Nullità delle notifiche: grandi cambiamenti all’orizzonte

Il Primo Presidente della Cassazione valuterà se rimettere alle Sezioni Unite la questione inerente la nullità della notificazione effettuata da Ufficiale Giudiziario territorialmente incompetente.

Con l’ordinanza interlocutoria n. 179/18, depositata l’8 gennaio, la Sez. Seconda Civile della Cassazione ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale rimessione alle Sezioni Unite della decisione del ricorso al quale sono sottese, in materia di nullità delle notificazioni, questioni di particolare importanza”. Il caso vizi delle notifiche sempre più irrilevanti? Una opposizione a decreto ingiuntivo ha offerto lo spunto alla Suprema Corte per avviare un profondo ripensamento in materia di notificazioni. In sostanza si sta andando, con tendenza da salutare positivamente, verso una nozione di validità delle notificazioni sempre più sostanziale e meno formale. Anzi, verrebbe da dire, il tema delle notificazioni sta perdendo sempre più rilevanza. Il ricorso per decreto ingiuntivo. Più in dettaglio, in un appalto privato, la committente aveva ottenuto dal Tribunale di Grosseto, un decreto ingiuntivo avente ad oggetto una penale per asserito ritardo nella consegna delle opere di ristrutturazione di un fabbricato a carico della ditta appaltatrice. L’opposizione a decreto ingiuntivo, notificata da Ufficiale Giudiziario territorialmente incompetente. L’appaltatore proponeva opposizione a decreto ingiuntivo eccependo che il ritardo era stato semmai causato dal mancato puntuale pagamento, da parte della committente, dei SAL , facendo notificare la citazione in opposizione ed è questo il passaggio fondamentale per quanto di interesse , dall’Ufficiale Giudiziario di Santa Maria Capua Vetere, anziché da quello presso il Tribunale di Grosseto, nel cui circondario aveva sede la parte destinataria. La notifica avveniva peraltro a mezzo posta. L’esito dell’opposizione e l’appello. Nel giudizio di opposizione la committente restava contumace, e il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo per ragioni attinenti al merito della controversia . La committente proponeva quindi appello contro tale decisione, eccependo, tra l’altro, la nullità della notificazione dell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo. Eccezione meglio motivo di appello che la Corte territoriale rigettava affermando che la notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo, ancorché eseguita da Ufficiale Giudiziario addetto a una sede differente da quella di appartenenza, non sia nulla in ciò consapevolmente ponendosi di contrario avviso rispetto a giurisprudenza consolidata , e ciò sia in quanto l’art. 160 c.p.c. non annovera tale ipotesi fra le cause di nullità della notifica, sia in quanto la destinataria non avrebbe mai contestato di aver ricevuto l’atto che risultava in effetti consegnato . Il ricorso per cassazione la sentenza di primo grado doveva essere annullata dal Giudice d’Appello. Secondo la committente ricorrente per cassazione, i Giudici di Appello avrebbero errato ignorando anzitutto un consolidato orientamento giurisprudenziale, per cui, nel caso specifico, in assenza di alcun effetto sanante va, infatti, ricordato che l’opposta era rimasta contumace in primo grado , il giudice d’appello avrebbe dovuto ritenere la nullità della notificazione e, non potendo più ordinarne la rinnovazione quale esito ordinario nel giudizio in cui la nullità si è verificata , avrebbe dovuto dichiarare la nullità della sentenza impugnata e, in applicazione dell'art. 354 c.p.c., rimettere la causa al primo giudice. La posizione innovativa” della Corte territoriale. I Giudici di Appello hanno sviluppato una motivazione innovativa rispetto ai consueti criteri interpretativi , che la Suprema Corte ritiene meritevole di approfondimento - le causa di nullità sono quelle previste dalla legge e dall’art. 160 c.p.c. per quanto riguarda in particolare le notificazioni - le norme del d.P.R. n. 1229/1959 che regolano la competenza degli Ufficiali Giudiziari avrebbero mero carattere organizzativo, per cui dalla loro violazione dovrebbero discendere conseguenze al più disciplinari o risarcitorie, ma senza ripercussioni quanto alla validità degli atti compiuti - peraltro, nel caso di notificazioni a mezzo posta, è l'agente postale a certificare la consegna del plico, con atto che potrebbe ben essere considerato valido a prescindere da quello, meramente preparatorio, dell'Ufficiale Giudiziario territorialmente incompetente che ne ha richiesto l'invio - in ogni caso, anche a voler ritenere l'incompetenza dell'Ufficiale Giudiziario produttiva per derivazione di nullità della notificazione, la sanatoria per