Prima di procedere alla notifica l’avvocato deve verificare l’indirizzo della controparte risultante dall’albo

In tema di notificazioni, la verifica del domicilio effettivo del procuratore costituito o del domiciliatario, tramite le risultanze dell’albo professionale, non può considerarsi pregiudizievole rispetto alla possibilità di fruire dell’intero termine concesso dalla legge per presentare un’impugnazione.

Così la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25806/17 depositata il 31 ottobre. Il fatto. La Corte d’appello di Torino dichiarava inammissibile il gravame proposto per decorso del termine di sei mesi dal deposito della sentenza. L’atto di impugnazione era infatti stato notificato alla controparte presso il domicilio eletto presso lo studio del difensore che però si era trasferito ad altro indirizzo. Il notificante si accertava del nuovo recapito e procedeva alla notifica senza richiedere la fissazione di un nuovo termine per il rinnovo, sforando così il termine massimo dei sei mesi. Avverso la decisione della Corte, veniva dunque proposto ricorso per cassazione. Domicilio effettivo. La giurisprudenza della Corte in tema di impugnazioni è ferma nel ritenere che la notifica presso il procuratore costituito o domiciliatario debba essere effettuata nel domicilio eletto o altrimenti nel domicilio effettivo come risultante dal riscontro - da parte del notificante - delle risultanze dell’albo professionale, escludendo dunque che l’onere di verifica in via informatica o telematica possa costituire un pregiudizio temporale significativo o un impedimento nella fruizione dell’intero termine di impugnazione. Ciò posto, se la notifica ha esito negativo, il procedimento notificatorio, che per il notificante si trova ancora nella fase perfezionativa, può essere riattivato e concluso anche dopo il decorso dei relativi termini mediante istanza al giudice ad quem , con attestazione dell’omessa notifica, di fissazione di un nuovo termine perentorio. Tali condizioni non si sono però verificate nel caso di specie, circostanza che porta in conclusione al rigetto del ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 30 marzo – 31 ottobre 2017, n. 25806 Presidente Vivaldi – Relatore Moscarini Fatti di causa L’avv. Ca.Gi. ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Torino, depositata in data 29/02/2012, con atto notificato alla controparte in data 15/10/2012 presso il domicilio eletto, cioè presso lo studio dell’avv. B.S. in omissis la notifica ha sortito esito negativo in quanto l’avvocato domiciliatario, nel frattempo, aveva cambiato studio senza comunicare l’indirizzo del nuovo studio né alla cancelleria né alla controparte. Ricevuto in restituzione dall’ufficiale giudiziario l’atto notificato, l’avv. Ca. , anziché formulare un’istanza al giudice ad quem corredata dell’attestazione dell’omessa notifica, di fissazione di un nuovo termine per il rinnovo della medesima, si accertava del nuovo indirizzo dell’avv. B. e rinotificava lo stesso atto presso il nuovo indirizzo, senza avvedersi che la seconda notifica si perfezionava in data 29/10/2012, oltre il termine utile per l’impugnazione che scadeva in data 15/10/2012. La Corte d’Appello di Torino ha dichiarato, pertanto, l’appello inammissibile perché proposto oltre il termine di mesi sei dal deposito della sentenza, anche alla luce della dichiarazione resa dall’avv. B. , secondo la quale, diversi mesi prima del 15/10/2012, aveva comunicato al Consiglio dell’Ordine lo spostamento dello studio. La Corte d’Appello ha ritenuto di uniformarsi alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la notifica presso il procuratore costituito o domiciliatario va effettuata nel domicilio da lui eletto nel giudizio o altrimenti nel suo domicilio effettivo, previo riscontro da parte del notificante delle risultanze dell’albo professionale, dovendosi escludere che tale onere di verifica - attuabile anche per via informatica o telematica - arrechi un significativo pregiudizio temporale o impedisca di