Alcune precisazioni in tema di garanzia per vizi: natura dell’eccezione di interruzione della prescrizione e formazione della cosa giudicata

La nascita di un’obbligazione svincolata dai termini di prescrizione e decadenza previste in tema di garanzie per vizi artt. 1495, 1512 e 1669 c.c. può ritenersi avvenuta non solo ove vi sia stato il riconoscimento dei vizi, ma anche e soprattutto ove, da tale riconoscimento, sia scaturito l’impegno o l’obbligo di provvedere alla loro eliminazione, dato che, diversamente, il riconoscimento avrebbe solo effetto ai fini dell’interruzione della prescrizione che, per giurisprudenza costante, costituisce eccezione in senso lato. Inoltre, la formazione della cosa giudicata su un capo della sentenza per mancata impugnazione può verificarsi solo con riferimento a quei capi dotati di autonomia ed indipendenza.

È quanto stabilito dalla Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione con ordinanza n. 28232/17 depositata il 27 novembre. Il caso. La s.r.l. F. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Mantova, la s.p.a. I. in liquidazione già s.p.a. C. e C. , deducendo di aver acquistato da questa, tra il 1994 e il 1995, lastre in fibrocemento senza amianto al fine di utilizzarle quale copertura del tetto di vari edifici, e rispetto alle quali la C. all’atto della vendita ne aveva garantito il buon funzionamento per 10 anni. Tuttavia, a partire dall’ottobre del 2001, tali lastre iniziavano a manifestare gravi vizi, costringendo la società attrice a sostituirle e a rispristinare il tetto in tutti gli edifici interessati. Veniva per tali ragioni chiesta la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti. La s.p.a. C., costituitasi, chiedeva il rigetto della domanda proposta eccependo in primo luogo l’insussistenza della garanzia convenzionale, e in secondo luogo la prescrizione dell’azione in quanto la consegna della merce risaliva al 1995. Il Tribunale adito, con sentenza dell’11 ottobre 2006, accoglieva la domanda attorea inoltre, la società convenuta, come dichiarato da un teste, aveva espressamente riconosciuto la sussistenza dei vizi e tale riconoscimento comportava l’insorgenza di una nuova obbligazione sganciata dai termini di decadenza e prescrizione dell’art. 1495 c.c Differentemente, la Corte d’Appello di Brescia, con sentenza n. 1381/2013, rigettava la domanda risarcitoria. In particolare il giudice di secondo grado, dopo aver accertato in fatto la garanzia di buon funzionamento di cui all’art. 1512 c.c., ha escluso che la deposizione resa dal teste potesse integrare prova del riconoscimento dei difetti delle lastre con conseguente costituzione di una nuova obbligazione svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti in tema di vizi, potendo al più valere ai fini dell’interruzione della prescrizione veniva esclusa altresì la formazione del giudicato come invece sostenuto dalla s.r.l. F. del capo della sentenza di primo grado in cui il giudice sottolineava l’avvenuto riconoscimento espresso, da parte della C., dei vizi della cosa venduta, posto che le affermazioni dei giudice di prime cure non avevano assunto valore di vere e proprie statuizioni in grado di costituire cosa giudicata. La Corte d’Appello, infine, ha ritenuto che la pretesa risarcitoria si fosse prescritta per decorso del termine di sei mesi dalla scoperta del difetto di funzionamento di cui all’art. 1512 c.c., dato che a fronte dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla s.p.a. C., sarebbe spettato alla s.r.l. F. fornire la dimostrazione o dell’intervento di atti interruttivi o quantomeno del mancato decorso del termine prescrizionale. Avverso la sentenza de qua, la s.r.l. F. propone ricorso in Cassazione lamentando con i primi due motivi la ritenuta prescrizione dell’azione di garanzia per decorso del termine dei sei mesi previsti dall’art. 1512 c.c. con il sesto ed il settimo motivo si denuncia da un lato la ritenuta natura di eccezione in senso stretto della interruzione della prescrizione, e dall’altro l’esclusione