative di presunzione assoluta - ad esempio, gli artt. 599 cod. civ. in forza del quale, ed alla stregua delle statuizioni rese da Corte cost. nn. 205/70 e 153/79, le disposizioni testamentarie a vantaggio delle persone incapaci indicate dagli articoli 596, 597 e 598 sono nulle anche se fatte sotto nome d’interposta persona. Sono reputate persone interposte il padre, la madre, i discendenti e il coniuge della persona incapace, anche se chiamati congiuntamente con l’incapace , e 69 del d.lgs. n. 276 del 2003 ove, al comma 1, è stabilito che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l’individuazione di uno specifico progetto ai sensi dell’articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto - evidenzia come il legislatore abbia, anche in tali fattispecie, utilizzato un’espressione categorica e tassativa con l’effetto, nella prima di esse, di impedire di diritto la validità delle disposizioni testamentarie a vantaggio dei soggetti indicati dalla norma, e senza possibilità per il committente, nella seconda, di provare la genuinità del rapporto di collaborazione , affatto simile a quella di cui all’art. 32, comma 2, del d.P.R. n. 327 del 2001. 6.7. Dalla ritenuta natura di presunzione legale della norma da ultimo indicata discende, quindi, che, nella specie, risultando le piantagioni realizzate dopo la comunicazione di avvio dei procedimento addirittura dopo il decreto di esproprio/asservimento , nessuna indagine poteva essere fatta dalla corte territoriale in ordine allo scopo delle stesse, ossia alle intenzioni dei soggetti asserviti. Del resto, dando rilievo essenziale al momento della realizzazione delle opere è innegabile che il legislatore abbia inteso escludere qualsiasi rilevanza alla sola intenzione di realizzare le predette piantagioni. 7. Le argomentazioni fin qui esposte comportano, già da sole, il venir meno della sostanzialmente unica ragione giustificatrice valutazione del terreno come adibito a vigneto, piuttosto che seminativo posta dalla corte territoriale a fondamento della decisione oggi impugnata, sicché diviene superfluo il dilungarsi ulteriormente sul sesto motivo del ricorso della SNAM RG che, insiste sulla quantificazione, ritenuta errata, dell’indennità di occupazione, ove effettivamente dovuta, come effettuata dalla medesima corte è chiaro, infatti, che anche su detta indennità, da determinarsi, se dovuta, in percentuale rispetto a quella di esproprio/asservimento cfr. art. 50 del d.P.R. n. 327 del 2001 , dovrà esprimersi il giudice di rinvio. 8. L’unico motivo del ricorso incidentale prospettato da B.I. , B.S. e l’Azienda Agricola Podere del Gaio di B.R. , riguardando la regolamentazione di parte delle spese di lite ossia quelle da essi sostenute per il consulente di parte, dott. T.G. è evidentemente assorbito. 9. Il ricorso principale va, in definitiva, accolto, con assorbimento di quello incidentale, e l’impugnata ordinanza cassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, per un nuovo, complessivo esame dell’opposizione alla stima proposta da SNAM RG e per la regolamentazione delle spese di questa fase. P.Q.M. Accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale. Cassa l’ordinanza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, per un nuovo, complessivo esame dell’opposizione alla stima proposta da SNAM RG e per la regolamentazione delle spese di questa fase.