fruire per l’intero dei termini di impugnazione Cass., U. 18/02/2009 n. 3818 . Avverso la sentenza l’avv. Ca. propone ricorso per cassazione affidato ad unico motivo. Nessuno si è costituito per resistere al ricorso. Ragioni della decisione Con l’unico motivo denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, censurando il capo di sentenza che ha ritenuto correttamente perfezionata la comunicazione del cambio di indirizzo da parte dell’avv. B. , al Consiglio dell’Ordine desumendone, in sostanza, che l’indirizzo del nuovo studio doveva essere conosciuto dal notificante. Pur prospettando la violazione dell’art. 170 c.c. secondo il quale nel corso del processo, le notificazioni e/o comunicazioni debbono effettuarsi nel domicilio eletto, il ricorrente in realtà censura la motivazione dell’impugnata sentenza, individuando una contraddittorietà tra l’assunto secondo il quale la B. aveva certamente comunicato tempestivamente il cambiamento dello studio e quello secondo il quale l’onere di verifica dell’indirizzo esatto, incombente sul difensore notificante, avrebbe potuto realizzarsi anche in via informatica, previo riscontro sull’albo professionale, secondo la citata sentenza di questa Corte a Sezioni Unite n. 3818/2009, che pone tale onere di accertamento, per l’appunto, sul notificante. Questa motivazione sarebbe contraddittoria perché la B. non avrebbe precisato la data della comunicazione del cambio di indirizzo al Consiglio dell’Ordine e comunque perché, dalla data della comunicazione del cambio di indirizzo all’Ordine e l’aggiornamento dell’Albo professionale, potrebbe essere decorso un tempo tale da non rendere possibile l’espletamento dell’onere di verifica da parte del notificante. Ad avviso della ricorrente sarebbe un controsenso affermare che la verifica del notificante possa avvenire anche in via telematica o informatica in quanto l’unica regola certa sarebbe quella costituita dall’art. 170 c.p.c Il motivo è infondato in quanto la sentenza dà atto che l’affermazione dell’avv. B. , secondo la quale la stessa aveva comunicato, diversi mesi prima del 15/10/2012, lo spostamento del proprio studio al Consiglio dell’Ordine, non è stata contestata da controparte, sicché su tale dichiarazione si è formato il giudicato interno. Correttamente, pertanto, l’impugnata sentenza ha ritenuto che, essendo incontestato il lasso temporale in cui la comunicazione all’Ordine era stata perfezionata, non poteva essere messo in discussione l’onere incombente sull’avv. Ca. di verificare il corretto indirizzo del difensore prima di procedere alla notifica. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso di ritenere che, in tema di impugnazione, la notifica presso il procuratore costituito o domiciliatario sia effettuata nel domicilio eletto o, altrimenti, nel domicilio effettivo, previo riscontro da parte del notificante delle risultanze dell’albo professionale, dovendosi escludere che tale onere di verifica - attuabile anche in via informatica o telematica - arrechi un significativo pregiudizio temporale o impedisca di fruire per l’intero dei termini di impugnazione. Ove la notifica abbia avuto esito negativo, il procedimento notificatorio, ancora nella fase perfezionativa per il notificante, può essere riattivato e concluso, anche dopo il decorso dei relativi termini, mediante istanza al giudice ad quem, corredata dall’attestazione dell’omessa notifica, di fissazione di un termine perentorio per il completamento della stessa o per la rinnovazione dell’impugnazione ai sensi dell’art. 164 c.p.c. Cass., U. 18/02/2009 n. 3818 Cass., III, 03/03/2010 n. 5079 Cass. I, 28/04/2010 n. 10212 Cass. III, 17/12/2015 n. 25339 e infine Cass., U., 15/07/2016 n. 14594 . Non essendosi verificate le condizioni richiamate dalla giurisprudenza, il ricorso merita di essere rigettato. Non si deve provvedere sulle spese, mentre si dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Dà atto, ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del co. 1-bis dello stesso art. 13.