Se il giudice deposita in ritardo le sentenze è sempre responsabile?

La durata ultrannuale dei ritardi nel deposito dei provvedimenti giudiziari non comporta una responsabilità oggettiva dell’incolpato o, comunque, l’ingiustificabilità assoluta della sua condotta. Il ritardo incide solo sulla giustificazione richiesta al magistrato di turno.

Così è stato stabilito le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 28685/17, depositata il 30 novembre. La vicenda. La sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura assolveva un giudice penale dall’accusa di ritardi notevoli nel deposito delle sentenze e, in qualità di giudice per le misure di prevenzione, di numerosi provvedimenti. Tali ritardi, infatti, venivano ritenuti non ingiustificati all’interno di un ufficio, quale quello in cui prestava servizio il giudice, sottodimensionato e cronicamente in difficoltà. Avverso tale pronuncia il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione e il Ministro della Giustizia proponevano ricorso per cassazione. Deposito della sentenza da quando decorre il ritardo? Nel primo motivo di ricorso viene contestata la corretta individuazione del giorno a decorrere dal quale, con riguardo al deposito delle sentenze penali, è configurabile il ritardo e, di conseguenza, il calcolo della sua entità. Secondo la Suprema Corte, esso va individuato in quello successivo alla scadenza del quindicesimo giorno da quello della pronuncia se non è possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in Camera di Consiglio o autoassegnato dal giudice quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa per il numero delle parti o per la gravità delle imputazioni. Ritardo è sempre ingiustificato? Le Sezioni Unite, poi, chiariscono che la durata ultrannuale dei ritardi nel deposito dei provvedimenti giudiziari non comporta una responsabilità oggettiva dell’incolpato o, comunque, l’ingiustificabilità assoluta della sua condotta. Questi elementi incidono solo sulla giustificazione richiesta al magistrato di turno in altra parole, quanto più il ritardo è grave, tanto più seria, specifica, rigorosa e pregnante deve essere la giustificazione, provando che, nell’intervallo di tempo considerato e in base alla complessità della questione da risolvere, non sarebbe stata possibile una diversa organizzazione e impostazione del lavoro, tenuto conto anche di tutti gli impegni di tipo amministrativo e organizzativo del magistrato. Proprio in relazione a questi elementi, secondo le Sezioni Unite, giustamente il ritardo era stato considerato trascurabile e non ingiustificato. In base a quanto detto, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e rinvia alla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 20 giugno – 30 novembre 2017, n. 28685 Presidente Rordorf – Relatore Virgilio Fatti di causa 1.1. Con sentenza n. 173 del 2016, depositata il 27 ottobre 2016, la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura ha assolto il dott. T.R. , consigliere presso la Corte d’appello di Roma, dall’illecito disciplinare ascrittogli per essere rimasto escluso l’addebito . Al dott. T. era stato contestato l’illecito di cui agli artt. 1 e 2, comma 1, lett. q , del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, per avere, in qualità di giudice penale del Tribunale di Latina, depositato numerose sentenze con ritardo superiore - anche notevolmente - al triplo del termine previsto dalla legge delle quali, 36 con ritardo superiore all’anno , nonché, in qualità di giudice per le misure di prevenzione presso il medesimo Tribunale, depositato 15 provvedimenti con ritardo, in 5 casi, compreso tra 1 e 2 anni, in 4 casi tra 2 e 3 anni e in altri 4 casi superiore ai 3 anni. 1.2. La Sezione disciplinare ha premesso che, a seguito della correzione dei dati oggettivi posti a fondamento dell’incolpazione in ragione del fatto che il computo dei termini non aveva tenuto conto del termine indicato dal giudice per il deposito della motivazione ex art. 544 cod. proc. pen. , il quadro ne usciva ridimensionato in particolare, le sentenze depositate oltre l’anno risultavano 20 anziché 36 e quelle depositate con ritardo superiore