raggiungimento della scopo si dovrebbe considerare avvenuta per effetto della consegna cui segua indifferentemente la costituzione in giudizio o la contumacia , e non per effetto della sola costituzione in giudizio come invece ritenuto da consolidata giurisprudenza . Il ripensamento degli Ermellini il meno rigoroso” orientamento della giustizia amministrativa. La Suprema Corte, sollecitata in tal senso anche dalle conclusioni dell’Avvocato Generale, valutano attentamente le argomentazioni innovative” della Corte territoriale. A tale proposito, viene ripercorso l’orientamento interpretativo in materia sviluppato da tempo dai Giudici amministrativi, che pur con alcune differenze di normativa da sempre considera la notifica tramite Ufficiale Giudiziario incompetente una mera irregolarità. La normativa in materia di competenza degli Ufficiali Giudiziari. Gli Ermellini esaminano anche le disposizioni del già richiamato d.P.R. n. 1229/1959 Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari , senza individuare una disposizione, ovvero senza avallare una interpretazione, che possa legittimamente ritenere nullo l’atto compiuto dall’Ufficiale Giudiziario territorialmente incompetente. L’arresto delle Sezioni Unite n. 14916/2016 in tema di inesistenza” della notifica. Viene richiamato anche il recente arresto delle Sezioni Unite, con il quale sono stati ridefiniti, in termini restrittivi, i confini della cosiddetta inesistenza” della notificazione, configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. In futuro la notifica a mezzo Ufficiali Giudiziari sarà una rarità. Gli Ermellini, infine, svolgono una importante considerazione, dalla valenza più generale, quanto alla funzione notificatoria degli Ufficiali Giudiziari, che sarà relegata, nel prossimo futuro , a rara eccezione rispetto alla regola costituita da notificazioni effettuate tramite piattaforme telematiche collegate ad anagrafe elettronica obbligatoria. Le forma alternative di notificazione. La notifica tramite Ufficiale Giudiziario, osservano sempre i Giudici di Piazza Cavour, ha comunque perso centralità nel sistema. Si pensi alla notifica a mezzo posta Legge n. 890/1982 , ovvero alla notifica effettuata in proprio dagli avvocati Legge n. 53/1994 , ora anche tramite PEC. E la normativa comunitaria, sotto altro profilo, ha attribuito agli Ufficiali Giudiziari una competenza generalizzata in relazione agli atti da notificarsi negli stati membri dell’Unione, senza limiti territoriali. La rimessione al Primo Presidente decideranno quindi le Sezioni Unite? Vedremo, ma è molto probabile. In conclusione, secondo la Sez. II Civile, sussistono le condizioni per la rimessione degli atti al Primo Presidente, affinché valuti l'opportunità di assegnare la trattazione e la decisione del ricorso alle Sezioni Unite, atteso che le questioni accennate possono qualificarsi, anche per l'impatto rilevante sul contenzioso di qualsiasi tipologia, nonché per la necessità di effettuare un delicato coordinamento della soluzione con l'arresto nomofilattico n. 14916/2016, di particolare importanza . La sensazione è che i tempi siano ormai maturi per un profondo ripensamento di tutta la materia delle notificazioni, che per moltissimi anni, forse troppi, hanno assorbito energie che sarebbe stato meglio dedicare ad altri aspetti del diritto.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza interlocutoria 28 giugno 2017 – 8 gennaio 2018, n. 179 Presidente Manna – Relatore Sabato Fatto e diritto Rilevato che 1. Su ricorso di V.C.A. il tribunale di Grosseto ha ingiunto alla Pat Costruzioni di P.V. & amp C. s.a.s. il pagamento dell’importo di Euro 40.000,00 a titolo di penale per il ritardo nella consegna delle opere di ristrutturazione di un fabbricato, oggetto di appalto fra le parti giusta scrittura privata del 20/11/2002. La società Pat Costruzioni ha proposto opposizione deducendo di non aver portato a termine i lavori perché la committente non aveva effettuato i pagamenti previsti in contratto secondo gli stati di avanzamento. Decidendo in contumacia dell’opposta il tribunale ha accolto l’opposizione e revocato il decreto. 2. La signora V. ha appellato la sentenza e la Pat Costruzioni si è costituita chiedendone la conferma. 3. La corte d’appello di Firenze con sentenza depositata il 04/11/2013 ha rigettato il gravame,.considerando, per quanto qui ancora di interesse, che la notifica dell’opposizione a decreto ingiuntivo, ancorché eseguita da ufficiale giudiziario addetto a una sede differente da quella di appartenenza, non sia nulla - in ciò consapevolmente ponendosi di contrario avviso rispetto a giurisprudenza consolidata -, e ciò sia in quanto l’art. 160 cod. proc. civ. non annovera tale ipotesi fra le cause di nullità della notifica, sia in ogni caso in quanto la signora V. non avrebbe mai contestato di aver ricevuto l’atto nel merito, ha ritenuto che la prova della tempestiva esecuzione dei pagamenti spetti alla committente e costei non l’abbia adeguatamente fornita, poiché dalla documentazione prodotta emergerebbero versamenti parziali. 