della formazione del giudicato sul capo della sentenza di primo grado inerente il riconoscimento dei vizi e la susseguente nascita di una nuova obbligazione svincolata dai termini di decadenza e prescrizione di cui all’art. 1495 c.c La Corte di Cassazione con l’ordinanza in commento rigetta quest’ultimo motivo di ricorso, mentre accoglie il primo, il secondo ed il sesto motivo, ritenendo assorbiti tutti gli altri. Formazione della cosa giudicata su un capo della sentenza. Come noto, nel diritto processuale italiano, giudicato” o cosa giudicata” art. 324 c.p.c. indica un provvedimento giurisdizionale divenuto incontrovertibile, nel senso che nessun giudice può pronunciarsi ex novo su quel diritto sul quale è già intervenuta una pronuncia che abbia esaurito la serie dei possibili riesami ne bis in idem ovvero siano decorsi i termini di impugnazione. In caso di appello, si ha l’onere di censurare in modo specifico i capi della sentenza sui quali il giudice di prime cure ha fondato la propria decisione, tuttavia laddove ciò non avvenisse, la mancata impugnazione di uno di essi, non comporta ex se la formazione di cosa giudicata su quel capo. L’incontrovertibilità su un capo della sentenza per mancata impugnazione, infatti, può verificarsi solo con riferimento a quei capi della sentenza che siano completamente autonomi, in quanto concernenti questioni indipendenti da quelle investite dai motivi di impugnazioni, perché fondate su autonomi presupposti di fatto e di diritto, tali da consentire che ciascun capo conservi efficacia precettiva anche se gli altri vengono meno ex multis Cass. n. 18713/2016 . In altri termini, costituisce capo autonomo della sentenza, come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato anche interno , quello che risolva una questione controversa, avente una propria individualità ed autonomia, così da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente. Nel caso di specie, invece, il Tribunale di Mantova, come ben ha ritenuto la Corte d’Appello di Brescia, laddove ha sottolineato che l’espresso riconoscimento di vizi ha determinato la costituzione di una nuova obbligazione svincolata dai termini di decadenza e prescrizione indicati dall’art. 1495 c.c., ha in realtà confermato ad abundantiam, le sue ragioni circa il rigetto dell’eccezione di prescrizione riferita alla garanzia convenzionale decennale di buon funzionamento concessa dalla C Per tali ragioni, la Corte di Cassazione rigetta il settimo motivo. L’eccezione di interruzione della prescrizione integra un’eccezione in senso lato. La Corte di Cassazione, invece, ritiene fondati e accoglie, con il conseguente assorbimento degli altri, il primo, il secondo ed il sesto motivo. La Corte d’Appello ha ritenuto che la pretesa risarcitoria della s.r.l. I., fondata sulla garanzia convenzionale decennale di buon funzionamento di cui all’art. 1512 c.c., si fosse prescritta in quanto a fronte dell’eccezione sollevata dalla s.p.a. C., avrebbe dovuto fornire la dimostrazione dell’avvenuto intervento di fattori interruttivi della prescrizione ovvero del mancato decorso del termine prescrizionale. Così opinando, a ben vedere, la Corte di secondo grado ha qualificato l’eccezione de qua alla stregua di un’eccezione in senso stretto, contravvenendo al principio ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità in virtù del quale l’eccezione di interruzione della prescrizione integra un’eccezione in senso lato, ed in quanto tale rilevabile d’ufficio dal giudice. Più nel dettaglio, l’ exceptio in senso lato o exceptio facti ha ad oggetto fatti modificativi, estintivi o impeditivi operanti ipso iure , ossia in modo automatico. Si tratta di quei fatti che operano quali elementi negativi della fattispecie costitutiva del diritto fatto valere dall’attore, e come tali rilevabili anche d’ufficio dal giudice. L’ exceptio in senso stretto o exceptio iuris , viceversa, ha ad oggetto fatti modificativi, estintivi o impeditivi operanti non in modo automatico, ma bensì solo per effetto di un’iniziativa di