al triplo del termine si riduceva significativamente da 56 a 35. Ha poi considerato l’imponente mole di lavoro svolta dall’incolpato nel periodo oggetto dei rilievi ispettivi, risultando, in particolare, il deposito da parte sua di una media annua di 285 sentenze, con una percentuale di gravi ritardi complessivamente modesta , per cui il fenomeno di cui si tratta appare contenuto, soprattutto se si considera che l’arco temporale considerato copre un quinquennio . Ha aggiunto che i ritardi non erano ingiustificati, poiché, all’interno di un ufficio notoriamente sottodimensionato e cronicamente in difficoltà, il dott. T. - nel periodo in contestazione - si è trovato a svolgere le funzioni di giudice monocratico penale e a presiedere il collegio penale e risultava aver presieduto anche ben otto processi in corte d’assise , tra i quali uno di particolare impegno inoltre, egli aveva avuto il gravoso onere aggiuntivo rappresentato dallo svolgimento delle funzioni semidirettive di presidente di sezione né erano mancate sue accorate segnalazioni al Presidente del Tribunale in ordine a tale situazione di contemporaneo svolgimento delle indicate funzioni. In conclusione, la Sezione ha ritenuto che, in detto complessivo quadro di sofferenza, il numero delle sentenze depositate con ritardo superiore all’anno è trascurabile e non ingiustificato . In relazione, poi, alle ordinanze in materia di misure di prevenzione, depositate con ritardi di entità superiore, la Sezione ha affermato che occorreva valutare l’incidenza sulla organizzazione del lavoro derivante dalla necessità di applicare una materia altamente specialistica, caratterizzata da rito ed istituti autonomi rispetto alla materia penale, con la conseguente necessità di approfondire aspetti dogmatici e giurisprudenziali caratterizzati da novità e speciale complessità, soprattutto per quanto attiene alle misure reali per cui, il pur grave ritardo in poche ordinanze relative alla prevenzione può ritenersi giustificato , anche dal fine di dover operare delle scelte per limitare gli effetti del soverchiante carico di procedimenti . 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorsi per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di cassazione e il Ministro della giustizia, il quale ha anche depositato memoria. 3. Il dott. T.R. ha depositato procura speciale, in virtù della quale il difensore nominato ha partecipato all’udienza di discussione. Ragioni della decisione 1. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, con unico articolato motivo, denuncia, in relazione all’art. 606, comma 1, lettere b ed e , cod. proc. pen., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2, comma 1, lettera q , del d.lgs. n. 109 del 2006 e vizio di carenza della motivazione. Premesso di condividere la più recente giurisprudenza di queste Sezioni unite nella materia in esame, il ricorrente lamenta, in sintesi, che la Sezione disciplinare, in presenza di ritardi reiterati e gravi nel deposito dei provvedimenti giudiziari - ritardi che, con riferimento alla materia delle misure di prevenzione, hanno superato il biennio e, in quattro casi, anche il triennio -, abbia ritenuto che costituissero cause di giustificazione i carichi di lavoro e la laboriosità del magistrato, pur in assenza di prova della inesigibilità di una diversa condotta, tale da contenere i ritardi medesimi in tempi ragionevoli e, comunque, inferiori al biennio o al triennio. Si duole anche della carenza di motivazione in ordine alle dette cause di giustificazione, richiamate in maniera del tutto generica e senza alcun elemento concreto di riscontro in particolare, osserva, il Giudice disciplinare, con riguardo ai diversi impegni aggiuntivi ai quali il dott. T. ha dovuto far fronte, non ne ha valutato l’esatta entità e durata e il loro effetto di compromissione dell’organizzazione del lavoro inoltre, non ha affatto motivato sulla circostanza se la materia, altamente specialistica, delle misure di prevenzione fosse effettivamente nuova e sconosciuta al dott. T. e, in ogni caso, sul come e perché ciò avesse avuto una negativa incidenza sul piano organizzativo e comportato ritardi di oltre mille giorni nel deposito dei relativi provvedimenti. 