Anche alle violazioni del codice della strada si applica la maggiorazione semestrale nel caso di ritardo nel pagamento

La maggiorazione per il ritardo nel pagamento prevista dall'art. 27, comma 6, l. n. 689/1981, a carico dell'autore di un illecito amministrativo cui sia stata inflitta una sanzione pecuniaria, non ha funzione risarcitoria o corrispettiva ma riveste carattere di sanzione aggiuntiva, nascente al momento in cui diviene esigibile la sanzione principale.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27887/17, depositata il 23 novembre. Il caso. Una donna proponeva ricorso avverso una cartella esattoriale - notificatale dall’agente della riscossione -, riguardante dei crediti vantati dal Comune di Bari per alcune sanzioni amministrative comminate a seguito di violazioni del Codice della Strada. Il Comune di Bari si costituiva in giudizio mentre Equitalia Sud s.p.a. restava contumace. Nel giugno 2012, il Giudice di Pace di Bari accoglieva la domanda della donna e annullava la cartella, condannando l’ente impositore e l’agente della riscossione alla rifusione delle spese del giudizio. Il Comune pugliese, pertanto, proponeva appello al Tribunale di Bari il quale, nel 2014, con sentenza, accoglieva il ricorso d’appello e, riformando la sentenza impugnata, pronunciava la nullità della cartella di pagamento emessa da Equitalia, nei confronti della donna, limitatamente agli importi in essa indicati a titolo di maggiorazioni, mentre, per il resto, dichiarava inammissibile l’opposizione, compensando le spese dei due gradi di giudizio. Avverso la decisione il Comune di Bari proponeva ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo. La donna resisteva con controricorso. Applicabilità della maggiorazione. Il Comune, con l’unico motivo di ricorso, censura la sentenza impugnata per avere - il giudice del merito - ritenuto illegittima la pretesa delle maggiorazioni prevista dall’art. 27, comma 6, della l. n. 689/81, disposizione considerata non applicabile alle sanzioni amministrative comminate per la violazione delle norme del codice della strada. Osservazioni della Corte di Cassazione. I Supremi Giudici considerano fondata la censura. Per essi la decisione del Tribunale barese si basa su una precedente pronuncia della Suprema Corte risalente al 2007, secondo la quale le violazioni del codice della strada contemplano un regime sanzionatorio che, in deroga all'art. 27 l. n. 689/1981, non contempla l'iscrizione a ruolo della maggiorazione semestrale degli interessi. Tuttavia, trattasi di un precedente superato da un orientamento interpretativo più recente della Suprema Corte che ha ritenuto applicabile, anche alle violazioni delle norme del codice della strada, la maggiorazione del 10% semestrale, previsto dall’art. 27 l. n. 689/1981, nel caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, a decorrere dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, e ciò fino a quando il ruolo non viene trasmesso all’esattore. I Giudici della III sezione richiamano anche un’ordinanza emessa dalla Corte Costituzionale, secondo la quale la maggiorazione per il ritardo nel pagamento, prevista dall'art. 27, comma 6, l. n. 689/1981, a carico dell'autore di un illecito amministrativo cui sia stata inflitta una sanzione pecuniaria, non ha funzione risarcitoria o corrispettiva ma riveste carattere di sanzione aggiuntiva, nascente al momento in cui diviene esigibile la sanzione principale. Conclusione. I Giudici della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in oggetto, accolgono il ricorso, cassano la sentenza impugnata e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, pronunciano nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., e respingono l’opposizione proposta dalla controricorrente la quale viene, altresì, condannata a rifondere al Comune di Bari le spese sostenute per la causa.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 12 ottobre – 23 novembre 2017, n. 27887 Presidente Vivaldi – Relatore Fanticini Fatto e diritto Rilevato che - F.L. proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale notificatale dall’agente della riscossione e riguardante i crediti vantati dal Comune di Bari per sanzioni amministrative relative a violazioni del Codice della Strada - si costituiva il Comune di Bari, mentre restava contumace Equitalia Sud S.p.A. - con sentenza n. 2349 del 13 giugno 2012, il Giudice di Pace di Bari accoglieva la domanda e, conseguentemente, annullava la cartella condannando l’ente impositore e l’agente della riscossione alla rifusione delle spese del giudizio - proponeva appello avverso tale decisione il Comune di Bari - il Tribunale di Bari, con la sentenza n. 5691 del 18 dicembre 2014, accoglieva l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, pronunciava la nullità della