A volte spiare il vicino è consentito

Perché si possa parlare di violazione della privacy è necessario che ci si riferisca a parti private non facilmente accessibili da chiunque.

Questo in poche parole il principio di diritto espresso dal Tribunale di Avellino con la decisione del 30 ottobre 2017. La fattispecie. Il caso vede contrapposti due interessi ben distinti quello alla privacy del ricorrente ex art. 700 c.p.c. e quello alla propria sicurezza personale del resistente. In particolare, la questione è sorta in quanto il vicino di casa resistente ha posto sul proprio cancello esterno una telecamera che inquadrava l’ingresso della abitazione del ricorrente. Da qui la richiesta di provvedimento di urgenza inibitorio della predetta attività di video sorveglianza. L’art. 615 c.p. tutela la sfera privata delle persone e si riferisce ad uno spazio fisico sottratto alle interferenze altrui. Il Tribunale di Avellino, nella sua articolata sentenza, inizia rilevando come non vi siano violazioni di diritto penale nella fattispecie posta in essere dal resistente. Nel caso specifico, infatti, il Giudice rileva come la telecamera in questione sia puntata contro uno spazio fisico vialetto direttamente e materialmente accessibile da chiunque, e quindi non sussiste il diritto alla riservatezza che sorge solo quando si inquadri uno spazio dove non si possa accedere senza il consenso del titolare. Per chiarire meglio quanto sopra, il Tribunale ricorda come non siano uno spazio che consenta l’esplicazione della vita privata in condominio, ad esempio, le scale e i pianerottoli delle scale condominiali. Viene quindi giudicata lecita, da questo punto di vista, la condotta posta in essere dal resistente. L’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 196/2003 si riferisce al trattamento dei dati personali solo se questi sono destinati alla diffusione sistematica o alla diffusione. La sentenza in oggetto passa poi agli aspetti civilistici della questione, per individuare possibili violazioni da imputare al resistente. Anche sotto tale aspetto il ricorso viene respinto. il Tribunale, infatti, osserva come nel caso in questione il trattamento dei dati è stato eseguito dal resistente per finalità personali relative alla tutela della incolumità della sua famiglia e della sua proprietà, e non risulta dagli atti di causa che il segnale video ripreso dalla telecamera sia stato comunicato a terzi oppure in qualche modo diffuso ad altri soggetti. Il reato di interferenze illecite nella vita privata non si riferisce a parti comuni ma solamente a parti esclusive tutelate per il loro rapporto con il soggetto. Il Tribunale, superato anche tale ostacolo, si occupa poi diffusamente di confutare la affermazione del Garante per la Protezione dei Dati Personali in base alla quale l’angolo visuale delle riprese deve comunque essere limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza ad esempio antistanti l’accesso alla propria abitazione escludendo ogni forma di ripresa a parti comuni. Diversamente, secondo il Garante, si ricadrebbe nel reato interferenze illecite nella vita privata altrui. A tal proposito, il Decidente osserva come, a contrario di quanto affermato dal Garante, la Suprema Corte abbia da tempo affermato che le aree comuni non rientrano nei concetti di domicilio e dimora privata. Nozioni queste ultime che individuano una particolare relazione del soggetto con l ambiente in cui vive la sua vita privata in modo da sottrarla da ingerenze esterne. Le parti comuni di un edificio possono essere oggetto di sorveglianza video senza che con ciò venga violata alcuna norma anche posta a tutela della privacy. Proseguendo nel proprio ragionamento, basato come si è visto sulla distinzione tra parti ad uso esclusivo e parti comuni, il Decidente afferma ancora che, contrariamente alle opinioni espresse in alcune decisioni del Garante, ad escludere un comportamento illecito è sufficiente che l’azione ripresa ad esempio da telecamere possa essere liberamente osservata da terzi senza ricorrere a particolari accorgimenti. Il discrimen , in sostanza, tra quello che è consentito e quello che è vietato secondo il Tribunale di Avellino consiste nel rilevare se l’oggetto inquadrato