2. Il Ministro della giustizia propone, a sua volta, un solo complesso motivo di ricorso, basato anch’esso sulla violazione delle norme sopra indicate e sul vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione. In primo luogo, censura la sentenza impugnata là dove la Sezione disciplinare, nel correggere in diminuzione il dato numerico dei ritardi, ha compreso anche quelli superiori all’anno, sulla base del presupposto che l’anno di ritardo andasse calcolato dallo spirare del termine previsto dalla legge o fissato dal giudice per il deposito della sentenza, mentre tale calcolo decorre dalla disponibilità del fascicolo in capo all’estensore , cioè per le sentenze penali dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione . Lamenta, poi, la mancanza o l’insufficienza della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta idoneità delle indicate circostanze giustificative, senza alcuna comparazione tra le stesse e l’entità dei ritardi ultrannuali, specialmente con riguardo a quelli concernenti i provvedimenti di prevenzione. 3. Va esaminato innanzitutto, per priorità logico-giuridica, il primo profilo di censura dedotto dal Ministro della giustizia, concernente l’individuazione del giorno a decorrere dal quale, con riguardo al deposito delle sentenze penali, è configurabile il ritardo e conseguentemente il calcolo della sua entità. La tesi del ricorrente, secondo cui, come detto, almeno per l’accertamento dei ritardi ultrannuali, il ritardo decorre sempre dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione - cioè a quello in cui è stata data lettura del dispositivo in udienza art. 545 cod. proc. pen. -, a prescindere dai termini previsti, per il deposito della motivazione, dall’art. 544 cod. proc. pen., è infondata. Questo articolo prevede, per quanto qui rileva, che 1. Conclusa la deliberazione, il presidente redige e sottoscrive il dispositivo. Subito dopo è redatta una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza è fondata. 2. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio, vi si provvede non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia. 3. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa per il numero delle parti o per il numero e la gravità delle imputazioni, il giudice, se ritiene di non poter depositare la sentenza nel termine previsto dal comma 2, può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il novantesimo giorno da quello della pronuncia . Ne deriva che, nei casi indicati nei commi 2 e 3 della norma, il dies a quo del ritardo, cioè il giorno che segna l’insorgenza del ritardo cioè la sua stessa configurabilità e a decorrere dal quale, quindi, ne è computabile la durata, non può che essere individuato in quello successivo alla scadenza del termine previsto dalla legge comma 2 o autoassegnato dal giudice comma 3 . 4.1. Per quanto riguarda gli altri motivi dei ricorsi, sostanzialmente analoghi, possono essere esaminati congiuntamente. Essi si rivelano fondati nei limiti di seguito precisati. 4.2. Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, la durata ultrannuale dei ritardi nel deposito dei provvedimenti giudiziari non comporta una responsabilità oggettiva dell’incolpato, ovvero l’ingiustificabilità assoluta della sua condotta, ma incide sulla giustificazione richiestagli, che deve riguardare tutto l’arco temporale durante il quale l’inerzia si sia protratta, sicché quanto più essi sono gravi tanto più seria, specifica, rigorosa e pregnante deve esserne la giustificazione, necessariamente comprensiva della prova che, nell’intervallo temporale suddetto, non sarebbero stati possibili diversi comportamenti di organizzazione e impostazione del lavoro idonei a scongiurarli o, comunque, a ridurne la patologica dilatazione, dovendo, altresì, una siffatta prova valutarsi tenendo conto del numero, della durata media e della punta massima dei contestati ritardi Cass., Sez. U., 29/7/2016, n. 15813 . Ancora da ultimo è stato affermato che ricorre l’esimente della giustificabilità del ritardo reiterato nel deposito dei provvedimenti oltre la soglia di illiceità prevista dalla