Neanche una foto delle nozze: matrimonio fittizio e niente permesso di soggiorno per lo straniero

Respinta definitivamente la richiesta presentata da un cittadino egiziano. Il dato formale dell’unione coniugale con un’italiana è ritenuto secondario. Decisivi invece gli elementi da cui emerge in maniera chiara come il matrimonio sia rimasto solo sulla carta.

Rari momenti di convivenza sotto lo stesso tetto. Lavoro lontano dalla casa coniugale. Per finire, dentro l’appartamento neanche una foto delle nozze. Tutti elementi che spingono a ritenere puramente formale il matrimonio contratto dallo straniero, un egiziano, con una donna italiana. Legittimo, di conseguenza, il ‘no’ alla sua richiesta di ottenere il ‘permesso di soggiorno’ Cassazione, sentenza n. 25333/2017, Sezione Prima Civile, depositata oggi . Matrimonio. Passaggio decisivo in Appello, dove vengono accolte le osservazioni proposte dal Ministero dell’Interno. Per i giudici ci sono tutti i presupposti per parlare di matrimonio solo formale e di convenienza tra l’egiziano e la sua coniuge italiana, matrimonio finalizzato perciò a eludere le norme sull’immigrazione . Ciò comporta la conferma del diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari . Insufficiente, in sostanza, il richiamo al solo dato dell’ufficialità delle nozze tra lo straniero e la donna italiana. Convivenza. Inutili si rivelano ora le ulteriori obiezioni proposte in Cassazione dal legale dell’egiziano. Per i giudici del ‘Palazzaccio’, difatti, merita di essere pienamente condivisa la valutazione compiuta in Appello sulla concretezza del vincolo matrimoniale a cui si lega la richiesta del permesso di soggiorno . Troppi gli elementi che minano l’ipotesi di nozze effettive e non di facciata. Più precisamente, si fa riferimento a una generica convivenza prematrimoniale, tre volte al mese per due giorni consecutivi una vita familiare con sporadici incontri non caratterizzati da altri comportamenti significativi della comunione spirituale e materiale tra coniugi un posto di lavoro lontano dal luogo di residenza della moglie , e, per chiudere il cerchio, viene anche rilevato che dalle note della Questura è emerso che lo straniero non è mai stato rinvenuto presso l’abitazione della moglie, né lì sono stati trovati oggetti o abiti indicativi della sua presenza, e nemmeno fotografie del matrimonio . Anche per i magistrati della Cassazione ci si trova di fronte a un chiaro caso di matrimonio formale finalizzato ad eludere le leggi sull’immigrazione . Di conseguenza, una volta accertata la fittizietà delle nozze, è logica la risposta negativa dello Stato all’ipotesi del permesso di soggiorno per lo straniero.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 14 luglio – 25 ottobre 2017, n. 25333 Presidente Di Palma – Relatore Falabella Fatti di causa 1. - Con ricorso depositato il 4 ottobre 2012 Mo. Ah. Ka. Abou El., cittadino egiziano, coniugato con la cittadina italiana Bu. Ma., impugnava innanzi al Tribunale di Napoli il provvedimento con il quale era stata rigettata la propria richiesta avente ad oggetto il permesso di soggiorno. Il Tribunale accoglieva il ricorso, disponendo la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del detto permesso. 2. - Il Ministero dell'interno proponeva appello avverso detta pronuncia e la Corte di appello di Napoli, con sentenza pubblicata il 5 dicembre 2015, ne operava la riforma, rigettando l'opposizione al diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari proposta dal ricorrente in prime cure. In particolare, la Corte di Napoli osservava come il complesso delle risultanze istruttorie militassero per la presunzione di un matrimonio solo formale e di convenienza per eludere le norme sull'immigrazione . Il giudice distrettuale ha così osservato che la moglie dell'appellato aveva riferito di una generica convivenza prematrimoniale che si sarebbe attuata tre volte al mese per due giorni consecutivi che una vita familiare non poteva ravvisarsi in sporadici incontri non caratterizzati da altri comportamenti significativi della comunione spirituale e materiale tra coniugi che la produzione in