dalle camere meriti la tutela che viene garantita ai luoghi di privata dimora. Tale tutela, infatti, non vien accordata qualora ci si riferisca a parti comuni dell’edificio, che per loro natura ben possono essere oggetto di sorveglianza video. La tutela del domicilio ex art. 14 Cost. sussiste solo se riferito a luoghi di privata dimora non visibili a terzi. Ancora una precisazione del Tribunale avellinese per meglio chiarire che non ogni intrusione televisiva” nel domicilio altrui è da considerarsi di per sé vietata. Per avere diritto alla privacy, secondo il Decidente, ci si deve riferire a parti private che non possono essere agevolmente ad esempio un balcone visibili da terzi. Perché ci sia un reato o un illecito civile, in sostanza, occorre che chi compie il comportamento illecito per eseguire i filmati all’interno del domicilio altrui abbia dovuto - tramite opportune manovre o avvalendosi di particolari strumenti – superare una barriera che si frappone fra la generalità dei consociati e l’attività filmata. Il diritto alla incolumità fisica ha pari dignità costituzionale del diritto alla riservatezza. Nel caso di specie, pertanto, il Giudice ha deciso in modo favorevole ai resistenti valutando come il loro diritto alla sicurezza già in passato essi avevano subito delle rapine a mano armata nel proprio domicilio debba prevalere su un inesistente violazione del diritto alla privacy altrui. Inesistente in quando il vialetto oggetto di inquadratura è agevolmente visibile da chiunque passi di li ad occhio nudo, e quindi non è tale da meritare particolare tutela. Il principio in sostanza è il seguente se per tutelare la propria sicurezza personale è necessario ed indispensabile per non vanificare del tutto tale attività di sorveglianza inquadrare con la propria telecamera anche parti non strettamente private o parti comuni altrui, tale attività deve essere a tutti gli effetti sia civilistici che penali considerata perfettamente lecita.

Tribunale di Avellino, sez. I, sentenza 30 ottobre 2017 Fatto e diritto • Atteso che parte ricorrente ha allegato che il resistente avrebbe installato all’esterno del suo cancello una telecamera, la quale sarebbe puntata sulla proprietà esclusiva dei ricorrenti e che tale situazione causerebbe gravi danni anche di natura psicologica a tutta la famiglia dei ricorrenti, la quale si sentirebbe costantemente spiata • Tenuto conto che il resistente omissis si è costituito e si è difeso come in atti per ragioni di sinteticità e snellezza motivazionale si fa rinvio alla lettura della comparsa di costituzione • Rilevato che dalla visione delle fotografie e dei video prodotti da entrambe le parti risulta che la telecamera oggetto del contendere è puntata sul vialetto che consente di accedere alle abitazioni rispettivamente di proprietà dei ricorrenti e del resistente, mentre non risulta in alcun modo provato che tramite la stessa si possa riuscire a vedere anche solo in parte all’interno della villetta dei ricorrenti • Ritenuto che nella presente ordinanza vada fatta applicazione del principio della ragione più liquida, in base al quale la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare prima tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. tanto è reso necessario dal principio di economia processuale e da esigenze di ragionevole durata del processo costituzionalmente tutelate v. tra le tante Tribunale Bari, sez. III, 19 settembre 2013 Tribunale Reggio Emilia, 29 novembre 2012, n.° 2039 da ultimo l’applicabilità di questo principio ha trovato l’autorevole avallo anche di Cass. civ., Sez. Un., 8 maggio 2014, n.