Spese di lite compensate se durante il processo la parte soccombente ha tenuto un comportamento lecito

La norma di cui all’art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui consente al giudice di disporre la compensazione delle spese di lite allorchè occorrano gravi ed eccezionali ragioni, è norma elastica, che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico - sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 22333/17 depositata il 26 settembre. Il fatto. La Corte d’Appello territorialmente competente – quale giudice del rinvio disposto in sede di legittimità – respingeva la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c proposta dalla una società a responsabilità limitata nei confronti dei proprietari e suoi locatori per essersi costituiti nel giudizio di rinvio insistendo nelle eccezioni circa l’insussistenza nella specie dei diritti di prelazione e di riscatto dalla medesima società vantati – diritti successivamente riconosciuti alla predetta società come spettanti all’esito della Cassazione della precedente sentenza emessa dal giudice del gravame di merito - quale conduttrice di un complesso immobiliare venduto all’asta pubblica nell’ambito di un giudizio di scioglimento della comunione tra i convenuti. La società appellante proponeva ricorso per Cassazione avverso detta decisione. Spese di lite. Nella specie, gli Ermellini hanno ritenuto, sotto plurimi profili, inammissibili le censure spiegate dalla società ricorrente atteso che la stessa pur facendo riferimento nel proprio ricorso ad atti e documenti del giudizio di merito, tuttavia, non fornisce, contrariamente a quanto richiesto dall’art. 366,comma 1, n. 6, c.p.c., puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione. In particolare, proseguono i giudici di legittimità, la censura mossa dalla società ricorrente - che si duole riguardo al rigetto da parte del giudice del rinvio della domanda proposta ex art. 96 c.p.c., rigetto fondato sull’erroneo convincimento che detta norma preveda la responsabilità della parte soccombente per i danni derivati dall’abuso dell’agire o del resistere ossia da un comportamento illecito che deve essere comunque proiettato nell’ambito processuale - risulta essere stata censurata in maniera non affatto idonea ossia mediante l’apodittica deduzione che parte soccombente avesse, nel proprio atto di costituzione in sede di rinvio, espressamente affermato il suo pieno diritto di resistere nella propria domanda . Il Collegio di merito invece, con specifico riguardo alle spese di lite ha concluso per la loro compensazione sia per i giudizi di merito che per quello di cassazione, argomentando in merito alla novità del principio cardine introdotto dalla giurisprudenza e sulla scorta del quale la società appellante si è vista il riconoscimento del proprio diritto di prelazione e riscatto, novità che giustifica certamente detta compensazione. Concludendo. I Giudici di legittimità hanno infine ritenuto che in materia di compensazione delle spese di lite l’oggettiva opinabilità delle questioni affrontate e l’oscillante soluzione alle stesse date dalla giurisprudenza debbano essere ricondotte ove sintomo dell’atteggiamento soggettivo della parte soccombente, in quanto cioè ricollegabili alla considerazione delle ragioni che l’hanno indotta ad agire o a resistere in giudizio.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 15 marzo – 26 settembre 2017, n. 22333 Presidente Spirito – Relatore Scarano Svolgimento del processo Con sentenza del 28/3/2014 la Corte d’Appello di Roma -quale giudice del rinvio disposto da Cass. n. 5069 del 2012 ha, per quanto ancora d’interesse in questa sede, respinto la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. dalla società Meucci Parking s.r.l. pure spiegata nei confronti dei sigg. P.F. e M.F. , per essersi costituiti nel giudizio di rinvio insistendo nelle eccezioni circa l’insussistenza nella specie dei diritti di prelazione e di riscatto dalla medesima vantati quale conduttrice di complesso immobiliare sito in omissis , venduto all’asta pubblica nell’ambito di un giudizio di scioglimento della comunione tra i predetti sigg. P. e M. proprietari e locatori nonché acquirenti dello stesso -, finalmente riconosciutile spettanti all’esito della cassazione come sopra disposta della precedente pronunzia di rigetto emessa dal giudice del gravame di merito. Avverso la suindicata pronunzia del giudice del rinvio la società Meucci Parking s.r.l. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso la P. , che ha presentato anche memoria. L’altro intimato non ha svolto attività difensiva. Con requisitoria scritta del 16/2/2017, il P.G. presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso. Motivi della decisione Con il 1 motivo la ricorrente denunzia omessa applicazione dell’art. 96 c.p.c., in riferimento all’art. 360, 1 co. n. 3, c.p.c Si duole che la corte di merito abbia rigettato la domanda proposta ex art. 96 c.p.c. sull’erroneo presupposto che la norma non sarebbe applicabile, in quanto gli appellati si sarebbero rifiutati di riconoscere il diritto in via stragiudiziale , mentre invece la norma prevede che il comportamento illecito sia proiettato nell’ambito processuale . Lamenta che non si comprende . da dove la Corte abbia tratto il convincimento che la contestazione del diritto era avvenuta solo al di fuori del giudizio , atteso che la domanda era stata limitata ai soli danni conseguenti alla prosecuzione del giudizio dopo la sentenza di Cassazione , la quale aveva inesorabilmente chiarito che il diritto di proprietà spettava alla Meucci Parking dal momento in cui essa aveva esercitato il diritto di riscatto , laddove le controparti avevano tenacemente resistito in giudizio, addirittura visto che non si poteva più discutere del profilo connesso alla vendita all’asta inventandosi una preclusione amministrativa all’esercizio dell’attività di parcheggio sulla base di una norma di legge abrogata, non si comprende da dove la Corte di rinvio abbia tratto il convincimento che il comportamento illecito degli appellati abbia avuto esclusiva incidenza fuori dal processo . Lamenta, ancora, che sarebbe troppo comodo che un giudice potesse paralizzare l’applicazione di una norma semplicemente inventandosi presupposti diversi da quelli che palesemente individuano la relativa fattispecie . Si duole non essersi tenuto conto che la rilevanza tutta endoprocessuale della posizione di controparte è dimostrata dal fatto che questa nel suo atto di costituzione in sede di rinvio . ha espressamente affermato il suo pieno diritto di insistere nella propria domanda, addirittura contestando che il danno possa identificarsi con l’ammontare del canone annuo versato . Il che ovviamente dimostra la grave volontà di prescindere dalla sentenza di Cassazione, visto che, in funzione dell’atteggiamento assunto dalla controparte in sede di rinvio, il canone è stato versato anche dopo la sentenza che sostanzialmente riconosceva come poi ha formalmente dichiarato la Corte di rinvio che il diritto di proprietà della Meucci Parking risaliva al momento di esercizio del diritto di riscatto . Con il 2 motivo denunzia violazione degli artt. 91, 92 c.p.c., in riferimento all’art. 360, 1 co. n. 3, c.p.c Lamenta che la sopravvenienza attinente al rito , concernente il mutamento giurisprudenziale concernente la necessità dell’appello incidentale indicata nell’impugnata sentenza a giustificazione della disposta compensazione delle spese del giudizio di merito e di cassazione, nonché di quelle del giudizio di rinvio, non può incidere sul profilo della soccombenza , atteso che dopo la sentenza di cassazione i coniugi P. M. sapevano, con assoluta certezza, che il bene a loro formalmente intestato doveva intendersi di proprietà della Meucci Parrking , e che nonostante ciò i medesimi hanno insistito nel giudizio con un risultato, assolutamente scontato, di assoluta soccombenza . Si duole che le gravi ed eccezionali ragioni legittimanti il provvedimento di compensazione delle spese non possono sicuramente consistere in una sopravvenienza giurisprudenziale in nessun modo incidente sulla sostanza delle domande fatte valere in giudizio , sicché siffatta giustificazione fornita dalla sentenza denunciata deve intendersi come del tutto apparente . Il ricorso è sotto plurimi profili inammissibile. Va anzitutto osservato che esso risulta formulato in violazione dell’art. 366, 1 co. n. 6, c.p.c., atteso che la ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito in particolare, al ricorso notificato il 16 marzo 2005 , alla domanda riconvenzionale , all’ atto di citazione in riassunzione di fronte al giudice di rinvio del 4 giugno 2012 , alla memoria integrativa pagg. 8-9 , all’atto di controparte di costituzione in sede di rinvio cfr. pag. 12 senza invero fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione, con precisazione anche dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti anche in sede di giudizio di legittimità v. Cass., 23/3/2010, n. 6937 Cass., 12/6/2008, n. 15808 Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157 , la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701 . A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento v. Cass., 18/4/2006, n. 8932 Cass., 20/1/2006, n. 1108 Cass., 8/11/2005, n. 21659 Cass., 2/81/2005, n. 16132 Cass., 25/2/2004, n. 3803 Cass., 28/10/2002, n. 15177 Cass., 12/5/1998 n. 4777 sulla base delle sole deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative v. Cass., 24/3/2003, n. 3158 Cass., 25/8/2003, n. 12444 Cass., 1/2/1995, n. 1161 . Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione v. Cass., 21/8/1997, n. 7851 . È al riguardo appena il caso di osservare che anche ai fini della censura della sentenza emessa dal giudice del rinvio i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c. vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo. I requisiti di formazione del ricorso rilevano infatti ai fini della relativa giuridica esistenza e conseguente ammissibilità, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827 Cass., 18/3/2015, n. 5424 Cass., 12/11/2014, n. 24135 Cass., 18/10/2014, n. 21519 Cass., 30/9/2014, n. 20594 Cass., 19/6/2014, n. 13984 Cass., 20/1/2014, n. 987 Cass., 28/5/2013, n. 13190 Cass., 20/3/2013, n. 6990 Cass., 20/7/2012, n. 12664 Cass., 23/7/2009, n. 17253 Cass., 19/4/2006, n. 9076 Cass., 23/1/2006, n. 1221 . Né può assumere in contrario rilievo la circostanza che la S.C. sia in tale ipotesi anche giudice del fatto . Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità il requisito prescritto al n. 6 dell’art. 366 c.p.c. deve essere invero dal ricorrente comunque rispettato nella redazione del ricorso per cassazione come ripetutamente affermato in particolare con riferimento all’ipotesi dell’error in procedendo ex art. 112 c.p.c. cfr. Cass., Sez. Un., 14/5/2010, n. 11730 Cass., 17/1/2007, n. 978 , giacché pur divenendo la Corte di legittimità giudice anche del fatto processuale , con potere-dovere di procedere direttamente all’esame e all’interpretazione degli atti processuali, preliminare ad ogni altra questione si prospetta invero quella concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diviene possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo, sicché esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione la Corte Suprema di Cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali v. Cass., 23/1/2006, n. 1221, e, conformemente, Cass., 13/3/2007, n. 5836 Cass., 17/1/2012, n. 539, Cass., 20/7/2012, n. 12664, nonché, da ultimo, Cass., 24/3/2016, n. 5934 . Atteso che, ai fini della condanna al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., l’accertamento dei requisiti di avere agito o resistito in malafede o con colpa implica un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione cfr. Cass., 29/9/2016, n. 19298 Cass., 23/6/2011, n. 13827 Cass., 12/1/2010, n. 327 Cass., 8/9/2003. E già Cass., 7/12/1978, n. 5815. Da ultimo cfr. altresì Cass., 29/9/2016, n. 19298, ove si precisa che peraltro la mera infondatezza d’una tesi giuridica non va confusa con la sua manifesta insostenibilità , e che la palese insostenibilità delle tesi giuridiche prospettate in giudizio ben può costituire fondamento d’una condanna ex art. 96 c.p.c. ex variis, Sez. 6 3, Ordinanza n. 3376 del 22/02/2016, Rv. 638887 Sez. 5, Sentenza n. 15030 del 17/07/2015, Rv. 636051 Sez. 3, Sentenza n. 4930 del 12/03/2015, Rv. 634773 Sez. 3, Sentenza n. 817 del 20/01/2015, Rv. 634642 , va per altro verso posto in rilievo che la ratio decidendi dell’impugnata sentenza secondo cui Non sembra alla Corte che possa trovare applicazione la disciplina della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. norma la quale prevede la responsabilità del soccombente per i danni derivati dall’abuso dell’agire o del resistere ossia da un comportamento illecito che deve comunque essere proiettato nell’ambito processuale non risulta dalla ricorrente idoneamente censurata mediante l’apodittica deduzione che nel suo atto di costituzione in sede di rinvio cfr. pag. 12 ha espressamente affermato il suo pieno diritto di insistere nella propria domanda , addirittura contestando che il danno possa identificarsi con l’ammontare del canone annuo versato . Né può assegnarsi rilievo alla doglianza per la quale, dopo la sentenza di Cassazione, la quale aveva inesorabilmente chiarito che il diritto di proprietà spettava alla Meucci Parking dal momento in cui essa aveva esercitato il diritto di riscatto , le controparti avevano tenacemente resistito in giudizio, addirittura visto che non si poteva più discutere del profilo connesso alla vendita all’asta inventandosi una preclusione amministrativa