giudizio dei biglietti di viaggio e delle buste paga non dimostrava affatto la pretesa convivenza e, anzi, il mantenimento di un posto di lavoro lontano dal luogo di residenza della moglie ben poteva essere valutato come elemento rappresentativo della simulata convivenza che dalle note della Questura emergeva che l'odierno ricorrente non era stato mai rinvenuto presso l'abitazione della moglie, né ivi erano stati trovati oggetti o abiti indicativi della sua presenza, e nemmeno fotografie dei matrimonio che costituivano indici della finalità elusiva delle leggi sull'immigrazione anche le circostanze per cui il ricorrente, oltre ad aver declinato, in occasione di più controlli della polizia, generalità false, era stato condannato in sede penale con due sentenze irrevocabili, rispettivamente nel 2007 e nel 2009, per aver fatto ritorno in Italia a seguito dell'emissione, nei suoi confronti, di un provvedimento di espulsione, e per i reati di rapina aggravata e di lesioni aggravate. 3. - Contro tale pronuncia il ricorrente ha proposto un ricorso per cassazione articolato in due motivi. Il Ministero dell'interno, intimato, non ha svolto attività processuale nella presente sede. Ragioni della decisione 1. - Deve disattendersi, anzitutto, la deduzione, svolta in memoria da parte del ricorrente, circa la nullità della sentenza impugnata per la mancata documentazione degli avvisi di ricevimento della citazione di appello. Deve ritenersi, infatti, che sul punto sia caduto il giudicato implicito, dal momento che la mancanza di una impugnazione diretta a far valere la richiamata nullità costituisce sintomo di un comportamento incompatibile con la volontà di far valere in sede di impugnazione la questione pregiudiziale si veda, seppur con riferimento ad altra ipotesi Cass. Sez. U. 26 gennaio 2011, n. 1764 . In particolare, il principio secondo cui le questioni attinenti alla regolare costituzione del rapporto processuale sono rilevabili d'ufficio anche nel giudizio di legittimità va coordinato con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, che comportano un'applicazione in senso restrittivo e residuale di tale rilievo officioso, sicché le suddette questioni restano coperte dal giudicato implicito allorché siano state ignorate dalle parti nei precedenti gradi di giudizio per essersi il contraddittorio incentrato sul merito della lite e su di esse non si sia pronunciato il giudice adito Cass. 17 maggio 2016, n. 10088 . 2. - Il primo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 14 e 17 D.Lgs. n. 30/2007, oltre che degli artt. 2, 3, 29, 31 e 117 Cost., 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, 8 e 12 della C.e.d.u., 7 e 9 della carta di Nizza. Osserva il ricorrente che il giudice distrettuale aveva giustamente osservato come secondo la giurisprudenza più recente di questa Corte il requisito della convivenza effettiva relativa al diritto di soggiorno del familiare cittadino italiano non era necessario in caso di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare. Nonostante la normativa di riferimento fosse stata bene individuata dalla Corte di appello, nel caso di specie veniva in discorso un rinnovo del permesso di soggiorno già posseduto. Osserva, inoltre, l'istante che la Corte di merito aveva escluso la convivenza, ritenendo del tutto inconcludenti le dichiarazioni della di lui moglie, laddove la dimostrazione della convivenza dello straniero con il coniuge di nazionalità italiana poteva essere data anche attraverso una prova orale. 2.1. - Il secondo mezzo lamenta, invece, l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti. Secondo il ricorrente la Corte di merito aveva mancato infatti di apprezzare il possesso, da parte sua, del permesso di soggiorno per motivi familiari, oltre che il decreto del Questore, riferito ad istanza volta a conseguire il rinnovo del permesso in questione menziona, al riguardo, anche una nota della difesa erariale che sarebbe stata inoltrata al Tribunale di Napoli nel corso del giudizio di primo grado. 