Limiti di velocità in autostrada: quali sono in mancanza di segnalazione?

Se l’ente proprietario non segnala i limiti di velocità previsti per ciascun tratto di strada, si applicano quelli minimi e massimi previsti dalla legge, con riferimento a ciascun tipo di strada.

Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 26393/17, depositata il 7 novembre. Multa! Il Tribunale di Lodi rigettava l’opposizione al verbale elevato ad un uomo per eccesso di velocità. L’automobilista propone, quindi, ricorso in Cassazione. Autostrada a quanto andare se i limiti non sono segnalati? Secondo il ricorrente, se l’ente proprietario della strada non segnala i tratti lungo i quali è possibile viaggiare a 150 kilometri orari e se si tratta di autostrada rettilinea e in piano a quattro corsie, la sanzione applicabile dovrebbe essere quella minima, prevista per la violazione del limite entro i 10 kilometri. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso, sostenendo che gli enti proprietari delle strade hanno facoltà discrezionale di fissare limiti di velocità minimi e massimi diversi da quelli generali fissati dal codice della strada. La struttura di un’autostrada costituisce precondizione per l’aumento del limite massimo da 130 a 150 km/h ma è l’ente proprietario della strada a decidere in tal senso, tenendo conto della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana. Se l’ente proprietario non esercita questa facoltà, si applicano il limite minimo e massimo previsti dalla legge, con riferimento a ciascun tipo di strada. Nel caso di specie, il ricorrente, in mancanza della segnalazione di un limite diverso avrebbe dovuto applicare quello massimo di 130 km/h previsto dalla legge con riferimento alle autostrade.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, sentenza 7 luglio – 7 novembre 2017, n. 26393 Presidente Manna – Relatore Picaroni Ragioni in fatto e in diritto della decisione 1. Il Tribunale di Lodi, con sentenza depositata il 28 aprile 2015, pronunciata nel giudizio riassunto a seguito di declaratoria di incompetenza per territorio del Tribunale di Milano, ha rigettato l’appello proposto da D.B.S. avverso la sentenza del Giudice di pace di Codogno n. 403 del 2012, e nei confronti del Ministro dell’interno, e, per l’effetto, ha conferma il rigetto dell’opposizione al verbale di contestazione n. omissis elevato dalla Polizia stradale di Pavia per violazione dell’art. 142, comma 2, cod. strada. 2. D.B.S. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, sulla base di tre motivi. Il Ministero dell’interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, non ha svolto difese, limitandosi a depositare atto finalizzato all’eventuale partecipazione alla discussione, che non è più contemplata dall’art. 380-bis cod. proc. civ., nel testo modificato dal d.l. n. 168 del 2016, convertito dalla l. n. 197 del 2016. 3. Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., di manifesta infondatezza, e il ricorrente ha depositato memoria. 4. Il ricorso deve essere rigettato. 4.1. I primi due motivi, con i quali è denunciata violazione degli artt. 5, 25 cod. proc. civ., 7 del r.d. n. 1612 del 1933 e si contesta la decisione sulla competenza, sono inammissibili poiché la relativa questione non è più controvertibile. È pacifico in atti che il ricorrente non ha impugnato con regolamento necessario di competenza la pronuncia del Tribunale di Milano, che si è dichiarato incompetente per territorio, e che il Tribunale di Lodi, pur sollecitato dal D.B. , non ha sollevato regolamento di competenza, sicché la pronuncia declinatoria di competenza ha acquistato efficacia di giudicato ex plurimis, Cass. 27/02/2012, n. 2973 . 5. Con il terzo motivo è denunciata violazione e/o falsa applicazione dell’art. 142, commi 1, 7 e 8, cod. strada, e si contesta, nell’ordine a che l’ente proprietario dell’autostrada in oggetto non abbia individuato neppure un tratto lungo il quale sia consentito viaggiare alla velocità massima prevista dalla legge, vale a dire a 150 chilometri orari in ciò risiederebbe la violazione del comma 1 b che, nel caso di mancata segnalazione da parte dell’ente proprietario dei tratti lungo i quali sia possibile viaggiare a 150 chilometri orari, in presenza di autostrada rettilinea e in piano, con tre corsie di percorrenza e una di emergenza, in entrambi i sensi di marcia, la sanzione applicabile - secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 142 citato - dovrebbe essere quella minima, prevista per la violazione del limite entro i 10 chilometri. 5.1. Il motivo, e prima ancora l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 142, primo comma, cod. strada prospettata con la memoria, risultano manifestamente infondati. 5.2. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte regolatrice, gli enti proprietari delle strade hanno facoltà discrezionale di fissare, provvedendo alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e massimi diversi da quelli fissati con carattere generale dall’art. 142 cod. strada, in riferimento a determinate strade o tratti di strada ed in considerazione dello stato dei luoghi, purché entro i limiti massimi di velocità dettati dal medesimo art. 142, primo comma, e l’esercizio di tale facoltà discrezionale non è sindacabile in sede giurisdizionale Cass. 12/06/2007, n. 13698 Cass. Sez. U. 13/03/2012 n. 3936 . Dal testo dell’art. 142, comma 1, cod. strada emerge con chiarezza che la struttura della sede autostradale è la precondizione per l’aumento del limite massimo da 130 a 150 chilometri orari, ma che questo è rimesso alla prudente valutazione dell’ente proprietario, essendo in gioco la sicurezza della circolazione e la tutela della vita umana. 5.3. Il mancato esercizio della facoltà, mentre non può per definizione configurare omissione a carico dell’ente proprietario, comporta una sola conseguenza rilevante sul piano sanzionatorio, e cioè l’applicazione dei limiti minimo e massimo previsti dalla legge, con riferimento a ciascun tipo di strada ex plurimis, Cass. 22/02/2010, n. 4242 . 5.4. Nel caso in esame, in cui il ricorrente viaggiava a velocità di 158 chilometri orari su tratto autostradale, l’assenza di segnalazione di diverso limite di velocità comportava l’applicazione del limite massimo di 130 chilometri orari, previsto dalla legge con riferimento alle autostrade. 6. Il ricorso è rigettato senza pronuncia sulle spese, poiché l’intimato Ministero non ha svolto attività difensiva. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.