Litisconsorzio «unico o quasi necessario» e decorrenza del termine breve per l’impugnazione: quante notifiche della sentenza di primo grado?

Nel caso di proposizione, sulla base di unico fatto generatore dell'illecito, di domanda giudiziale nei confronti di due distinti convenuti, sorge litisconsorzio unitario o quasi necessario , cui è applicabile la regola, propria delle cause inscindibili, dell'unitarietà del termine per proporre impugnazione, con la conseguenza che la notifica della sentenza eseguita da una delle parti segna, nei confronti suoi e della destinataria della notificazione, l’inizio del termine breve per impugnare contro tutte le altre parti, sicché la decadenza dall'impugnazione per scadenza del termine esplica effetto nei confronti di tutte le parti.

La fattispecie. La Corte di Appello di Roma ha respinto l’impugnazione proposta da una compagnia di assicurazione avverso la sentenza con cui il Tribunale di Roma aveva accolto le domande risarcitorie proposte nei suoi confronti dagli eredi di un uomo deceduto in occasione di un sinistro stradale. La compagnia di assicurazione ha impugnato tale decisione avanti alla Corte di Cassazione, ricorrendo nei confronti degli eredi del de cuius e del Comune nel quale si era verificato il sinistro, terzo chiamato. Per quanto qui di interesse, rigettando il ricorso della ricorrente, gli Ermellini hanno accolto l’eccezione di inammissibilità per decadenza dall’impugnazione formulata dal Comune. Litisconsorzio unitario o quasi necessario . Richiamando un proprio recente precedente, infatti, la Corte di Cassazione ha precisato in via generale che nel caso di proposizione – come nel caso in esame – sulla base di unico fatto generatore dell'illecito, di domanda giudiziale nei confronti di due distinti convenuti, sorge litisconsorzio unitario o quasi necessario , cui è applicabile la regola, propria delle cause inscindibili, dell'unitarietà del termine per proporre impugnazione, con la conseguenza che la notifica della sentenza eseguita da una delle parti segna, nei confronti suoi e della destinataria della notificazione, l'inizio del termine breve per impugnare contro tutte le altre parti, sicché la decadenza dall'impugnazione per scadenza del termine esplica effetto nei confronti di tutte le parti. Notifica a mezzo PEC. Il Comune aveva infatti a suo tempo notificato alla compagnia di assicurazione la sentenza di appello per la decorrenza del termine breve per ricorrere in Cassazione a mezzo PEC, producendo in giudizio le relative ricevute telematiche per smentire la contestazione di mancata notifica formulata dalla ricorrente, oltre ad aver allegato la copia conforme della sentenza e la relata di notificazione sottoscritta digitalmente dal difensore, conformemente al modello normativo ratione temporis vigente ai sensi degli artt. 3- bis e 6 L. n. 53/1994, come modificata dalla lett. d del comma 1 dell’art. 16- quater d.l. n. 179/2012, convertito con modificazioni nella L. n. 228/2012 . Tale documentazione, secondo la Corte, costituisce la prova del perfezionarsi della notificazione della sentenza e ha provocato il decorso del termine breve di sessanta giorni per impugnare il provvedimento con ricorso per Cassazione, a decorrere dalla notifica stessa.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 7 luglio – 19 settembre 2017, numero 21597 Presidente Vivaldi – Relatore Ambrosi Fatti di causa Con sentenza numero 4199 del 24 giugno 2014 la Corte d’Appello Roma, ha respinto le impugnazioni proposte autonomamente da Nuova Tirrena s.p.a. il difensore di questa ha dichiarato di agire anche quale procuratore e difensore di CST s.p.a. quale mandataria e rappresentante volontaria di Nuova Tirrena e da L.R.F. avverso la pronunzia 14 giugno 2007 numero 12450 del Tribunale della stessa città con cui era stata accolta la domanda proposta da L.R.D. , C.F. , L.R.G. , L.R.M. e L.R.F. tutti in qualità di eredi eccetto L.R.F. che la formulava anche in proprio nei confronti della Nuova Tirrena s.p.a. e di L.R.F. per il risarcimento del danno patito per il decesso del loro congiunto L.R.I. avvenuto il omissis a seguito di un incidente stradale e L.R.F. anche per le lesioni patite quale trasportato nel medesimo sinistro. In particolare, il Tribunale di prime cure aveva dichiarato inammissibile perché ritenuta domanda nuova quella avanzata dagli attori nei confronti del Comune di Jacurso, terzo chiamato condannato Nuova Tirrena e L.R.F. in qualità di proprietario del veicolo a risarcire agli attori i danni liquidati complessivamente in Euro 851.195,99 