La bolletta non è dovuta se il contatore non funziona correttamente

Qualora un consumatore contesti l’ammontare della fattura del gas rispetto a quanto effettivamente consumato, la società somministrante ha l’onere di provare il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza tra i dati forniti e quelli riportati in bolletta, pena il mancato riconoscimento della somma fatturata.

Così la Corte d’Appello di Roma con sentenza n. 569/18, depositata il 29 gennaio. Il caso. Il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda proposta da un consumatore, dichiarava non dovuta la somma risultante dalla fattura del gas, comprensiva del conguaglio, emessa dalla società somministrante. Infatti, dalle letture reali dei consumi dell’attore, il consumo fatturato non risultava coerente con gli standard relativi al periodo di erogazione del servizio. Avverso la sentenza del Tribunale la società propone impugnazione innanzi alla Corte d’Appello di Roma denunciando l’arbitraria determinazione del consumo nonché l’illegittimità del mancato riconoscimento dell’intera somma fatturata. L’onere della prova. La Corte d’Appello rileva che in caso di contestazione dell’effettivo consumo effettuato, in relazione alle risultanze dei contatori, tali risultanze possono essere contestate, restando in tal caso onere del somministrante dimostrare il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta . Nel caso di specie l’appellante, non solo è venuto meno a tale onere, ma non si era nemmeno curato di avanzare argomentazioni sul corretto funzionamento del contatore, il quale nell’arco della vicenda veniva sostituito poiché funzionava su quattro cifre mentre avrebbe dovuto funzionare su cinque . Il mancato raggiungimento della prova ha comportato, di conseguenza, il mancato riconoscimento del credito in favore della società somministrante. Infine, risulta altresì irrilevante il fatto che il Tribunale abbia dichiarato non dovuta l’intera somma fatturata, pur essendo pacifico che un consumo di gas vi fosse stato, dal momento che la somma era stata richiesta a conguaglio e che, dunque, l’attore aveva pagato quanto richiesto con le bollette inoltrate nell’arco temporale oggetto del contendere . La Corte d’Appello pertanto rigetta l’appello e condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali.

Corte d’Appello di Roma, sez. II Civile, sentenza 8 gennaio – 29 gennaio 2018, n. 569 Presidente/Relatore Thellung de Courtelary Svolgimento del processo 1. - Con. sentenza del 19 settembre 2016 del Tribunale di Roma ha accolto la domanda spiegata da Lu. So. nei confronti di ENI S.p.A., con la chiamata in causa di Italgas S.p.A., dichiarando non dovuta da parte dell'attore la somma di Euro 5485,91 portata da una fattura emessa nei suoi confronti dalla società convenuta a titolo di corrispettivo per consumi di gas ed in particolare per conguaglio relativo al periodo dal 1 luglio 2009 al 12 maggio 2010. Ha in breve rilevato il Tribunale che, come risultante dalle letture reali svolte nei vari periodi di durata del rapporto, il So. effettuava un consumo a circa 250 m3 sicché il consumo fatturato per Euro 5485,91 non era in linea con gli standard in relazione al periodo indicato e che, d'altro canto, la società convenuta non aveva offerto nessun elemento concreto a sostegno della domanda proposta. 2. - Contro la sentenza ha proposto appello ENI S.p.A So. Lu. e Italgas S.p.A. hanno resistito all'impugnazione. Motivi della decisione 3. - L'appello contiene due motivi. 3.1. - Il primo motivo è rubricato Sulla carenza e/o comunque contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata . Si sostiene per un verso che la decisione non sarebbe sorretta da motivazione alcuna e, per altro verso, che il tribunale avrebbe arbitrariamente individuato una media di consumo pari a 250 m3. Si aggiunge che il calcolo del consumo, riferito al periodo di conguaglio di cui si è detto, sarebbe stato del tutto esatto, e si lamenta altresì che il Tribunale abbia dichiarato non dovuta l'intera somma portata dalla fattura a conguaglio, pur essendo incontestato che un consumo che fosse stato. 3.2. - Il secondo motivo è rubricato Sull'omessa pronuncia circa la domanda di mordeva svolta da ENI S.p.A. nei confronti di Italgas S.p.A. . Lamenta l'appellante che il Tribunale non abbia pronunciato sulla domanda di manleva spiegata nei confronti di Italgas S.p.A., cui competeva la verifica dei consumi. 4. - L'appello va respinto. 4.1. - E' infondato il primo motivo. Va in generale detto che, a seguito della stipulazione del contratto di somministrazione di gas, il somministrante è abilitato a fornire la prova dell'erogazione effettuata mediante le risultanze dei contatori appositamente installati e, tuttavia, dette risultanze ben possono essere contestate, come è accaduto nel caso in esame, restando in tal caso onere del somministrante dimostrare il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta v. per le utenze telefoniche Cass. 28 maggio 2004, n. 10313 . Nel caso in esame non solo detta prova non è stata neppure dedotta, ma risulta semmai il contrario, pacifico essendo se non altro che il contatore funzionava su quattro cifre mentre avrebbe dovuto funzionare su cinque e che esso, nella vicenda in discorso, ha dovuto essere sostituito. Da ciò deriva che l'odierna appellante, a fronte della contestazione spiegata da un So., a seguito della ricezione di una bolletta evidentemente anomala alla luce di nozioni di comune esperienza, quantunque riferita ad un arco temporale di 10 mesi circa, non ha fornito la prova di cui era gravata in primo grado, e tanto meno la ha fornita in questa sede, avuto riguardo al fondamentale regola due volte ribadita dalle Sezioni Unite, secondo cui l'appellante - indipendentemente dal riparto dell'onere probatorio nel primo grado del giudizio - è onerato della prova dei motivi posti a sostegno dell'impugnazione Cass., Sez. Un., 23 dicembre 2005, n. 28498 Cass., Sez. Un., 8 febbraio 2013, n. 3033 . Va da sé che del tutto correttamente il primo giudice ha ritenuto non provato il credito fatto valere da ENI S.p.A., nessun rilievo potendosi peraltro attribuire alla circostanza che il Tribunale abbia dichiarato per intero non dovuta la somma in discorso, pur essendo pacifico che un consumo di gas vi fosse stato, dal momento che la somma era stata richiesta a conguaglio e che, dunque, il So. aveva pagato quanto richiesto con le bollette inoltrate nell'arco temporale oggetto del contendere. Dopo di che resta soltanto da aggiungere che l'appellante ha svolto in atto d'appello calcoli perlopiù incomprensibili diretti a dimostrare l'entità del consumo sostenuto dal So., e comunque privi di qualsiasi concreto sostegno, una volta constatata la mancanza di prova della regolare funzionalità del contatore. 4.2. - E' infondato anche il secondo motivo. Ed infatti, non si tratta qui di stabilire a chi competesse la verifica del consumo da parte del So., essendo assorbenti le considerazioni già svolte, dalle quali si trae la totale assenza di prova ohe un consumo corrispondente all'importo di Euro 5485,91 vi sia effettivamente stato e che, conseguentemente, ENI S.p.A. abbia ragione di addossare detto consumo ad Italgas S.p.A 5. - Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. rigetta l'appello e condanna l'appellante al rimborso, in favore di Italgas S.p.A. e di So. Lu., delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate per ciascuno nella misura di Euro 1080 per la fase di studio, Euro 877 per la fase introduttiva e Euro 1820 per la fase decisionale, oltre le spese generali nella misura del 15% IVA e CPA. -Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.