parte, talché l’efficacia modificativa, estintivi o impeditiva è subordinata all’esercizio di un diritto potestativo della parte che può, dunque, scegliere se farlo valere o meno. Ne consegue, per tali ragioni, che solo la parte legittimata può proporre l’ excpetio in senso stretto, e non è dato al giudice di rilevarla d’ufficio. Per quanto qui di interesse, l’interruzione della prescrizione è oramai pacificamente Sezioni Unite, Cass. Civ. n. 15661/2005 inquadrata tra le eccezioni in senso lato, per cui essa, a seguito del riconoscimento dei vizi, non deve essere espressamente eccepita, laddove è rilevabile d’ufficio in quanto risulti dagli atti di causa. Per tali ragioni la Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, accoglie i relativi motivi di ricorso.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 11 ottobre – 27 novembre 2017, n. 28232 Presidente Matera – Relatore Dongiacomo I fatti di causa La s.r.l. FRANZELLI, con citazione notificata il 11/7/2002, ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Mantova, la s.p.a. COPERNIT e C. deducendo di aver acquistato dalla società convenuta, nel corso degli anni 1994 e 1995, lastre in fibrocemento senza amianto, successivamente utilizzate per la copertura del tetto di vari edifici. Sennonché, a partire dal mese di ottobre del 2001, numerosi committenti hanno segnalato i gravi vizi che le lastre acquistate cominciavano a manifestare. La società attrice è stata, quindi, costretta a sostituire le lastre ed a ripristinare il tetto in tutti gli edifici interessati. La Copernit, all’atto della vendita delle lastre, aveva garantito il prodotto per dieci anni dalla consegna. La FRANZELLI, quindi, previo accertamento della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della convenuta, ha chiesto la condanna della società venditrice al risarcimento di tutti i danni subiti. La Copernit s.p.a. si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto della domanda proposta, eccependo, tra l’altro, l’insussistenza della garanzia convenzionale e la prescrizione dell’azione in quanto la consegna della merce risaliva al 1995. Il tribunale di Mantova, con sentenza del 11/10/2006, ha condannato la s.p.a. COPERNIT e C. al pagamento della somma di Euro 127.685,24, a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi legali dal 12/10/2006 al saldo. A sostegno della sua decisione, il tribunale ha, in sostanza, ritenuto che la Copernit aveva garantito contrattualmente all’acquirente la bontà del prodotto per la durata di dieci anni, promettendo che per tale periodo le lastre - le prime del mercato senza amianto - avrebbero mantenuto inalterate caratteristiche e funzionalità , con la conseguente infondatezza dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta si tratta, all’evidenza, di una garanzia convenzionale di estensione maggiore rispetto a quanto previsto ordinariamente dal codice civile e, conseguentemente, non si può ipotizzare che il venditore prometta la qualità di un prodotto durevole per dieci anni e che, dall’altro, l’azione sia soggetta al termine di prescrizione annuale dalla consegna , aggiungendo che la società convenuta, come dichiarato dal teste F.F. , aveva espressamente riconosciuto la sussistenza dei vizi e che tale riconoscimento comporta l’insorgenza di una nuova obbligazione svincolata dai termini di decadenza e prescrizione indicati dall’art. 1495 c.c. . La Copernit ha proposto appello, lamentando, oltre alla quantificazione dei danni, che il tribunale aveva ritenuto sussistente una garanzia convenzionale di durata decennale la quale, però, a norma dell’art. 1512 c.c., avrebbe richiesto la prova di uno specifico accordo tra le parti, che, nella specie, è insussistente, sicché l’unica garanzia cui era tenuta era quella regolata dall’art. 1495 c.c La s.r.l. FRANZELLI ha resistito all’appello sostenendo, tra l’altro, che l’appellante non aveva sottoposto a specifico motivo di impugnazione la sentenza di primo grado nella parte in cui ha affermato che la Copernit aveva espressamente