4. Avverso tale sentenza V.C.A. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi l’intimata non ha svolto difese. Considerato che 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 156 e 159 cod. proc. civ., 106 e 107 d.P.R. 15/12/1959 n. 1229 e nullità della sentenza, dolendosi della ritenuta validità della notificazione dell’atto di citazione in opposizione quantunque effettuata da un ufficiale giudiziario territorialmente incompetente ad eseguirla. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 1218 e 2697 cod. civ. in relazione ai criteri di ripartizione dell’onere probatorio adottati dalla sentenza impugnata. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, lamentando che la corte d’appello non abbia tenuto in considerazione alcuni documenti da essa prodotti con finalità di prova dell’intervenuto pagamento. 4. In ordine al primo motivo, deve rilevarsi preliminarmente che l’opposizione a decreto ingiuntivo è stata notificata al procuratore della signora V. dall’ufficiale giudiziario di Santa Maria Capua Vetere, anziché da quello presso il tribunale di Grosseto nel cui circondario aveva sede la parte destinataria. 4.1. La ricorrente sostiene che tale notifica sia nulla in quanto sanabile dalla sola costituzione della parte in giudizio o dalla rinnovazione disposta dal giudice, e conseguentemente deduce la nullità della sentenza d’appello per omesso rilievo dell’invalidità derivata dell’intero giudizio di opposizione. 4.2. In argomento va tenuto conto che ai sensi degli artt. 106 e 107 del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 l’ufficiale giudiziario è competente a notificare atti del proprio ministero a persone residenti, dimoranti o domiciliate nella sua circoscrizione, mentre può eseguire nei confronti di soggetti con riferimento territoriale altrove, per mezzo del servizio postale, soltanto le notificazioni degli atti relativi a procedimenti che siano o possano essere di competenza dell’autorità giudiziaria della sede cui è addetto. 4.3. Da tale disciplina la giurisprudenza civile consolidata del plesso giurisdizionale ordinario ha fatto tradizionalmente discendere che l’incompetenza per territorio dell’ufficiale giudiziario procedente costituisca motivo di nullità della notificazione, al di là delle ipotesi previste dall’art. 160 cod. proc. civ., in forza del generale principio di invalidità dell’atto compiuto dal funzionario pubblico in assenza di potere cfr. a puro titolo esemplificativo, nell’ambito di un indirizzo che è assai più risalente, Cass. n. 19834 del 19/09/2014, n. 14355 del 06/06/2013, n. 19352 del 21/08/2013, n. 15372 del 06/07/2006 nonché Cass. sez. U. n. 6217 23/03/2005 . 4.4. Ad avviso della giurisprudenza richiamata, peraltro, non si verterebbe in un’ipotesi di inesistenza - quale ricorrerebbe nel caso di atto totalmente esorbitante i poteri del funzionario procedente - bensì di nullità sanabile v. da ultimo Cass. n. 22995 del 29/10/2014 , ove l’atto abbia raggiunto il suo scopo mediante la costituzione della parte essendo non considerato raggiungimento dello scopo la mera consegna , dovendo in caso contrario il giudice disporre la rinnovazione della notifica ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. e, in argomento, salve le considerazioni che si svolgeranno infra circa il possibile portato di Cass. sez. U 20/07/2016 n. 14916, giova però precisare che in casi consimili la stessa giurisprudenza civile è addivenuta a ipotizzare l’inesistenza dell’atto notificatorio, tema su cui si tornerà - cfr. ad es. Cass. n. 6095 del 21/03/2005 in tema di notifica d’atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace ai sensi dell’art. 11 bis del d.l. n. 571 del 1994, convertito in legge n. 673 del 1994, da parte dei messi del giudice di pace già uscieri di conciliazione a norma dell’art. 175, ultimo comma, dell’allegato n. 1 al r.d. n. 2271 del 1924 , se operanti al di fuori degli affari di competenza del conciliatore nel territorio . 