all’esercizio dell’attività di parcheggio sulla base di una norma di legge abrogata . Vale al riguardo invero osservare che nell’impugnata sentenza risulta posto in rilievo che, nel cassare la pronunzia della corte di merito ove si era ribadito che il diritto di prelazione di cui alla legge 392/78 presuppone la volontarietà e l’onerosità dell’alienazione che, proprio valorizzando il dato testuale, la giurisprudenza aveva sempre negato la prelazione in caso di fallimento o di vendita coattiva dell’immobile , la S.C. è con la pronunzia n. 5069 del 2012 pervenuta ad affermare i diversi principi in base ai quali a il diritto di prelazione del conduttore di immobile destinato a uso diverso da quello abitativo non è escluso dal fatto che il bene locato, appartenente a più persone, venga venduto all’asta nell’ambito di un giudizio di scioglimento della comunione tra i proprietari locatori b il diritto di prelazione del conduttore di immobile destinato a uso diverso da quello abitativo non è escluso dalla previsione contrattuale che inibisca al conduttore lo svolgimento di attività implicanti contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori, in presenza di un uso effettivo dell’immobile, implicante quei contatti, uso conforme a quello convenuto o implicitamente assentito dal locatore . Si è nell’impugnata decisione per altro verso sottolineato come nella cassata decisione si fosse evidenziato che il contratto di locazione aveva escluso che la conduttrice potesse esercitare attività a diretto contatto con il pubblico , ma che giusta principio affermato nella giurisprudenza di legittimità è necessario aver riguardo viceversa all’uso effettivo dell’immobile e che nella specie non risulta essere stato invero oggetto di appello incidentale da parte degli appellati l’ accertamento in fatto operato dal tribunale di Roma in base al quale a l’attività prevalentemente svolta dalla conduttrice nell’area scoperta del complesso, autorizzata e gestita per essere utilizzata da terzi interessati come spazio di parcheggio, ha natura imprenditoriale riconducibile agli usi di cui al n. 1 dell’art. 27 l. 392/78 b la prevalenza economica dell’attività di parcheggio risulta dal contratto che assegna il 70% del canone all’utilizzazione dell’area scoperta c non ricorrono le limitazioni di cui al successivo art. 35 d il servizio di parcheggio e custodia dei veicoli è offerto dietro compenso in prevalenza a clientela occasionale, per cui l’immobile è aperto ad un numero indeterminato di utenti e l’ attività ha acquistato nel tempo valore aggiuntivo di avviamento . Si è dalla corte di merito infine osservato, ancora, che a le eccezioni relative alla sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 34, 38 e 39 l. 392/78 sono state vagliate e decise dal tribunale b che su tale accertamento operato dal giudice di prime cure, in difetto di richiesta di riforma della sentenza di primo grado , si è formato invero il giudicato d che nel costituirsi nel presente giudizio di rinvio M.F. e P.F. eccepiscono che manca qualsiasi prova dello svolgimento di attività che comporti contatti diretti con il pubblico degli utenti e consumatori e che l’accertamento al riguardo del tribunale non è stato oggetto di appello incidentale , laddove la mera riproposizione delle eccezioni sollevate in primo grado contenuta nella comparsa di costituzione in appello e nella comparsa prodotta nel presente giudizio di rinvio nonché ribadita nella odierna discussione non è invero sufficiente alla riforma sul punto, posto che la sentenza di primo grado si è soffermata ampiamente sui presupposti di legge per l’esercizio della prelazione . Orbene, siffatta motivazione si rivela senz’altro esaustiva, da essa emergendo tutti gli snodi argomentativi nella specie decisivi. Dopo avere in 1 grado eccepito l’insussistenza dei diritti di prelazione e riscatto in capo alla società attrice ed odierna ricorrente, all’esito del suindicato revirement interpretativo introdotto dalla sentenza Cass. n. 5069 del 2012, nel costituirsi nell’esercizio del suo fondamentale ed incomprimibile diritto ex art. 24 Cost. in sede di giudizio di rinvio la P. unitamente al M. ha ribadito la propria eccezione circa – al di là della teorica applicabilità in astratto prefigurata dalla pronunzia di cassazione l’inconfigurabilità in concreto, proprio sotto il profilo dell’uso effettivo dell’immobile, nella specie dei diritti di prelazione e riscatto de quibus in favore della controparte per difetto dei relativi presupposti in capo alla medesima, e in particolare per la mancanza della