riconosciuto i vizi e che tale riconoscimento aveva determinato la nascita di una nuova obbligazione svincolata dai termini di decadenza e prescrizione indicati dall’art. 1495 c.c., con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza e, quindi, l’irrilevanza motivi dell’appello proposto, ed, in ogni caso, che i difetti sono stati tempestivamente denunciati e che i documenti prodotti dimostrano l’interruzione dei termini. La corte d’appello di Brescia, con sentenza del 12/12/2013, ha accolto l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, ha rigettato la domanda risarcitoria proposta dalla s.r.l. FRANZELLI nei confronti della s.p.a. COPERNIT e C. A sostegno di tale decisione, la corte, dopo aver accertato, in fatto, che la società appellante aveva contrattualmente garantito il buon funzionamento del prodotto per dieci anni, con la conseguente applicazione dell’art. 1512 c.c., ha, innanzitutto, escluso che la deposizione resa dal teste F. Francesco potesse integrare la prova del riconoscimento dei difetti delle lastre con la costituzione di una nuova obbligazione svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti in tema di vizi, potendo al più valere ai fini dell’interruzione della prescrizione la nascita di un’obbligazione svincolata dai termini di prescrizione e decadenza previste in tema di garanzia per vizi artt. 1495, 1512 e 1669 c.c. può ritenersi avvenuta non solo ove sia avvenuto il riconoscimento dei vizi, ma anche e soprattutto ove, da tale riconoscimento, sia scaturito l’impegno o l’obbligo di provvedere alla loro eliminazione, dato che, diversamente, il riconoscimento avrebbe effetto solo ai fini dell’interruzione della prescrizione ex art. 2944 c.c. , che, però, aggiunge la corte, dev’essere espressamente eccepita. La corte ha, poi, escluso che, come sostenuto dall’appellata, si sia formato il giudicato, in mancanza di un’espressa impugnazione, sui passi in cui la sentenza di primo grado ha ritenuto che la convenuta ha riconosciuto espressamente i vizi e siffatto riconoscimento ha determinato la costituzione di una nuova obbligazione svincolata dai termini di decadenza e prescrizione indicati dall’art. 1495 c.c., posto che le affermazioni in proposito fatte dal primo giudice non hanno assunto valore di vere e proprie statuizioni in grado di costituire cosa giudicata in caso di mancata impugnazione, in quanto considerazioni meramente aggiuntive espresse ad abundantiam per dare conferma alla vera e propria statuizione, qui utilmente impugnata, del rigetto dell’eccezione di prescrizione riferita alla garanzia convenzionale decennale concessa, la cui ritenuta operatività avrebbe determinato la fondatezza della pretesa di risarcimento dei danni avanzati dalla FRANZELLI s.r.l. . La corte, infine, ha ritenuto che la pretesa risarcitoria azionata dalla società attrice, fondata sulla riconosciutale garanzia convenzionale decennale , si fosse prescritta per decorso del termine di sei mesi dalla scoperta del difetto di funzionamento, ai sensi dell’art. 1512 c.c., dato che . a fronte dell’eccezione sollevata dalla Copernit, sarebbe spettato alla FRANZELLI fornire la dimostrazione o dell’intervento di atti interruttivi o del mancato decorso del termine prescrizionale, a fare data dalla scoperta dei vizi, previsto in sei mesi dall’art. 1512 c.c., dimostrazione non fornita nel silenzio assoluto dalla stessa tenuto sulla questione , non avendo minimamente affrontato la questione . . La s.r.l. FRANZELLI, con ricorso notificato il 29/10/2014 e depositato il 14/11/2014, ha chiesto, per sette motivi, la cassazione della sentenza della corte d’appello, non notificata e depositata, in una stesura non completa, in copia autentica. Ha resistito la s.p.a. COPERNIT e C. con controricorso spedito per la notifica il 5/12/2014 e depositato il 15/12/2014. Il Pubblico Ministero ha chiesto, con le conclusioni scritte depositate in data 14/9/2017, l’accoglimento del settimo motivo del ricorso, con assorbimento dei restanti motivi, ed, in subordine, l’accoglimento dei