Opposizione alla cartella di pagamento, con quali forme e in che termini?

L’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell’art. 7, d.lgs. n. 150/2011 e non nelle forme dell’opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o della omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di 30 giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento.

La fattispecie. Il Tribunale di Roma ha accolto l’appello proposto dalla Equitalia contro una sentenza con cui il Giudice di Pace capitolino aveva a sua volta accolto l’opposizione promossa da un soggetto contro un preavviso di fermo amministrativo fondato su cartelle di pagamento relative a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. Il Tribunale ha ritenuto fondato l’appello in ragione dell’avvenuto perfezionamento della notificazione delle cartelle di pagamento, con la conseguente tardività della opposizione proposta avverso il successivo preavviso di fermo. Accolto il gravame, il Tribunale ha perciò dichiarato inammissibile l’opposizione proposta dal debitore. Se la parte deduce che la cartella di pagamento è il primo atto con cui è venuta a conoscenza della sanzione non è una opposizione all’esecuzione. Il debitore soccombente ha adito la Corte di Cassazione chiedendo la riforma della decisione del Tribunale di Roma affidando il suo ricorso a due motivi. Per quanto qui di interesse, il ricorrente ha eccepito la mancanza di un titolo legittimante l’iscrizione a ruolo e che pertanto la sua opposizione avrebbe dovuto essere qualificata come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., non soggetta ad alcun termine di decadenza. Gli Ermellini, rigettando il ricorso nel merito, hanno ritenuto infondata la doglianza del debitore in base al principio di diritto – già formulato dalla stessa Corte di Cassazione – per il quale l’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del Codice della strada, va proposta ai sensi dell’art. 7, d.lgs. n. 150/2011 e non nelle forme dell’opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o della omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del Codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile 3, ordinanza 6 luglio – 19 ottobre 2017, n. 24667 Presidente Amendola – Relatore Barreca Fatto e diritto RILEVATO CHE con la sentenza impugnata, il Tribunale di Roma ha accolto l’appello proposto da Equitalia Sud S.p.a. contro la sentenza del Giudice di Pace di Roma che aveva accolto l’opposizione proposta da D.B.A. contro il preavviso di fermo amministrativo basato su cartelle di pagamento relative a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada il Tribunale ha in via preliminare ritenuto ammissibile l’appello, in quanto ritualmente notificato nelle forme ed entro i termini previsti dalla legge nel merito, l’ha ritenuto fondato perché ha ritenuto perfezionata la notificazione delle cartelle di pagamento e conseguentemente ha reputato tardiva l’opposizione proposta avverso il successivo preavviso di fermo, in quanto -essendo basata sulla contestazione dell’avvenuta notificazione dei verbali di accertamento delle contravvenzioni avrebbe dovuto essere proposta nei termini previsti dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689/81 accolto il gravame, ha perciò dichiarato inammissibile l’opposizione proposta da D.B.A. , con condanna di quest’ultimo al pagamento delle spese del doppio grado D.B.A. propone ricorso con due motivi Equitalia Servizi di Riscossione S.P.A. si difende con controricorso ricorrendo uno dei casi previsti dall’articolo 375, primo comma, su proposta del relatore della sezione sesta, il presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. il decreto è stato notificato come per legge. CONSIDERATO CHE col primo motivo si deduce il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 11 L. 53/94, 112, 132, 139, 160 c.p.c., art. 327 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 , perché, a detta del ricorrente, l’atto di appello non sarebbe stato regolarmente notificato e quindi si sarebbe determinato il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, per intempestività appunto della proposizione del gravame il motivo, a prescindere dai profili di inammissibilità evidenziati nel controricorso e dovuti anche all’utilizzazione della tecnica di redazione c.d. dell’assemblaggio, è comunque infondato in proposito, considerato che l’appellato si è costituito dinanzi al Tribunale, è sufficiente richiamare l’orientamento di questa Corte, che qui si ribadisce, per il quale L’attività di notificazione svolta dagli avvocati, ai sensi della legge n. 53 del 1994, in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge stessa nella specie, quello relativo alla previa autorizzazione del consiglio dell’ordine , va considerata nulla e non inesistente. Ne consegue che tale nullità, quand’anche riscontrata, è sanata dalla rituale e tempestiva costituzione dell’intimato e, quindi, dall’accertato raggiungimento dello scopo della notificazione stessa così già Cass. S.U. n. 1242/2000 e tutta la giurisprudenza successiva non ha giuridico fondamento l’assunto del ricorrente secondo cui la sentenza di primo grado sarebbe passata in giudicato prima della sua costituzione nel giudizio di secondo grado -in quanto egli si sarebbe, appunto, costituito tardivamente atteso che la sanatoria di cui all’art. 156, comma terzo, cod. proc. civ. ha efficacia ex tunc cfr., da ultimo, Cass. S.U. n. 14916/16 il primo motivo di ricorso va perciò rigettato col secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 615, 324 cod. proc. civ. e artt. 13 e 14 della legge n. 689/81, sostenendosi, per un verso, che l’Agente della Riscossione non avrebbe mai impugnato il capo di sentenza col quale il giudice di pace aveva affermato che i verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada non erano stati notificati per altro verso, che l’opponente aveva fatto valere la mancanza di titolo legittimante l’iscrizione a ruolo, e quindi la sua opposizione avrebbe dovuto essere qualificata come opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., non soggetta ad alcun termine di decadenza contrariamente a quanto affermato dal Tribunale il motivo è inammissibile quanto al primo profilo, poiché non riporta, nemmeno per sintesi, i motivi di appello formulati dall’Agente della Riscossione, e comunque è riferito ad un’affermazione del primo giudice priva di rilevanza, considerata la statuizione di inammissibilità dell’azione pronunciata dal giudice d’appello nel merito, il secondo motivo è infondato, in base al principio di diritto per il quale L’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell’omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento così Cass. S.U., 22 settembre 2017, n. 22080 perciò, il ricorso va rigettato le spese del giudizio di legittimità vanno compensate in ragione del contrasto giurisprudenziale risolto soltanto con la sentenza a Sezioni Unite da ultimo citata sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.