5. Ciò posto, giova rilevare che l’applicazione dell’indirizzo tradizionale al caso in esame, sollecitata dal primo motivo di ricorso, non produrrebbe probabilmente esiti minimali sul procedimento nell’esame del motivo, è ipotizzabile che debba affermarsi che, non essendosi nella specie prodotto alcun effetto sanante nel senso poc’anzi ricordato, il giudice d’appello avrebbe dovuto ritenere la nullità della notificazione e, non potendo più ordinarne la rinnovazione quale esito ordinario nel giudizio in cui la nullità si è verificata cfr. ad es. Cass. n. 22113 del 29/10/2015 e n. 9233 del 12/07/2000 , avrebbe dovuto dichiarare la nullità della sentenza impugnata e, in applicazione dell’art. 354 cod. proc. civ., rimettere la causa al primo giudice cfr. ad es. Cass. n. 20757 del 01/10/2014 e n. 18081 del 08/09/2004 in altri termini, ove debba confermarsi l’indirizzo interpretativo tradizionale, potrebbe nel caso in esame seguire la cassazione con rinvio mediante la dichiarazione di nullità dei giudizi di merito e delle sentenze che li hanno conclusi, con rimessione della causa al giudice di primo grado, con evidente impatto sulla durata del processo. 5.1. A prescindere da quanto innanzi, le implicazioni del principio tradizionale sono numerose si pensi, ad es., al fatto che si è ritenuto che la nullità della notificazione della sentenza eseg.uita da ufficiale giudiziario incompetente precludesse il decorso del termine breve di impugnazione Cass. n. 10988 del 18/05/2011 e sez. U n. 51 del 12/02/1999 e che il pignoramento dallo stesso notificato potesse essere impugnato per nullità con l’opposizione agli atti esecutivi secondo Cass. n. 5583 del 09/04/2003 contra invece, per il precetto, Cass. n. 1928 del 25/02/1994 . 6. Sul tema giuridico di cui trattasi, il collegio d’appello toscano, andando di contrario avviso rispetto all’indirizzo consolidato, ha osservato pp. 4-5 della sentenza impugnata - che le cause di nullità sono quelle previste dalla legge art. 156 cod. proc. civ. e, in particolare, le nullità delle notificazioni sarebbero solo quelle previste dall’art. 160 cod. proc. civ. con tale richiamo in qualche modo anticipando la rilettura del sistema delle nullità delle notificazioni operata da Cass. sez. U 20/07/2016 n. 14916, su cui in appresso - che le norme del d.p.r. n. 1229 del 1959 che regolano la competenza degli ufficiali giudiziari avrebbero mero carattere organizzativo, per cui dalla loro violazione dovrebbero discendere conseguenze disciplinari o risarcitorie, ma non l’invalidità dell’atto compiuto - che, nel caso di specie, comunque, essendosi la notificazione realizzata a mezzo posta, sarebbe stato l’agente postale a certificare la consegna del plico, con atto che potrebbe ben essere considerato valido a prescindere da quello, meramente preparatorio, dell’ufficiale giudiziario territorialmente incompetente che ne ha richiesto l’invio - che a ogni buon conto, anche a voler ritenere l’incompetenza dell’ufficiale giudiziario produttiva, per derivazione, di nullità della notificazione, la sanatoria per raggiungimento dello scopo si dovrebbe considerare avvenuta per effetto della consegna cui segua indifferentemente la costituzione in giudizio o la contumacia , e non per effetto della sola costituzione in giudizio come invece ritenuto dalla giurisprudenza consolidata . 7. Con le proprie conclusioni scritte l’avvocato generale presso questa corte ha ritenuto plausibili gli argomenti prospettati nella sentenza, richiamando talune incongruenze della visione tradizionale tra le quali l’estensione della nozione di incompetenza funzionale, prevista per il giudice, a quella che è una incompetenza territoriale di soggetto diverso nonché l’individuazione della conseguenza dell’incompetenza funzionale se sussistente , contraddittoriamente, nella nullità sanabile invece che - come già detto - nell’inesistenza , condividendo comunque la non ipotizzabilità del permanere di una nullità dopo il raggiungimento dello scopo individuato anche in questo caso nella consegna e non nella costituzione in giudizio , nonché auspicando la rimessione alle sezioni unite per la revisione dell’indirizzo tradizionale in una interpretazione del quadro normativo costituzionalmente orientata e ispirata alla giurisprudenza della c.e.d.u 8. Nell’ambito del plesso giurisdizionale amministrativo - ciò cui fa un cenno la motivazione della sentenza impugnata - l’indirizzo ermeneutico prevalente è di segno opposto a quello della giurisprudenza civile. 