Notifica dell’atto di riassunzione del giudizio di falso proposto in via incidentale nel procedimento civile

La proposizione in via incidentale della querela di falso comporta l’assegnazione alle parti di un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti al giudice penale, atto che deve essere notificato a norma dell’art. 170 c.p.c. e dunque presso il procuratore costituito nel giudizio sospeso oppure personalmente alle parti non costituite.

Sul tema si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 3832/18, depositata il 16 febbraio. La vicenda. Il Tribunale di Roma accoglieva la domanda attorea di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto di compravendita ma, nel giudizio d’appello, i venditori proponevano querela di falso rispetto al preliminare, alla quietanza di pagamento e all’atto di adesione al compromesso. Sospeso il giudizio, il giudice civile ha assegnato alle parti il termine per promuovere la causa di falso dinanzi al Tribunale penale, che, nella contumacia delle controparti, accertava la falsità dei tre documenti. Riassunto il procedimento civile, la Corte d’Appello accoglieva l’impugnazione con la quale i controricorrenti deducevano il vizio del procedimento notificatorio dell’atto introduttivo del giudizio di falso perchè notificato alle parti personalmente e non all’avvocato. La pronuncia di seconde cure viene dunque impugnata in Cassazione. Notifica. Il Collegio, dichiarando infondato il ricorso, sottolinea la corretta applicazione, da parte della Corte territoriale, dell’art. 355 c.p.c. nell’assegnare alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa di falso davanti al Tribunale, atto che deve essere notificato a norma dell’art. 170 c.p.c. e dunque presso il procuratore costituito nel giudizio sospeso oppure personalmente alle parti non costituite. Tale meccanismo corrisponde alla natura della querela di falso proposta in via incidentale, che pur concludendosi con una sentenza definitiva, costituisce comunque un’appendice del giudizio principale. Posto che nel caso di specie, i controricorrenti erano costituiti, l’atto di riassunzione andava notificato non a loro personalmente bensì presso il loro difensore. Come ha affermato la Corte territoriale, il vizio della notificazione dell’atto ha determinato la nullità del procedimento e dalla sentenza. Per questi motivi, gli Ermellini rigettano il ricorso e compensano tra le parti le spese del giudizio.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 11 maggio 2017 – 16 febbraio 2018, n. 3832 Presidente Matera – Relatore Marcheis Fatto e diritto Premesso che Nel 1985 i controricorrenti - F.C. , Z.G. e Z.M. - hanno fatto valere nei confronti dei ricorrenti, I.G. ed D.G.E.L. , una domanda ai sensi dell’art. 2932 c.c., domanda che è stata accolta dal Tribunale di Roma. Nel giudizio d’appello I. e D.G. hanno proposto querela di falso rispetto a tre documenti, il preliminare di compravendita, la quietanza di pagamento e l’atto di adesione al compromesso con ordinanza collegiale è stato sospeso il giudizio e assegnato alle parti il termine per promuovere la causa di falso innanzi al Tribunale. Il giudizio di falso si è svolto nella contumacia dei controricorrenti e si è chiuso con la dichiarazione di falsità dei tre documenti. I controricorrenti hanno impugnato la sentenza tra l’altro lamentando che l’atto di riassunzione era stato loro notificato personalmente invece che presso il loro difensore. L’adita Corte d’appello di Roma ha accolto l’impugnazione dato che il giudizio di falso è pur sempre una appendice incidentale del giudizio principale, a norma degli artt. 170 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c. la comparsa di riassunzione deve essere notificata all’avvocato nel caso di specie l’atto è invece stato notificato personalmente alle parti così che la notificazione è affetta da nullità, che, non sanata, ha causato l’invalidità degli atti successivi e della sentenza il rilievo in appello del vizio determina la rimessione della causa ex art. 354 c.p.c., essendo i vizi della notificazione dell’atto