° 9936 • Considerato che va prima di tutto esclusa l’astratta rilevanza penale della condotta di apposizione della telecamera posta in essere dal resistente, perché L'art. 615 bis c.p. è funzionale alla tutela della sfera privata della persona che trova estrinsecazione nei luoghi indicati nell'art. 614 c.p. vale a dire, nell'abitazione e nei luoghi di privata dimora, oltre nelle appartenenze di essi. Si tratta di nozioni che individuano una particolare relazione del soggetto con l'ambiente ove egli svolge la sua vita privata, in modo da sottrarla ad ingerenze esterne indipendentemente dalla sua presenza. Peraltro, proprio l'oggetto giuridico della tutela presuppone uno spazio fisico sottratto alle interferenze altrui, sia nel senso che altri non possano accedervi senza il consenso del titolare del diritto, sia nel senso che sia destinato a rimanere riservato ciò che avviene in quello spazio. Le scale di un condominio e i pianerottoli delle scale condominiali non assolvono alla funzione di consentire l'esplicazione della vita privata al riparo da sguardi indiscreti, perchè sono, in realtà, destinati all'uso di un numero indeterminato di soggetti e di conseguenza la tutela penalistica di cui all'art. 615 bis c.p. non si estende alle immagini eventualmente ivi riprese si vedano Cass. 10-11-06 n. 5591, Rv. 236120, la quale ha escluso che comportino interferenze illecite nella vita privata le videoriprese del pianerottolo di un'abitazione privata, oltre che dell'area antistante l'ingresso di un garage condominiale Cass., n. 37530 del 25-10-06, Rv. 235027, con riguardo alle videoregistrazioni dell'ingresso e del piazzale di accesso a un edificio sede dell'attività di una società commerciale Cass., n. 44701 del 29/10/2008, Rv. 242588, ancora una volta con riguardo alle riprese di un'area condominiale destinata a parcheggio e del relativo ingresso ” v. Cass. pen., Sez. V, 30 maggio 2017, n° 34151 • Ritenuto che, quindi, vada esclusa l’illiceità dal punto di vista penale della condotta tenuta dal resistente perché il vialetto oggetto di ripresa da parte della telecamera apposta dal omissis , a prescindere dalla sua proprietà o meno in capo al ricorrente, è, in base alle immagini ed ai video prodotti, uno spazio fisico direttamente e materialmente accessibile da parte di chiunque, senza che sia necessario il consenso di chicchesia • Ritenuto che vada poi valutato se la condotta del resistente possa comunque costituire illecito dal punto di vista civilistico • Considerato a questo proposito che I. l’art. 5, comma 3 del D. Lgs. 196/2003 dispone Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all'applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di responsabilità e di sicurezza dei dati di cui agli articoli 15 e 31” II. nella presente fattispecie non si applica il D. Lgs. 196/2003, perché il trattamento è stato eseguito dal resistente per finalità esclusivamente personali, relative alla tutela dell’incolumità della sua famiglia e della sua proprietà, e non risulta alcuna prova che il segnale video ripreso dalla telecamera oggetto del contendere sia stato o sia attualmente comunicato a terzi oppure diffuso in altro modo III. esclusa l’applicazione del D. Lgs. 196/2003 va chiarita la portata dell’affermazione fatta dal Garante per la protezione dei dati personali il quale nel suo provvedimento in materia di videosorveglianza dell’8.4.2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.° 99 del 29.4.2010 ha precisato quanto segue quanto ai trattamenti effettuati per finalità esclusivamente personali non accompagnati da comunicazione sistematica o diffusione di dati Benché non trovi applicazione la disciplina del Codice, al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata art. 615-bis c.p. , l'angolo visuale delle riprese deve essere comunque limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza ad esempio antistanti l'accesso alla propria abitazione escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni cortili, pianerottoli, scale, garage comuni ovvero ad ambiti antistanti l'abitazione di altri condomini” IV. contrariamente a quanto ritenuto da parte di certa giurisprudenza di merito sul punto questo giudice ritiene di dover prestare adesione a quanto affermato da altra giurisprudenza di merito, la quale sul punto ha evidenziato quanto segue le indicazioni dettate dal Garante onde evitare di incorrere in azione penalmente illecita non appaiono tenere conto, tuttavia, della giurisprudenza di legittimità in tema di tutela dei beni comuni con riguardo alla configurabilità del reato di illecite interferenze nella vita privata. Sotto tale profilo non si può prescindere, infatti, dal condivisibile costante orientamento della S.C. secondo il quale le aree comuni non rientrano nei concetti di domicilio, di privata dimora e di ‘appartenenza