norma ove l’attività lavorativa dell’incolpato risulti inesigibile con riferimento alla gravosità del complessivo carico di lavoro, alla qualità dei procedimenti trattati e definiti, agli indici di laboriosità ed operosità comparati con quelli degli altri magistrati dell’ufficio, nonché allo sforzo profuso per l’abbattimento dell’arretrato, anche in relazione alla sussistenza ed entità di impegni aggiuntivi di tipo amministrativo od organizzativo nella specie, le Sezioni unite hanno confermato l’assoluzione dall’incolpazione per plurimi ritardi ultrannuali nel deposito di provvedimenti relativi a richieste di archiviazione e decreti penali di condanna, determinati dal sovraccarico del ruolo del magistrato al momento dell’immissione in possesso, avendo la Sezione disciplinare congruamente motivato in ordine alla gravità della situazione complessiva dell’ufficio giudiziario per sopravvenienze e pendenze, all’adeguatezza della scelta organizzativa dell’incolpato di trattare prioritariamente i procedimenti ordinari e urgenti, agli indici di laboriosità comparata ed all’abbattimento dell’arretrato, nonostante l’esonero totale dal lavoro fruito per l’incarico di componente di commissione di concorso Cass., Sez. U., 19/9/2017, n. 21624 . 4.3. In applicazione di detti principi, la sentenza impugnata sfugge alle censure esposte per quanto concerne i ritardi nel deposito delle sentenze la relativa motivazione, infatti, fa riferimento ad una serie di elementi imponente mole di lavoro svolta dall’incolpato, cumulo di incarichi aggiuntivi nell’ambito di un Ufficio sottodimensionato e cronicamente in difficoltà, segnalazioni da parte dell’incolpato al Presidente del Tribunale della gravità della situazione, ed altri sopra indicati in narrativa in base ai quali, in maniera - ad avviso del Collegio - non manifestamente illogica né contraddittoria art. 606, comma 1, lettera e , cod. proc. pen. , è pervenuta alla conclusione di ritenere il numero delle sentenze depositate con ritardo ultrannuale mai superiore ai due anni trascurabile e non ingiustificato . 4.4. A diverso esito deve, invece, giungersi con riguardo ai ritardi concernenti il deposito delle ordinanze in materia di misure di prevenzione, sui quali, del resto, gli stessi ricorrenti finiscono con l’appuntare specificamente le proprie doglianze. A fronte di ritardi di entità notevolissima superiori anche ai due anni e in alcuni casi addirittura ai tre , la motivazione della sentenza si rivela palesemente incongrua. E ciò sotto diversi profili era necessario chiarire le ragioni in virtù delle quali le giustificazioni ritenute idonee in relazione ai ritardi nel deposito delle sentenze fossero tali anche con riferimento a quelli, ben più gravi, dei provvedimenti di prevenzione non è spiegato perché la necessità di conferire razionalità all’organizzazione del lavoro e di operare delle scelte per far fronte al suo soverchiante carico dovesse sacrificare proprio i provvedimenti in esame soprattutto, si palesa illogico il riferimento alla natura altamente specialistica della materia, con conseguente necessità di approfondire aspetti dogmatici e giurisprudenziali nuovi e complessi, trattandosi di un argomento in sé privo di particolare rilievo, essendo del tutto fisiologico che un magistrato, nell’arco della sua esperienza professionale, possa essere chiamato ad occuparsi di materie mai in precedenza trattate ed anche di natura, più o meno altamente, specialistica e tanto meno tale circostanza può essere idonea a costituire causa di giustificazione dei ritardi riscontrati. 5. In conclusione, i ricorsi vanno accolti nei limiti indicati la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Sezione disciplinare del C.S.M., in diversa composizione. 6. Si ravvisano giusti motivi, in ragione dell’esito complessivo del presente giudizio, per compensare le spese nei confronti del Ministro della giustizia mentre non vi è luogo a provvedere con riguardo al Procuratore generale presso questa Corte . P.Q.M. La Corte accoglie i ricorsi nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, in diversa composizione. Compensa le spese nei confronti del Ministro della giustizia.