Validità della notifica ricevuta dal figlio che non dichiara il decesso del padre (destinatario)

In tema di notificazioni delle cartelle esattoriali la Cassazione è interrogata sulla validità della notifica dell’atto di costituzione in mora ricevuta dal figlio del destinatario deceduto, senza che il ricevente dichiari l’avvenuto decesso.

Sul tema la Suprema Corte con ordinanza n. 30390/17, depositata il 19 dicembre. La vicenda. Il Tribunale di Palermo, in accoglimento del gravame proposto dal Comune avverso la decisione del Giudice di Pace, aveva rigettato l’opposizione alla cartella esattoriale proposta dall’interessata in relazione ai pagamenti di un utenza idrica. Secondo il Tribunale era infondata l’eccezione di prescrizione posta a fondamento dell’opposizione. L’opponente sosteneva che doveva attribuirsi efficacia interruttiva del decorso del relativo termine a causa della notifica di atto di costituzione in mora eseguita presso il domicilio del destinatario e ricevuta dal figlio del medesimo, il quale accettava la ricezione senza evidenziare che il destinatario fosse deceduto da tempo. Il Tribunale ha rilevato che l’omessa comunicazione di tale evento non preclude il regolare completamento sotto il profilo formare del procedimento di notificazione . Avverso la decisione di merito propone ricorso per cassazione la moglie del destinatario denunciando violazione dell’art. 65 Eredi del contribuente , d.P.R. n. 660/1973 e della normativa in materia di notificazione. Notifica presso il domicilio. Secondo la ricorrente la notifica al destinatario deceduto era inesistenze perché non diretta agli eredi nell’ultimo domicilio del dante causa, come previsto dall’art. 65 d.P.R n. 660/1973. La Corte ha evidenziato che la censura non si confronta con l’effettiva ratio decidendi a fondamento della decisione impugnata. Infatti, secondo la S.C., la notifica dell’atto di costituzione in mora è stata eseguita presso il domicilio servito dall’utenza, a cui è subentrata la moglie dell’originario destinatario indipendentemente dalla mancata formalizzazione di tale subingresso . Per questo motivo la ricorrente ha correttamente ricevuto, presso il proprio domicilio e nelle mani del figlio convivente, il sollecito in quanto al di la del nominativo indicato nell’atto, quest’ultimo deve intendersi diretto all’effettiva attuale titolare dell’utenza idrica e idoneo ad essere, come tale, inteso da quest’ultima . In ragione di ciò la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 4 – 19 dicembre 2017, n. 30390 Presidente Spirito – Relatore Iannello Fatto e diritto Rilevato che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Palermo, in accoglimento del gravame interposto dal Comune di Torretta e in conseguente riforma della sentenza del Giudice di Pace di Carini, ha rigettato l’opposizione avverso cartella esattoriale proposta da S.S. limitatamente agli importi relativi a tariffa integrata utenza idrica per gli anni 2000-2004 che il giudice territoriale ha infatti ritenuto infondata l’eccezione di prescrizione posta a fondamento dell’opposizione, rilevando che efficacia interruttiva del decorso del relativo termine doveva attribuirsi alla notifica, in data 29/11/2006, di atto di costituzione in mora, indirizzato all’originario intestatario dell’utenza, P.G. notifica eseguita presso il domicilio servito dall’utenza e ricevuta dal figlio del destinatario, il quale ha accettato la ricezione senza evidenziare che il destinatario era deceduto da lungo tempo che al riguardo il tribunale ha in particolare rilevato che l’omessa comunicazione di tale evento non preclude il regolare completamento sotto un profilo formale del procedimento di notificazione, mentre con riguardo al profilo sostanziale è evidente che nell’anno 1994, alla morte dell’originario intestatario del contratto di utenza, acquisti sia subentrata la moglie - sia rispetto all’obbligazione di pagamento dei consumi pregressi, nella sua qualità di erede del contraente originario - sia nel contratto di somministrazione, nella sua qualità di fruitrice dell’utenza idrica rimasta, come è incontestato, immutabilmente al servizio della medesima unità abitativa , considerato anche che il subentro contrattuale è, invero, espressamente disciplinato dall’art. 65 del regolamento di distribuzione dell’acqua potabile del Comune di Torretta , restando irrilevante il fatto che la subentrante, pur continuando a ricevere la fornitura d’acqua e provvedendo al pagamento, almeno dal 1994 al 1999, di canoni e consumi, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione contrattuale con la controparte che avverso tale decisione la S. propone ricorso per cassazione, con unico mezzo, nei confronti di Riscossione Sicilia S.p.A. che deposita memoria e del Comune di Torretta che non svolge difese nella presente sede considerato che con l’unico mezzo di ricorso S.S. denuncia violazione ed erronea applicazione dell’art. 65 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e della normativa in materia di notificazione, per avere il tribunale ritenuto atto idoneo a interrompere la prescrizione la notifica, in data 29/11/2006, di atto di messa in mora indirizzato all’originario intestatario del contratto di utenza, deceduto nel 1994 e ricevuto dal figlio che lo accettava senza dichiarare l’avvenuta morte del destinatario che al riguardo la ricorrente rileva che la notifica a destinatario deceduto è viziata da giuridica inesistenza e che non potrebbe nemmeno invocarsi la previsione di cui all’art. 65 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 secondo la quale la notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al secondo comma , atteso che nel caso di specie la notifica non è stata diretta agli eredi impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio del dante causa ma a quest’ultimo, pur essendo l’amministrazione comunale, per i suoi propri compiti istituzionali, in grado di conoscere l’avvenuto decesso di quest’ultimo e di individuarne gli eredi ritenuto che la censura è inammissibile che la stessa invero non si confronta con la effettiva ratio decidendi posta a fondamento della decisione impugnata la quale, a ben vedere, si incentra sul triplice rilievo per cui la notifica dell’atto di costituzione in mora è stata eseguita presso il domicilio servito dall’utenza in quest’ultima è subentrata ad ogni effetto la moglie dell’originario intestatario indipendentemente dalla mancata formalizzazione di tale subingresso ossia dalla mancata modifica dell’intestatario dell’utenza, imputabile a inerzia del successore e non risolvibile in danno dell’amministrazione , l’odierna ricorrente, nella descritta qualità, ha ricevuto presso il proprio domicilio e nelle mani del figlio convivente il sollecito , ciò integrando fatto idoneo ad interrompere il corso della prescrizione che si ricava da tale motivazione l’implicito ma inequivoco assunto di fondo per cui, secondo il giudice a quo, al di là del nominativo indicato nell’atto, quest’ultimo deve intendersi diretto all’effettiva attuale titolare dell’utenza idrica e idoneo ad essere come tale inteso da quest’ultima che la sentenza impugnata si muove pertanto in prospettiva diversa da quella supposta dalla censura dedotta, non potendosi in particolare ricavare l’affermazione di una regola di giudizio diversa da quella richiamata in ricorso in tema di requisiti dell’atto interruttivo della prescrizione o di notifica dello stesso che non essendo la esposta effettiva ratio decidendi in sé censurata sotto alcun profilo, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, discendendone la condanna della ricorrente al pagamento, in favore di Riscossione Sicilia S.p.a., delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo che, trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30/1/2013, ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. dichiara inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di Riscossione Sicilia S.p.a., delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.