Sì alla notifica di cartelle Equitalia mediante raccomandata con avviso di ricevimento

In tema di notifica di cartelle esattoriali di pagamento, l'art. 26 d.P.R. n. 602/1973 consente anche all'esattore la notifica mediante invio diretto dell'atto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento oggi anche PEC e in tale caso la notifica si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario.

Questo è quanto emerge dalla sentenza n. 28399/17 della Corte di Cassazione, depositata il 28 novembre scorso. Il caso. Un contribuente aveva proposto opposizione avanti il Giudice di Pace di Copparo avverso una cartella di pagamento Equitalia per sanzioni amministrative pecuniarie. Il contribuente sosteneva in particolare la radicale inesistenza della notifica della cartella di pagamento. Il Giudice di Pace accoglieva l'opposizione e anche il Tribunale di Ferrara confermava in secondo grado la decisione di prime cure. Equitalia proponeva allora ricorso in Cassazione. Ricezione da parte del destinatario. In tema di notifica di cartelle esattoriali di pagamento, l'art. 26 d.P.R. n. 602/1973 consente anche all'esattore la notifica mediante invio diretto dell'atto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento oggi anche PEC e in tale caso la notifica si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento senza necessità di redigere una apposita relazione di notifica posto che l’identificazione del soggetto destinatario del plico viene effettuata direttamente dall’ufficiale postale addetto al recapito. Regolarità della notifica della cartella di pagamento? La vicenda decisa dagli Ermellini verte su un'unica questione la regolarità della notifica della cartella di pagamento. Nel caso di specie tale adempimento era avvenuto a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno effettuata direttamente dal concessionario per la riscossione oggi agente per la riscossione come prevede il primo comma dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973. Secondo il contribuente la notifica non era però regolare - anzi addirittura irrimediabilmente inesistente - perché tra i soggetti abilitati a tale modalità di comunicazione, a seguito delle modifiche normative intervenute negli anni sull’art. 26 citato, non figura più l’ esattore o successivamente il concessionario come invece era previsto nella versione originaria del decreto. Il testo storico” recitava infatti nella parte che qui interessa la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma successivo . Negli anni successivi è quindi scomparso il termine esattore e poi concessionario e da ciò si deduce che la facoltà di notifica diretta mediante semplice raccomandata con avviso di ricevimento non è più concessa a tali soggetti. In argomento il Tribunale di Ferrara non ha ritenuto decisivo il riferimento del penultimo comma dell'art. 26 nella parte in cui si permane tuttora il precetto secondo cui l' esattore e poi il concessionario deve conservare per 5 anni la matrice o copia della cartella con la relazione di notifica o l'avviso di ricevimento per l'appunto, in base al tipo di notifica scelta. In realtà la Cassazione non condivide simile impostazione ricordando che l'orientamento giurisprudenziale costante sull'argomento è di opposto avviso. Nello specifico si ritiene che l'art. 26 consente la notificazione mediante invio di raccomandata r.r. dell'atto anche da parte dell'esattore/concessionario oggi agente per la riscossione. In questa ipotesi la notifica si perfeziona con la ricezione dell'atto da parte del destinatario nel giorno risultante dall'avviso di ricevimento. Si è ritenuto al riguardo non necessario redigere una relazione di notifica poiché l'accertamento della coincidenza tra la persona che ritira l'atto e il destinatario della cartella è di competenza dell'ufficiale postale Cass. 6395/2014 Cass. 11708/2011 Cass. 20918/2016 . Soprattutto la Cassazione sottolinea l'importanza in tal senso proprio del penultimo comma dell'art. 26 che impone al concessionario l’obbligo di conservare per 5 anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ammettendo dunque implicitamente la possibilità di avvalersi di simile modalità attraverso raccomandata r.r In altre parole, la soppressione dell'inciso relativo alla figura dell’ esattore nei commi precedenti è scelta priva di significato in termini giuridici essendo dovuta solamente al passaggio dal sistema di esazione a quello del concessionario e poi agente per la riscossione ciò sarebbe confermato in questo senso dal permanere dell’obbligo di cui al penultimo comma dell’art. 26 appena descritto. Per tali ragioni la Corte accoglie il ricorso e rinvia al Tribunale di Ferrara in composizione monocratica.