Anagrafe degli abilitati alla guida: comunicazioni (solo!) informative

Le comunicazioni dell’Anagrafe Nazionale degli abilitati sulla variazione dei punti della patente non sono il presupposto per il procedimento di revisione del titolo rilasciato per la guida.

Sul punto la Corte di Cassazione con ordinanza n. 27158/17, depositata il 16 novembre. Il caso. Il ricorrente soccombeva in primo e secondo grado di giudizio nella controversia instaurata contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed avente ad oggetto l’opposizione al provvedimento di revisione della patente di guida, in quanto ai sensi dell’art. 126- bis Patente a punti , commi 2, 3 e 6, cod. strada, l’Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida non gli avrebbe comunicato la variazione del punteggio della patente di guida. Pertanto, ricorreva innanzi al Giudice di legittimità. Le comunicazioni dell’Anagrafe. La Suprema Corte ribadisce che le comunicazioni dell’Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida hanno mero valore informativo, poiché l’interessato conosce subito, attraverso il verbale di accertamento delle violazioni, se ed in quale misura gli sarà applicata la sanzione accessoria della decurtazione dei punti . Il Collegio ricorda inoltre che, il sistema della patente a punti garantisce in ogni momento la possibilità per l’interessato di conoscere il proprio saldo-punti. Di conseguenza, la comunicazione ex art. 126- bis , comma 3, non costituisce il presupposto affinché possa procedersi con la revisione della patente di guida. La Corte dunque rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 12 settembre – 16 novembre 2017, n. 27158 Presidente D’Ascola – Relatore Picaroni Fatto e diritto Ritenuto che il Tribunale di Verona, con sentenza depositata in data 11 dicembre 2015, ha rigettato l’appello proposto da C.A. avverso la sentenza del Giudice di pace di Verona n. 2029 del 2015, e nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e per l’effetto ha confermato il rigetto dell’opposizione al provvedimento di revisione della patente di guida che C.A. ricorre per la cassazione della sentenza, sulla base di un motivo che non ha svolto difese l’intimato Ministero che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., di manifesta infondatezza del ricorso che con l’unico motivo è denunciata falsa applicazione dell’art. 126-bis, commi 2, 3 e 6, cod. strada, e si contesta che il Tribunale ha ritenuto irrilevante, ai fini della legittimità del procedimento di revisione della patente di guida, la mancanza di comunicazioni, da parte dell’Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida, delle riduzioni del relativo punteggio causate da precedenti infrazioni che la doglianza è infondata che questa Corte regolatrice ha già affermato che la comunicazione delle variazioni di punteggio da parte dell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ha natura di mera informativa, e non costituisce presupposto del procedimento di revisione della patente di guida - che è atto vincolato all’azzeramento del punteggio - e ciò in quanto l’interessato conosce subito, attraverso il verbale di accertamento delle violazioni, se ed in quale misura gli sarà applicata la sanzione accessoria della decurtazione dei punti, e può conoscere in ogni momento il suo saldo-punti Cass. 16/09/2016, n. 18174 che il sistema così delineato garantisce la possibilità del recupero dei punti decurtati prima dell’azzeramento, per evitare la revisione, non essendo l’iscrizione ai corsi di recupero del punteggio condizionata dalla previa comunicazione dell’avvenuta decurtazione dei punti in tale senso, Consiglio di stato, sentenza n. 6189 del 2012, al quale si è anche adeguato il Ministero dei trasporti con la circolare n. 11490 in data 8 maggio 2013 che il ricorso è rigettato senza pronuncia sulle spese, in mancanza di attività difensiva dell’intimato che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.