Notifica non andata a buon fine: quando l’errore sul domicilio è imputabile al notificante

Nel caso in cui la notificazione non sia andata a buon fine per irreperibilità del difensore domiciliatario, il notificante deve tempestivamente riavviare il processo notificatorio. Questo non basta come prova del mancato perfezionamento della notifica a causa a lui non imputabile ciò che rileva è, anche, il luogo di esercizio dell’attività del domiciliatario irreperibile.

Sul punto la Cassazione con ordinanza n. 2577/18, depositata il 5 febbrai o. Il caso. Il condominio ricorrente richiedeva la rimessione in termini per rinnovare la notifica deducendo che il plico contente il ricorso veniva restituito per irreperibilità della destinataria domiciliataria. Con provvedimento del consigliere coordinatore della sezione VI Civile – 2 veniva dichiarato non luogo a provvedere in applicazione del principio secondo per il quale in caso di non perfezionamento di notifica per causa non imputabile, è onere del notificante richiedere la ripresa del procedimento notificatorio entro un termine ragionevolmente contenuto . La decisione finale è rimessa all’odierna Cassazione. Notifica non andata a buon fine necessaria l’immediatezza. La Suprema Corte si è espressa per l’inammissibilità del ricorso non potendo accedere all’istanza di rimessione in termini. Infatti, osserva la Corte, la notifica non è andata a buon fine in quanto l’avvocato domiciliatario risultava irreperibile all’indirizzo indicato. Ciò premesso la Corte ha fatto riferimento ad una recente decisione delle Sezioni Unite n. 14594/16 secondo la quale in caso di notifica non andata a buon fine il notificante deve riavviare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento . Salvo circostanze eccezionali, per le quali è prevista una rigorosa prova, il limite di tempo che non deve essere superato corrisponde alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c. Termini per le impugnazioni . Gli oneri del notificante dipendono dall’indirizzo del domiciliatario. Inoltre gli Ermellini precisano che dopo la verifica dei suddetti limiti temporali è necessario verificare se il buon fine della notifica sia mancato per ragioni non imputabili al notificante. Infatti, sempre nel rispetto di quanto disposto dalla Sezioni Unite con la richiamata decisione, vengono distinte due ipotesi a seconda del fatto che il difensore eserciti o meno la sua attività professione nel circondario del tribunale in cui si svolge la controversia. Nel caso in cui l’attività professionale sia svolta nel circondario, come nel caso di specie, è onere della parte interessa a eseguire la notifica accertare, anche mediante risconto delle risultanze dell’albo professionale, quale sia l’effettivo domicilio professionale de difensore , con la conseguenza che non è giustificabile l’indicazione nella richiesta di notificazione di un indirizzo diverso. Vi sono invece oneri e indicazioni diverse nel caso il cui il difensore domiciliatario svolga l’attività in un altro circondario in relazione all’elezione di domicilio nel rispetto della legge forense. In conclusione la Corte, rilevando che la fattispecie sia riconducibile alla prima ipotesi, ha ritenuto onere del notificante verificare tempestivamente l’attualità dell’indirizzo indicato negli atti del domiciliatario con la conseguenza che l’errore sul domicilio è privo della caratteristica della non imputabilità . Per queste ragioni la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 12 dicembre 2017 – 2 febbraio 2018, n. 2577 Presidente Mazzacane – Relatore Sabato Fatto e diritto Rilevato che con istanza del 6-9/10/2014 il condominio ricorrente, richiamando che in data 29/7/2014 era stata restituito per irreperibilità della destinataria avv. B.S. , domiciliataria, il plico contenente il ricorso, ha chiesto di essere rimesso in termini al fine di rinnovare la notifica con provvedimento in data 3-7/4/2015 il consigliere coordinatore della sezione VI-2 ha dichiarato non luogo a provvedere, ricordando che a far tempo dalla pronuncia di Cass. sez. U n. 17352 del 2009 è fermo il principio per cui, in caso di non perfezionamento di notifica per causa non imputabile, è onere del notificante richiedere la ripresa del procedimento notificatorio entro un termine ragionevolmente contenuto è stata richiamata anche Cass. n. 20830 del 2013 , e rimettendo ogni decisione a questo collegio Considerato che va dichiarata l’inammissibilità del ricorso per cassazione, non potendo accedersi all’istanza di rimessione in termini la notifica non è pervenuta a buon fine in quanto l’avvocato domiciliatario è risultato irreperibile all’indirizzo precedentemente indicato in atti al fine di delibare la rilevanza di tale precedente tentativo di notifica e l’istanza di rimessione in termini, va fatto riferimento al recente arresto nomofilattico di Cass. sez. U, n. 14594 del 15/07/2016 confermativo dei precedenti già richiamati nel provvedimento del consigliere coordinatore secondo il quale in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine il notificante, ove il buon fine sia mancato per ragioni non imputabili, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa rientrando il lasso temporale entro i limiti di accettabilità indicati, va verificato se sussista l’altra condizione, cioè se il buon fine della notifica sia mancato per ragioni non imputabili al notificante. La stessa sentenza delle sezioni unite, richiamando proprio precedente, distingue a tal fine due ipotesi, a seconda che il difensore eserciti o meno la sua attività professionale nel circondario del tribunale in cui si svolge la controversia. Ciò in quanto nel caso di difensore che svolga le sue funzioni nello stesso circondario del tribunale a cui egli sia professionalmente assegnato è onere della parte interessata a eseguire la notifica accertare, anche mediante riscontro delle risultanze dell’albo professionale, quale sia l’effettivo domicilio professionale del difensore, con la conseguenza che non può ritenersi giustificata l’indicazione nella richiesta di notificazione di un indirizzo diverso, ancorché eventualmente corrispondente a indicazione fornita dal medesimo difensore nel giudizio non seguita da comunicazione nell’ambito del giudizio del successivo mutamento. Viene invece indicata una soluzione diversa per il caso in cui il difensore svolga le sue funzioni in un altro circondario e abbia proceduto all’elezione di domicilio ai sensi della legge professionale nella fattispecie ora all’esame di questa corte il difensore costituito svolge le funzioni nel circondario, onde non è questione dell’eventuale prevalenza di un’elezione di domicilio effettuata ai sensi della legge forense. Era quindi onere del notificante verificare tempestivamente l’attualità dell’indirizzo indicato in atti. Ne consegue che l’errore sul domicilio è privo della caratteristica della non imputabilità dovendo il ricorso essere dichiarato inammissibile, previa conferma del provvedimento del consigliere istruttore circa il non doversi provvedere sull’istanza di rimessione in termini, non vi è luogo per provvedimenti sulle spese stante la mancanza di attività della controparte ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 va dato atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma del co. 1-bis dell’art. 13 cit. P.Q.M. La corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 dà atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma del co. 1-bis dell’art. 13 cit.