di essi’, nozioni che individuano una particolare relazione del soggetto con l’ambiente in cui vive la sua vita privata in modo da sottrarla da ingerenze esterne in quanto le parti comuni sono in realtà destinate all’uso da parte di un numero indeterminato di soggetti fra le altre, Cass. Pen. 44701/08 . Parimenti deve rilevarsi che la Corte Costituzionale con la decisione n. 149/08 , dopo avere sottolineato che l’art. 14 della Costituzione tutela il domicilio anche come diritto alla riservatezza in ordine a quanto si svolge in quel luogo e che, nel caso di riprese visive, il limite costituzionale dell’inviolabilità del domicilio costituisce presidio della sfera intangibile della riservatezza, ha osservato che non basta che un certo comportamento venga tenuto in luoghi di privata dimora ma occorre altresì che esso avvenga in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile ai terzi. Con la conseguenza che, se l’azione può essere liberamente osservata dai terzi senza dover ricorrere a particolari accorgimenti, il titolare del domicilio non può accampare una pretesa alla riservatezza. Tali emergenze sono state tenute in cale anche dalla giurisprudenza di legittimità in sede civile Cass. 14346/12 e Cass. 71/13 e, sulla base delle stesse, va effettuata la valutazione della legittimità o meno della contestata installazione non analizzando i contrapposti interessi ma verificando se l’oggetto inquadrato dalle camere meriti la tutela che viene garantita ai luoghi di privata dimora. Invero, se il fine indicato dal Garante è quello di evitare la commissione di reati e se la giurisprudenza di legittimità esclude la configurabilità dell’illecito sulle parti comuni per la loro intrinseca natura, le parti comuni di un edificio ben possono essere oggetto di sorveglianza video contrariamente a quanto affermato nel citato provvedimento del Garante” v. ordinanza del 15 gennaio 2014 del Tribunale di Roma, V Sezione Civile V. in sostanza, il Garante nel momento in cui ha dato le indicazioni sopra riportate su quale angolo visuale dovrebbero tenere le telecamere ha affermato che seguire tale indicazioni è necessario al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata art. 615-bis c.p. ” VI. tuttavia, come emerge in modo chiaro sia da Cass. pen., Sez. V, 30 maggio 2017, n° 34151 che dall’ordinanza del Tribunale di Roma appena menzionata la giurisprudenza penalistica ha espressamente ed in modo univoco escluso che la ripresa relativa ad aree comuni cortili, pianerottoli, scale, garage comuni ovvero ad ambiti antistanti l'abitazione di altri condomini” integri di per sé tale reato ogniqualvolta si tratti di spazio fisico direttamente e materialmente accessibile nonché visibile da parte di chiunque, senza che sia necessario il consenso di chicchesia VII. pertanto, il Garante, per mezzo delle indicazioni da lui fornite con il provvedimento del 2010 relative ad evitare che l’angolo visuale della telecamera riprenda aree comuni cortili, pianerottoli, scale, garage comuni ovvero ad ambiti antistanti l'abitazione di altri condomini” ha fornito un’interpretazione del reato di cui all’art. 615 bis c.p. in buona parte smentita dalla giurisprudenza di legittimità • Considerato che tali indicazioni del Garante sono non corrette nel senso sopra delineato in ambito penale e che esse non sono state espressamente reiterate da questo con riferimento agli aspetti civilistici dell’ipotesi di videoripresa effettuata per finalità esclusivamente personali ed il cui segnale non è oggetto di comunicazione o diffusione a terzi • Ritenuto, pertanto, che le suddette indicazioni non possano in alcun modo vincolare o condizionare il giudice civile contrariamente a quanto ritenuto da parte di certa giurisprudenza di merito • Considerato che I. nel caso di specie il trattamento di dati effettuato dal resistente oltre a non essere penalmente rilevante non è neppure soggetto al codice della privacy II. il vialetto oggetto di ripresa da parte della telecamera è spazio fisico direttamente e materialmente accessibile da parte di chiunque non essendovi alcun cancello o altro ostacolo apposto all’inizio di esso , senza che sia necessario il consenso di chicchesia III. la Corte Costituzionale