Il patto successorio espone il notaio alla sanzione disciplinare

La convenzione con cui due coniugi dispongono dei loro beni in favore dei figli per il momento in cui verranno a mancare, si configura quale patto successorio ed comporta l'avvio del procedimento disciplinare a carico del notaio ricevente.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 27624/17, depositata il 21 novembre. La vicenda. Un notaio veniva attinto dalla sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per sei mesi per aver ricevuto un patto successorio, contrario per sua natura alla norma imperativa dell’art. 458 c.c In particolare, l’atto prevedeva che, in caso di morte quasi contemporanea dei due coniugi stipulanti, gli utili dell’impresa esercitata dal marito sarebbero passati ad entrambi i figli in ugual misura del 50%, con possibilità di modifica solo con il consenso e la firma di entrambi i contraenti. Dopo aver infruttuosamente fatto ricorso alla Corte d’Appello di Firenze, il notaio impugna la sanzione in Cassazione dolendosi, con l’unico motivo di ricorso, per aver il giudice qualificato l’atto come patto successorio e non come valido contratto a favore di terzo da eseguire dopo la morte dello stipulante ex art. 1412 c.c Patto successorio. Il ricorso si rivela infondato. Il Collegio, richiamando l’art. 457 c.c., ribadisce l’esclusione della possibilità di successione per contratto. La norma, letta unitamente al successivo art. 458 c.c., pone infatti il divieto dei patti successori” per il votum captandae mortis che essi determinano e perché, vincolando il de cuius , privano quest’ultimo di quella libertà di disporre delle proprie sostanze . L’ordinamento riconosce il fondamentale principio della libertà di disporre delle proprie sostanze mediante il negozio unilaterale non recettizio del testamento che garantisce la revocabilità e la modificabilità in ogni tempo. Prosegue poi la sentenza chiarendo che si considera patto successorio sia la convenzione avente ad oggetto un’autentica istituzione di erede in forma contrattuale, sia quella che abbia ad oggetto la costituzione, trasmissione o estinzione di diritti relativi ad una successione non ancora aperta tale da far sorgere un vinuculum iuris di cui la disposizione ereditaria rappresenti l’adempimento . Nel caso di specie dunque è pacificamente configurabile il patto successorio. Per tali motivi, la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 18 luglio – 21 novembre 2017, n. 27624 Presidente Mazzacane – Relatore Lombardo Fatti di causa 1. - Su richiesta dell’Archivio Notarile Distrettuale di Firenze, la Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina della Toscana avviò procedimento disciplinare nei confronti del notaio G.G. , esercente in Firenze, e gli irrogò la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di mesi sei, ritenendolo responsabile - per quanto in questa sede ancora rileva - della violazione dell’art. 28 dell’ordinamento notarile capo A , per avere ricevuto un atto proibito dalla legge, in quanto contrario alla norma imperativa dell’art. 458 cod. civ. che vieta i patti successori , tale qualificando la convenzione stipulata in data omissis tra i coniugi R.A. e B.C. , laddove si stabiliva che, in caso di morte pressocché contemporanea dei predetti, il 50% degli utili derivanti dall’attività di impresa esercitata dal marito sarebbero passati ad entrambi i rispettivi figli nella egual misura del 50%, prevedendosi altresì che detto accordo non poteva essere modificato senza il consenso e la firma di entrambi i contraenti. 2. - Avverso la decisione della CO.RE.DI. della Toscana, l’incolpato propose reclamo alla Corte di Appello di Firenze, che, con ordinanza del 24.5.2016, lo rigettò. 3. - Per la cassazione di tale ordinanza ricorre G.G. sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso l’Archivio Notarile Distrettuale di Firenze, che ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze è rimasto intimato. Ragioni della decisione 1. - Con l’unico motivo di ricorso, si deduce ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1411, 1412 e 513 cod. civ., per avere la Corte di Appello escluso che l’atto di convenzione tra coniugi ricevuto dal notaio fosse, piuttosto che un patto successorio, un valido contratto in favore di terzo da eseguire dopo la morte dello stipulante, secondo quanto previsto dall’art. 1412 cod. civ La doglianza non è fondata. Com’è noto, l’art. 457 cod. civ., nello stabilire che l’eredità si devolve per legge o per testamento , esclude che la successione possa devolversi per contratto, esclude cioè la regolamentazione pattizia del fenomeno