Per la dimostrazione della tempestività delle notificazioni fa fede il timbro dell’ufficiale giudiziario

Il momento di perfezionamento per il notificante, ai fini della tempestività dell’impugnazione, è costituito dalla consegna dell’atto da notificarsi all’ufficiale giudiziario, la cui prova può essere ricavata dal timbro, ancorché privo di sottoscrizione, da questi apposto sull’atto, recante il numero cronologico, la data e la specifica delle spese, salvo che sia in contestazione la conformità al vero di quanto da esso desumibile, atteso che le risultanze del registro cronologico, che egli deve tenere ai sensi dell’art. 116, comma 1, n. 1, del d.P.R. n. 1229/1959, fanno fede fino a querela di falso.

Così la Cassazione Civile con ordinanza n. 3124/18, depositata l’8 gennaio. Il caso. Il Giudice di Pace di Paola ha ingiunto al cliente di un’impresa edile, su ricorso di quest’ultima, il pagamento del corrispettivo dovutole per una fornitura di materiali edili. Il cliente ingiunto ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo e l’impresa si è costituita nel relativo giudizio eccependo la tardività della notificazione dell’atto introduttivo. All’esito del giudizio il Giudice di Pace di Paola ha rigettato l’opposizione e tale decisione è stata successivamente riformata dal Tribunale della medesima località, il quale ha accolto la tesi della convenuta opposta relativamente alla tardività della notifica e alla conseguente inammissibilità dell’opposizione. Il timbro dell’ufficiale giudiziario fa fede fino a querela di falso. Il Tribunale, riformando la sentenza di primo grado, ha ritenuto di dichiarare la tardività dell’opposizione per mancata prova della tempestività della stessa. La Corte di Cassazione, ritenendo fondato il ricorso del cliente ingiunto, ha riformato la decisione del Giudice dell’appello. In particolare, la Corte ha rilevato come il perfezionamento della notificazione si verifichi, per il notificante – opponente, al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, risultante dal timbro apposto dal medesimo sull’ultima facciata dell’atto di opposizione al decreto ingiuntivo recante la data tempestiva della consegna. Ciò premesso, gli Ermellini hanno precisato come secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione la prova della tempestività della notificazione possa essere ricavata dal timbro, ancorché privo di sottoscrizione, da questi apposto sull’atto, recante il numero cronologico, la data e la specifica delle spese, salvo che sia in contestazione la conformità al vero di quanto da esso desumibile, atteso che le risultanze del registro cronologico, che egli deve tenere ai sensi dell’art. 116, comma 1, n. 1, del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, fanno fede fino a querela di falso.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 24 ottobre 2017 – 8 febbraio 2018, n. 3124 Presidente Matera – Relatore Oricchio Fatto e diritto Rilevato che è stata impugnata da M.A. la sentenza n. 742/2013 del Tribunale di Paola con ricorso fondato su un motivo e resistito con controricorso della parte intimata F.lli S. S.r.l Giova, anche al fine di una migliore comprensione della fattispecie in giudizio, riepilogare, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue. A seguito di ricorso dell’odierna società contro ricorrente il Giudice di Paola ingiungeva, con D.I. 196/2009, a M.A. e Domenico il pagamento della somma di Euro 1.356,12 quale corrispettivo dovuto all’anzidetta S.r.l. per fornitura di materiali edili. Il M.A. proponeva. opposizione avverso il succitato D.I., resistita dalla F.lli S. che, instando – nel merito - per il rigetto dell’opposizione, eccepiva preliminarmente la tardività della spiegata opposizione. Con sentenza n. 110/2011 il Giudice di Pace di Paola rigettava l’opposizione e condannava l’opponente alla refusione delle spese. Il M.A. interponeva appello avverso la suddetta decisione del Giudice di prime cure. La società appellata chiedeva il rigetto dell’avverso gravame insistendo, in via incidentale, nella eccepita tardività dell’opposizione. Con la sentenza del Tribunale, impugnata innanzi a questa Corte, veniva dichiarata - in accoglimento dell’appello incidentale - l’inammissibilità dell’opposizione al D.I. con condanna alla refusione delle spese del doppio grado del giudizio a carico del M. . Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375, ult. co. c.p.c. con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in ordine alle quali la Corte deve pronunciare. Il P.G. ha rassegnato, come in atti, le proprie conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. Considerato che 1.