8.1. In termini generali, il riferimento giurisprudenziale principale è tuttora operato a Cons. St., ad. plen., n. 4 del 23/02/1982, laddove il consesso giurisdizionale amministrativo ebbe a rilevare che - le norme regolanti la c.d. competenza degli ufficiali giudiziari, più correttamente da qualificarsi come regolanti la ripartizione di attribuzioni degli ufficiali stessi, trovano applicazione anche nel processo amministrativo, le cui parti debbono avvalersi dell’opera di ufficiali giudiziari nel rispetto delle regole contenute nel d.p.r. 15/12/1959, n. 1229 cit. e, in particolare, degli artt. 106 e 107, che identificano l’ufficiale giudiziario del luogo in cui la notifica deve essere eseguita o dell’autorità giudiziaria che conosce dell’affare cui si riferisce l’atto da notificare - ciononostante, alla luce del principio generale di tassatività delle nullità processuali ricavabile dall’articolo 156 del cod. proc. civ., l’effettuazione di notifica dall’ufficiale giudiziario incompetente per territorio, in genere per mezzo dell’invio per posta, non è affetta da autonoma nullità, posto che, in vicende del tipo considerato, tra notificazione posta in essere da ufficiale giudiziario competente e ufficiale giudiziario addetto ad altro ufficio esiste l’unica differenza costituita dall’identità del mittente del plico raccomandato, mentre la notifica viene completata dall’ufficio postale del luogo di residenza dell’intimato la differenza esistente in concreto appare troppo tenue per poter fondare l’affermazione di difetto di elemento indispensabile al raggiungimento dello scopo . 8.2. All’orientamento interpretativo della giurisdizione amministrativa, a quanto consta estesosi in generale anche alle notificazioni non effettuate a mezzo del servizio postale, non è però estranea la considerazione delle norme disciplinanti il processo amministrativo così, da un lato, si è rilevato che l’art. 8 del regolamento di procedura di cui al r.d. 17 agosto 1907, n. 642, allora vigente, stabiliva che la notificazione dei ricorsi si eseguisce per mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale , senza distinguere l’autorità cui costoro fossero addetti d’altro lato, oggi viene in considerazione l’art. 39 del cod. proc. ammin. che, sotto la rubrica rinvio esterno , al secondo comma dispone che le notificazioni degli atti del processo amministrativo sono comunque disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile , dizione quest’ultima secondo alcuni ricomprendente le sole norme in materia di notificazioni a mezzo posta, notificazioni a cura degli avvocati e simili, secondo altri anche le norme in tema di riparto di attribuzioni degli ufficiali giudiziari. 8.3. L’approdo ermeneutico prevalente della giurisprudenza amministrativa, comunque, sulla base del dictum di Cons. St., ad. plen., n. 4 del 23/02/1982, è nel senso che l’eventuale violazione della norme sul riparto dei compiti tra ufficiali giudiziari non costituisce - stante il principio della tipicità delle nullità processuali - ragione di nullità della notificazione del ricorso, ma una mera irregolarità, solo fonte di eventuale responsabilità disciplinare del l’organo notificante Cons. St., IV, n. 8072 del 14/12/2004 V, n. 3757 del 07/07/2005, oltre a copiosa giurisprudenza dei t.a.r. per i quali v. ad es. Emilia Romagna, I, n. 130 del 17/02/2012 . 8.4. A detto orientamento prevalente si oppone indirizzo, soprattutto di scaturigine regionale siciliana ma includente pronuncia del C.g.a. in sede giurisd., secondo il quale - nell’ambito di un ipotizzato richiamo degli artt. 106 e 107 del d.p.r. n. 1229 del 1959 dagli artt. 3 e ss. del regolamento di procedura di cui al r.d. n. 642 del 1907 ratione temporis vigente - i ricorsi giurisdizionali amministrativi potrebbero essere notificati dagli ufficiali giudiziari solo nell’ambito del mandamento in cui ha sede l’ufficio al quale essi sono addetti, mentre la notificazione a mezzo posta al di fuori di tale mandamento dovrebbe essere effettuata soltanto dagli ufficiali giudiziari aventi sede nella città in cui ha sede l’adito organo di giustizia amministrativa con conseguente asserita inammissibilità del ricorso notificato a mezzo posta dall’ufficiale giudiziario il cui ufficio non si trovi nella stessa città del t.a.r. adito C.g.a. in sede giurisd., n. 399 dell’11/05/2009 che richiama la giurisprudenza civile e pronuncia del Cons. St. antecedente il 1982 t.a.r. Palermo, III, n. 8974 del 27/07/2010 che espressamente dichiara di attenersi alla giurisprudenza del giudice del ripartol, n. 1339 del 19/6/2013 e n. 1338 dell’11/7/2011, oltre altre . 9. Così ripercorso in sintesi lo stato dell’elaborazione giurisprudenziale, talune osservazioni di questo collegio possono prendere le mosse dalla considerazione del tenore degli artt. 106 e 107 del più volte richiamato d.p.r. 15 dicembre 1959, n. 1229, recante Ordinamento degli ufficiali giudiziari , aggiornato con il d.l. n. 132 del 2014 conv. in l. n. 162 del 2014. Dette disposizioni limitative art. 106 L’ufficiale giudiziario compie con attribuzione esclusiva gli atti del proprio ministero nell’ambito del mandamento ove ha sede l’ufficio al quale è addetto, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo seguente art. 107 secondo comma Tutti gli ufficiali giudiziari possono eseguire, a mezzo del servizio postale, senza limitazioni territoriali, la notificazione degli atti relativi ad affari di competenza delle autorità giudiziarie della sede alla quale sono addetti . sono significativamente inserite nell’ambito del titolo II della disciplina rubricato Servizi degli ufficiali giudiziari e trattamento economico e, precisamente, nel capo I di detto titolo rubricato Obblighi, attribuzioni, competenza . 