Una serie di controlli in Italia conferma l'utilizzo fuorilegge di un veicolo straniero

Il cittadino comunitario che viene ripetutamente trovato in Italia alla guida di un veicolo rumeno non può affrancarsi facilmente dalla multa per mancata regolarizzazione tempestiva del mezzo straniero. Neanche se l'autovettura viene riportata occasionalmente in Romania per l'effettuazione della prescritta revisione periodica.

Lo ha chiarito il Giudice di Pace di Pavullo nel Frignano con la sentenza n. 265 del 20 dicembre 2017. Il caso. Un conducente comunitario stabilmente residente in Italia è stato fermato ripetutamente dai carabinieri per i controlli di rito. All'ennesima verifica, avvenuta a distanza di parecchio tempo, i militari hanno ritenuto di sanzionare l'utente per mancata tempestiva immatricolazione italiana del veicolo. Regolarizzazione e sanzione . L'art. 132 del codice stradale infatti richiede che gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno stato estero e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all’art. 53, comma 2, d.l. n. 331/1993, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello stato di origine . Decorso questo periodo di tempo, in mancanza della regolarizzazione, ovvero della nazionalizzazione del mezzo, scatterà una sanzione amministrativa da 85 a 338 euro. Ma per documentare questa irregolarità nella pratica operativa non è molto semplice. Nel caso sottoposto all'esame del magistrato onorario, il conducente è stato trovato alla guida dello stesso veicolo straniero per almeno 3 volte nell'arco di un decennio. E i carabinieri hanno proceduto ad elevare il verbale per violazione dell'art. 132 oltre che per mancanza della patente di guida. La revisione dell'autovettura eseguita in Romania nel gennaio 2017 non esclude che il mezzo sia effettivamente utilizzato nel nostro paese da oltre un anno, conclude la sentenza.

