Nulla la notifica in proprio via PEC se manca l’indicazione “ai sensi della legge n. 53 del 1994”

Il Giudice di pace di Brescia ricorda che la notificazione in proprio via PEC deve rispettare i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla l. n. 53/1994 a pena di nullità.

La vicenda. Con comparsa di riassunzione notificata a mezzo PEC, parte attrice citava il convenuto a comparire innanzi al Giudice di Pace di Brescia, in esecuzione dell’ordinanza con cui il Giudice di Pace di Merano aveva dichiarato la propria incompetenza. A detta udienza si costituiva formalmente il convenuto, eccependo pregiudizialmente la nullità della citazione in riassunzione e la conseguente estinzione del giudizio. Nullità. Il Giudice ricorda che la nullità delle notificazioni e la sua rilevabilità d’ufficio sono espressamente previste dall’art. 11, legge n. 53/1994 in tutti quei casi in cui manchino i requisiti soggettivi e oggettivi ivi previsti. Nel caso di specie, viene in rilievo l’art. 3- bis , comma 4, l. n. 53/1994 introdotto dall’art. 16- quater d.l. n. 179/2012 , secondo cui Il messaggio deve indicare nell’oggetto la dizione notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 . Accertata l’omissione di detta indicazione da parte dell’attore, il Giudice di pace ha dichiarato la nullità della comparsa di riassunzione. Fonte www.ilprocessotelematico.it

Giudice di Pace di Brescia, sentenza 10 24 novembre 2017, n. 1848 Giudice di Pace Grimaldi Svolgimento del processo Con comparsa di riassunzione notificata a mezzo pec, in data 19.09.2017, omissis citava omissis a comparire innanzi al presente giudice per l'udienza del 08.11.2017, d'ufficio posticipata al successivo 10.11.2017, prima udienza di comparizione utile, calendarizzata, in esecuzione dell'ordinanza assunta in data 20 giugno 2017 e notificatagli in data 21 giugno 2017, con la quale il Giudice di pace di Merano aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale a favore del presente giudice assegnando termine di mesi tre per la riassunzione del giudizio. Alla della udienza si costituiva formalmente il convenuto che eccepiva pregiudizialmente la nullità dulia eluizione in riassunzione e la conseguente estinzione del giudizio. Nel merito chiedeva respingersi integralmente le pretese attoree e svolgeva domanda riconvenzionale. Ritenuto di doversi formalmente pronunciare sulla eccezione pregiudiziale sollevala dal convenuto in quanto, se accolta, in grado di definire il giudizio inibendo la pronuncia nel merito, sulle conclusioni delle parti rassegnate in punto di della pregiudiziale, come in epigrafe trascritte, la causa era trattenuta in decisione. Motivi della decisione L'eccezione relativa alla nullità della notificazione della comparsa di riassunzione introduttiva del presente giudizio è fondata e come tale va accolta. Infatti, la nullità delle notificazioni come previste dalla Legge 53/1994 e la sua rilevabilità d'ufficio e espressamente comminata dall'art. 11 della predetta legge in tutti i casi in cui manchino i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti. Nel caso di specie, dato atto che l'art. 3-bis L. 53/1994, al suo quarto comma recita testualmente Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 e che è oggettivamente rilevabile, rilevata, ed eccepita 'l'omissione della detta indicazione, la cui doverosità espressamente riferita, dalla norma, pena la dichiarazione di nullità della notifica, questa dovrà conseguire ed essere formalmente dichiarata. Quale ulteriore conseguenza, dato atto che il termine imposto per la riassunzione è spirato, alla data del 22.09.20.17 e che la presente non può avere effetto in relazione alla sua tempestività essendone dichiarata la nullità, ai sensi dell'art. 50, comma 2, c.p.c. dovrà essere dichiarata l'estinzione del presente giudizio. La sussistenza di una domanda riconvenzionale e la mancata riattivazione del giudizio a cura della parte proponente di quella si ritiene costituiscano presupposto per la compensazione delle spese ex art. 92, comma II. c.p.c. P.Q.M. Il Giudice di Pace di Brescia, nella persona del dott. Carlo Grimaldi, ogni altra istanza eccezione e deduzione respinte, definitivamente pronunciando, così provvede A dichiara la nullità della comparsa di riassunzione che ha introdotto il presente giudizio ex art. 11, Legge 53/1998, in relazione all'art 3-bis, comma 4 della medesima legge B dichiara l'estinzione del presente giudizio ex art. 50, comma 11, c.p.c. C compensa le spese di lite