La persona che ottiene l’autorizzazione per lo spettacolo pirotecnico risponde degli eventuali danni

Colui che abbia chiesto ed ottenuto l’autorizzazione amministrativa allo svolgimento di una determinata attività, non può poi sottrarsi alla responsabilità civile per i danni provocati adducendo di non aver personalmente posto in essere l’attività medesima.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27558/17, depositata il 21 novembre. Il caso. Il Giudice di Pace di Gangi veniva chiamato a pronunciarsi in merito alla responsabilità di un uomo che, azionando degli artifici pirotecnici, aveva provocato un incendio sul fondo degli attori che chiedevano dunque il risarcimento. Il convenuto si era difeso sostenendo che lo spettacolo pirotecnico era stato organizzato da una cooperativa di cui egli era solo legale rappresentante. Il Giudice di Pace accoglieva la domanda attorea ma il Tribunale ribaltava la sentenza sul presupposto che l’appellante, pur avendo chiesto personalmente al sindaco del Comune l’autorizzazione all’esecuzione dello spettacolo, non aveva poi compiuto tale atto in proprio. Gli attori avrebbero dunque dovuto citare in giudizio la società cooperativa e non il suo legale rappresentante. La pronuncia d’appello viene impugnata con ricorso per cassazione dai danneggiati che lamentano l’erronea interpretazione dell’atto amministrativo di autorizzazione allo spettacolo con la conseguente esclusione di responsabilità in capo alla controparte. La posizione del legale rappresentante. Sul tema, la giurisprudenza ha già avuto modo di affermare che laddove sia richiesta un’autorizzazione pubblica per lo svolgimento di una determinata attività, la persona che abbia ricevuto tale autorizzazione, anche se si avvale di altri soggetti o dipendenti, deve adempiere all’obbligo di sorvegliare sullo svolgimento dell’attività, rispondendo delle inosservanze commesse materialmente dai dipendenti. Posto che il convenuto era il destinatario dell’autorizzazione necessaria per lo svolgimento dello spettacolo pirotecnico ex art. 57 TULPS, atto personale ed intrasmissibile, egli doveva assicurare il rispetto delle norme di sicurezza da parte della cooperativa, rimanendo irrilevante il fatto che l’autorizzazione gli fosse stata concessa nella veste di legale rappresentante. In conclusione la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e cassa la sentenza con rinvio al Tribunale che dovrà attenersi al principio secondo cui la persona fisica cui sia rilasciata un’autorizzazione di polizia risponde civilmente dei danni derivanti dall’esercizio dell’attività autorizzata, ove abbia con colpa omesso di vigilare sul rispetto delle prescrizioni imposte con la suddetta autorizzazione, a nulla rilevando che questa le sia stata rilasciata personalmente o nella veste di rappresentante di un terzo .

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 10 ottobre – 21 novembre 2017, n. 27558 Presidente Spirito – Relatore Rossetti Fatti di causa 1. Nel 2009 D.M. , C.A. e Ca.Al. convennero dinanzi al Giudice di pace di Gangi L.S. , esponendo che questi, facendo brillare degli artifici pirotecnici, provocò un incendio che aveva danneggiato un fondo di probità degli attori. Il convenuto si costituì negando di aver innescato gli artifici pirotecnici che provocarono l’incendio sostenne che lo spettacolo pirotecnico era stato organizzato da una società cooperativa, la Fire Sud, della quale egli era solo il legale rappresentante. 2. Con sentenza n. 12 del 2012 il Giudice di pace di Gangi accolse la domanda. 3. Il Tribunale di Termini Imerese, adito in grado d’appello dalla parte soccombente, con sentenza 29 maggio 2015 n. 545 accolse il gravame e rigettò la domanda. Ritenne il Tribunale che - L.S. , pur essendo stato la persona che chiese al sindaco del Comune di Gangi l’autorizzazione all’esecuzione dello spettacolo pirotecnico, compì tale atto non in proprio, ma quale legale rappresentante della società cooperativa Fire Sud - nulla rilevava che l’autorizzazione amministrativa fosse stata rilasciata a lui personalmente senza indicazione della suddetta qualità, dal momento che l’atto amministrativo doveva essere correlato alla istanza che l’aveva sollecitato, e questa era stata proposta dalla società Fire Sud - di conseguenza, gli attori avrebbero dovuto proporre la propria domanda nei confronti della società cooperativa, e non nei confronti del suo legale rappresentante. 4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da D.M. , C.A. e Ca.Al. , con ricorso fondato su quattro motivi ed illustrato da memoria ha resistito con controricorso L.S. . Ragioni della decisione 1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso. 1.1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, perché pongono questioni analoghe. Con ambedue tali motivi i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., che il Tribunale avrebbe violato sia le regole legali sull’interpretazione degli atti giuridici, di cui agli articoli 1362 e ss. c.c. sia - per quanto qui rileva - l’art. 8 del r.d. 18.6.1931 n. 773 testo unico delle leggi di pubblica sicurezza . L’errore sarebbe consistito nel ritenere che il provvedimento amministrativo di autorizzazione allo sparo di fuochi d’artificio fosse stato rilasciato a L.S. quale rappresentante della società cooperativa Fire Sud, piuttosto che a lui personalmente. Il Tribunale, secondo i ricorrenti, avrebbe commesso quest’errore in due modi sia discostandosi dal tenore letterale delle parole, sia non considerando che, ai sensi dell’articolo 8 del T.U.L.P.S. ovvero il r.d. 18 giugno 1931, n. 773 le autorizzazioni di polizia sono personali non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo rapporti di rappresentanza, salvo i casi espressamente previsti dalla legge , sicché sarebbe stata illegittima una autorizzazione di polizia rilasciata ad una società. 1.2. I motivi sono fondati, nella parte in cui lamentano che il Tribunale abbia trascurato di tenere conto dell’art. 8 TULPS e male interpretato l’atto amministrativo, ritenendo di conseguenza L.S. non responsabile. Le Sezioni Penali di questa Corte, in varie occasioni, hanno ripetutamente affermato che quando per lo svolgimento di una qualsivoglia attività sia richiesta una autorizzazione di pubblica sicurezza, la persona autorizzata anche quando si avvalga di incaricati o dipendenti non è esonerata dall’obbligo di sorvegliare su quanto avviene nell’ufficio, e se a ciò non provvede egli risponde delle inosservanze alle prescrizioni commesse materialmente dai dipendenti Sez. 1, n. 1460 del 21/06/1974 - dep. 13/02/1975, imp. Manfredini, Rv. 12924601 Da ciò si è tratta la conclusione che il titolare dell’autorizzazione di pubblica sicurezza è obbligato ad osservare tutte le prescrizioni imposte dall’autorità di polizia o dalle leggi ed a farle osservare dai suoi dipendenti e, quindi, anche da colui al quale egli abbia affidato di fatto l’esercizio dell’azienda Sez. 6, n. 8336 del 03/07/1972 - dep. 14/12/1972, imp. Sapone, Rv. 12264101 . Il Tribunale, pertanto, ha errato nel ritenere che il rilascio dell’autorizzazione a L. quale rappresentante della Fire Sud lo esonerasse dal dovere di vigilanza sull’esecuzione dell’attività autorizzata. L.S. fu il destinatario dell’autorizzazione ex art. 57 TULPS, e poiché - per quanto appena detto - l’autorizzazione di P.S. è personale e intrasmissibile, era lui che doveva assicurare il rispetto delle norme di sicurezza da parte della Fire Sud, a nulla rilevando che quella autorizzazione gli fosse stata concessa in proprio, ovvero nella veste di legale rappresentante della cooperativa. 2. Il terzo e il quarto motivo di ricorso. 2.1. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso restano assorbiti dall’accoglimento dei primi due. 3. La sentenza va dunque cassata con rinvio al Tribunale di Termini Imerese, il quale nel riesaminare il gravame applicherà il seguente principio di diritto la persona fisica cui sia rilasciata un’autorizzazione di polizia risponde civilmente dei danni derivati dall’esercizio dell’attività autorizzata, ove abbia con colpa omesso di vigilare sul rispetto delle prescrizioni imposte con la suddetta autorizzazione, a nulla rilevando che questa le sia stata rilasciata personalmente o nella veste di rappresentante di un terzo . 4. Le spese. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P.Q.M. la Corte di cassazione - accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Termini Imerese, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.