Contumacia di una parte in giudizio: sentenza conclusiva da notificare personalmente, anche al fine della decorrenza del termine breve per impugnare

In applicazione del principio della cd. efficacia bilaterale della notificazione, il decorso del termine breve per impugnare opera per tutti i soggetti.

Dunque, il comma primo dell'articolo 326 c.p.c. va interpretato nel senso che, pur in mancanza di un'espressa previsione al riguardo, i termini di cui all'articolo 325 c.p.c. decorrono dalla notificazione della sentenza non solo per il soggetto cui la notificazione è diretta, ma anche per la parte notificante, per la quale il compimento di tale attività – cui la legge attribuisce valenza acceleratoria ai fini della formazione del giudicato -segna il momento della conoscenza legale del provvedimento da impugnare. Il caso. Una donna proponeva opposizione a una cartella esattoriale nei confronti di Equitalia agente di riscossione e di Roma Capitale ente creditore . Il Giudice di Pace di Roma, nell’accogliere detta opposizione, condannava l’ente creditore a rifondere le spese di lite in favore della parte opponente. La donna impugnava la pronuncia con riferimento alla misura delle spese processuali. Nel 2015 il Tribunale di Roma, disattesa l’eccezione preliminare di tardività dell’appello sollevata dal convenuto ente creditore, determinava in diversa e maggiore entità l’importo dovuto a titolo di onorari per il primo grado di giudizio. Con riferimento, poi, al secondo grado di giudizio, il giudice romano riteneva compensate integralmente le spese di lite, ritenendo esistente una soccombenza reciproca. Avverso la decisione del Tribunale di Roma, la donna proponeva ricorso per Cassazione - articolato su un unico motivo -, denunciando l’erroneità della statuizione di compensazione delle spese del grado di appello. Sia l’agente di riscossione che l’ente creditore resistevano in giudizio con controricorso. Quest’ultimo proponeva, altresì, ricorso incidentale articolato, anch’esso, su un unico motivo. Osservazioni della Corte di Cassazione. I Supremi Giudici ritengono di esaminare in maniera prioritaria il motivo proposto in via di ricorso incidentale dall’ente creditore. Con esso si censurava la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto l’appello tempestivo in quanto la sentenza di primo grado risultava notificata presso la sede dell’ente - mediante consegna a mani della persona preposta alla ricezione - e non presso il procuratore costituito come prescritto dal codice di rito, con la conseguenza che il termine breve per l’impugnazione non aveva potuto iniziare la sua decorrenza. Pertanto, doveva considerarsi tempestivo l’appello notificato entro il c.d termine lungo, ossia sei mesi dal deposito della sentenza. La Corte di Cassazione ritiene fondato il motivo di impugnazione sollevato nel ricorso incidentale e sostiene che la notificazione della sentenza di primo grado personalmente all’ente creditore, rimasto contumace nel giudizio di prime cure, era idonea a far decorrere il cd. termine breve per l’impugnazione anche per la notificante. Dunque, alla data di proposizione dell’appello era interamente spirato il termine previsto dall’articolo 325 del codice di rito con derivante inammissibilità dell’impugnazione. Ad avviso dei Supremi Giudici, nella fattispecie in esame il giudice dell’appello ha errato nell’escludere l’operatività del cd. termine breve per l’impugnazione. La Suprema Corte, richiamandosi a un proprio orientamento consolidato, afferma che nel caso in cui il giudizio si sia svolto nella contumacia di una parte, la sentenza che lo conclude deve essere notificata alla parte personalmente, ai sensi dell'articolo 292, ultimo comma, c.p.c., con l'effetto di rendere applicabile il termine breve per impugnare di cui all'articolo 325 c.p.c Decorso del termine breve. In applicazione del principio della cd. efficacia bilaterale della notificazione, il decorso del termine breve per impugnare opera per tutti i soggetti in altre parole, in tema di decorrenza del termine breve per l'impugnazione, il comma primo dell'articolo 326 c.p.c. va interpretato nel senso che, pur in mancanza di un'espressa previsione al riguardo, i termini di cui all'articolo 325 