condannato altresì Nuova Tirrena a pagare in favore di Consap-Gestione autonoma FGVS la somma di Euro 854.195,99 stante la ritenuta colpa grave in relazione alla mancato congrua e tempestiva offerta per la liquidazione del sinistro dichiarato inammissibile la domanda di manleva proposta da La Nuova Tirrena per essere la costituzione in giudizio della chiamata CTS nulla per difetto assoluto di procura. Per quanto ancora rileva in questa sede, la Corte di appello condividendo la decisione del primo giudice, ha ritenuto che l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 3, comma 15, decreto-legge 23 dicembre 1976, numero 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, numero 39 spetta al giudice una volta accertata la imputabilità dell’offerta sproporzionata o la colpa grave della società di assicurazioni ha ritenuto, inoltre, che vigente il principio tempus regit factum per le sanzioni amministrative, irrilevanti sono le modifiche normative intervenute successivamente e nel caso in esame l’abrogazione della norma avvenuta ad opera dell’art. 354 comma 1 del d.lgs. 7 settembre 2005, numero 209 recante il Codice delle assicurazioni private ha ritenuto che l’illecito si sia consumato al momento della condotta colposa e dolosa ovvero alla data dell’offerta fatta ai danneggiati in data 30 luglio 2004 e che non vi erano particolari ragioni per procrastinare la liquidazione del sinistro e, pertanto, la Compagnia di assicurazioni ha agito con dolo e colpa grave. Avverso la decisione della Corte di appello di Roma Groupama Assicurazioni spa già Nuova Tirrena s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Hanno resistito con controricorso, da una parte, L.R.D. , C.F. , L.R.G. , L.R.M. e L.R.F. e, dall’altra, il Comune di Jacurso e quest’ultimo ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 15 d.l. 1976/857 art. 360 numero 3 c.p.c. la ricorrente compagnia di assicurazioni censura la parte della sentenza in cui la Corte d’Appello ha motivato in ordine alla legittimità della sanzione ex art. 3 comma 15 d.l. 1976/857 ed in particolare con riguardo al momento della consumazione dell’illecito secondo la Corte territoriale quello in cui era avvenuta l’offerta 30 luglio 2004 data in cui non era intervenuta l’abrogazione della norma applicata avvenuta nel 2006 . Insiste la ricorrente nel ritenere che il momento rilevante per l’individuazione dell’illecito amministrativo e quindi il momento della consumazione dell’illecito che si intende sanzionare non può non essere quello in cui viene pronunziata la sentenza giusto il disposto della disposizione richiamata che stabilisce in caso di sentenza favorevole, il giudice quando vi sia , bensì quello della pronuncia con cui il giudice accerta che vi sia stata sproporzione e che essa sia determinata da dolo o colpa grave. 2. Con il secondo motivo Violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità nell’applicazione della sanzione amministrativa art. 360 numero 3 c.p.c. la ricorrente sottolinea che la norma in esame non prevede un termine entro cui doveva essere effettuata l’offerta, ma stabilisce solo che qualora vi sia una notevole sproporzione fra la somma liquidata e quella offerta dall’impresa di assicurazione, il giudice con la sentenza che decide la causa può comminare la sanzione. Pertanto, avrebbe errato la Corte nell’applicazione della norma prendendo come parametro l’offerta effettivamente effettuata nei confronti degli aventi diritto e calcolando il quantum pari alla differenza tra quanto offerto in via stragiudiziale e liquidato in sentenza. 3. Con il terzo motivo Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione per le parti art. 360, comma 1, numero 5 c.p.c. la ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia ritenuto sussistenti sia il nesso di causalità tra la sproporzione e il dolo e colpa grave della Compagnia nella liquidazione del sinistro. Abbia ritenuto inoltre che la dinamica del sinistro veicolo caduto in un burrone, assenza di altri veicoli coinvolti, decesso del trasportato L.R.I. a titolo di cortesia e assistito dalla presunzione dell’art. 2054 c.c. e delle conseguenze in termini di responsabilità del proprio assicurato fossero di facile lettura . Contesta la irragionevolezza del quantum liquidato per non aver tenuto conto di numerosi elementi essenziali l’inesistenza di un termine entro cui fare l’offerta che il rigetto della domanda nei confronti del Comune era avvenuto soltanto in rito e non nel merito a causa del difetto di procura della società assicurazioni si trattava di un sinistro penale e per lungo tempo non era stato possibile ottenere neppure il verbale delle autorità intervenute sul posto vi erano dei casi di omonimia tra alcuni danneggiati e responsabilità civili mancata considerazione della sentenza del Tribunale di Lamezia Terme 10 luglio 2003 numero 302 che aveva accertato la esclusiva responsabilità del Comune di Jacurso nella causazione del sinistro . Insiste nel sostenere la contraddittorietà della sentenza poiché non avrebbe tenuto conto la Corte di appello -nel confermare la condanna all’intera somma ritenuta dal giudice di primo grado della differenza tra la stessa e il liquidato, e non ne avrebbe ridotto l’entità. 