Cacciatore a spasso col fucile, niente annotazione sul tesserino: multa legittima

L’uomo si è difeso sostenendo di avere ancora l’arma nel fodero e di essere in giro per valutare le condizioni atmosferiche. Per i Giudici, però, quel comportamento è già catalogabile come attività venatoria da registrare nell’apposito tesserino regionale.

Giro di perlustrazione nell’area destinata all’attività venatoria. Sull’apposito tesserino, però, non risulta ancora annotata la giornata di caccia. Legittima la sanzione pecuniaria Cassazione, ordinanza n. 26348/2017, Sezione Seconda Civile, depositata il 7 novembre 2017 . Condotta. Chiara la contestazione mossa a un uomo, beccato fucile in mano in un’area di caccia nella zona di Roma egli non ha provveduto alla prescritta annotazione sul tesserino regionale . Legittima, sanciscono i Giudici in Appello, la sanzione pecuniaria – per una cifra pari a 353 euro e 16 centesimi –, poiché il soggetto si aggirava all’interno di un’area di caccia, con il fucile in mano , e quel comportamento è catalogabile come esercizio venatorio . Questa visione è condivisa dai Giudici della Cassazione. Irrilevanti le obiezioni proposte dal legale del cacciatore. Inequivocabile e decisivo il principio normativo secondo cui è considerato esercizio venatorio il vagare o soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o in attesa della medesima per abbatterla . In sostanza, anche la condotta che l’uomo sostiene di aver tenuto, cioè sostare in prossimità dell’auto con il fucile scarico e riposto nel fodero , va catalogata come attività venatoria , con la conseguente necessità di provvedere alla annotazione della giornata di caccia sul tesserino . Poco plausibile, osservano infine i Giudici, l’ipotesi che l’uomo stesse semplicemente vagando nell’area di caccia solo per accertarsi delle condizioni atmosferiche .

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 14 giugno – 7 novembre 2017, n. 26348 Presidente Petitti – Relatore Cortesi Fatti di causa - V.M. propose opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 334/2005, con la quale la Provincia di Roma gli aveva irrogato la sanzione di Euro 353,16 in conseguenza dell’accertata violazione dell’art. 31, comma 1, lett. i della l. n. 157/1992, per aver egli esercitato l’attività venatoria senza aver proceduto alla preventiva annotazione della giornata di caccia sull’apposito tesserino - per quanto qui ancora di interesse, l’opponente assunse di non aver provveduto a tale annotazione in quanto all’arrivo degli accertatori egli non stava procedendo ad alcuna attività venatoria, essendo nei pressi della propria autovettura con il fucile scarico e riposto dentro al fodero - costituitosi l’ente opposto, il Tribunale di Roma accolse l’opposizione - la Provincia di Roma appellò la sentenza ed il V. si costituì chiedendone la conferma - la Corte d’Appello di Roma accolse il gravame, ritenendo innanzitutto non provato, in fatto, l’assunto in base al quale nel frangente il V. fosse intento a verificare le condizioni atmosferiche per decidere se intraprendere o meno l’attività di caccia per l’intera giornata rilevò poi, in diritto, che la circostanza pacifica in base alla quale egli, nel frangente, si aggirava all’interno di un’area di caccia con il fucile in mano, costituiva esercizio venatorio nel senso descritto dall’art. 12, comma III, della l. n. 157/1992, a mente del quale è considerato esercizio venatorio il vagare o soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla - la sentenza è stata impugnata dal V. con ricorso per cassazione affidato a due motivi l’ente intimato, cui è succeduta ex lege la Città Metropolitana di Roma Capitale, ha depositato controricorso il ricorrente ha depositato memoria integrativa. Ragioni della decisione Considerato che - con i due motivi di ricorso, che vanno esaminati congiuntamente per la loro connessione, il ricorrente denunzia violazione di legge ed omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione alla ritenuta configurazione dell’illecito contestato per il sol fatto d’aver egli sostato in prossimità dell’auto con il fucile scarico e riposto nel fodero - assume infatti per un verso che tale circostanza non sarebbe stata adeguatamente considerata dal giudice d’appello e che, per altro verso, sarebbe stata erroneamente ritenuta idonea ad integrare l’illecito, difettando invece dei requisiti minimi perché possa parlarsi di attività venatoria - il ricorso è infondato - quanto, infatti, al lamentato vizio ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., la sentenza impugnata non ha affatto omesso di esaminare la condotta che il ricorrente si attribuisce, condotta che invece ha espressamente preso in esame, argomentando la ragione per la quale l’ha ritenuta tale da far configurare l’esercizio di attività venatoria nel senso considerato dalla disposizione violata - a tale ultimo riguardo, e sotto il profilo della dedotta violazione di legge, l’interpretazione della corte d’appello appare poi conforme al dato normativo, laddove esso qualifica come esercizio venatorio il vagare o soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo , e quindi il transitare all’interno di un’area destinata all’attività venatoria portando con sé il fucile da caccia - la stessa interpretazione, inoltre, appare ancor più persuasiva nella parte in cui si riferisce al fatto concretamente accertato, in specie ove ha escluso - sulla base della ritenuta inattendibilità delle deposizioni testimoniali, fra loro contraddittorie - la veridicità della tesi difensiva del ricorrente secondo cui egli stava vagando per accertarsi delle condizioni atmosferiche ritenuto pertanto il ricorso meritevole di rigetto, con conseguente statuizione sulle spese, liquidate in dispositivo ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. rigetta il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 1.200,00 di cui Euro 1.000,00 per compenso, oltre alle spese generali in misura del 15% sul compenso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.