2.2. - I due motivi possono esaminarsi congiuntamente e risultano essere infondati. Come affermato da questa Corte, in caso di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare del coniuge del cittadino italiano o dell'Unione Europea, nel regime introdotto con il d.lgs. n. 30/2007, non è più necessario il requisito della convivenza effettiva, trattandosi di criterio rimasto estraneo sia all'art. 7, comma 1, lett. d , relativo al diritto di soggiorno del familiare del cittadino italiano, sia alle previsioni di cui agli artt. 12 e 13 D.Lgs. n. 30 del 2007, che regolano, il primo, il mantenimento del diritto di soggiorno in caso di divorzio o annullamento del matrimonio e pongono, il secondo, il limite del pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica Cass. 23 maggio 2013, n. 12745 in tema, cfr. pure Cass. 6 marzo 2014, n. 5303 . L'affermazione formulata in punto di diritto dalla Corte di merito risulta essere, dunque, corretta, come del resto riconosciuto dalla stessa parte ricorrente. E' escluso, pertanto che ricorrano i vizi, denunciati nel primo motivo, della violazione o falsa applicazione di norme giuridiche, i quali presuppongono un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata dalla norma di legge. D'altro canto, nel ricorso per cassazione il vizio della violazione e falsa applicazione della legge di cui all'art. 360, n. 3 c.p.c, giusta il disposto di cui all'art. 366, n. 4 c.p.c, deve essere, a pena d'inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione Cass. 12 gennaio 2016, n. 287 Cass. 1 dicembre 2014, n. 25419 Cass. 26 giugno 2013, n. 16038 Cass. 28 febbraio 2012, n. 3010 nella fattispecie, proprio in quanto la ricorrente non ha motivo di sconfessare il principio di diritto enunciato dalla Corte di merito, è assente una censura orientata nel senso che si è appena indicato. La doglianza esposta nel secondo motivo finisce, poi, per sollecitare un riesame delle risultanze documentali relative all'istanza concernente il permesso di soggiorno che è in questa sede preclusa. Va osservato, in proposito, che la Corte di appello ha ritenuto che l'istanza formulata alla Questura riguardasse un permesso di soggiorno, e non un rinnovo dello stesso. Ciò che il ricorrente lamenta non è, quindi - a ben vedere - il mancato esame di un fatto giacché la Corte di merito ha univocamente affermato che nel caso sottoposto al suo esame si dibatteva della prima richiesta di permesso di soggiorno - pag. 3 della sentenza - e il dato è confermato, se mai ve ne fosse necessità, dal richiamo, contenuto nel provvedimento, alla giurisprudenza che nega rilievo della convivenza nel caso di rinnovo del permesso stesso ciò di cui l'istante si duole é, semmai, il mancato apprezzamento di talune risultanze documentali. Il che esula, però, dalla previsione dell'art. 360, n. 5 c.p.c, nel testo vigente infatti, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053 Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054 . 2.3. - Occorre notare, per completezza, come la pronuncia impugnata conferisca rilievo a un dato, quello dell'emergenza di un matrimonio solo formale e di convenienza per eludere le norme sull'immigrazione che non risulta affatto censurato e che, di per sé, anche ove fossero ammissibili e fondati i due motivi di impugnazione svolti dal ricorrente, varrebbe a sorreggere la sentenza impugnata. Si ricorda, infatti, che in caso di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari in favore di un cittadino extracomunitario, coniuge di un cittadino italiano, se non si richiede il requisito oggettivo della convivenza tra il cittadino italiano e il richiedente, restano comunque salve le conseguenze dell'accertamento di un matrimonio fittizio o di convenienza, ai sensi dell'art. 35 della dir. 2004/38/CE e dell'art. 30, comma 1 bis, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 Cass. 6 marzo 2014, n. 5303 . Ne discende che l'accertata fittizietà del matrimonio risulterebbe, nella fattispecie, comunque preclusiva del rinnovo del permesso di soggiorno. 3. - Nulla deve statuirsi in punto di spese processuali, stante il mancato svolgimento di difese da parte della difesa erariale. Non trova applicazione l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.