L’azione per il ripristino della cosa comune non necessita del consenso di tutti i comproprietari

Il singolo comproprietario può esperire l’azione per ottenere la demolizione di opere costruite sul terreno comune al fine di ottenerne il ripristino, senza che sia necessario il consenso degli altri comproprietari.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 4336/18, depositata il 22 febbraio. Il caso. Il Tribunale di Frosinone, accogliendo la domanda proposta dal comproprietario di un terreno, condannava i convenuti alla demolizione del muro costruito e al rilascio della striscia di terreno abusivamente occupata. La Corte d’Appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda rilevando che il secondo comproprietario del terreno non condivideva l’azione proposta dall’attore innanzi al Giudice di prime cure, difatti il dissenso di questi, ai sensi dell’art. 1105 c.c., era idoneo a paralizzare la suddetta azione. Avverso la sentenza della Corte distrettuale l’erede del comproprietario proponente l’azione ricorre per cassazione denunciando l’esperibilità dell’azione ai sensi dell’art. 1102 c.c Il comproprietario e la cosa comune. Il Supremo Collegio sottolinea che, secondo un consolidato orientamento, ciascun comproprietario, in quanto titolare di un diritto che, sia pure nei limiti segnati dalla concorrenza dei diritti degli altri partecipanti, investe l’intera cosa comune e non una frazione di essa, è legittimato ad agire o resistere in giudizio, anche senza il consenso degli altri, per la tutela della cosa comune, nei confronti del terzo o di un singolo condomino . Pertanto, il dissenso dell’altro comproprietario contrariamente a quanto affermato nell’impugnata sentenza, non era dunque idoneo a paralizzare la pretesa dell’odierna ricorrente, diretta al ripristino della cosa comune nella sua integrità, mediante la demolizione del muro di confine . La Corte dunque cassa l’impugnata sentenza con rinvio.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 21 dicembre 2017 – 22 febbraio 2018, numero 4336 Presidente Mazzacane – Relatore Federico Esposizione del fatto Con sentenza depositata il 17.7.2009 il Tribunale di Frosinone, in accoglimento della domanda spiegata da T.E. , quale comproprietario di un terreno sito in omissis , condannava G.A.R. , G.G.B. , D.E. , C.G. e P.M.F. alla demolizione del muro di recinzione da essi realizzato ed a rilasciare la striscia di terreno abusivamente occupata, nonché alla demolizione ed asporto della platea di fondazione per la parte insistente sulla area di comproprietà dell’attore. La Corte d’Appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, rigettò invece la domanda, sul rilievo che T.S. , titolare della quota di maggioranza del bene in comunione, non condivideva l’azione giudiziaria esperita dall’altro comproprietario, essendosi costituito per resistere alle pretese di T.M. , succeduta al padre E., deceduto in corso di causa. Da ciò, secondo la prospettazione della Corte d’Appello, la conseguenza, ai sensi dell’articolo 1105 c.c., che il dissenso manifestato dall’altro comproprietario doveva ritenersi idoneo a paralizzare la pretesa avanzata dalla T Per la cassazione di detta sentenza ha proposto ricorso T.M. , con cinque motivi. G.A.R. , C.G. , P.M.F. e T.S. hanno resistito con controricorso. G.G.B. , in proprio e quale procuratore speciale di D.E. , non ha svolto, nel presente giudizio, attività difensiva. Ritenuto in diritto Per ragioni di priorità logica conviene esaminare senz’altro il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1105 e 1102 c.c., in relazione all’articolo 360 numero 3 cpc, deducendo che la disposizione dell’articolo 1105 c.c., posta a fondamento della pronuncia impugnata, non era applicabile al caso di specie, dovendo piuttosto farsi riferimento alla disposizione dell’articolo 1102 c.c., in virtù della quale il singolo comproprietario è legittimato ad esercitare le azioni a difesa della cosa comune, sia nei confronti dei terzi che di ogni altro partecipante alla comunione. Il motivo è fondato. Come questa Corte ha ripetutamente affermato, ciascun comproprietario, in quanto titolare di un diritto che, sia pure nei limiti segnati dalla concorrenza dei diritti degli altri partecipanti, investe l’intera cosa comune e non una frazione della stessa, è legittimato ad agire o resistere in giudizio, anche senza il consenso degli altri, per la tutela della cosa comune, nei confronti del terzo o di un singolo condomino ex multis Cass.28.1.2015 numero 1650 19329/2009 10219/2012 . Il dissenso dell’altro comproprietario, contrariamente a quanto affermato nell’impugnata sentenza, non era dunque idoneo a paralizzare la pretesa dell’odierna ricorrente, diretta al ripristino della cosa comune nella sua integrità, mediante demolizione del muro di confine e ripristino del fosso di scolo abusivamente eliminato. L’accoglimento del motivo assorbe l’esame degli ulteriori motivi. La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso. Assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma.