La clausola compromissoria di arbitrato estero può essere fatta valere in ogni stato e grado del processo

Il regolamento preventivo di giurisdizione di cui all’art. 41 c.p.c. può essere proposto anche in relazione ad una clausola compromissoria di arbitrato estero, in quanto l’eccezione di compromesso ha natura processuale e rientra dunque nel novero di quelle comportanti una questione di giurisdizione e non di merito.

Lo hanno affermato le Sezioni Unite Civili con l’ordinanza n. 21551/17 depositata il 18 settembre. La vicenda. La pronuncia in oggetto nasce da un regolamento preventivo di giurisdizione proposto da una s.r.l. che invocava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in riferimento ad una controversia insorta con un’altra società in virtù di un rapporto contrattuale intercorso tra le due. Il contratto, relativo alla fornitura di servizi di magazzino, prevedeva infatti una clausola compromissoria che deferiva alla procedura di arbitrato internazionale tutte le controversie eventualmente nascenti dal contratto medesimo. Eccezione di compromesso. La Corte, rileva in primo luogo l’ammissibilità del regolamento in quanto trattasi dell’applicabilità di una clausola compromissoria devolutiva della potestas iudicandi ad arbitri esteri. Secondo la consolidata giurisprudenza infatti il regolamento preventivo di giurisdizione di cui all’art. 41 c.p.c. può essere proposto anche in relazione ad una clausola compromissoria di arbitrato estero, in quanto l’eccezione di compromesso ha natura processuale e rientra dunque nel novero di quelle comportanti una questione di giurisdizione e non di merito. Il difetto di giurisdizione nascente dalla presenta della predetta clausola può dunque essere fatto valere in qualsiasi stato e grado del processo, salvo che il convenuto abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana senza eccepirne dunque la carenza. In conclusione, pur ammettendo il regolamento preventivo di giurisdizione, il ricorso si rivela infondato non avendo la società ricorrente dimostrato nel caso concreto l’opponibilità della clausola in parola alla controparte, essendo nel frattempo intervenuta la cessione del credito contestato ad una terza società. Per questi motivi, la Corte dichiara la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria presso la quale risulta pendente il giudizio di merito.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, ordinanza 23 maggio – 18 settembre 2017, n. 21551 Presidente Rordorf – Relatore Bielli Fatto e diritto Rilevato che con ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione notificato tramite pec il 27 luglio 2016 alla s.r.l. C. Holding hinc s.r.l. C. , la ricorrente Bridgestone Europe NV/SA hinc BSEU chiede a queste sezioni unite di dichiarare - stante la clausola compromissoria per arbitrato internazionale, pattuita tra le parti - il difetto di giurisdizione del Tribunale civile di Milano, VII sezione, hinc Tribunale a conoscere della controversia di cui al giudizio R.G. n. 31965/2016, instaurato a seguito dell’opposizione al decreto ingiuntivo n. 9003/2016 proposta dalla ingiunta BSEU nei confronti dell’ingiungente s.r.l. la ricorrente espone, in punto di fatto, che a in esito ad una negoziazione protrattasi sin dal settembre 2011 aveva stipulato con la s.r.l. Futura Enterprise hinc s.r.l. Futura in data omissis un contratto con cui quest’ultima si impegnava a fornire servizi di stoccaggio in magazzini siti a e ad b il contratto, redatto in lingua inglese ed avente durata dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, era stato poi prorogato al 31 dicembre 2014 c a seguito di lettera del 10 gennaio 2014 inviata dalla s.r.l. Futura alla BSEU, le fatture relative ai corrispettivi per i servizi resi nel magazzino di erano state emesse dalla s.r.l. C. , divenuta nel frattempo proprietaria dell’intero capitale sociale della s.r.l. Futura d in attesa del perfezionamento di un bando di gara per servizi di stoccaggio che la BSEU aveva intenzione di attivare per il 2015 con il migliore offerente, questa società e la s.r.l. Futura, con atto del 9 settembre 2014 allegato 1 al contratto , avevano prorogato l’originario contratto sino al 3 maggio 2015, data prevista di cessazione automatica del rapporto, senza necessità di preavviso e la s.r.l. Futura, con lettera del 10 aprile 2015 aveva chiesto, richiamando la clausola di cui all’art. 29 del contratto originario, di deferire alla procedura di conciliazione prevista la questione relativa alla scadenza del contratto f la s.r.l. Futura e la BSEU, nonostante alcuni incontri avvenuti il 29 aprile ed il 5 giugno 2015, non avevano raggiunto un accordo sul punto g con decreto del 22 marzo 2016, emesso su istanza presentata nel gennaio 2016 dalla s.r.l. C. e notificato il 12 aprile 2016, il Tribunale aveva ingiunto alla BSEU il pagamento di Euro 297.924,00, oltre interessi come da domanda, oltre le spese del procedimento monitorio, liquidate in Euro 4.634,00 di cui Euro 634,00 per esborsi , oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa previdenza avvocati, a titolo di corrispettivi per i minimi contrattuali mensili garantiti di Euro 81.400,00, oltre IVA, con riferimento al deposito in nei mesi da luglio a settembre del 2015 artt. 8 e 10 del contratto h con atto di citazione notificato alla s.r.l. C. il 18 maggio 2016, la BSEU aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo R.G. n. 31965/2016 eccependo il difetto di giurisdizione del Tribunale, il difetto di legittimazione attiva della parte opposta e comunque l’infondatezza della pretesa su queste premesse la ricorrente, nel proporre regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell’art. 41 cod. proc. civ., deduce, in punto di diritto, che a nella specie è operativa la clausola compromissoria di cui all’art. 29 del contratto, così tradotta dall’inglese Tutte le controversie nascenti in relazione al presente Contratto saranno risolte secondo le regole di Conciliazione ed Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale Parigi da uno o tre arbitri nominati secondo dette Regole, la cui pronuncia sarà definitiva e vincolante. Detto arbitrato avrà sede in Belgio, Bruxelles e sarà condotto in lingua inglese b tale ipotesi di arbitrato va equiparata ai sensi degli artt. 4 e 11 della legge n. 218 del 1995 ad una deroga della giurisdizione in favore di un giudice estero venivano citate le pronunce della Corte di cassazione, Sezioni Unite, n. 10800 del 2015 e n. 24153 del 2013 c la clausola non è affetta da nullità ai sensi del secondo comma dell’art. 1341 cod. civ. ancorché il contratto, ai sensi del suo art. 30, resti regolato dalla legge italiana , sia perché è inserita all’interno di un contratto scritto, nel rispetto dell’art. 2 della Convenzione di New York del 10 giugno 1958, sia perché non fa parte di un contratto per adesione artt. 4 e 14 del contratto predisposto unilateralmente e diretto a regolare una serie indefinita di rapporti, ma è il frutto di una prolungata negoziazione come anche documentalmente provato d la suddetta clausola compromissoria è opponibile alla s.r.l. C. , quale cessionaria, ai sensi dell’art. 1260 cod. civ., dei crediti contestati nel merito dalla BSEU cedutile dalla s.r.l. Futura opponibilità riconosciuta in casi simili da Cass. n. 29261 del 2011 n. 6809 del 2007 Sezioni Unite n. 12616 del 1998 , anche senza cessione del contratto cessione che avrebbe richiesto la forma scritta, ai sensi dell’art. 16.1 del contratto la BSEU dichiara un valore della controversia di Euro 297.924,00 e conclude per la declaratoria del difetto di giurisdizione del Tribunale e comunque del giudice italiano in relazione al giudizio pendente, con ogni conseguente provvedimento e con vittoria delle spese di lite la s.r.l. C. si è costituita con controricorso notificato tramite pec il 30 settembre 2016 e deduce che a ha a suo tempo acquisito la titolarità del contratti di leasing immobiliare in , originariamente stipulati dalla s.r.l. Futura b le attività di stoccaggio nel magazzino di sono state sempre effettuate dalla s.r.l. Futura, dotata di autonomia giuridica, ancorché interamente partecipata a decorrere dal 31 dicembre 2013 dalla s.r.l. C. c non è chiaro se la BSEU, nell’opposizione a decreto ingiuntivo, ha contestato l’integrità del contradditorio per la mancanza in quel giudizio della s.r.l. Futura d i contratti della BSEU ivi compreso quello di fornitura di servizi di stoccaggio in sono di solito stipulati a seguito di una gara invitation to tender in base a condizioni aprioristicamente stabilite