Quando la notifica telematica con ricevuta di accettazione può dirsi tempestiva?

La Corte di Cassazione fissa il principio di diritto con cui chiarisce quali siano i termini per considerare tempestiva la notifica telematica con rilascio di ricevuta di accettazione effettuata dopo le ore 21.00 del giorno di scadenza del termine per proporre ricorso.

Così la Corte di Cassazione con ordinanza n. 30766/17, depositata il 22 dicembre. Il caso. All’interno di una controversia avente ad oggetto la condanna del datore di lavoro al risarcimento dei danni in favore di un lavoratore – per mancata costituzione del rapporto di lavoro ordinata dal giudice – il datore di lavoro, soccombente in primo e secondo grado, ricorre per cassazione al fine di ottenere l’annullamento della sentenza emessa dalla Corte distrettuale. Il lavoratore resiste con controricorso eccependo l’inammissibilità del ricorso per tardività della notifica, con ricevuta di accettazione, effettuata con modalità telematica dopo le ore 21.00 dell’ultimo giorno utile per la proposizione del ricorso. La tempestività della notifica telematica. La Suprema Corte, ripercorrendo la normativa vigente in tema di notificazioni, ossia l’art. 16 Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica d.l. n. 179/2012, fissa il principio di diritto per cui qualora la notifica con modalità telematiche venga richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione, dopo le ore 21.00, si perfeziona alle ore 07.00 del giorno successivo. È pertanto inammissibile, perché non tempestivo, il ricorso per cassazione la cui notificazione sia stata richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione dopo le ore 21.00 del giorno di scadenza del termine per l’impugnazione . Nel caso in esame, la ricevuta di accettazione della richiesta di notifica recava un orario successivo alle ore 21.00 del giorno di scadenza del termine per procedere all’impugnazione. Pertanto la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 16 ottobre – 22 dicembre 2017, n. 30766 Presidente Schirò – Relatore Curzio Ragioni della decisione 1. La Sport Management spa ha proposto ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di L’Aquila che ha respinto il suo appello nei confronti della decisione del Tribunale di Vasto, che aveva condannato la società al pagamento in favore di D.F.F. della somma di 8.083,40 Euro, a titolo di risarcimento dei danni per la mancata costituzione del rapporto di lavoro ordinata dal giudice con provvedimento cautelare. 2. Il lavoratore ha depositato controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per cassazione per tardività della notifica in quanto effettuata oltre le ore 21.00 dell’ultimo giorno utile. 3. Su proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il presidente della sesta sezione civile ha fissato con decreto la camera di consiglio dinanzi al collegio previsto dal par. 41.2 delle tabelle della Corte, indicando che è stata ravvisata un’ipotesi di inammissibilità del ricorso per tardività della notifica. Il decreto è stato comunicato alle parti, che non hanno depositato memorie. 4. La sentenza della Corte d’appello è stata notificata alla società ricorrente il 23 ottobre 2015. La richiesta di notifica del ricorso per cassazione è stata effettuata con modalità telematiche dalla società dopo le ore 21.00 di martedì 22 dicembre 2015, ultimo giorno utile. 5. Il problema che si pone è pertanto di stabilire se la notifica telematica effettuata dopo le 21.00 del giorno di scadenza del termine per proporre il ricorso sia o meno tempestiva. 6. Il legislatore ha disciplinato la materia delle notificazioni telematiche in particolare con due recenti interventi integrativi della disciplina delle notificazioni dettata dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, intitolata Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati . 7. La prima integrazione è stata operata nel 2012, dall’art, 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che, per il tramite dell’art. 16 quater del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha aggiunto l’art. 3 bis alla legge 53/94. 8. Tale art. 3-bis disciplina oggi le modalità di esecuzione della notifica telematica. 9. Il suo comma 3 si occupa del problema del perfezionamento della notifica, stabilendo quando una notifica telematica deve intendersi perfezionata. 10. La previsione normativa, tenendo conto delle indicazioni della Corte costituzionale Corte Cost., 477/2002 , della riscrittura dell’art. 149 c.p.c. operata dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263 e delle successive precisazioni in sede nomofilattica Cass., sez. un., 9 dicembre 2015, n. 24822 , distingue la posizione di chi effettua la notifica e di chi la riceve. 11. La disposizione così recita La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall’art. 6, comma 1 del d.p.r. 11 febbraio 2005, n. 68, e per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’art. 6, comma 2 medesimo D.P.R 12. Quindi, per il soggetto notificante la notifica si perfeziona nel momento in cui la richiesta viene accettata dal sistema, generando la ricevuta di accettazione . 13. Mentre, per il destinatario si perfeziona nel momento in cui la notifica gli viene consegnata nella casella p.e.c., e si genera la ricevuta di avvenuta consegna . 14. La ratio di questa scissione del momento di perfezionamento della notifica è costituita dal fatto che non devono ricadere sul soggetto che effettua la notifica ritardi derivanti da meccanismi che egli non governa e sui quali non ha possibilità di incidere. Quindi, per il notificante ciò che rileva è il momento in cui egli ha richiesto la notifica attestato dalla ricevuta di accettazione , non quello in cui la notifica viene consegnata al destinatario attestato dalla ricevuta di avvenuta consegna , momento diverso che rileva solo per il destinatario. 15. Altro e distinto problema è quello di stabilire i termini entro i quali una notifica deve essere fatta e quindi, rimanendo nell’ottica del soggetto notificante, entro i quali egli deve richiedere la notifica. 16. Questo problema è stato oggetto di un diverso e successivo intervento del legislatore, operato nel 2014. 17. Come si desume dagli atti della Camera dei deputati, in sede di tavolo permanente che seguiva i lavori parlamentari, era stato posto il problema di sapere se alle notifiche telematiche si applicasse o meno il limite temporale fissato per le notifiche tradizionali dall’art. 147 c.p.c., che così dispone Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21 . 18. Alcuni ritenevano che anche alle notifiche telematiche si applicasse la regola fissata in tale norma. Altri ritenevano che invece l’art. 147 non si applicasse alle notifiche telematiche e che quindi queste potessero essere fatte anche tra le 21 e le 7 della mattina dopo. 19. Sicuramente un accesso dell’ufficiale giudiziario tra le 21 e le 7 comporta dei problemi per il diritto delle persone al riposo che una notifica telematica, pervenendo e giacendo nella casella p.e.c. del destinatario non comporta. Tuttavia, se la delimitazione temporale dettata dall’art. 147 c.p.c. non si applicasse alle notifiche telematiche, la notifica mediante p.e.c. effettuata tra le 21 e mezzanotte comporterebbe per il destinatario una perdita di tempo utile nella difesa e quindi la necessità di controllare continuamente lo stato delle notifiche anche in orari da destinare al riposo. 20. La soluzione prescelta dal legislatore è stata quella formulata nell’art. 45-bis, comma 2, lett. b , introdotto in sede di conversione nella legge 11 agosto 2014, n. 114 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90. Tale norma ha aggiunto l’art. 16-septies al testo del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221. 21. L’art. 16-septies è intitolato Tempo delle notificazioni e così recita La disposizione dell’art. 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo . 22. È quindi prevalsa la linea che sosteneva l’applicabilità dei limiti temporali fissati dalla norma del codice per le notificazioni tradizionali anche alle notificazioni telematiche. 23. La previsione consta di due parti. La prima estende anche alle notificazioni telematiche la regola dettata dall’art. 147 c.p.c. per cui le notificazioni non possono farsi prima delle 7 e dopo le 21. La seconda precisa che, in caso di notifiche telematiche, se la notificazione è eseguita dopo le 21 si considera perfezionata alle 7 del giorno dopo. 24. Il legislatore pertanto 1 estende la delimitazioni di orario dettate per le notificazioni effettuate tramite ufficiale giudiziario anche alle notificazioni telematiche prima parte 2 trasforma quello che nell’art. 147 è un divieto di compiere materialmente l’atto in un meccanismo per cui la notificazione se viene comunque eseguita, si considera perfezionata solo alle 7 del giorno dopo. 25. Si interviene quindi sul concetto di perfezionamento della notificazione stabilendo che, se effettuata in orario tra le 21 e le 7, la notifica si considera perfezionata alle 7 del mattino. 26. Nel fare ciò il legislatore non ha distinto la posizione del notificante da quella del destinatario della notifica. 27. Tale distinzione continuerà a valere, secondo la regola generale dettata dall’art. 3-bis, nel senso che se il notificante ha richiesto la notifica prima delle 21 e la consegna è avvenuta dopo le 21, la notifica si è perfezionata quel giorno, in quanto rimane fermo che per lui ciò che vale è la ricevuta di accettazione della richiesta. Ma se invece egli ha richiesto la notifica dopo le 21, il perfezionamento, per espressa previsione normativa, si considera avvenuto alle 7 del giorno dopo. 28. Il legislatore avrebbe potuto distinguere le posizioni del notificante e del destinatario anche a questo fine, disponendo che la notifica si considera perfezionata alle 7 del giorno dopo solo per il destinatario della notifica , ma non lo ha fatto. 29. La disposizione è chiara anche sotto questo profilo e l’interprete non può introdurre un’aggiunta che ne modifichi il contenuto, creando una norma nuova. La giurisdizione entrerebbe nel campo riservato alla legislazione. 30. Questa interpretazione è stata condivisa dalla maggior parte dei giudici di merito che si sono pronunciati e dalla Corte di cassazione nei suoi due precedenti Cass. sez. lav., 4 maggio 2016, n. 8886 e Cass., sez. terza, 21 settembre 2017, n. 21915. 31. Nel presente giudizio non sono stati offerti elementi, secondo quanto previsto dall’art. 360-bis, n. 1, per mutare la giurisprudenza della Corte. 32. Le parti del giudizio non hanno sollecitato la rilevazione di questioni di legittimità costituzionale, che la Corte, consapevole che la questione è stata sollevata dalla Corte d’appello di Milano, non ritiene di sollevare d’ufficio. 33. La soluzione adottata dal legislatore, volta a tutelare il diritto di difesa del destinatario della notifica, non è tale da sconfinare in una violazione del diritto di difesa del notificante, che rimane nella medesima condizione di chi notifica con metodo tradizionale o di chi sceglie la notifica a mezzo posta ed è soggetto ai limiti di orario degli uffici postali. Né la soluzione legislativa viola il principio di uguaglianza per il tramite di una pretesa irragionevolezza nel trattare in modo simile situazioni difformi, in quanto la possibilità di porre medesimi o analoghi limiti temporali a soggetti che scelgono di adottare tecniche di notifica diverse rientra nello spazio decisionale riservato al legislatore. 34. Deve essere quindi fissato il seguente principio di diritto Ai sensi dell’art. 16 septies del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora la notifica con modalità telematiche venga richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione, dopo le ore 21.00, si perfeziona alle ore 7.00 del giorno successivo. È pertanto inammissibile, perché non tempestivo, il ricorso per cassazione la cui notificazione sia stata richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione dopo le ore 21.00 del giorno di scadenza del termine per l’impugnazione . 35. Nel caso in esame il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché la ricevuta di accettazione della richiesta di notifica telematica reca un orario successivo alle ore 21.00 del giorno di scadenza del termine per l’impugnazione. 36. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della società soccombente, che dovrà anche versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la società ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in 2.000,00 Euro per compensi professionali, oltre spese forfetarie in misura del 15% ed accessori. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis del medesimo art. 13.