Infrazioni amministrative: il secondo tentativo di notifica deve essere tempestivo ed immediato, pena l’inefficacia

In caso di notifica di infrazioni amministrative non andata a buon fine, il notificante deve riattivare con tempestività ed immediatezza il processo notificatorio per procedere ad un nuovo tentativo, senza superare la metà dei termini previsti dall’art. 325 c.p.c. termini per le impugnazioni .

Così la Corte di Cassazione con ordinanza n. 28618/17, depositata il 29 novembre. Il caso. Il Giudice di Pace di Velletri rigettava l’opposizione del proprietario di un veicolo avverso un’ordinanza d’ingiunzione per il pagamento di una sanzione amministrativa, emessa dal Comune della medesima città, con cui gli veniva contestata la messa in circolazione di un’autovettura sprovvista di polizza RC auto. Nel giudizio d’appello, il Tribunale di Velletri respingeva il gravame, confermando la decisione del Giudice di Pace. Il proprietario del veicolo propone ricorso per cassazione dolendosi della violazione del termine di 90 giorni per la notifica dell’infrazione previsto dall’art. 201 c.d.s. notificazione delle violazioni , termine introdotto dalla l. n. 120/2010 disposizioni in materia di sicurezza stradale . Secondo il ricorrente, i Giudici di merito avrebbero dunque errato a ritenere efficace il termine di 150 giorni per la notifica. Il termine per la notifica. Il Supremo Collegio rileva che il termine dei 90 giorni invocato dal ricorrente è applicabile al caso di specie in quanto le modifiche introdotte dalla l. n. 120/2010 decorrono dal luglio del medesimo anno e l’infrazione veniva contestata nel settembre 2010. Ad ogni modo, la circostanza che il primo tentativo di notifica avvenuto nell’ottobre 2010 non andò a buon fine, poiché il ricorrente risultava trasferito presso diverso indirizzo, e che solo il secondo tentativo effettuato nel marzo 2011 presso lo stesso indirizzo andò a buon fine, dà conto della legittimità del procedimento . La tempestività della seconda notifica. La Suprema Corte evidenzia che i Giudici di merito non si siano curati di verificare la tempestività della notificazione dell’infrazione in ragione dell’esito negativo avvenuto con il primo tentativo nel mese di ottobre 2010. Infatti, in caso di notifica di atti non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso l’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo compimento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c. termini per le impugnazioni , cioè tra i 15 e i 30 giorni. I Giudici di legittimità osservano altresì che il Giudice di merito avrebbe dovuto accertare che la notifica fosse stata rinnovata subito dopo la ricezione delle più specifiche risultanze anagrafiche ricevute dall’ente locale necessarie per procedere ad una successivo tentativo di notifica. Pertanto la Corte accoglie il ricorso e cassa con rinvio la decisione impugnata.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, ordinanza 19 maggio – 29 novembre 2017, n. 28618 Presidente Petitti – Relatore Falaschi Fatti di causa e ragioni della decisione Con sentenza n. 190 del 2012, il Giudice di pace di Velletri rigettava l’opposizione ad ordinanza ingiunzione emessa dal Comune di Velletri nei confronti di M.F. , per il pagamento di una sanzione amministrativa per l’importo di Euro 779,00, per avere messo in circolazione veicolo privo di assicurazione RC obbligatoria. In virtù di rituale impugnazione interposta dal M. , il giudice unico del Tribunale di Velletri, nella resistenza dell’appellato, respingeva il gravame. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso M.F. sulla base di quattro motivi. Il Comune intimato non ha svolto attività difensiva. Ritenuto che il ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma 1, n. 5 , c.p.c., su proposta del relatore, regolarmente notificato al difensore del ricorrente, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio. Parte ricorrente ha anche depositato memoria illustrativa. Atteso che il primo, il secondo ed il terzo motivo con i quali vengono dedotte la violazione e la falsa applicazione dell’art. 201 C.d.S. e l’erroneità e contraddittorietà della motivazione, per avere il giudice del gravame applicato il termine di giorni 150 per la efficace notifica dell’infrazione, invece di quello di giorni 90 introdotto dalla legge n. 120 del 2010 che vanno trattati congiuntamente, stante la loro stretta connessione, sono manifestamente fondati. L’art. 201 C.d.S., comma 1, come modificato dall’art. 36 della legge 29 luglio 2010 ratione temporis applicabile , dispone che, qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall’accertamento, essere notificato all’effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell’accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all’intestatario del contrassegno di identificazione. Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell’intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi dell’articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale è validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall’interessato. Qualora l’effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell’archivio nazionale dei veicoli l’intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Per i residenti all’estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall’accertamento. Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell’articolo 196 entro cento giorni dall’accertamento della violazione . Dalla norma è stabilito che la modifica relativa al termine di 90 giorni per effettuare la notificazione, introdotto dall’art. 36 della legge n. 120 del 29 luglio 2010, si applichi alle violazioni commesse dopo la data di entrata in vigore della legge stessa e, quindi, a decorrere dal 13 agosto 2010. Nel caso in esame, l’infrazione contestata al ricorrente è stata accertata l’8 settembre 2010 e, perciò, dopo l’entrata in vigore della legge n. 120 del 2010, che ha ridotto a 90 giorni il termine per la notifica del verbale di accertamento della violazione. Occorre, altresì, osservare che, come questa Corte ha più volte affermato, in tema di notificazione delle contestazioni delle infrazioni alle norma del codice della strada, ai sensi dell’art. 201 di quest’ultimo, è sufficiente che entro il termine di legge 90 giorni dal fatto sia tentata la notificazione nei confronti del destinatario risultante dai registri, dovendosi assumere il momento della conoscenza del mancato perfezionamento della notificazione quale elemento che impone la necessità di svolgere ulteriori accertamenti anche in ordine all’identificazione dell’effettivo trasgressore, al quale la violazione può essere contestata nel termine pieno di novanta giorni da ultimo, Cass. Sez. Un. n. 24851 del 2010 . Nella specie il Tribunale di Velletri ha accertato che un primo tentativo di notificazione è stato eseguito il 23 ottobre 2010 e, pertanto, nel rispetto anche del nuovo ridotto termine di 90 giorni, ma non è andato a buon fine in quanto il destinatario risultava, per il messo postale, trasferito un secondo tentativo di notificazione è stato compiuto il 7 marzo 2011, nello stesso luogo ove era stato effettuato il primo, dopo che la pubblica amministrazione ha avuto certezza dell’esatto luogo di residenza del trasgressore. Deve ritenersi che il primo tentativo di notificazione sia avvenuto, comunque, tempestivamente, e che l’amministrazione, informata del trasferimento, abbia correttamente iniziato le ricerche del ricorrente, a nulla rilevando che, all’esito di queste, sia emerso che l’indirizzo corretto fosse quello presso il quale era stata effettuata l’originaria notificazione anzi proprio perché la seconda notificazione è andata a buon fine al medesimo indirizzo dove era stata tentata la prima, dà conto della legittimità del procedimento. Ne consegue che poiché la dichiarazione del notificante - invogendo una questione che attiene al perfezionamento della procedura per far valere il diritto dell’Amministrazione alla riscossione della sanzione, costituendo essa esercizio della pretesa sanzionatoria - dava atto dell’esito negativo del primo tentativo di notificazione, occorreva che il giudice del merito verificasse la tempestività della notificazione della infrazione facendo applicazione del principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte nella recente sentenza n. 14594 del 2016, per il quale & lt 4n caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa . In altri termini, occorreva verificare che la notifica fosse stata rinnovata, attivate immediatamente le ricerche presso il Comune, subito dopo la ricezione delle più specifiche risultanze anagrafiche ricevute dall’ente locale, accertamento che non risulta essere stato compiuto dal giudice del gravame - l’accoglimento dei primi tre motivi di ricorso rende superfluo l’esame della quarta, con la quali è stata dedotta la nullità della notificazione dell’infrazione per violazione dell’art. 385, comma 2 Reg. esec. C.d.S Il ricorso deve pertanto essere accolto, con cassazione della decisione impugnata e con rinvio al Tribunale di Velletri, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso, assorbito il quarto cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Velletri in persona di diverso magistrato.