L’irreperibilità del destinatario e l’ordinaria diligenza del notificante

L’ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, esige che le indagini, relative alla reperibilità del destinatario dell’atto, non si arrestino alle risultanze dei registri anagrafici.

Così la Cassazione con ordinanza n. 29671/17, depositata il 12 dicembre. Il caso. La Corte d’Appello rigettava il gravame dell’appellante contro la sentenza del Tribunale che aveva pronunciato la separazione personale dello stesso dalla moglie, affidando a quest’ultima il figlio minore e disponendo l’obbligo di assegno di mantenimento a carico dell’appellante. Avverso la decisione il marito ha proposto ricorso per cassazione. Nullità delle notifica. Il ricorrente denuncia nullità delle sentenza e del procedimento, ritenendo che la Corte territoriale abbia erroneamente escluso la nullità della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Infatti, secondo il ricorrente, la notificazione era stata effettuata ad un presunto indirizzo in Italia, nonostante la conoscenza da parte della moglie dell’avvenuto trasferimento del medesimo ricorrente in Romania. La Cassazione ha osservato che, nel caso di specie, la notificazione del ricorso di primo grado veniva effettuata per tre volte allo stesso indirizzo anagrafe, ai sensi dell’art. 143 c.p.c., con esito negativo. Secondo la Corte per la legittimità della notificazione del ricorso non è sufficiente il mero tentativo di notifica all’indirizzo indicato né il mero fatto che l’ufficiale giudiziario non conosca la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell’atto, occorrendo altresì la prova che la condizione di ignoranza non è superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi con l’ordinaria diligenza . Diligenza del notificante. La Suprema Corte ha evidenziato, inoltre, che l’ordinaria diligenza richiesta al notificante esige che le indagini sulla reperibilità del destinatario dell’atto non si limitino a quello che emerge dai registri anagrafici, ma comprendono tutte le situazioni in cui si ritiene, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni delle cura che ciascuno ha dei proprio affari ed interessi , siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, le quali consentono ai terzi di conoscere l’attuale domicilio. In ragione di ciò la Corte ha ritenuto che, nella fattispecie, la sentenza impugnata nell’escludere la nullità della notificazione non si sia uniformata a questi principi, anche in quanto la relata di notifica non reca alcuna prova delle ricerche effettuate dall’ufficiale giudiziario nonostante i dubbi circa il trasferimento del destinatario ammessi dall’altro coniuge. In conclusione la Cassazione ha accolto il ricorso con rinvio al Tribunale in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 28 novembre – 12 dicembre 2017, n. 29671 Presidente Scaldaferri – Relatore Mercolino Fatto e diritto Rilevato che M.E. ha proposto ricorso per cassazione, per quattro motivi, avverso la sentenza del 14 ottobre 2016, con cui la Corte d’appello di Venezia ha rigettato il gravame da lui interposto avverso la sentenza emessa il 15 dicembre 2015 dal Tribunale di Verona, che aveva pronunciato la separazione personale del ricorrente dal coniuge Mo.Mi. , affidando a quest’ultima il figlio minore, regolamentando il diritto di visita del padre e ponendo a carico del ricorrente l’obbligo di corrispondere un assegno mensile di Euro 500,00, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio che Mo.Mi. ha resistito con controricorso, illustrato anche con memoria che il Collegio ha deliberato, ai sensi del decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016, che la motivazione dell’ordinanza sia redatta in forma semplificata. Considerato che con i quattro motivi d’impugnazione, da esaminarsi congiuntamente in quanto riflettenti la medesima questione, il ricorrente denuncia la nullità della sentenza e del procedimento, l’insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia e la violazione degli artt. 101 e 143 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per aver escluso la nullità della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, effettuata ai sensi dell’art. 143 cit. nonostante la conoscenza da parte del coniuge dell’avvenuto trasferimento in Romania della residenza di esso ricorrente che la natura processuale del vizio lamentato consente di procedere allo esame diretto degli atti, dal quale si evince che la notificazione del ricorso in primo grado, effettuata dapprima a mezzo posta presso l’indirizzo anagrafico del M. e perfezionatasi ai sensi del secondo comma dell’art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, fu ripetuta presso il medesimo indirizzo, per ordine del Presidente del Tribunale, nelle forme previste dall’art. 139 cod. proc. civ., con esito negativo, e quindi nuovamente effettuata ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ., essendo il destinatario risultato irreperibile allo indirizzo indicato che, ai fini della legittimità del ricorso alle forme previste dall’art. 143 cod. proc. civ., non è sufficiente il vano tentativo di eseguire la notifica allo indirizzo indicato, né il mero dato soggettivo dell’ignoranza, da parte del richiedente o dell’ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell’atto, occorrendo altresì la prova che la condizione di ignoranza non è superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi con l’ordinaria diligenza cfr. Cass., Sez. I, 31/07/2017, n. 19012 27/11/2012, n. 20791 Cass., Sez. III, 19/03/2007, n. 6462 che l’ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, esige che le predette indagini non si arrestino alle risultanze dei registri anagrafici, ma si estendano in tutte quelle direzioni uffici anagrafici, ultima residenza conosciuta in cui è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l’attuale suo domicilio residenza o dimora cfr. Cass., Sez. I, 31/07/2017, n. 19012 27/03/2008, n. 7964 Cass., Sez. VI, 4/06/2014, n. 12526 che, nell’escludere la nullità della notificazione, la sentenza impugnata ha omesso di verificare l’avvenuta effettuazione delle predette indagini, limitandosi a dare atto della mancata dimostrazione della conoscenza, da parte dell’attrice, del trasferimento della residenza del convenuto, nonché ad attribuire rilievo decisivo, a tal fine, alle risultanze anagrafiche, in contrasto con la portata meramente presuntiva alle stesse riconosciuta in precedenza, e con l’affermazione che la residenza dev’essere determinata in base al luogo in cui il destinatario dimora di fatto in modo abituale che la relata di notifica non reca d’altronde alcuna attestazione delle ricerche eventualmente effettuate dall’ufficiale giudiziario, nonostante l’esito negativo della notificazione tentata ai sensi dell’art. 139 cod. proc. civ. e l’ammissione, compiuta dalla controricorrente in questa sede, di aver nutrito fin dall’origine dubbi in ordine all’effettiva residenza del coniuge, trasferitosi all’estero immediatamente dopo la cessazione della convivenza, e di aver tentato vanamente di rintracciarlo presso la sorella che la sentenza impugnata va pertanto cassata, con il conseguente rinvio della causa, ai sensi dell’art. 354 cod. proc. civ., al Tribunale di Verona, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata rinvia al Tribunale di Verona, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella ordinanza.