c.p.c. decorrono dalla notificazione della sentenza non solo per il soggetto cui la notificazione è diretta, ma anche per la parte notificante, per la quale il compimento di tale attività – cui la legge attribuisce valenza acceleratoria ai fini della formazione del giudicato - segna il momento della conoscenza legale del provvedimento da impugnare. Pertanto, applicando il termine breve e considerando come dies a quo la data della notifica della sentenza, l’appello spiegato dalla donna risultava, ad avviso dei giudici di piazza Cavour, tardivo e, pertanto, inammissibile. Conclusioni. I Giudici della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, accolgono il ricorso incidentale, ritengono assorbito quello principale e cassano senza rinvio la sentenza impugnata in quanto l’appello non poteva essere proposto. Inoltre, dichiarano integramente compensate le spese di lite tra le parti, considerata la peculiarità della vicenda e le alterne vicende del giudizio.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 19 dicembre 2017 – 6 marzo 2018, numero 5177 Presidente Vivaldi – Relatore Rossi Fatti di causa Nell’accogliere l’opposizione a cartella esattoriale proposta da S.M. nei confronti di Equitalia Sud S.p.A. agente della riscossione e Roma Capitale ente creditore , il Giudice di pace di Roma condannò Roma Capitale alla refusione delle spese di lite in favore della parte opponente, liquidate in complessivi Euro 200, di cui Euro 80 per diritti di procuratore ed Euro 120 per onorari di avvocato, oltre accessori fiscali e previdenziali. Sull’impugnazione proposta dalla S. avente ad oggetto la misura delle spese processuali, il Tribunale di Roma, con la sentenza numero 22875/2015 pubblicata il giorno 11 novembre 2015, disattesa l’eccezione preliminare di tardività dell’appello sollevata dalla convenuta Roma Capitale, ha determinato in diversa e maggiore entità l’importo dovuto a titolo di onorari per il primo grado di giudizio sul rilievo che il parziale accoglimento dell’appello - rigetto delle eccezioni preliminari delle parti appellate e riforma della sentenza solo con riguardo alla voce degli onorari - equivale a soccombenza reciproca ha poi disposto la compensazione integrale delle spese di lite afferenti il secondo grado di giudizio. Ricorre per cassazione S.M. , affidandosi ad unico motivo resistono, con controricorso, Equitalia Sud S.p.A. e Roma Capitale, la quale spiega altresì ricorso incidentale, anch’esso articolato su unico motivo. Tutte le parti hanno depositato memoria illustrativa. Il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata. Ragioni della decisione 1. Priorità logica impone di anteporre al motivo di ricorso principale con cui si denuncia l’erroneità della statuizione di compensazione delle spese del grado di appello la disamina del motivo proposto, in via di ricorso incidentale, da Roma Capitale. Con esso, per violazione e falsa applicazione degli artt. 325, 327 e 292 cod. proc. civ. in relazione all’articolo 360, comma 1, num. 3, cod. proc. civ., si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto la tempestività dell’appello sulla scorta della seguente motivazione in quanto la sentenza di primo grado risulta notificata presso la sede dell’ente Piazza del Campidoglio anziché presso il procuratore costituito Avvocatura comunale in via Tempio di Giove numero 21 come prescrivono gli articolo 285 e 170 cod. proc. civ., con la conseguenza che il termine breve di cui all’articolo 325 cod. proc. civ. non ha potuto iniziare la sua decorrenza articolo 326 cod. proc. civ. e deve perciò ritenersi tempestivo l’appello notificato il 1.4.2014, entro il cd. termine lungo di cui all’articolo 327 cod. proc. civ. sei mesi dal deposito della sentenza, avvenuto il 13.11.2013 . Si assume, in particolare, che la notificazione della sentenza di primo grado eseguita il giorno 21 gennaio 2014 personalmente a Roma Capitale rimasta contumace nel giudizio di primo grado era idonea a far decorrere il termine cd. breve per l’impugnazione anche per il notificante S.M. , talché alla data di proposizione dell’appello da parte di quest’ultima avvenuta con citazione notificata il giorno 1 aprile 2014 era interamente spirato il termine ex articolo 325 cod. proc. civ., con