dalla stessa BSEU, alle quali i competitors debbono sostanzialmente aderire limitandosi a fornire le proposte più vantaggiose e il contratto di causa del giugno 2012 è sostanzialmente un contratto per adesione , perché consegue, senza soluzione di continuità, ad una precedente pattuizione efficace dal maggio 2007 al 31 dicembre 2011 e contenente già la regolamentazione del nuovo periodo decorrente dal 1 gennaio 2012 f l’intervallo temporale tra l’aggiudicazione del tender lettera della BSEU del 30 giugno 2011 e la stipula effettiva del contratto omissis non era dovuta ad una lunga trattativa tra le parti, ma solo alla necessità di adeguare alcune regole secondarie alle specifiche esigenze strutturali e gestionali della s.r.l. Futura, mentre le clausole essenziali erano rimaste ferme e conformi al contratto standard predisposto dalla BSEU, tanto che questa aveva ritenuto di respingere recisamente e non prendere nemmeno in considerazione i suggerimenti proposti al riguardo dalla s.r.l. Futura come risultava dalla documentazione allegata , dichiarando, tramite un suo rappresentante, che la non accettazione del nostro contratto standard è un punto di rottura g la clausola compromissoria invocata dalla controparte è nulla, ai sensi dell’art. 1341, secondo comma, cod. proc. civ. norma applicabile in forza dell’art. 30 del contratto Il presente contratto sarà disciplinato esclusivamente dalla legge italiana , perché - in quanto vessatoria - non è siglata con doppia sottoscrizione h l’art. 1341, secondo comma, cod. proc. civ. contrariamente all’assunto della ricorrente non si applica esclusivamente ai contratti per adesione ai quali si riferisce, invece, l’art. 1342 cod. civ. il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-ter cod. proc. civ., sulla base delle conclusioni scritte depositate il 22 novembre 2016 dal Pubblico Ministero, il quale, nel richiedere la dichiarazione del difetto di giurisdizione del Tribunale, per essere la controversia devoluta ad arbitrato internazionale, ha osservato che a il regolamento è ammissibile, trattandosi di applicabilità di clausola compromissoria devolutivi della potestas iudicandi ad arbitri esteri vengono citate le pronunce di Cass., Sezioni Unite, n. 1005 del 2014 e n. 24153 del 2013 b la clausola è efficace anche nei confronti dell’ingiungente s.r.l., stante la cessione dell’originario contratto intervenuta tra la cedente s.r.l. Futura, la cessionaria s.r.l. C. ed accettata dalla ceduta BSEU c in ogni caso, la debitrice ceduta BSEU può avvalersi della clausola compromissoria stipulata con la creditrice cedente s.r.l. Futura , nel caso di controversia con il creditore cessionario s.r.l. C. viene citata la pronuncia di Cass. n. 29261 del 2011 d la clausola non è nulla ai sensi dell’art. 1341, secondo comma, cod. civ., perché tale norma non è applicabile nella specie, risultando che il contratto è stato concluso per effetto di una specifica trattativa tra le parti e non potendo considerarsi unilateralmente predisposto da uno dei contraenti la trattazione del regolamento viene differita, su istanza di parte, dall’adunanza del 21 marzo 2017 a quella del 23 maggio 2017, nella quale era stata fissata la trattazione dell’analogo regolamento preventivo di giurisdizione di cui al ricorso iscritto al n. 14707/2016 R.G. proposto dalla medesima BSEU nei confronti della s.r.l. Futura con memoria datata 15 maggio 2017 riferita anche al regolamento preventivo di giurisdizione di cui al ricorso iscritto al n. 14707/2016 R.G. , la s.r.l. C. a eccepisce che l’art. 29 del contratto originario, nel prevedere la devoluzione ad arbitrato internazionale di tutte le controversie nascenti dal contratto medesimo, stabilisce nel suo secondo comma che il suddetto accordo arbitrale non esclude il diritto di ciascuna parte di dar corso, davanti alla Corte competente di diritto, a procedimenti sommari o conservativi interim or conservatory proceedings , così introducendo una deroga alla giurisdizione arbitrale in ordine anche a quei particolari procedimenti sommari costituiti dai procedimenti monitori b deduce che, nella specie, il contratto, in quanto concluso a seguito di una gara aperta su una immodificabile proposta di contenuto contrattuale standard imposta all’aggiudicatario, va qualificato per