Giudice di Pace di Pavullo nel Frignano, sentenza 20 dicembre 2017, n. 265 Giudice di Pace Trifirò Motivi della decisione Con ricorso depositato in termine, Cl. Ma. El., quale proprietaria, e Gi. Da. Io., quale conducente, del veicolo Volksawagen Passat, tg. omissis , proponevano opposizione avverso i verbali di contravvenzione e di fermo amministrativo della suddetta autovettura, redatti il 2 giugno 2017 dai Carabinieri Emilia Romagna, Stazione di Pavullo nel Frignano. I ricorrenti contestavano la nullità dei verbali impugnati per omessa contestazione immediata e per nullità, invalidità, inefficacia per errata applicazione normativa ed illogicità della sanzione. Si costituiva in giudizio la Prefettura di Modena contestando il fondamento dell'opposizione. All'udienza odierna le parti replicavano alle avversarie conclusioni e la causa veniva decisa con lettura immediata del dispositivo. Quanto all'eccezione di nullità per omessa contestazione immediata. In data 2.6.2017, i Carabinieri procedevano al controllo dell' autovettura condotta da Gi. Da. Io. ed eseguiti gli accertamenti, gli contestavano, immediatamente, la violazione degli articolo 132 e 116 del cds. Cl. Ma. El. non era presente al momento della contestazione ed i verbali le venivano notificati a mezzo del servizio postale. L'eccezione è pertanto del tutto infondata in fatto ed in diritto e deve essere respinta. Quanto al verbale nr.902633226 serie 2016 nr.0724707 per violazione dell'articolo 132 del cds. Il veicolo è intestato a Cl. Ma. El., nata in omissis ed ivi residente. Parte resistente ha eccepito che Cl. Ma. El., da un controllo in Banca Dati Forze di Polizia, non risulta mai essere stata residente o controllata nel territorio italiano, né risulta essere titolare di patente di guida. La circostanza non è stata contestata dalla ricorrente. Parte resistente ha inoltre eccepito che dalla Banca Dati delle Forze di Polizia, il veicolo risulta in circolazione in Italia dal 6.10.2008. In quella data, Cl. Io., figlio della ricorrente e stabilmente soggiornate in Italia dal 12.7.2007, venne fermato per un controllo di Polizia. Un secondo controllo di Polizia avvenne il 28.6.2010, alla guida del mezzo c'era sempre Cl. Io Il terzo controllo di Polizia è avvenuto il 2.6.2017, in occasione della contestazione dei verbali per cui è causa. Gi. Da. Io., al momento del fermo, esibiva alle forze dell'ordine una delega scritta all'utilizzo del veicolo da parte della ricorrente nei confronti del figlio, Cl. Io Le circostanze di cui sopra, così come esposte da parte resistente, non hanno trovato alcuna opposizione o contestazione da parte dei ricorrenti. Deve pertanto essere ritenuto provato e non contestato che il veicolo di proprietà di Cl. Ma. El., priva di patente di guida, è regolarmente utilizzato dal figlio Cl. Io., stabilmente residente in Italia dal 2007. Al fine di stabilire la data di circolazione del mezzo con targa straniera in Italia, non essendo prevista alcuna formalità doganale, essendo in uso a Cl. Io., residente in Italia, deve ritenersi provato, per presunzione, che sia circolante nel nostro paese quanto meno dal 6.10.2008, data del primo controllo di polizia. Poiché Cl. Ma. El. è priva di patente di guida ed ha rilasciato al figlio una delega all' uso del mezzo, è evidente che il suo effettivo utilizzo avviene in Italia, paese nel quale Cl. Io. abita stabilmente, ha la residenza e lavora. La revisione dell'autovettura, eseguita in Romania nel gennaio 2017, non esclude che il mezzo sia effettivamente utilizzato nel nostro paese da oltre un anno. Sulla base della ricostruzione della vicenda, così come emersa dagli atti processuali, la contestazione per la violazione dell'articolo 132 del cds deve essere confermata ed il ricorso respinto in quanto infondato in fatto ed in diritto. Quanto al verbale nr.902633128, serie 2016 nr.0724706, per violazione dell'articolo 116 del cds. Cl. Ma. El. si è limitata ad eccepire che, essendo in Romania, non poteva essere a conoscenza dell'utilizzo del mezzo da parte di Gi. Da. Io Gi. Da. Io., non ha fornito alcuna spiegazione di come fosse venuto in possesso del mezzo di Cl. Ma. El Si osserva che se l’utilizzo del mezzo fosse avvenuto senza il consenso della proprietaria, le responsabilità di Gi. Da. Io. sarebbe state altre e, come logica vuole, Cl. Ma. El. si sarebbe rivolta in ogni sede più opportuna per denunciarne l'uso non autorizzato. Nel caso di specie, invece, Cl. Ma. El. e Gi. Da. Io. hanno presentato un ricorso congiunto, limitandosi a non fornire giustificazione alcuna sull'uso del mezzo da parte di Gi. Da. Io Ritiene questo giudice che, in mancanza di prove contrarie, deve ritenersi che Gi. Da. Io. utilizzasse l'autovettura con il consenso del legittimo proprietario o del suo effettivo utilizzatore, Cl. Io Al controllo, Gi. Da. Io., esibiva ai Carabinieri una patente di guida romena, nr.AR3347449, a lui intestata. Le forze dell'ordine, ritenendo che sussistevano delle difformità di stampa rispetto all' originale, invitavano Gi. Da. Io. presso i loro uffici per ulteriori accertamenti all'esito dei quali emergeva che la patente di guida nr. omissis era intestata ad altro cittadino romeno, tale Ba. Io. nato il omissis . Nella memoria difensiva dei Carabinieri, depositata agli atti di causa, si da atto che il Centro di Cooperazione di Oradea Romania , comunicava ai loro uffici che Gi. Da. Io. non è mai stato titolare di patente di guida romena. La circostanza non è stata contestata dal ricorrente il quale si è limitato ad eccepire che le indagini per affermare che lui è privo di patente di guida sono in itinere . I Carabinieri procedevano al sequestro penale della patente di guida esibita da Gi. Da. Io. e contestavano ai ricorrenti la violazione dell'articolo 116 del cds. Per tutte le ragioni sopra esposte, il ricorso è infondato e deve essere respinto. Gi. Da. Io. non ha dato prova alcuna di essere titolare di patente di guida, al contrario, quanto a lui contestato è supportato da sufficienti elementi probatori per ritenere fondata la contestazione. L'incauto affidamento del veicolo a persona non munita di patente è sanzionato dall'articolo 116 del codice della strada, può avere natura sia dolosa che colposa e pertanto essa è configurabile a carico dell'affidante sia che questi sappia che l'affidatario non abbia conseguito la patente di guida e sia che, per colpevole negligenza, abbia omesso il relativo accertamento. Stante la particolarità della materia, ritiene questo Giudice equo nulla liquidare in ordine alle spese legali. P.Q.M. Il Giudice di pace, nella causa promossa tra le parti in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione respinta così provvede respinge il ricorso e conferma in tutto i verbali opposti. Nulla per spese.