- Con il motivo del ricorso si censura il vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. con riferimento agli artt. 137 in materia di notificazione ed all’art. 2697 c.c. quanto al principio dell’onere delle prova. La sentenza gravata innanzi a questa Corte ha provveduto dopo il rigetto in primo grado alla declaratoria di inammissibilità della opposizione a D.I. per cui è causa. Il Tribunale, in funzione di Giudice di appello, ha - in punto -espressamente affermato di non condividere le valutazioni compiute dal primo Giudice relativamente all’eccezione di tardività dell’opposizione ritenendo di dover - in via preliminare - accogliere l’appello incidentale e, quindi, dichiarare la tardività dell’opposizione per mancata prova della tempestività della stessa . Il proposto motivo di ricorso è fondato e la gravata decisione di appello è, in punto, errata. Nella concreta fattispecie in esame il D.I. opposto venne notificato, come riconosciuto dallo stesso Tribunale, in data 11 gennaio 2010. Il perfezionamento della notificazione della notificazione si verifica, per il notificante-opponente, al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, risultante da timbro apposto dell’ufficiale giudiziario all’ultima facciata dell’atto di opposizione al D.I. la data tempestiva del 13 febbraio 2010 oltre al numero 901 di cornologico ed alla sigla del medesimo ufficiale . A fronte della sola contestazione della tardività della proposta opposizione, l’impugnata sentenza - in applicazione delle decisioni di questa Corte n.ri 2261/2007, 13216/2009 e 7351/2011 - ha ritenuto l’inammissibilità della proposta opposizione a D.I., precludendone l’esame nel merito. Tanto avendo, il medesimo Giudice di appello, ritenuta tardiva in quanto avvenuta, in primo grado, dopo il deposito della comparsa conclusionale la produzione - pur svolta dall’opponente - della certificazione integrativa dell’ufficiale giudiziario sulla effettiva data di consegna dell’atto. La gravata decisione ha fatto cattiva applicazione dei principi di cui alle sentenze dalla stessa citate. Infatti, a ben vedere, dalla stessa massima della citata Cass. n. 7351/2011 letta per esteso emerge che la necessità della apposita certificazione della avvenuta consegna dell’atto all’ufficiale era dovuta nel caso differente da quello in esame in caso di mancanza di alcuna firma o sigla del ricevente . Quindi solo a seguito, invero, di espressa contestazione del timbro apposto o di assenza di firma e sigla vi era, a carico del notificante, l’onere di provvedere, con apposita certificazione, a provare l’avvenuto tempestivo avvio del procedimento di notificazione. Nella concreta fattispecie in esame non vi fu contestazione della veridicità del timbro da cui risultava l’avvio tempestivo del procedimento notificatorio e, dunque, non essendovi necessità della detta certificazione l’opposizione al D.I. non poteva essere dichiarata inammissibile per tardività della produzione della medesima certificazione. Per di più, già in precedenza rispetto a Cass. n. 7351/2011 le S.U. di questa Corte con decisione n. 14294/2007 avevano definitivamente chiarito, in tema, che solo in caso di contestazione della conformità al vero di quanto già risultante timbro, numero di cronologico e data l’interessato dovrà farsi carico di esibire idonea certificazione dell’ufficiale giudiziario . Tale orientamento è stato, da ultimo, ulteriormente ribadito da Cass. 25 febbraio 2015, n. 3755, secondo cui il momento di perfezionamento per il notificante, ai fini della tempestività dell’impugnazione, è costituito dalla consegna dell’atto da notificarsi all’ufficiale giudiziario, la cui prova può essere ricavata dal timbro, ancorché privo di sottoscrizione, da questi apposto sull’atto, recante il numero cronologico, la data e la specifica delle spese, salvo che sia in contestazione la conformità al vero di quanto da esso desumibile, atteso che le risultanze del registro cronologico, che egli deve tenere ai sensi dell’art. 116, primo comma, n. 1, del d.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229, fanno fede fino a querela di falso . Nel limite di cui innanzi il motivo va, dunque, accolto. 2.- L’impugnata sentenza va, conseguentemente, cassata con rinvio al Tribunale di Paola, che - in diversa composizione alla decisione della controversia uniformandosi a quanto innanzi enunciato. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Paola in diversa composizione.