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 27 settembre – 28 novembre 2017, n. 28399 Presidente Petitti – Relatore Sabato Fatto e diritto Rilevato che con sentenza ex art. 281 sexies cod. proc. civ. in data 15 maggio 2014 il tribunale di Ferrara in composizione monocratica ha respinto appello proposto da Equitalia Centro s.p.a. avverso decisione con cui il giudice di pace di Copparo aveva accolto opposizione proposta da T.R. nei confronti dell’agente per la riscossione predetto e del comune di Copparo in ordine a cartella di pagamento per sanzioni amministrative pecuniarie a supporto di detta decisione il tribunale ha ritenuto, condividendo la decisione del giudice di pace, l’inesistenza della notifica attuata direttamente dal concessionario ex art. 26 comma primo del d.p.r. n. 602 del 29 settembre 1973 mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento secondo il tribunale, la norma predetta, nel suo esordio, elenca i soggetti abilitati alla notifica La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale , per cui l’espressione che segue La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento - dopo la soppressione delle parole da parte dell’esattore originariamente in essa contenute ad opera dell’art. 12, comma 1, d. lgs. n. 46 del 26 febbraio 1999 con testo poi mantenuto dall’ulteriore novellazione di cui all’art. 1, comma 1, lett. c , d. lgs. n. 193 del 27 aprile 2001 assumerebbe un significato da mettere in raccordo con la prima parte della norma sui soggetti abilitati a notificare, non potendo essere oggetto di autonoma lettura stante il venir meno del previgente esplicito riferimento alla figura dell’esattore quale soggetto ulteriore rispetto agli altri tassativamente indicati , per cui solo loro potrebbero procedere a tale ulteriore forma di notifica neppure avrebbe valore dirimente quanto sancito dall’ultimo comma dell’art. 26 per cui l’esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione poiché ciò non incide rebbe per così dire a monte sui soggetti che possono essere esclusivi autori diretti della forma di notificazione a mezzo del servizio postale avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione Equitalia Centro s.p.a. su un unico motivo, rispetto al quale T.R. e il comune di Copparo non hanno svolto difese con le proprie conclusioni scritte il p.g. Dott. Gianfranco Servello ha sollecitato l’accoglimento del ricorso considerato che è fondato l’unico motivo con cui l’agente per la riscossione ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del d.p.r. n. 602 del 1973 invero, l’interpretazione della norma fornita dal tribunale di Ferrara si pone contro la giurisprudenza di questa corte, immutata pur dopo le novellazioni dell’art. 26 cit., nel senso che la disposizione consente che la notificazione possa essere eseguita anche mediante invio diretto dell’atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oggi anche PEC da parte dell’agente per la riscossione si è specificato che in tal caso la notifica si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica L’accertamento circa la coincidenza tra la persona cui la cartella è destinata e quella cui è consegnata è, difatti, di competenza esclusiva dell’ufficiale postale, che vi provvede con un atto l’avviso di ricevimento della raccomandata assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c., avendo natura di atto pubblico così Cass. n. 6395 del 19/03/2014 che richiama Cass. n. 11708 del 27/05/2011 e v. anche n. 14327 del 19/06/2009 e di recente n. 4567 del 06/03/2015 e n. 20918 del 17/10/2016 . La stessa giurisprudenza ha specificato - in senso diametralmente opposto a quanto sostenuto dal tribunale di Ferrara, che ha svalutato tale dato esegetico - che non a caso il citato art. 26, penultimo comma, dispone che il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione. In tale ultima ipotesi, pertanto, è l’avviso di ricevimento a garantire l’esatta individuazione del destinatario dell’atto, tenendo luogo della notifica di cui alla prima parte del citato art. 26, ed a fare fede della sua spedizione da parte del soggetto legittimato, che in tal caso è direttamente il concessionario, agente della riscossione nel senso anzidetto, dunque, non assume specifico significato la soppressione dell’inciso relativo alla menzione espressa della figura dell’”esattore quale soggetto titolato all’invio diretto, posto che tale soppressione, com’è noto, si è giustificata soltanto a cagione del passaggio dal sistema di esazione a quello del concessionario - e poi agente - per la riscossione accogliendosi il ricorso, deve cassarsi la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Ferrara in composizione monocratica, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. la corte accoglie il ricorso e rinvia al tribunale di Ferrara in composizione monocratica, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.