cartella di pagamento n. omissis , emessa dalla Equitalia Sud Spa nei confronti di F.L. , limitatamente agli importi in essa indicati a titolo di maggiorazioni ex art. 27 della legge n. 689/1981 , mentre dichiarava per il resto inammissibile l’opposizione le spese di entrambi i gradi di giudizio venivano compensate - il Comune di Bari impugna la predetta sentenza con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo - resiste con controricorso F.L. - il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. e ha chiesto l’accoglimento del ricorso - anche il Comune ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. Considerato che 1. Con l’unico motivo il ricorrente censura la decisione per violazione o falsa applicazione ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. dell’art. 27 legge 24 novembre 1981, n. 689 e degli artt. 203, 204 e 206 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per avere il giudice di merito ritenuto illegittima la pretesa delle maggiorazioni previste dal comma 6 del citato art. 27 Salvo quanto previsto nell’art. 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all’esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti. , disposizione considerata inapplicabile alle sanzioni amministrative comminate per la trasgressione di norme del Codice della Strada. 2. La censura è fondata. La decisione del Tribunale si basa sulla sentenza di questa Corte n. 3701 del 16/2/2007, secondo la quale alle sanzioni, come nella specie stradali, si applica l’art. 203 C.d.S., comma 3, che, in deroga alla L. n. 689 del 1981, art. 27, in caso di ritardo nel pagamento della sanzione irrogata nell’ordinanza-ingiunzione, prevede, l’iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10% . Il precedente, motivato esclusivamente da un’apodittica, affermazione di incompatibilità tra l’art. 27, comma 6, della legge n. 689 del 1981 e l’art. 203 del Codice della Strada, è stato superato da un più recente orientamento interpretativo. Infatti, la successiva giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto applicabile anche alle violazioni delle norme sulla circolazione stradale la maggiorazione del 10% per ogni semestre di ritardo a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e ciò sino a quando il ruolo non viene trasmesso all’esattore tale previsione è compatibile con un sistema afflittivo di carattere sanzionatorio in caso di ulteriore ritardo nel pagamento e col chiaro disposto dell’art. 27 della legge n. 689 del 1981 che, in caso di ritardo nel pagamento, prevede la maggiorazione di un decimo per ogni semestre Cass., Sez. 2, Sentenza n. 22100 del 22/10/2007, non massimata sul punto Cass., Sez. 6-2, Sentenza n. 1884 del 01/02/2016, Rv. 639142-01 Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21259 del 20/10/2016, Rv. 642953-01 Cass., Sez. 6-2, Sentenza n. 15158 del 22/7/2016, non massimata Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 20074 del 6/10/2016 non massimata Cass., Sez. 6-2, Sentenza n. 21340 del 24/10/2016, non massimata Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 7811 del 28/3/2013, non massimata . Inoltre, con l’ordinanza n. 308 del 14/7/1999 la Corte Costituzionale, nel dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata, ha statuito che la maggiorazione per ritardo prevista dall’art. 27, sesto comma, della legge n. 689 del 1981 a carico dell’autore dell’illecito amministrativo, cui sia stata inflitta una sanzione pecuniaria, ha funzione, non già risarcitoria o corrispettiva, bensì di sanzione aggiuntiva, nascente al momento in cui diviene esigibile la sanzione principale . In conclusione, la sentenza impugnata è cassata, ma - non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto - la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ. ripristinando la sanzione accessoria e, cioè, sostituendo alla decisione del Tribunale una statuizione di rigetto dell’opposizione di F.L. . 3. Ai sensi dell’art. 385, comma 2, cod. proc. civ. occorre provvedere sulle spese di tutti i gradi del giudizio. La controricorrente va dunque condannata alla rifusione delle spese sostenute dal Comune di Bari, le quali sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo secondo i parametri e le tariffe ratione temporis applicabili d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 d.m. Giustizia 20 luglio 2012, n. 140 d.m. Giustizia 5 ottobre 1994, n. 585 . P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, pronunziando nel merito, respinge l’opposizione di F.L. condanna F.L. a rifondere al Comune di Bari le spese della causa, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre a Euro 200,00 per esborsi e ad accessori di legge per il giudizio di cassazione, in Euro 800,00 per l’appello e in Euro 500,00 per il primo grado, oltre ad accessori di legge.