primi due motivi ed il rigetto del terzo, assorbiti i restanti. Le parti hanno depositato memorie. Le ragioni della decisione 1. Con il primo motivo, la società ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1512, 2943 e 2945 c.c., per avere la sentenza impugnata affermato la prescrizione dell’azione di garanzia, per decorso del termine di sei mesi stabilito dall’art. 1512 c.c., sul rilievo che la società attrice, a fronte dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla controparte, non ha dato dimostrazione di avere rispettato, con la proposizione dell’azione, il suddetto termine, laddove, al contrario, sin dalla citazione introduttiva, la ricorrente ha dedotto di aver tempestivamente denunciato i vizi, non appena ne è venuta a conoscenza tra il mese di ottobre del 2001 ed il mese di febbraio del 2002 , come ritualmente dimostrato nel corso del giudizio a mezzo di prove testimoniali e documentali, e di aver provveduto, in data 4/1/2002 e 13/2/2002, e, quindi, ben prima della scadenza del termine di sei mesi stabilito dall’art. 1512 c.c., al deposito di due ricorsi per accertamento tecnico preventivo, ed, infine, con citazione notificata l’11/7/2002, all’introduzione del giudizio di merito, con la conseguente interruzione della prescrizione, la quale, peraltro, costituisce l’oggetto di una mera difesa e non di un’eccezione in senso stretto, sicché il giudice deve rilevare d’ufficio i fatti che l’hanno determinata, non essendo necessario che la parte, difendendosi dall’eccezione di prescrizione, opponga espressamente la sua interruzione. 2. Con il secondo motivo, la ricorrente, denunciando il vizio di omessa motivazione ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, pur avendo riconosciuto la tempestività delle denunce anche in forza dei ricorsi per accertamento tecnico preventivo, non ha poi tenuto conto del fatto che tali denunce, oltre ad impedire lo spirare del termine di decadenza, hanno prodotto anche l’interruzione del termine di prescrizione. 3. Con il terzo motivo, la ricorrente, denunciando la violazione degli artt. 190, 345, comma °, c.p.c. e 2946 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza gravata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che la società convenuta aveva sollevato l’eccezione di prescrizione anche con riferimento alla garanzia convenzionale decennale invocata dall’attrice, laddove, al contrario, la Copernit, durante tutto il giudizio di primo grado, si è limitata ad eccepire che la garanzia cui era tenuta fosse unicamente quella annuale dalla consegna prevista dall’art. 1495 c.c., alla quale soltanto, quindi, si riferisce l’eccezione di prescrizione che la stessa ha sollevato nella comparsa di risposta di primo grado. L’eccezione di prescrizione che la Copernit ha sollevato con riguardo alla garanzia prevista dall’art. 1512 c.c., in quanto proposta solo con l’atto di appello, è, quindi, tardiva, e tale tardività è rilevabile d’ufficio dal giudice. 4. Con il quarto motivo, la ricorrente ha denunciato l’omessa motivazione, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., per avere la corte d’appello, con motivazione apodittica, escluso che la deposizione di F.F. fosse sufficiente a fornire la prova del riconoscimento dei difetti delle lastre, con la conseguente costituzione di una nuova obbligazione, laddove il teste ha riferito, senza che tale affermazione sia stata contestata dalla Copernit, che i tecnici di quest’ultima . hanno preso i campioni e li hanno portati in ditta ed hanno riconosciuto i difetti delle lastre . 