9.1. La valenza delle norme di riparto territoriale delle attribuzioni balza chiara ove si consideri che il riparto stesso è strettamente legato alla struttura retributiva degli ufficiali giudiziari che, a norma degli artt. 122 ss. del r.d. cit., sono compensati mediante proventi costituiti dai diritti che sono autorizzati ad esigere, secondo le disposizioni dell’ordinamento, oltre che con percentuali su recuperi, vendite e altre attività. Significativamente se, come si ritiene, la sedes materiae fornisce ausilio interpretativo la disciplina sui proventi è contenuta al capo III Retribuzione, percentuale, indennità del medesimo titolo dinanzi menzionato, dedicato unitariamente all’organizzazione e al trattamento economico. Se, infatti, la struttura retributiva è strettamente correlata all’attività svolta, è comprensibile che la legge si sforzi di collegare almeno, nelle logiche dell’epoca di redazione della disciplina in maniera obiettiva le attività a un territorio e, quindi, a predeterminare in tal modo un’equa distribuzione di compensi a tutti gli ufficiali giudiziari. 9.2. Confermativa di quanto innanzi è altresì la severa disposizione dell’art. 63, secondo comma lett. h , del r.d. in base alla quale la grave sanzione disciplinare della sospensione dal servizio è inflitta agli ufficiali giudiziari, tra l’altro, per avere scientemente ecceduto i limiti delle proprie attribuzioni . 10. Il passaggio in chiave ermeneutica dalla considerazione di una norma in materia di ambito spaziale di attribuzioni di un pubblico ufficiale all’affermazione della nullità degli atti compiuti fuori da tale ambito spaziale ha antecedenti remotissimi nell’ordinamento Dig. 1.12.3, Ulp. 2 ad ed. Praefectus urbi cum terminos urbis exierit, potestatem non habet . 10.1. Limitando la visuale agli atti dei pubblici ufficiali con funzioni certificative, può considerarsi che, a differenza del caso in esame, espressamente l’art. 58 della legge not. n. 89 del 1913 sanziona di nullità - salva la conversione dell’art. 2701 cod. civ. già 1316 cod. civ. 1865 - l’atto posto in essere dal notaio in violazione dell’articolo 27 secondo comma, che a sua volta prescrive che il notaio non può esercitare il suo ministero fuori del distretto della corte d’appello in cui è ubicata la sua sede. 10.2. Investito da dubbi della sezione semplice circa la validità o meno di attività certificativa esercitata da pubblici ufficiali ultra vires nella specie, giudice di pace autenticante extraterritorialmente sottoscrizioni di liste elettorali , Cons. St. Ad. plen. n. 22 del 9/10/2013 ha confermato il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui i pubblici ufficiali, ai quali la legge elettorale conferisce il potere di autenticare le sottoscrizioni delle liste di candidati, siano legittimai ad esercitare il potere certificativo esclusivamente nel territorio di competenza dell’ufficio di cui sono titolari o al quale appartengono, con conseguenze invalidanti delle autenticazioni e, indirettamente, della idonea presentazione delle liste. In tale ambito, indubbiamente distante da quello in esame, l’adunanza plenaria ha svolto rilievi utili per una unitaria considerazione dei fenomeni affini - l’individuazione dei soggetti, ai quali la legge conferisce la pubblica funzione certificativa, propria dell’atto pubblico art. 2699 cod. civ. , implicherebbe un rinvio probabilmente, implicito allo statuto proprio delle singole figure di pubblici ufficiali, e dunque anche ai limiti territoriali, entro i quali i medesimi esercitano, in via ordinaria, le proprie funzioni - i limiti alla competenza territoriale dell’ufficio di appartenenza integrerebbero, dunque, un elemento costitutivo della fattispecie autorizzatoria - l’art. 2699 cod. civ. - secondo cui l’atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato - stabilirebbe un preciso nesso di collegamento tra competenza territoriale del pubblico ufficiale e luogo di esercizio del potere - il successivo art. 2701 cod. civ. sopra evocato in tema di nullità di atto notarile , prevedendo espressamente che il documento formato da pubblico ufficiale incompetente o incapace non abbia l’efficacia di fede privilegiata di atto pubblico, salva la conversione in scrittura privata, confermerebbe il quadro anzidetto. 