derivante inammissibilità dell’impugnazione. Il motivo - il quale si concreta nella denuncia di un vizio di nullità della sentenza, dunque correttamente sussumibile nell’ambito dell’articolo 360, comma 1, num. 4, cod. proc. civ., senza peraltro che l’inesatta qualificazione rappresenti ragione di inammissibilità del ricorso Cass., Sez. U, 24/07/2013, numero 17931 Cass. 20/02/2014, numero 4036 Cass. 28/09/2015, numero 19124 - è fondato. Esso, in primo luogo, muove dalla corretta rappresentazione dello svolgimento della vicenda processuale si inferisce pacificamente dagli scritti dei contraddittori ma anche dagli atti di causa, il cui accesso è consentito alla Corte dalla necessità di verificare l’esistenza del vizio processuale lamentato la situazione di contumacia in primo grado della opposta Roma Capitale e la notifica a quest’ultima, su istanza di S.M. , della sentenza di primo grado presso la sede dell’ente, perfezionata il giorno 21 gennaio 2014 mediante consegna a mani di persona addetta alla ricezione. Ciò posto, ha errato la Corte territoriale nell’escludere l’operatività nella specie del cd. termine breve per l’impugnazione, malamente richiamando le disposizioni degli artt. 170 e 285 del codice di rito. Secondo il consolidato orientamento del giudice di legittimità - dal quale non vi è ragione per discostarsi - nell’ipotesi in cui il giudizio si sia svolto nella contumacia di una parte, la sentenza che lo conclude deve essere notificata alla parte personalmente ai sensi dell’articolo 292, ultimo comma, cod. proc. civ., anche al fine della decorrenza del termine breve per impugnare di cui all’articolo 325 cod. proc. civ., né tale prescrizione può trovare deroga quando la notifica della sentenza sia avvenuta in forma esecutiva ai sensi dell’articolo 479 cod. proc. civ., non avendo rilevanza il fine processuale per il quale essa sia stata effettuata cfr., ex plurimis, Cass. 14/03/2013, numero 6571 Cass. 25/01/2007, numero 1647 Cass. 15/03/2006, numero 5682 . Per il principio della cd. efficacia bilaterale della notificazione, poi, il decorso del termine breve opera per tutti i soggetti partecipi del procedimento notificatorio della sentenza l’articolo 326, comma 1, cod. proc. civ. va infatti interpretato nel senso che, pur in mancanza di un’espressa previsione al riguardo presente invece nel codice processuale civile precedentemente in vigore , i termini di cui all’articolo 325 cod. proc. civ. decorrono dalla notificazione della sentenza non solo per il soggetto cui la notificazione è diretta, ma anche per la parte notificante, per la quale il compimento della predetta attività cui la legge attribuisce valenza acceleratoria ai fini della formazione del giudicato , segna il momento della conoscenza legale del provvedimento da impugnare, senza che alcun rilievo possa rivestire l’intenzione del notificante stesso in questo senso, Cass. Sez. U, 19/11/2007, numero 23829 Cass. 12/06/2007, numero 13732 Cass. 17/01/2014, numero 883 Cass. 07/05/2015, numero 9258 . Facendo applicazione del termine breve e considerando quale dies a quo la data di notifica della sentenza 21 gennaio 2014 , l’appello spiegato dalla S. con citazione notificata il giorno 1 aprile 2014 andava dichiarato inammissibile per tardività. L’accoglimento del ricorso incidentale che esime, per evidenti ragioni di pregiudizialità, dall’esame dell’unico motivo di ricorso principale importa, ai sensi dell’articolo 382 cod. proc. civ., la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata perché l’appello non poteva essere proposto. 2. Le peculiarità della vicenda esaminata e le alterne vicende del giudizio giustificano, ad avviso della Corte, l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali. La Corte dà atto della insussistenza dei presupposti per l’applicabilità dell’articolo 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115 nel testo introdotto dall’articolo 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, numero 228 . P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso incidentale, assorbito il ricorso principale, e cassa senza rinvio la sentenza impugnata perché l’appello non poteva essere proposto. Dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti.