Consulenza psichiatrica: è giusto liquidare a vacazioni?

Il criterio della liquidazione dell’onorario a vacazioni può trovare applicazione, in via sussidiaria e residuale, non solo nei casi in cui manca una previsione delle tariffe, ma anche quando non è possibile liquidare in base al criterio degli onorari fissi o variabili.

Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 27257/17, depositata il 16 novembre. La vicenda. Un uomo si opponeva al decreto di liquidazione dei compensi ad un ctu che, nell’ambito di un procedimento di separazione personale tra coniugi, aveva effettuato un’indagine psicologica in vista della decisione sull’affidamento dei figli. A seguito del rigetto dell’opposizione predetta, l’uomo ricorre in Cassazione. Onorari professionista quando liquidarli a vacazioni? L’uomo lamenta il fatto che la liquidazione dell’onorario in materia di consulenza psichiatrica sia avvenuta in base al criterio delle vacazioni. Si sarebbe, invece, dovuto applicare - a suo parere - l’art. 24, d.m. 30 maggio 2002 secondo cui per la perizia o la consulenza tecnica in materia psichiatrica o criminologica spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da 96,58 euro a 387,86 euro. La Corte di Cassazione condivide solo in parte tale tesi, finendo per rigettare il ricorso sostiene, infatti, che il criterio della liquidazione dell’onorario a vacazioni può trovare applicazione, in via sussidiaria e residuale, non solo nei casi in cui manca una previsione delle tariffe, ma anche quando non è possibile liquidare in base al criterio degli onorari fissi o variabili. Alla luce di quanto detto, gli Ermellini condividono l’applicazione del criterio delle vacazioni, dato che l’indagine effettuata non poteva essere ricondotta a una consulenza psichiatrica in senso stretto, traducendosi in un esame molto più ampio che aveva avuto ad oggetto le relazioni interpersonali del minore familiari ed esterne , al fine di valutare la capacità genitoriale e il miglior regime di affidamento del minore stesso.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 21 settembre – 16 novembre 2017, numero 27257 Presidente Matera – Relatore Federico In fatto e diritto B.A. propone ricorso per cassazione, con due motivi, nei confronti della dott. Ba.So. e di A.A. , avverso l’ordinanza del Presidente del Tribunale di Pesaro, depositata il 23.1.2014, con la quale è stata respinta l’opposizione ex art. 170 T.U. Spese di giustizia, proposta dall’odierno ricorrente avverso il decreto di liquidazione dei compensi al ctu dott. Ba. , in relazione all’incarico avente ad oggetto l’indagine psicologica in vista della decisione sull’affidamento dei figli nell’ambito di un procedimento di separazione personale tra i coniugi. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione del Dpr 30.5.2002 numero 115 e dell’art. 4 l.319/1980 ex art. 360 numero 3 cpc, censurando il provvedimento impugnato per non aver applicato nella liquidazione dell’onorario l’art. 24 in materia di consulenza psichiatrica, ma il criterio residuale del compenso a vacazioni di cui all’art. 4 l.319/1980. Il secondo motivo denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, con riferimento all’art. 360 numero 5 cpc, avuto riguardo al fatto che il Tribunale di Pesaro ha ritenuto applicabile al caso di specie l’onorario a vacazione, così discostandosi, senza fornire alcuna motivazione, dal contrario orientamento di legittimità, richiamato nell’opposizione ex art. 170 TU spese di giustizia dallo stesso ricorrente. I motivi, che in virtù dell’intima connessione vanno unitariamente esaminati, sono infondati. È infatti vero che questa Corte ha affermato che in tema di onorari dovuti al consulente tecnico d’ufficio, l’incarico avente ad oggetto l’indagine di carattere psicologico in vista della decisione sull’affidamento dei figli nell’ambito di un procedimento di separazione personale tra i coniugi deve farsi rientrare, per analogia, nell’ipotesi contemplata dall’art. 24 del d.m. 30 maggio 2002 per la consulenza in materia psichiatrica, essendo possibile, data la prossimità delle situazioni, ricondurre tale indagine alla voce specificamente indicata in tariffa. Cass. 878/2011 . La stessa sentenza, peraltro, in conformità al consolidato indirizzo di questa Corte, ha rilevato che il criterio di determinazione dell’onorario in base alle vacazioni, di cui all’art. 4 della legge 8 luglio 1980, numero 319, può trovare applicazione, in via sussidiaria e residuale, non solo ove manchi una previsione delle tariffe, ma anche laddove non sia logicamente giustificata e possibile un’estensione della ipotesi tipiche di liquidazione in base al criterio degli onorari fissi o variabili Cass.17685/2010 . Questa Corte ha inoltre precisato che la decisione di liquidare gli onorari a tempo e non a percentuale è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata Cass. 6019/2015 . Orbene, nel caso di specie il Presidente del Tribunale di Pesaro ha adeguatamente motivato le ragioni per le quali ha ritenuto di applicare il criterio a vacazione piuttosto che il parametro di cui all’art. 24 della tariffa compensi Ctu, evidenziando la peculiarità delle concrete modalità di espletamento della consulenza nel caso di specie e la sua complessità, onde la stessa non poteva ritenersi riconducibile ad una consulenza psichiatrica in senso stretto. Il giudice ha infatti evidenziato che l’indagine peritale non si è limitata ad un esame della persona ed alla descrizione del suo stato di salute, ma ha avuto ad oggetto l’accurata analisi delle relazioni interpersonali del minore all’interno del nucleo familiare e si è svolta mediante l’effettuazione di ben 26 incontri, comprensivi di visite domiciliari e formulazione di test. Tali particolari modalità di svolgimento dell’incarico, implicano che esso, come ben evidenziato, con motivazione logica, coerente ed adeguata nel provvedimento impugnato, non appare strettamente riconducibile alla ipotesi tipica di liquidazione di cui all’art. 24 D.M.30.5.2002, traducendosi in una indagine assai più ampia e complessa, che abbraccia l’esame delle relazioni del minore non solo in ambito familiare, ma anche con riferimento alle relazioni esterne, all’ambito scolastico, al fine della valutazione della capacità genitoriale e del miglior regime di affidamento del minore medesimo. Il ricorso va dunque respinto. Considerato che gli intimati non hanno svolto, nel presente giudizio, attività difensiva non deve provvedersi sulle spese di lite. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater Dpr 115 del 2002 sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater Dpr 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.