Autista circola nel territorio italiano con targa tedesca: sanzionato

La Suprema Corte è interrogata in merito all’applicabilità al caso di specie dell’accordo transfrontaliero di reciprocità italo-germanico in relazione alla validità di una sanzione amministrativa comminata ad un autista, il quale, una volta entrato nel territorio italiano, aveva montato una targa tedesca temporanea per l’esportazione.

Sul tema la Corte di Cassazione con sentenza n. 24008/17, depositata il 12 ottobre. Il caso. Il Tribunale, confermando la sentenza del Giudice di Pace, aveva rigettato l’opposizione avanzata dall’appellante avverso un verbale di accertamento emesso dalla polizia stradale a seguito della violazione del codice della strada a lui ascritta. L’appellante veniva sanzionato per aver circolato sul territorio italiano con un veicolo munito di targa temporanea tedesca per l’esportazione nonostante la targa sia stata apposta al veicolo quando lo stesso si trovava già nel territorio italiano. Secondo il Tribunale, essendo il veicolo già nel territorio italiano, la targa non sarebbe inidonea a legittimare la circolazione del veicolo e non veniva utilizzata per fini previsti dalle disposizioni dell’accordo transfrontaliero di reciprocità tra Italia e Germania. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87/19 . Avverso la sentenza del Tribunale ricorre per cassazione l’autista sanzionato. Accordo italo-germanico. Il ricorrente denuncia che il Giudice di merito abbia erroneamente fatto riferimento all’accordo italo–germanico. Infatti, il Tribunale sosteneva che la circolazione sul territorio italiano con targa temporea tedesca fosse consentita solo a condizione che la targa sia montata prima dell’arrivo in Italia. La Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso in quanto, dall’accordo bilaterale in questione, emerge che la possibilità di circolare in Italia con veicoli muniti di targhe di breve termine” in uso in Germania non è condizionata dal fatto che il veicolo debba provenire dalla nazione estera già munito della targa temporanea. Sulla scorta di tali rilievi, la S.C. ha evidenziato che la decisione del Tribunale potrebbe condividersi soltanto ove si ritenga che la targa temporanea tedesca legittimi la circolazione di veicoli in Italia ai soli fini della loro importazione direttamente dalla Germania . Detta circostanza, però, non è prevista dall’accordo italo-germanico, il quale richiama, invece, esclusivamente la circolazione ai fini di viaggi di prova, collaudo e trasferimento. Per questo motivo la Corte accoglie il ricorso e rinvia ad altra sezione del Giudice territoriale per verificare se la circolazione contestata al ricorrente fosse o meno riconducibile alla circolazione ai fini di viaggi di prova, collaudo, trasferimento.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 19 giugno – 12 ottobre 2017, n. 24008 Presidente Petitti – Relatore Cosentino Fatti di causa C.A. ricorre contro la prefettura di Torino per la cassazione della sentenza del Tribunale di Torino che, confermando la sentenza del Giudice di Pace della stessa città, ha rigettato l’opposizione da lui avanzata avverso un verbale di accertamento emesso dalla polizia stradale di Torino concernente la violazione del disposto dell’articolo 193, comma 2, cod. strada violazione ascritta al C. per avere il medesimo circolato sul territorio italiano in data 27.6.10 , con un veicolo munito di targa temporanea tedesca per l’esportazione avente scadenza al 22.7.10 , nonostante che tale targa fosse stata apposta sul veicolo quando esso già si trovava in territorio italiano. il Tribunale di Torino ha ritenuto che il fatto che la targa temporanea tedesca fosse stata apposta sul veicolo quando esso già si trovava in territorio italiano rendesse tale targa inidonea a legittimare la circolazione del veicolo sul territorio nazionale, nonostante che, al momento della contestazione, la stessa targa fosse ancora in corso di validità. Secondo il tribunale subalpino, infatti, dal rilievo che le targhe non siano state apposte in Germania ma già direttamente in Italia discenderebbe la conseguenza che le stesse non sarebbero state utilizzate ai fini previsti dalle disposizioni e dagli accordi bilaterali in questione pag. 6, secondo cpv, della sentenza gravata , vale a dire l’accordo transfrontaliero di reciprocità tra Italia e Germania del 22.10.93, entrato in vigore l’1.1.94 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15.4.94 . Il ricorso per cassazione si articola in due motivi. Con il primo motivo si denuncia il vizio di violazione di legge, con riferimento al menzionato accordo italo-tedesco 0,02.10.93, in cui il tribunale sarebbe incorso ritenendo che la circolazione sul territorio italiano con targa temporanea tedesca sia consentita solo alla condizione che tale targa sia montata sul veicolo prima che il medesimo entri in territorio italiano. Con il secondo motivo si denuncia il vizio di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio in relazione alla circostanza del luogo di apposizione della targa temporanea tedesca ed alla circostanza che già prima della contestazione oggetto del presente giudizio e, precisamente, in data 30.9.07, l’odierno ricorrente era stato sanzionato per la medesima violazione del codice della strada. La prefettura di Torino si è costituita in questa ai soli fini della partecipazione alla discussione orale a cui non è poi, peraltro, intervenuta . Il ricorso è stato chiamato alla pubblica udienza del 19 giugno 2017, per la quale non sono state depositate memorie e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe. Ragioni della decisione Il primo motivo è fondato, in quanto il giudice territoriale ha errato nel ritenere che il fatto che la targa temporanea tedesca fosse stata apposta sul veicolo quando il medesimo già si trovava in Italia configurerebbe una utilizzazione della targa estranea ai fini previsti dalle disposizioni ed agli accordi bilaterali in questione . Al riguardo il Collegio rileva preliminarmente che il menzionato accordo italo-germanico del 22.10.93 prevede la possibilità di circolare in Italia con veicoli muniti delle targhe rosse per singolo utilizzo destinate agli utenti privati , rilasciate dalle Autorità tedesche che tale accordo è pacificamente applicabile - secondo le convergenti determinazioni del Ministero dell’interno circolare n. 300/A/3/44559/123/2/27/3 del 16.6.04 e del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti circolare n. 692/M383 del 10.3.04 anche alla circolazione con le targhe di breve termine in uso in Germania dal 1.5.98 che detto accordo non prescrive che il veicolo debba provenire dalla Germania già munito della targa temporanea. Sulla scorta di tali rilievi - e, quindi, della premessa che l’accordo italo-germanico del 22.10.93 non impone, per poter riconoscere ad una targa temporanea tedesca l’efficacia di legittimare la circolazione in Italia del veicolo su cui la stessa sia montata, che tale veicolo provenga dalla Germania con tale targa già montata - il Collegio rileva che la statuizione del tribunale subalpino potrebbe condividersi soltanto ove si ritenga che la targa temporanea tedesca legittimi la circolazione di veicoli in Italia ai soli fini della loro importazione direttamente dalla Germania. Ma questa assunto non può essere condiviso, in quanto esso non trova riscontro nel tenore letterale del suddetto accordo italo-germanico del 22.10.93, il quale non fa alcun riferimento alla circolazione a fine di importazione, ma richiama esclusivamente la circolazione a fini di viaggi di prova, collaudo e trasferimento . Il primo motivo di ricorso quindi accolto e la sentenza gravata va cassata con rinvio perché il giudice territoriale verifichi se la circolazione contestata al ricorrente fosse o meno riconducibile ad una circolazione per viaggi di prova, collaudo e trasferimento . L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza gravata rinvia ad altra sezione del tribunale di Torino, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.