10.3. Considerando, poi, l’atto notificatorio nel quadro della legge di ordinamento di cui al più volte menzionato d.p.r. 15 dicembre 1959, n. 1229, ai cui artt. 106 e 107 è ipotizzato un rinvio anche ad opera della disciplina processualcivilistica, non potrebbe tacersi che nella parallela disciplina del provvedimento amministrativo della cui natura l’atto processuale partecipa, stante l’ipotizzato rinvio gli artt. 21-septies e 21-octies della legge n. 241 del 1990 hanno chiarito, da un lato, essere fortemente limitata la categoria della nullità ristretta al difetto assoluto di attribuzione dall’art. 21-septies e, dall’altro, essere ricondotta l’incompetenza all’annullabilità - sanabile - dell’atto. 11. Ritornando al tema principale, relativo all’impatto processualcivilistico dell’esercizio ultra vires di attività dell’ufficiale giudiziario, una rivalutazione delle questioni come innanzi suscitate non potrebbe prescindere dal novum recato, in tema di validità delle notificazioni, da Cass. sez. U n. 14916 del 20/07/2016. Con tale pronuncia sono stati recentemente ridefiniti, in senso restrittivo, i confini della categoria dell’inesistenza della notificazione, che è stata ritenuta configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità . 11.1. La sentenza nomofilattica si è preoccupata, anche nell’ambito della formulazione del principio di diritto, di identificare gli elementi costitutivi essenziali e, individuate le due componenti dell’attività notificatoria nella trasmissione e nella consegna, quanto alla prima le sezioni unite hanno determinato quale elemento essenziale una attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato . 11.2. Riprendendo tale principio di diritto le categorie tradizionali, contemperate anche con un rilievo attribuito alla riconoscibilità, resta da determinare, all’atto pratico, cum terminos urbis exierit, se si debba ritenere esistente la potestas dell’ufficiale giudiziario operante fuori dal territorio assegnatogli. Ove ciò non si dovesse ritenere, addirittura il novum delle sezioni unite potrebbe condurre a sanzionare di inesistenza l’atto che, finora, per quanto detto, è qualificato meramente nullo. 12. A fronte di tale spettro interpretativo, si pone quello opposto, di cui si fa portatrice la sentenza impugnata e che, come detto, è stato ritenuto plausibile dall’avvocato generale presso questa corte. 12.1. Militano nel senso di poter considerare la situazione descritta quale mera irregolarità, anche sul versante processualcivilistico, anzitutto le osservazioni della corte territoriale supra sub § 6 e gli approdi cui è già pervenuta la giurisprudenza amministrativa supra sub § 8 - 8.3 . 12.2. In secondo luogo, non può non tenersi conto che il sistema delle notificazioni ha conosciuto, negli anni, profonde evoluzioni suscettibili di relegare, nel prossimo futuro, la funzione notificatoria espletata dagli ufficiali giudiziari a rara eccezione rispetto alla regola costituita da notificazioni effettuate tramite piattaforme telematiche collegate ad anagrafe elettronica obbligatoria già attualmente, con eccezione per l’atto introduttivo, il processo civile telematico vede frequenti notificazioni mediante 23 posta elettronica certificata. In tale quadro, com’è ovvio, perde di importanza del tutto il dato territoriale cfr., per analogia, tra le varie, Cass. n. 17048 del 11/07/2017 che, a fronte dell’indicazione in atti del domicilio digitale e della possibilità di inviarvi PEC, ha svalutato l’omessa elezione di domicilio nel comune, caso nel quale si procedeva a notifiche in cancelleria . 12.3. Si è assistito altresì alla perdita-di centralità della notifica, pur tradizionale, posta in essere dall’ufficiale giudiziario. Dopo la l. 20/11/1982, n. 890, che ha ampliato la possibilità per l’ufficiale giudiziario di procedere a mezzo posta e, quindi, in futuro, mediante piattaforme telematiche , il nuovo tipo di notificazione degli atti civili, amministrativi e stragiudiziali delineato dalla l. 21 gennaio 1994, n. 53 che si è affiancato alle forme tradizionali di notificazione si è basato sul coinvolgimento della figura del difensore, abilitato quale organo notificatore e - ciò che qui rileva senza limiti di competenza territoriale cfr. Cass. n. 1938 del 19/02/2000, n. 10077 del 25/06/2003 e n. 12290 del 15/06/2016 . In alcuni processi speciali - e massimamente in ambito tributario - le parti sono state poi abilitate dalla legge a procedere direttamente alla notifica mediante consegna o mediante posta con evoluzione verso la PEC . Numerose sono poi le semplificazioni, anche in tema di notifica diretta, apportate dal diritto unionale cfr. ad es., per cenni, Cass. n. 10543 del 22/05/2015 in tema