adesione e ad esso, pertanto, si applica il secondo comma dell’art. 1341 cod. civ. c si oppone alle conclusioni del P.M. con memoria datata 18 maggio 2017, la BSEU osserva che a la s.r.l. C. è cessionaria del credito verso la BSEU, fatto derivare dal contratto tra s.r.l. Futura e BSEU, cedutole dalla s.r.l. Futura e fatto valere con il decreto ingiuntivo opposto b la cessione è riconosciuta dalla controricorrente s.r.l. C. , la quale ha ammesso di aver iniziato a fatturare nei confronti di BSEU a seguito di una specifica richiesta derivante dalla comunicazione del 10 gennaio 2014 inviata dalla s.r.l. Futura alla BSEU c non sussiste litisconsorzio necessario tra creditore cedente s.r.l. Futura e creditore cessionario s.r.l. C. nel giudizio tra il cessionario ed il debitore ceduto BSEU d l’unica norma sui requisiti formali richiesti per la clausola compromissoria oggetto di causa è identificabile nell’art. 2 della Convenzione di New York sul riconoscimento e l’esecuzione dei lodi stranieri del 10 giugno 1958, resa esecutiva dalla legge n. 62 del 1968, secondo il quale occorre solo la forma scritta ai fini dell’efficacia dell’accordo recante una clausola compromissoria per arbitrato estero clausola equiparata alla deroga alla giurisdizione del giudice italiano in favore di un giudice estero dagli artt. 4 e 11 della legge n. 218 del 1995 e l’art. 1341 cod. civ. non si applica alla clausola di cui all’art. 29 del contratto inter partes, perché questo non è un contratto di massa , ma si è perfezionato a seguito di trattative. Considerato che deve essere innanzitutto rigettata l’istanza di riunione del presente ricorso n. 18118/2016 R.G. a quello recante il n. 14707/2016 R.G., perché i due giudizi, benché proposti entrambi dalla BSEU, sono rivolti nei confronti di soggetti diversi rispettivamente, la s.r.l. C. e la s.r.l. Futura , riguardano prestazioni contrattuali diverse rispettivamente, lo stoccaggio nel deposito di e nel deposito di e presentano problemi diversi in ordine all’applicabilità della clausola compromissoria, tanto da sconsigliare la trattazione congiunta va poi soggiunto che, nel caso in cui si controverta su un credito che si assume essere stato ceduto, nella causa promossa dall’asserito cessionario nella specie, la s.r.l. C. nei confronti del debitore ceduto nella specie, la BSEU , non sussiste litisconsorzio necessario con il creditore cedente nella specie, la s.r.l. Futura quando il ceduto - come nella specie - non abbia chiesto l’accertamento dell’esistenza del credito o dell’efficacia della cessione nei confronti di tutti i soggetti che vi hanno preso parte ex plurimis, Cass. n. n. 1510 del 2001, n. 12972 del 2004, n. 8980 del 2012 quanto al ricorso n. 18118/2016 R.G., riguardante il presente regolamento, va ribadita la consolidata giurisprudenza di queste Sezioni Unite, secondo la quale è ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione di cui all’art. 41 cod. proc. civ. proposto in relazione ad una clausola compromissoria di arbitrato estero quale quello in esame , in quanto l’eccezione di compromesso, attesa la natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario da attribuirsi anche all’arbitrato rituale estero in conseguenza della disciplina complessivamente ricavabile dalla legge n. 5 del 1994 e dal d.lgs. n. 40 del 2006 , deve ricomprendersi, a pieno titolo, nel novero di quelle di rito comportanti una questione di giurisdizione e non di merito o, ostandovi la diversità di ordinamenti, di competenza ex plurimis - a partire da Cass., Sezioni Unite, n. 24153 del 2013 - Cass., Sezioni Unite, n. 1005 del 2014, n. 10800 del 2015, n. 13725 del 2016, n. 2736 del 2017 il difetto di giurisdizione nascente dalla presenza di una clausola compromissoria siffatta può essere rilevato in qualsiasi stato e grado del processo a condizione che il convenuto non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana, e dunque solo qualora questi, nel suo primo atto difensivo, ne abbia eccepito la carenza tra le molte pronunce delle Sezioni Unite, vedi la citata n. 24153 del 2013, vedi anche le pronunce n. 10800 del 2015 e n. 19473 del 2016 l’invocato art. 29 del contratto stabilisce a nel suo primo comma secondo la incontestata traduzione dall’inglese fornita dalla BSEU , che Tutte le