prova dello svolgimento nell’immobile de quo di attività comportanti contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori. Eccezione dal giudice di rinvio ritenuta peraltro nel caso pregiudizialmente inammissibile per ravvisata formazione del giudicato sul punto, in difetto di richiesta di riforma della sentenza di primo grado sull’accertamento operato dal primo giudice , atteso che l’accertamento del tribunale non è stato oggetto di appello incidentale e che la mera riproposizione delle eccezioni sollevate in primo grado contenuta nella comparsa di costituzione in appello e nella comparsa prodotta nel . giudizio di rinvio nonché ribadita nella . discussione non è sufficiente alla riforma sul punto, posto che la sentenza di primo grado si è soffermata ampiamente sui presupposti di legge per l’esercizio della prelazione . Statuizione invero fondata sul revirement interpretativo introdotto dalle Sezioni Unite di questa Corte nell’affermare il principio in base al quale la parte risultata vittoriosa nel merito nel giudizio di primo grado, al fine di evitare la preclusione della questione risolta in senso ad essa sfavorevole, è tenuta a proporre appello incidentale, ad impedire la formazione del giudicato sul punto non essendo sufficiente la mera riproposizione della questione mediante controricorso, né della medesima essendo d’altro canto possibile il rilievo officioso ex art. 345, 2 co., c.p.c. v. Cass., Sez. Un., 16/10/2008, n. 25246, e conformemente, da ultimo, Cass., Sez. Un., 12/05/2017, n. 11799, ove si è precisato che la riproposizione è invece utilizzabile, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure . Emerge evidente, a tale stregua, come il giudice di rinvio correttamente non abbia nella specie ravvisato alcuna condotta abusiva integrante mala fede o colpa grave in ragione del suindicato comportamento processuale mantenuto dalla medesima al punto da supporre trattarsi di censura riferita piuttosto a condotta extraprocessuale . Correttamente, avuto in particolare riguardo al 2 motivo in tema di spese di lite cui nel caso si applica la previgente disciplina, essendo stato il ricorso per riassunzione notificato il 21/6/2012, in epoca cioè anteriore all’entrata in vigore della L. n. 162 del 2014 , tale giudice ha altresì motivato in ordine alla disposta compensazione sia per i giudizi di merito -compreso il giudizio di rinvio che del giudizio di cassazione, argomentando dalla novità del principio secondo cui il diritto di prelazione del conduttore di immobile destinato a uso diverso da quello abitativo non è escluso dal fatto che il bene locato, appartenente a più persone, venga venduto all’asta nell’ambito di un giudizio di scioglimento della comunione tra i proprietari locatori , affermato da Cass. n. 5069 del 2012 nonché dal mutamento giurisprudenziale concernente la necessità dell’appello incidentale posto da Cass., Sez. Un. n. 25246 del 2008, quest’ultimo in particolare richiamato a motivazione del rigetto dell’eccezione sollevata già in primo grado e quindi riproposta nella comparsa di costituzione in appello , nonché in sede di comparsa prodotta nel giudizio di rinvio concernente la mancanza di prova in ordine allo svolgimento di attività che comporti contatti diretti con il pubblico , per essersi su di esso formato il giudicato attesa la mancata proposizione dell’appello incidentale. Orbene, trattasi di congrua motivazione a sostegno di decisione al riguardo rispondente al principio affermato da questa Corte in base al quale la norma di cui all’art. 92, 2 co., c.p.c., nella parte in cui consente al giudice di disporre la compensazione delle spese di lite allorché concorrano gravi ed eccezionali ragioni , è norma elastica, che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche , cui anche l’oggettiva opinabilità delle questioni affrontate e l’oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza vanno invero ricondotte ove sintomo dell’atteggiamento soggettivo del soccombente, in quanto cioè ricollegabili alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o a resistere in giudizio v. Cass., Sez. Un., 22/2/2012, n. 2572, e, conformemente, Cass., 10/2/2014, n. 2883 . Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente P. , seguono la soccombenza. Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione nei confronti dell’altro intimato, non avendo il medesimo svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 8.200,00, di cui Euro 8.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente P. . Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.