4. Il ricorso è inammissibile. Va accolta l’eccezione di inammissibilità per decadenza dall’impugnazione formulata dal Comune di Jacurso. Va richiamato quanto da questa Corte precisato in via generale in tema di unitarietà del termine per proporre impugnazione difatti, nel caso di proposizione, come avvenuto in quello in esame, sulla base di unico fatto generatore dell’illecito, di domanda giudiziale nei confronti di due distinti convenuti, sorge litisconsorzio unitario o quasi necessario , cui è applicabile la regola, propria delle cause inscindibili, dell’unitarietà del termine per proporre impugnazione, con la conseguenza che la notifica della sentenza eseguita da una delle parti segna, nei confronti suoi e della destinataria della notificazione, l’inizio del termine breve per impugnare contro tutte le altre parti, sicché la decadenza dall’impugnazione per scadenza del termine esplica effetto nei confronti di tutte le parti Sez. L, 20/01/2016, numero 986 Rv. 638865 01 . In via particolare in tema di notificazione con modalità telematica, è stato precisato che con le modifiche introdotte dalla legge 12 novembre 2011, numero 183 alla legge 21 gennaio 1994 numero 53 è stata introdotta la PEC quale strumento utile per le notifiche atti degli da parte degli avvocati autorizzati da effettuarsi secondo le modalità di cui all’art. 3 bis Sez. 3, 14/12/2016, numero 25758 . Venendo alla fattispecie in esame, sebbene in ricorso la ricorrente abbia affermato che la sentenza oggetto di impugnazione non le fosse stata notificata ai fini della decorrenza del termine breve pag. 2 del ricorso , tuttavia il Comune di Jacurso ha dato prova di avergliela notificata tramite notifica telematica dotata di firma digitale eseguita e ricevuta in data 15 settembre 2014 v. sub doc. numero 3 allegato al controricorso . Ebbene il Comune, con notifica valida in quanto conforme al modello normativo ratione temporis vigente artt. 3 bis e 6 della l. numero 53 del 1994 cosi come modificata dalla lett. d del comma 1 dell’art. 16 quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, numero 179 convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012 numero 228 ha prodotto in copia cartacea il messaggio di trasmissione a mezzo PEC, le ricevute di avvenute consegna e accettazione e la relata di notificazione, sottoscritta digitalmente dal difensore, nonché ha debitamente allegato la copia conforme della sentenza che, trattandosi di atto da notificare non consistente in un documento informatico, è stata effettuata mediante estrazione di copia informatica dell’atto formato su supporto analogico e attestazione di conformità nel rispetto delle modalità previste dall’articolo 16-undecies del d.l. numero 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla l. numero 228 del 2012 . La documentazione prodotta costituisce la prova del perfezionarsi della notificazione della sentenza e ha provocato il decorso del termine breve di sessanta giorni per impugnare il provvedimento con ricorso per cassazione, a decorrere dalla notifica stessa. Orbene, il ricorso è stato invece notificato in data 31 luglio 2015, ben oltre la scadenza del termine breve e lo stesso è inammissibile in quanto tardivo. Il ricorso va in conclusione dichiarato inammissibile. 5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. numero 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis del citato art. 13. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore degli eredi L.R. controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 10.200,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. La condanna altresì al pagamento, in favore del Comune di Jacurso controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 12.200,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. numero 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. numero 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.