L’illeggibilità della notifica equivale ad inesistenza?

Gli Ermellini vengono interrogati sulla legittimità di un’opposizione alla cartella esattoriale, accolta dai Giudici di merito, i quali avevano dichiarato la notifica della cartella inesistente perché illeggibile.

Sul tema la Cassazione con sentenza n. 25431/17, depositata il 26 ottobre. Il caso. Il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione alla cartella esattoriale emessa per il mancato pagamento di sanzioni amministrative a seguito di violazioni del codice della strada. Il Giudice accertava che la notifica consegnata alla destinataria fosse illeggibile, rilevando che dall’atto non si potesse capire la data di esecuzione della notifica stessa. Equitalia ha proposto ricorso per cassazione deducendo che il Giudice di Pace, accogliendo l’opposizione, ha erroneamente fatto discendere dall’illeggibilità della notifica la sua inesistenza. Inesistenza della notifica. La Cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso dell’agente di riscossione. La S.C. ha evidenziato che il Giudice di Pace, dopo aver accertato che la notifica illeggibile non permetteva alla destinataria di ricostruire la data di consegna dell’atto, avrebbe dovuto dichiarare la rimessione in termini ovvero la possibilità di proporre l’opposizione agli atti esecutivi a prescindere dal rispetto dei venti giorni della data della notifica laddove tale dies a quo non fosse identificabile con certezza . A ragione di ciò i Giudici di merito non potevano dichiarare l’inesistenza della notifica per il solo fatto che fosse illeggibile, in quanto, secondo la Corte, la pronuncia di inesistenza di una notifica consegue solo quando la notifica non sia stata portata a compimento non consentendo neppure di stabilire alcun contatto con il destinatario e non permettendo in ogni caso al destinatario neppure di venirne a conoscenza . In conclusione la Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa al Giudice di Pace per un nuovo esame dei motivi di opposizione.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 21 settembre – 26 ottobre 2017, n. 25431 Presidente Vivaldi – Relatore Rubino Ragioni in fatto e in diritto della decisione Equitalia Sud s.p.a. propone ricorso per cassazione articolato in tre motivi nei confronti di G.S. nonché del Comune di Francavilla Fontana, per la cassazione della sentenza n. 644/2014 depositata il 10.12.2014 dal Giudice di Pace di Francavilla Fontana. Rappresenta che la G. proponeva opposizione agli atti esecutivi in data 6.2.2014, avverso una cartella esattoriale emessa nei suoi confronti per omesso pagamento di sanzioni amministrative relative a violazioni del codice della strada, assumendo l’illegittimità o l’inesistenza della cartella di pagamento per illeggibilità della relata di notifica. Il giudice di pace, con sentenza depositata in data 10.12.2014, accoglieva l’opposizione, motivando sulla base di due affermazioni che poneva in rapporto di consecutività tra loro da un lato, accertava come in effetti la relata di notifica consegnata alla destinataria fosse illeggibile, in particolare come da essa non si potesse evincere il giorno in cui la notifica stessa fosse stata eseguita né il nome del destinatario e del messo notificatore . Ne faceva discendere che, a fronte di una cartella di pagamento notificata in data illeggibile, una eventuale opposizione fosse proponibile in qualunque momento, anche oltre i venti giorni previsti dalla legge a ciò aggiungeva poi che l’illeggibilità della cartella comportava la giuridica inesistenza dell’atto. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede. La ricorrente, premesso quanto all’ammissibilità del ricorso avverso sentenza di primo grado che la stessa discende dalla qualificazione espressa data dal giudice a quo in termini di opposizione agli atti esecutivi, deduce in primo luogo l’inammissibilità dell’opposizione per non averne il giudice di pace rilevato la tardività, avendo la ricorrente dimostrato con la documentazione in suo possesso, ovvero con gli originali del procedimento notificatorio, sia la data di effettiva notifica della cartella che la data - oltre i venti giorni dalla notifica stessa - di proposizione dell’opposizione. Il motivo non coglie nel segno la sentenza non nega che sia stata effettuata la notifica, e neppure che l’opposizione sia stata proposta oltre il termine, al contrario afferma che la notifica dell’atto impugnato, pur effettuata, fosse dotata di relata illeggibile e quindi inidonea a far decorrere il termine per proporre opposizione il punto decisivo della motivazione non è idoneamente attaccato con il primo motivo. Con il secondo motivo , Equitalia denuncia la violazione dell’art. 2718 c.c. nonché di alcune norme del d.P.R. n. 602 del 1973, laddove la sentenza impugnata avrebbe indicato come privi di valore probatorio l’estratto di ruolo e gli originali della notifica in possesso e prodotti dalla parte notificante. In realtà, anche questo motivo non coglie nel segno, non rivolgendosi al cuore della decisione la sentenza impugnata non mette in discussione in sé il valore probatorio dell’estratto di ruolo, o degli originali della notifica il giudice di pace ha affermato che ciò che rileva, ai fini della verifica della effettiva possibilità per l’opponente di proporre l’opposizione agli atti esecutivi nei termini di legge, è che gli sia stato notificato un atto leggibile, non avendo in caso contrario la possibilità di rendersi conto né dei contenuti dell’atto né della stessa decorrenza del termine per impugnare, e che a questo fine, della mera leggibilità, ciò che rileva non è l’originale in possesso del notificante, ma la copia in possesso della parte, sulla base del quale la parte avrebbe potuto prendere conoscenza della pretesa fatta valere nei suoi confronti. Con il terzo motivo , la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 2700 c.c. laddove ha affermato la illeggibilità della notifica e ne ha fatto discendere la inesistenza della notifica stessa. Il motivo di ricorso è fondato, laddove rivolge la sua critica nei confronti della pronuncia impugnata nel momento in cui fa discendere dalla illeggibilità della relata di notifica addirittura l’inesistenza della notifica stessa. Una volta esaminata la leggibilità della relata, e ritenuto, a torto o a ragione, che la stessa fosse non agevolmente decifrabile per la destinataria che ne era in possesso, al punto tale da non poter ricostruire in che data l’atto le fosse stato consegnato, il giudice di pace ne avrebbe potuto far discendere, legittimamente, l’unica conseguenza della rimessione in termini, ovvero della proponibilità della opposizione agli atti esecutivi a prescindere dal rispetto dei venti giorni dalla data della notifica laddove tale dies a quo non fosse identificabile con certezza. Il giudice di pace è andato ben oltre, ritenendo l’opposizione non solo ammissibile in quanto proponibile a prescindere dalla decorrenza del termine, ma fondata, senza che alcuna plausibile argomentazione sia spesa in sentenza, dichiarando l’inesistenza della notifica solo perché illeggibile, laddove in ogni caso, l’attività di notifica non avrebbe comunque potuto essere dichiarata inesistente, atteso che la stessa aveva raggiunto il suo scopo con la consegna della relata al suo effettivo destinatario, laddove la pronuncia di inesistenza consegue al compimento di una attività che in nessun modo sia stata portata a compimento non consentendo neppure di stabilire alcun contatto con il destinatario e non permettendo in ogni caso al destinatario neppure di venirne a conoscenza. In più, la sentenza impugnata fa discendere, in difetto di ogni giustificazione, dalla asserita inesistenza della notifica, l’inesistenza dello stesso titolo esecutivo oggetto di notifica, ovvero della cartella esattoriale. In accoglimento del terzo motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata al giudice di pace di Francavilla Fontana, in persona di diverso magistrato, perché rinnovi l’esame dei motivi di opposizione, e decida anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. Accoglie il terzo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Giudice di pace di Francavilla Fontana, in persona di diverso magistrato, che deciderà anche sulle spese.