5. Con il quinto motivo, la ricorrente, denunciando la violazione degli artt. 1495, 1512 e 1669 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che la nascita di un’obbligazione svincolata dai termini di prescrizione e decadenza previste in tema di garanzia per vizi artt. 1495, 1512 e 1669 c.c. può ritenersi avvenuta non solo ove sia avvenuto il riconoscimento dei vizi, ma anche e soprattutto ove, da tale riconoscimento, sia scaturito l’impegno o l’obbligo di provvedere alla loro eliminazione, dato che, diversamente, il riconoscimento avrebbe effetto solo ai fini dell’interruzione della prescrizione ex art. 2944 c.c. , laddove, al contrario, il riconoscimento dei vizi della cosa, che può avvenire anche per facta concludentia, determina la costituzione di un’obbligazione che, essendo oggettivamente nuova ed autonoma rispetto a quella originaria di garanzia, è svincolata, indipendentemente dalla volontà delle parti, dai termini di decadenza e di prescrizione fissati dall’art. 1495 c.c., ed è soggetta solo alla prescrizione ordinaria decennale. 6. Con il sesto motivo, la ricorrente, censurando la violazione dell’art. 2944 c.c., ai sensi dell’art. 260 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata per avere la corte d’appello ritenuto che l’interruzione della prescrizione ai sensi dell’art. 2944 c.c., a seguito del riconoscimento dei vizi, dev’essere espressamente eccepita, laddove l’interruzione della prescrizione è rilevabile d’ufficio qualora l’interruzione risulti, come nel caso di specie, dagli atti di causa. 7. Con il settimo motivo, la ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 324, 329, comma 2, c.p.c. e 2909 c.c., per avere la corte d’appello escluso che si fosse formato, come eccepito dall’appellata, il giudicato sui passi in cui la sentenza di primo grado ha ritenuto che la convenuta avesse riconosciuto espressamente i vizi e che siffatto riconoscimento aveva determina una nuova obbligazione svincolata dai termini di decadenza e prescrizione indicati dall’art. 1495 c.c., sul rilievo che le affermazioni in proposito fatte dal primo giudice non hanno assunto valore di vere e proprie statuizioni in grado di costituire cosa giudicata in caso di mancata impugnazione, in quanto considerazioni meramente aggiuntive espresse ad abundantiam per dare conferma alla vera e propria statuizione, qui utilmente impugnata, del rigetto dell’eccezione di prescrizione riferita alla garanzia convenzionale decennale concessa, la cui ritenuta operatività avrebbe determinato la fondatezza della pretesa di risarcimento dei danni avanzati dalla FRANZELLI s.r.l. , laddove, al contrario, mentre il tribunale di Mantova ha statuito che . la convenuta ha riconosciuto espressamente i vizi . e siffatto riconoscimento determina l’insorgenza di una nuova obbligazione svincolata dai termini di decadenza e di prescrizione indicati dall’art. 1495 c.c , la Copernit, nell’atto di appello, non ha in alcun modo come l’appellata ha più volte eccepito - censurato tale statuizione, sulla quale, pertanto, si è formato il giudicato. 8. La sentenza impugnata è stata depositata senza le pagine 4 e 5. Nondimeno, tenuto conto dei motivi e delle argomentazioni espresse dalle parti, la stessa è senz’altro intellegibile. 9. Il settimo motivo, per ragioni logiche, dev’essere esaminato in via prioritaria ed è infondato. In effetti, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, la formazione della cosa giudicata su un capo della sentenza per mancata impugnazione può, infatti, verificarsi solo con riferimento ai capi della sentenza che siano completamente autonomi in quanto concernenti questioni affatto indipendenti da quelle investite dai motivi di impugnazione, perché fondate su autonomi presupposti di fatto e di diritto, tali da consentire che ciascun capo conservi efficacia precettiva anche se gli altri vengono meno Cass. n. 18713/2016 conf., Cass. n. 10043/2006 . E ciò, più precisamente, accade solo se il capo non impugnato della decisione sia idoneo a comportare una parziale soccombenza della parte, con la conseguente necessità della relativa impugnazione. Ed invero, costituisce capo autonomo della sentenza, come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato, anche interno, quello che risolva una questione controversa, avente una propria individualità ed autonomia, sì da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente non già su un argomento, sia pure di rilievo, posto nella sentenza impugnata a sostegno della decisione. Cass. n. 