Nulla, non inesistente, la notifica dell’impugnazione al difensore non domiciliatario

La notifica del ricorso per cassazione - ma il principio è estensibile a tutte le impugnazioni - al difensore costituito della parte appellata, privo della qualità di domiciliatario della medesima nel giudizio di appello, è nulla e non inesistente, poiché il professionista presso il quale la notifica è eseguita, è pur sempre un difensore del destinatario sicché la nullità è sanata ove quest’ultimo si costituisca in giudizio.

E’ quanto enunciato dalla Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con ordinanza n. 1212/18 del 18 gennaio, accogliendo il ricorso di un soggetto, avverso la pronuncia che ne aveva dichiarato inammissibile l’appello, poiché l’atto di citazione era stato notificato al difensore nominato nel giudizio di primo grado esercente extra districtum e non all’altro procuratore anche domiciliatario. Inesistenza, solo se la notifica manca degli elementi essenziali. Le Sezioni Unite – ricorda in detta occasione la sesta sezione civile – hanno di recente tracciato una linea di distinzione tra inesistenza e nullità dell’attività notificatoria, restringendo la nozione di inesistenza esclusivamente ai casi in cui l’atto manchi degli elementi essenziali per essere riconducibile all’attività di notificazione. Non produce dunque inesistenza della notifica, ma di per sé nullità sanabile dalla costituzione della parte, il mancato rispetto del luogo di notificazione, purché essa venga comunque effettuata in un luogo che abbia connessione con la parte. Nullità sanata dalla costituzione della controparte. Nel caso di specie, conclude la Cassazione, la Corte territoriale non pare aver fatto applicazione del suindicato principio, laddove ha optato per l’inesistenza della notifica e conseguente inammissibilità dell’appello. Mentre avrebbe dovuto, semmai, sancirne la nullità, in ogni casa sanata dal raggiungimento dello scopo, per essersi la controparte tempestivamente costituita in giudizio, avendo dunque attinto dalla notifica assunta come irregolare.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza 8 novembre 2017 – 18 gennaio 2018, n. 1212 Presidente Amendola – Relatore Rubino Ragioni in fatto e in diritto della decisione L.S. propone due motivi di ricorso per cassazione, nei confronti di M.R. , per la cassazione della sentenza n. 867/2016, depositata dalla Corte d’Appello di Lecce il 9.9.2016, con la quale la Corte, in accoglimento della eccezione proposta dalla controparte, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal L. , essendo stato l’atto di citazione notificato al procuratore nominato nel giudizio di primo grado, esercente extra districtum, e non all’altro procuratore anche domiciliatario. La sentenza di primo grado venne notificata al L. il 29.1.2013, e questi ha notificato l’appello inviandolo nei trenta giorni, il 13.2.2013, non all’avv. domiciliatario della M. ma all’altro avvocato indicato da questa, esercente nel diverso distretto di corte d’appello di Bari. Resiste la controricorrente con controricorso. Nessuna delle parti ha depositato memoria. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., su proposta del relatore, in quanto ritenuto manifestamente fondato. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, ritiene di condividere la soluzione proposta dal relatore. Il ricorrente fondatamente denuncia la violazione degli artt. 156, 157, 160, 291, 111 e 330 c.p.c L’art. 330 c.p.c., che disciplina il luogo di notificazione delle impugnazioni, impone senz’altro che l’impugnazione debba essere notificata non alla parte personalmente ma al suo procuratore, e in caso ne abbia più d’uno, al domiciliatario, purché esercente entro il distretto. Questa Corte ha tuttavia già più volte chiarito che la mancanza del rispetto del luogo di notificazione produce di per sé la nullità, e non l’inesistenza della notifica, purché essa venga effettuata in un luogo che ha una connessione con la parte. Si è detto infatti che la violazione dell’obbligo, posto dall’art. 330, primo comma, cod. proc. civ., di eseguire la notificazione dell’impugnazione alla controparte non direttamente, ma nel domicilio eletto, comporta, ai sensi dell’art. 160 cod. proc. civ., la nullità della notificazione stessa e tale vizio, se non rilevato dal giudice d’ appello - che deve ordinare la rinnovazione della notifica a norma dell’art. 291 dello stesso codice - e non sanato dalla costituzione dell’appellato, a sua volta comporta la nullità dell’intero processo e della sentenza che lo ha definito Cass. n. 16801 del 2014 . In particolare, in riferimento al giudizio di cassazione ma dettando un principio estensibile a tutte le impugnazioni, questa Corte ha affermato che la notifica del ricorso per cassazione al difensore costituito della parte appellata, privo della qualità di domiciliatario della medesima nel giudizio di appello, è nulla e non inesistente, poiché il professionista presso il quale la notifica è eseguita è pur sempre un difensore del destinatario, sicché la nullità è sanata ove quest’ultimo si costituisca in giudizio Cass. n. 3468 del 2016 . Le Sezioni Unite hanno poi di recente tracciato la distinzione tra inesistenza e nullità dell’attività notificatoria, restringendo la nozione di inesistenza ai casi in cui l’atto manchi degli elementi essenziali per essere riconducibile all’attività di notificazione, ed espungendo il mancato rispetto dei luoghi ove notificare dagli elementi essenziali della notifica L’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono a nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato b nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege , eseguita , restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa. Cass. S.U. n. 14916 del 2016 . Alla luce di tutti i principi richiamati, ma, prima ancora, della norma espressa contenuta nell’art. 156 terzo comma c.p.c., la corte d’appello non appare avere tenuto in conto che non di inesistenza della notifica si trattava ma caso mai di nullità e che questa era in ogni caso stata sanata dal raggiungimento dello scopo, essendosi costituita in giudizio la controparte, peraltro tempestivamente e quindi idoneamente attinta dalla notifica, benché al solo scopo di eccepirne la nullità e l’inammissibilità dell’appello. Il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Lecce in diversa composizione, perché celebri il giudizio di appello e decida anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Lecce in diversa composizione.