ha evidenziato che l'art. 14 Cost. tutela il domicilio sotto due distinti aspetti come diritto di ammettere o escludere altre persone da determinati luoghi, in cui si svolge la vita intima di ciascun individuo e come diritto alla riservatezza su quanto si compie nei medesimi luoghi. Nel caso delle riprese visive, il limite costituzionale del rispetto dell'inviolabilità del domicilio viene in rilievo precipuamente sotto il secondo aspetto ossia non tanto – o non solo – come difesa rispetto ad una intrusione di tipo fisico quanto piuttosto come presidio di un'intangibile sfera di riservatezza, che può essere lesa – attraverso l'uso di strumenti tecnici – anche senza la necessità di un'intrusione fisica. Ne consegue logicamente che, affinché scatti la protezione dell'art. 14 Cost., non basta che un certo comportamento venga tenuto in luoghi di privata dimora ma occorre, altresì, che esso avvenga in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile ai terzi. Per contro, se l'azione – pur svolgendosi in luoghi di privata dimora – può essere liberamente osservata dagli estranei, senza ricorrere a particolari accorgimenti paradigmatico il caso di chi si ponga su un balcone prospiciente la pubblica via , il titolare del domicilio non può evidentemente accampare una pretesa alla riservatezza In sostanza, il limite dell'art. 14 Cost. può venire in considerazione, rispetto alle riprese visive come nel caso di specie , in quanto, per eseguire i filmati all'interno del domicilio, gli organi investigativi debbano superare – tramite opportune manovre o avvalendosi di speciali strumenti – una barriera che si frappone tra la generalità dei consociati e l'attività filmata. Se quest'ultima è accessibile visivamente da chiunque, si è fuori dall'area di tutela prefigurata dalla norma costituzionale de qua” IV. nel caso di specie si può quindi con sicurezza escludere che il resistente abbia attraverso la propria condotta violato il diritto dei ricorrenti alla riservatezza su quanto si compie nel vialetto necessario per accedere alle villette delle parti – si tratta, infatti, di vialetto visibile da parte di terzi senza nessun particolare accorgimento V. si potrebbe affermare che, tuttavia, il resistente attraverso la propria condotta avrebbe violato un diritto alla riservatezza non agganciato alla tutela della propria dimora o proprietà VI. tuttavia, va ribadito che il D. Lgs. 196/2003 pur tutelando in modo assai ampio ed articolato il diritto alla riservatezza non lo riconosce espressamente nel caso di specie, trattandosi di videoripresa effettuata per finalità esclusivamente personali ed il cui segnale non è oggetto di comunicazione o diffusione a terzi VII. a questo punto si potrebbe argomentare che tale diritto abbia diretta tutela costituzionale, nonché nelle altre fonti sovranazionali relative alla tematica della privacy, anche al di fuori dell’ambito applicativo del D. Lgs. 196/2003 e della tutela della propria dimora VIII. tuttavia, sul punto questo giudice non ritiene che si possa riconoscere una tutela sempre e comunque prevalente al diritto alla riservatezza rispetto a quello alla tutela della propria incolumità fisica IX. in effetti, anche quest’ultimo diritto ha fondamento costituzionale ed in numerose altre fonti sovranazionali X. con specifico riferimento al diritto alla tutela dell’incolumità fisica questo giudice ritiene che sia specificazione di esso e meriti tutela prevalente rispetto al diritto alla riservatezza nel senso delineato al punto VII. il diritto ad appore una telecamera al di fuori della propria abitazione al fine di monitorare chi utilizzi il vialetto mediante il quale si arriva alla stessa con l’esclusione della ripresa di ambiti rientranti nei luoghi di privata dimora altrui a patto che questi non siano già di per sé visibili a terzi XI. infatti, ritenere che in un caso come quello oggetto del presente giudizio la telecamera dovrebbe avere un angolo visuale tale da escludere del tutto la ripresa del vialetto di accesso significherebbe frustare del tutto lo scopo dell’apposizione della telecamera, la quale potrebbe a questo punto essere rivolta solo verso l’interno della dimora del resistente senza poter in alcun modo identificare