di titolo esecutivo Europeo . Quanto alle prassi comparate tra gli stati membri, il rapporto finale del 05/10/2016 relativo allo Studio sulla notificazione dei documenti. Analisi giuridica comparata delle legislazioni e prassi rilevanti degli stati membri , pp. 31-32, svolto dalla UE, evidenzia come solo in quattro stati membri, oltre altri due in senso dubbio, la violazione della competenza territoriale dell’organo notificante conduca all’invalidità dell’atto, essendo l’Italia inclusa tra i paesi ove è possibile la sanatoria - http //ec.Europa.eu/justice/civil/files/studies/servicedocsen.pdf. 12.4. Agli ufficiali giudiziari deve inoltre ritenersi essere stata attribuita competenza generalizzata in relazione agli atti da notificarsi negli stati membri dell’unione Europea. L’art. 2 sotto la rubrica organi mittenti e riceventi del reg. CE n. 1393/2007 del 13 novembre 2007 c.d. regolamento notificazione o comunicazione degli atti , che ha abrogato il precedente reg. CE n. 1348/2000 prevede infatti che ciascuno stato membro designa i pubblici ufficiali, le autorità o altri soggetti, di seguito denominati organi mittenti , competenti per trasmettere gli atti giudiziari o extragiudiziali che devono essere notificati o comunicati in un altro stato membro . In tal senso, come risulta dalla g.u. e dal portale Europeo della giustizia civile https //e-iustice.Europa.eu/cdbCompetentAuthPrint.do?clang=it& amp articleContentId=-1& amp articleId=68& amp taxonomvId=373& amp msId=15 , l’Italia ha designato come competenti quali organi mittenti gli uffici unici degli ufficiali giudiziari costituiti presso le corti di appello e gli uffici unici degli ufficiali giudiziari costituiti presso i tribunali ordinari che non siano sede di corte di appello e presso le relative sezioni distaccate . Ne deriva - non essendo inserita in tale menzione alcuna limitazione che, per essere idonea nei confronti degli stati membri, avrebbe dovuto essere espressa - che tutti gli u.n.e.p. designati possono essere organi mittenti, senza alcun riguardo al collegamento con procedimenti relativi al territorio a essi riferito. Si richiama, sul punto, che l’art. 23, paragrafo 2, del reg. citato legge La commissione pubblica nella gazzetta ufficiale dell’Unione Europea le informazioni comunicate a norma del paragrafo 1, eccetto gli indirizzi e altri estremi degli organi riceventi e mittenti e delle autorità centrali, e la rispettiva competenza territoriale . Ai fini di una corretta e uniforme applicazione del diritto unionale, evitando così interpretazioni difformi, in presenza delle quali sarebbe necessario rinvio pregiudiziale alla corte di giustizia dell’UE in merito all’applicazione degli artt. 2 e 23 reg. cit., in riferimento alle norme interne in tema di riparto delle attribuzioni degli ufficiali giudiziari, giova rilevare che la corte di cassazione francese Cour de cassation - sez. 2, n. 962 del 5 giugno 2014, Packard Bell BV c. Kuehne et Nagel 13-13.765 - ECLI FR CCASS 2014 C200962 ha ritenuto, in riferimento al reg. previgente, ma con soluzione che viene ritenuta ancora attuale, che l’ufficiale notificatore francese, che agisca come organo mittente per trasmettere un atto giudiziario o stragiudiziale ad altro stato membro, non sia soggetto ad alcuna norma di competenza territoriale, non avendola la Francia comunicata alla commissione per gli organi mittenti, a differenza di quelli riceventi. Sul punto, dunque, deve valutarsi, quale guida per l’interprete,. anche l’impatto che diverse regole di validità delle notificazioni, se destinate all’interno o all’esterno del territorio statale, possono avere in termini di certezza delle situazioni giuridiche e di rapporti transfrontalieri. 13. In relazione a tutto quando precede, in definitiva, rileva il collegio, in conformità alle conclusioni dell’avvocato generale, che al di là del contrasto giurisprudenziale rilevante rispetto al plesso amministrativo non ricadente nell’ambito applicativo dell’art. 374 secondo comma cod. proc. civ. - appaiono sussistere le condizioni per la rimessione degli atti al primo presidente, affinché valuti l’opportunità di assegnare la trattazione e la decisione del ricorso alle sezioni unite, atteso che le questioni sopra accennate possono qualificarsi, anche per l’impatto rilevante sul contenzioso di qualsiasi tipologia, oltre che per la necessità di effettuare un delicato coordinamento della soluzione con l’arresto nomofilattico n. 14916 del 2016 v. supra quanto all’ambito della categoria dell’inesistenza , di particolare importanza ai sensi della predetta disposizione di rito. P.Q.M. dispone la trasmissione del procedimento al primo presidente, per l’eventuale rimessione alle sezioni unite.