Avviso di udienza all’avvocato cancellato dall’albo: è leso il diritto di difesa della parte

Le Sezioni Unite si esprimono in merito all’impossibilità di comunicare l’avviso di udienza al difensore, il quale, successivamente alla proposizione del ricorso, veniva cancellato dall’albo dei cassazionisti.

Sul punto le Sezioni Unite della Cassazione con ordinanza n. 26856/17, depositata il 14 novembre. La vicenda. A seguito di un ricorso per cassazione il difensore del ricorrente veniva cancellato dall’albo dei cassazionisti. Le Sezioni Unite della Suprema Corte sono chiamate ad esprimersi in merito alla validità della comunicazione dell’avviso di udienza avvenuta al suddetto difensore che si è volontariamente cancellato dall’albo. Lesione del diritto di difesa. Le Sezioni Unite della S.C., dando seguito alla precedere giurisprudenza Corte Cass., sez. Unite Civili, n. 3702/17 , hanno osservato che la comunicazione dell’avviso di udienza al difensore cancellato dall’albo dei cassazionisti integri una lesione del diritto di difesa del ricorrente. Infatti la cancellazione dall’albo degli avvocati comporta la perdita dello ius postulandi del difensore con la conseguente invalidità nullità delle comunicazioni e notificazioni a lui effettuate dopo tale cancellazione . Deve per questo abbandonarsi il precedente orientamento Corte Cass. n. 15566/15 secondo il quale la comunicazione dell’avviso di udienza al difensore cancellato dall’albo non è invalida perché non esclude il diritto di difesa della parte in quanto persiste l’obbligo del professionista, alla stregua del rapporto di mandato instaurato con il proprio cliente, ad informalo dell’impossibilità di proseguire il patrocinio . In ragione del fatto che la cancellazione dall’albo, comportante il venir meno dello status di avvocato, non per forza coincide con la volontaria rinuncia alla procura, la quale da sola non esclude la persistenza dei poteri rappresentativi fino alla sostituzione nell’incarico. In conclusione la Cassazione ha rinviato la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria per la comunicazione anche alla parte ricorrente personalmente.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, ordinanza 26 settembre – 14 novembre 2017, n. 26856 Presidente Rodorf – Relatore Bielli Fatto e diritto Rilevato che l’avvocato S. Z. omissis , risultante dal ricorso come unico difensore del ricorrente ing. U.G. , si identifica con l’avvocato S. Z. avente il medesimo codice fiscale , il quale è stato cancellato, a domanda, dall’albo degli avvocati cassazionisti in data 18 luglio 2016, dopo la proposizione del ricorso per cassazione come emerge dalle ricerche eseguite d’ufficio dalla Cancelleria di questa Corte al predetto avvocato S. Z. risulta comunicato l’avviso dell’odierna udienza pubblica del 26 settembre 2017 mediante consegna tramite posta certificata in Roma, via dei Gracchi n. 87, al domiciliatario, avvocato Marcello Magnano San Lio il 27 giugno 2017. Considerato che la comunicazione dell’avviso di udienza all’unico difensore S. Z. dopo che questo si è volontariamente cancellato dall’albo e, quindi, non è più abilitato a riceverla, perché divenuto privo dello status di avvocato cassazionista e, quindi, del relativo ius postulandi, non garantisce al ricorrente U. il pieno esercizio dei diritti di difesa cui è preordinata detta comunicazione tale rilevata lesione dei diritti di difesa consegue all’individuazione, da parte di queste Sezioni Unite, con la sentenza n. 3702 del 2017 cui si intende qui dare continuità , degli effetti della cancellazione anche volontaria dall’albo degli avvocati, comportante la perdita dello ius postulandi del difensore anche dal lato passivo, con la conseguente invalidità nullità delle comunicazioni e notificazioni a lui effettuate dopo tale cancellazione deve pertanto abbandonarsi la precedente impostazione seguita da Cass. n. 15566 del 2015, secondo cui, invece, nel giudizio di cassazione, la comunicazione dell’avviso di udienza al difensore che, nelle more, sia stato cancellato dall’albo degli avvocati non è invalida perché non arreca alcun irrimediabile vulnus al diritto di difesa della parte, persistendo l’obbligo del professionista, alla stregua del rapporto di mandato instaurato con il proprio cliente, ad informarlo dell’impossibilità di proseguire il patrocinio infatti, la mera possibilità dell’adempimento degli indicati obblighi informativi da parte di un soggetto ormai privo dello status di avvocato nella specie, quantomeno di avvocato cassazionista e l’eventuale insorgere di obblighi risarcitori in caso di inadempimento di quelli informativi non vale a sanare , di per sé, l’invalidità qualificata come nullità dalla citata sentenza n. 3702 del 2017 della comunicazione effettuata a chi non ha più, nel senso sopra visto, lo ius postulandi in altri termini, altro è la cancellazione dall’albo che comporta l’oggettivo venir meno dello ius postulandi , altro è la rinuncia volontaria alla procura che non esclude l’interinale persistenza dei poteri rappresentativi fino alla sostituzione nell’incarico da quanto precede deriva la necessità di rinviare la causa a nuovo ruolo, onerando la cancelleria di dare comunicazione anche alla parte personalmente, al fine di consentirle di provvedere alla nomina di un nuovo difensore. P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria per la comunicazione anche alla parte ricorrente personalmente.