successorio. In questo senso, l’art. 457 cod. civ. va letto unitamente all’art. 458 cod. civ. - che ne costituisce il corollario - e che sancisce la nullità dei patti successori È nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione . I patti successioni sono vietati per il votum captandae mortis che essi determinano e perché, vincolando il de cuius, privano quest’ultimo di quella libertà di disporre delle proprie sostanze, per il tempo in cui avrà cessato di vivere libertà questa - manifestazione della più generale libertà della persona - che la legge riconosce ad ogni individuo fino al momento della sua morte Ambulatoria est voluntas testantis usque ad vitae supremum exitum . È per questo che l’ordinamento riconosce ad ognuno la libertà di disporre delle proprie sostanze mediante quel negozio unilaterale, non recettizio, che è il testamento art. 587 cod. civ. e garantisce la revocabilità e modificabilità del testamento in ogni tempo, stabilendo espressamente che Non si può in alcun modo rinunziare alla facoltà revocare o mutare le disposizioni testamentarie , aggiungendo che ogni clausola o condizione contraria non ha effetto art. 679 cod. civ. In questo quadro, si comprende perché i patti successori siano vietati dall’ordinamento, trattandosi di accordi negoziali che limitano la libertà del de cuius di disporre delle proprie sostanze per testamento fino all’ultimo istante della sua vita. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, configurano un patto successorio sia le convenzioni aventi ad oggetto una vera e propria istituzione di erede rivestita della forma contrattuale, sia quelle che abbiano ad oggetto la costituzione, trasmissione o estinzione di diritti relativi ad una successione non ancora aperta, tali da far sorgere un vinculum iuris di cui la disposizione ereditaria rappresenti l’adempimento ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 24450 del 19/11/2009 Sez. 2, n. 5870 del 09/05/2000 Sez. 2, n. 2623 del 27/04/1982 Sez. 2, n. 6230 del 24/11/1980 . Sussiste, pertanto, patto successorio - come tale nullo ai sensi dell’art. 458 cod. civ. - allorquando, dall’accordo negoziale tra due o più parti, risulti che il promittente abbia inteso provvedere in tutto o in parte alla propria successione, accettando di sottoporsi ad un vincolo giuridico che lo ha privato dello jus poenitendi cfr., Cass., Sez. 2, n. 2404 del 22/07/1971 Sez. 2, n. 1683 del 16/02/1995 . Nella specie, con la convenzione ricevuta dal notaio G. , i coniugi R. -B. hanno convenuto che In caso di morte pressoché contemporanea i proventi predetti passeranno ad entrambi i rispettivi figli in egual misura del 50% . Si tratta di una pattuizione con la quale le parti hanno chiaramente inteso regolare le rispettive successioni, con effetti vincolati tra loro. Di ciò si trova conferma nella clausola che stabilisce che Il presente accordo non potrà essere modificato in alcuna parte senza consenso e firme di entrambi clausola - questa - che priva le parti della loro facoltà di disporre diversamente per testamento, sottraendo al de cuius quella libertà di disporre della propria eredità che costituisce principio inderogabile dell’ordinamento. In sostanza, deve ritenersi che la convenzione con la quale due coniugi dispongono dei loro beni o di una parte di essi in favore dei loro rispettivi figli, per il tempo in cui avranno cessato di vivere, stabilendo che l’accordo non potrà essere modificato senza consenso scritto manifestato da entrambi, limitando la possibilità per le parti di disporre dei loro beni mediante testamento, dà luogo ad un patto successorio, come tale vietato dall’art. 458 cod. civ. e, perciò, nullo essendo per ciò stesso esclusa la configurabilità di un valido contratto a favore di terzi ai sensi dell’art. 1412 cod. civ Il divieto per il notaio di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge , ai sensi dell’art. 28 della legge 16 febbraio 1913 n. 89, comprende senz’altro gli atti affetti da nullità assoluta, quali quelli che includono patti commissori, espressamente vietati dalla legge. Essendo - nella specie - evidente ed inequivoco il contrasto dell’atto ricevuto dal notaio con l’art. 458 cod. civ., esattamente la Corte territoriale ha ritenuto sussistente l’illecito disciplinare contestato. 2. - Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo. 3. - Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, applicabile ratione temporis essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013 , sussistono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 tremilacinquecento per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.