riassunzione assimilabili ai vizi della notificazione dell’atto di citazione. Contro la sentenza I.G. ed D.G.E.L. propongono ricorso in cassazione basato su un unico motivo. F.C. , Z.G. e Z.M. resistono con controricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380-bis 1 c.p.c Considerato che I. Con l’unico motivo i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione degli artt. 170, comma 1 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c., 83 c.p.c., 101 c.p.c. La Corte d’appello, nel dichiarare invalida la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di falso perché effettuata personalmente ai convenuti, avrebbe falsamente applicato le previsioni di cui agli artt. 170 e 125 disp. att. La querela di falso, pur proposta in via incidentale, raffigura - sostengono i ricorrenti un’azione a sé, così che il procedimento ha carattere autonomo e autosufficiente e, conseguentemente, l’instaurazione del giudizio deve avvenire ai sensi dell’art. 137 c.p.c. e non dell’art. 170 c.p.c., che opera unicamente in ipotesi di compimento di attività relativa alla notificazione di atti c.d. endoprocessuali, il che trova conferma nell’ordinanza della Corte d’appello che, nel sospendere il giudizio, ha ordinato alle parte di promuovere e non di riassumere il giudizio, così che il richiamo all’art. 125 disp. att. c.p.c. non vale per il caso di specie, così come non rileva, trattandosi di giudizio autonomo, il richiamo a una prorogatio del mandato ad litem del difensore. La censura non può essere accolta. La Corte d’appello, nell’accogliere l’eccezione di nullità della notificazione, ha anzitutto correttamente stabilito l’applicabilità dell’art. 355 c.p.c., a norma del quale il giudice d’appello fissa alle parti un termine perentorio entro il quale debbono riassumere la causa di falso davanti al tribunale , riassunzione la cui notificazione deve avvenire, secondo quanto prescrive l’ultimo comma dell’art. 125 disp. att. c.p.c., a norma dell’art. 170 del codice, ossia presso il procuratore costituito nel giudizio sospeso, ovvero personalmente per le parti non costituite. Il che corrisponde - come sottolinea la Corte d’appello - alla natura della querela di falso proposta in via incidentale, che è sì giudizio che si conclude con sentenza definitiva, ma costituisce pur sempre una appendice del giudizio principale per la qualificazione del giudizio incidentale di querela di falso quale fase endoprocessuale cfr. Cass. 9713/2004, menzionata dalla Corte d’appello . Nel caso in esame, i controricorrenti erano costituiti e l’atto di riassunzione andava loro notificato non personalmente come è avvenuto , ma presso il loro difensore. Il vizio della notificazione dell’atto - a fronte della loro mancata costituzione nel giudizio di falso - ha determinato, come ha concluso la Corte d’appello, la nullità del procedimento e della sentenza. La Corte d’appello richiama al riguardo un precedente di questa Corte, la sentenza n. 1063/1983, che concerne non il giudizio di falso, ma la riassunzione del processo interrotto per morte di una delle parti. Per trovare l’affermazione del principio in relazione alla querela di falso - richiamato quale obiter dictum dalla citata sentenza n. 9713/2004 e da Cass. 12137/1997 bisogna andare al 1970, quando questa Corte ha sostenuto che nella ipotesi di incidente di falso sollevato in grado d’appello, il giudizio correlativo deve essere riassunto davanti al tribunale nel termine perentorio fissato dal giudice d’appello art. 335 c.p.c. tale riassunzione deve essere eseguita nelle forme previste dall’art. 125 disp. att. c.p.c. e precisamente con la comparsa da notificare ai sensi dell’art. 170 c.p.c. alle parti costituite e personalmente alle parti non costituite Cass. 1857/1970 . II. Il ricorso va pertanto rigettato. La mancanza di recenti decisioni di questa Corte sulla questione sollevata dal ricorso determina la compensazione delle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio. Sussistono, ex art. 13, comma 1-bis del d.p.r. n. 115/2002, i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.