chi percorra il vialetto anche con scopi eventualmente illeciti e/o penalmente rilevanti di aggressione all’incolumità fisica XII. neppure una tale interpretazione potrebbe ritenersi portatrice di un adeguato bilanciamento tra il diritto alla riservatezza ed il diritto alla tutela della propria incolumità fisica, perché una tale modalità di inquadramento della telecamera consentirebbe ad eventuali soggetti malintenzionati di manomettere la stessa senza neppure dover adottare alcun particolare accorgimento come il travisamento o l’uso di altri mezzi illeciti, rendendo così inutile in the first place l’installazione della telecamera XIII. del resto, nel caso di specie è pacifico tra le parti in quanto nessuna contestazione specifica ha mosso parte ricorrente a fronte delle specifiche allegazioni contenute nella comparsa di risposta del resistente che effettivamente il resistente e la sua famiglia siano stati vittima nel settembre 2012 di un episodio di violazione di domicilio e di rapina con aggressione a mano armata, nonché nel gennaio 2014 di un tentativo di rapina XIV. pertanto, questo giudice reputa che la condotta del resistente di apposizione della telecamera predetta con angolo visuale relativo al solo vialetto come sopra meglio descritto sia proporzionata a quanto sia necessario per la tutela dell’incolumità fisica sua e della sua famiglia e non violi, nell’ambito del necessario bilanciamento da operare tra diritti aventi entrambi fondamento costituzionale, il diritto alla riservatezza dei ricorrenti XV. infine, questo giudice non può evitare di osservare come l’amplissima concezione della riservatezza che dovrebbe essere necessaria per l’accoglimento del ricorso stride del tutto con le attuali caratteristiche della nostra società, nella quale si assiste a fenomeni di sovraesposizione e rapidissima ed incontrollabile circolazione delle immagini di chiunque nonché di altre informazioni personali anche mediante l’uso di social network e di altre applicazioni XVI. in conclusione, non si può ritenere che la condotta posta dal resistente con le modalità sopra precisate sia illecita, con la conseguenza che non può essere sorto alcun diritto al risarcimento del danno o all’ottenimento di altre forma di tutela inibitoria in capo ai ricorrenti • Ritenuta, quindi, l’insussistenza del fumus boni iuris, il che esenta lo scrivente da ogni ininfluente valutazione relativa alla presenza o meno del periculum in mora • Ritenuto, in definitiva, che vada rigettata la domanda cautelare proposta • Considerato che le spese del giudizio seguono la soccombenza di parte ricorrente e si liquidano d’ufficio come in dispositivo, tenuto conto a che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, pubblicato in G.U. il 2.4.2014 ed entrato in vigore il 3.4.2014 in quanto tali nuovi parametri in base all’art. 28 di tale decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore” b che la presente causa rientra nello scaglione di valore indeterminabile, con applicazione ex art. 5, comma 6 del D.M. 55/2014 dello scaglione previsto per le cause di valore da € 26.001,00 ad € 52.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia c dell’urgenza nella trattazione della causa d dell’estrema semplicità della fase istruttoria e dell’estrema snellezza della fase decisoria caratterizzata dallo sola discussione orale e che comunque la trattazione e decisione della causa si sono esaurite in una sola udienza e del fatto che i valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 4, comma, 1 del medesimo decreto possono essere aumentati, di regola, fino all'80%, o diminuiti fino al 50% e che con specifico riferimento alla fase istruttoria l'aumento può essere di regola fino al 100% e la diminuzione di regola fino al 70% P.Q.M. A. Rigetta la domanda di tutela cautelare proposta dai ricorrenti B. Condanna i ricorrenti omissis , C.F. omissis , parte nata ad omissis in data omissis , ed omissis , C.F. omissis , parte nata a omissis in data omissis , in solido tra loro, al pagamento in favore del resistente omissis , C.F. omissis , parte nata ad omissis in data omissis , delle spese di giudizio che si liquidano in € 3.700,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.