4732/2012, in motiv. . Nel caso in esame, invece, il tribunale, nella parte in cui ha ritenuto che la Copernit aveva garantito contrattualmente all’acquirente la bontà del prodotto per la durata di dieci anni, promettendo che per tale periodo le lastre - le prime del mercato senza amianto - avrebbero mantenuto inalterate caratteristiche e funzionalità , con la conseguente infondatezza dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta si tratta, all’evidenza, di una garanzia convenzionale di estensione maggiore rispetto a quanto previsto ordinariamente dal codice civile e, conseguentemente, non si può ipotizzare che il venditore prometta la qualità di un prodotto durevole per dieci anni e che, dall’altro, l’azione sia soggetta al termine di prescrizione annuale dalla consegna , si è limitato, poi, ad aggiungere che la convenuta aveva espressamente riconosciuto la sussistenza dei vizi e che tale riconoscimento comporta l’insorgenza di una nuova obbligazione svincolata dai termini di decadenza e prescrizione indicati dall’art. 1495 c.c. . Si tratta, come è evidente, non già di una statuizione che, decidendo una questione avente una propria individualità ed autonomia, è astrattamente idonea integrare, con conseguente soccombenza parziale, una decisione del tutto indipendente, quanto di un argomento aggiuntivo volto a motivare ad abundantiam la decisione già assunta sulla medesima questione di fatto e di diritto dibattuta tra le parti, vale a dire l’intervenuta prescrizione, o meno, dell’azione di garanzia proposta dalla società attrice. 10. Sono, invece, fondati, con il conseguente assorbimento degli altri, il primo, il secondo ed il sesto motivo. La corte d’appello, infatti, ha ritenuto che la pretesa risarcitoria azionata dalla società attrice, fondata sulla riconosciutale garanzia convenzionale decennale , si fosse prescritta, dato che, . a fronte dell’eccezione sollevata dalla Copernit, sarebbe spettato alla FRANZELLI fornire la dimostrazione o dell’intervento di atti interruttivi o del mancato decorso del termine prescrizionale, a fare data dalla scoperta dei vizi, previsto in sei mesi dall’art. 1512 c.c., dimostrazione non fornita nel silenzio assoluto dalla stessa tenuto sulla questione , in tal modo inequivocamente ritenendo che sarebbe stato onere dell’attrice espressamente eccepire l’intervenuta interruzione della prescrizione. Solo che, così opinando, la corte violato il principio, ripetutamente affermato da questa Corte Cass. SU n. 15661/2005 conf., Cass. n. 18602/2013 Cass. n. 13335/2015, in motiv. , per il quale poiché nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell’eccezione corrisponde all’esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l’efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale , l’eccezione di interruzione della prescrizione integra un’eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d’ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione della normale rilevabilità soltanto ad istanza di parte dell’eccezione di prescrizione, giacché non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una controeccezione, qual è l’interruzione della prescrizione . E non solo ritenendo che l’eccezione di interruzione della prescrizione debba essere espressamente dedotta dalla parte, e non sia, dunque, rilevabile d’ufficio, la corte d’appello ha completamente omesso di motivare sui relativi fatti. 11. Il ricorso dev’essere accolto limitatamente ai motivi indicati ed, in relazione ad essi, la sentenza impugnata dev’essere cassata con rinvio alla corte d’appello di Brescia che, in diversa composizione, si atterrà ai principi esposti e provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente processo. P.Q.M. La Corte così provvede accoglie il primo, il secondo ed il sesto motivo rigetta il settimo assorbiti gli altri cassa, in relazione ai motivi accolti, la sentenza impugnata, con rinvio alla corte d’appello di Brescia che, in diversa composizione, provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente processo.