controversie nascenti in relazione al presente Contratto saranno risolte secondo le regole di Conciliazione ed Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale Parigi da uno o tre arbitri nominati secondo dette Regole, la cui pronuncia sarà definitiva e vincolante. Detto arbitrato avrà sede in Belgio, Bruxelles e sarà condotto in lingua inglese b nel suo secondo comma, che l’accordo arbitrale non esclude il diritto di ciascuna parte di dar corso, davanti alla Corte competente di diritto, a interim or conservatory proceedings nella specie sono incontroversi in giudizio sia la natura rituale dell’arbitrato previsto dall’art. 29 del contratto inter partes data l’evidente volontà delle parti di ottenere la pronuncia di un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all’art. 825 cod. proc. civ., con le regole del procedimento arbitrale , sia la tempestività dell’eccezione di compromesso basata su detto art. 29, pregiudizialmente sollevata dalla BSEU con l’atto di citazione per opposizione a decreto ingiuntivo, sia la riconducibilità della causa petendi e del petitum del giudizio di merito al suddetto contratto nel senso che la controversia è sorta in riferimento al contratto, come previsto dalla clausola compromissoria , sia la localizzazione all’estero della sede della ricorrente BSEU parte avente la posizione sostanziale di convenuta nella causa per opposizione a decreto ingiuntivo, anche se è formalmente attrice occorre in proposito comunque ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, per l’arbitrato commerciale internazionale è irrilevante la distinzione tra arbitrato rituale ed irrituale, dovendo esso qualificarsi sempre rituale quoad effectum, in coerenza con il sistema delineato dalla legge n. 25 del 1994 e tenuto conto che la suddetta distinzione tra arbitrato rituale ed irrituale non è usualmente praticata in ambito internazionale Cass. n. 544 del 2004 n. 12866 del 2010 n. 22338 del 2013 Cass. Sezioni Unite, n. 10800 del 2015 il regolamento, pur se ammissibile in relazione agli aspetti sopra esaminati, è tuttavia non fondato in ordine alla richiesta di dichiarare la controversia devoluta alla cognizione degli arbitri la ricorrente BSEU, infatti, non ha dimostrato come sarebbe stato suo onere, trattandosi di eccezione di compromesso l’opponibilità alla s.r.l. C. della sopra riportata clausola compromissoria sul punto va osservato, in ordine agli elementi riportati dalle parti, che a l’acquisizione, ad opera della s.r.l. C. , dell’intera partecipazione nella s.r.l. Futura a decorrere dal 31 dicembre 2013 non ha avuto alcuna influenza modificativa delle parti del precedente contratto di stoccaggio per cui è causa, stipulato tra la BSEU e la s.r.l. Futura e, in particolare, non ha comportato di per sé alcuna cessione del contratto o di crediti o di azienda o di ramo d’azienda dalla s.r.l. Futura alla s.r.l. C. fermo restando, comunque, che la cessione del contratto non comporta automaticamente la successione nel connesso, ma autonomo negozio compromissorio, occorrendo a tal fine una ulteriore specifica manifestazione di volontà di tutte le parti Cass., Sezioni Unite, n. 12616 del 1998 Cass. n. 29261 del 2011 b è parimenti irrilevante la circostanza che la s.r.l. C. abbia acquisito la titolarità del contratti di leasing immobiliare in con riguardo agli immobili ove si effettuava lo stoccaggio , originariamente stipulati dalla s.r.l. Futura, in quanto il soggetto obbligato alle prestazioni di stoccaggio è rimasto esclusivamente la s.r.l. Futura del resto, nulla è stato precisato in ordine al tempo ed ai modi di tale acquisizione di titolarità e non è stato neppure accennato se siano intervenuti accordi - e tra quali soggetti - riguardanti eventuali contratti in corso di stoccaggio all’interno dei locali in leasing c l’accordo tra la s.r.l. Futura e la BSEU a seguito della lettera del 10 gennaio 2014 inviata dalla s.r.l. Futura alla BSEU di far emettere le fatture per i servizi resi nel magazzino di dalla s.r.l. C. prova, se mai, non la cessione del contratto che avrebbe richiesto la forma scritta ai sensi dell’art. 16.1 del contratto , né in difetto di altri pertinenti dati forniti dalle parti una cessione di credito che, pure, è contratto a forma libera , ma solo la violazione di norme fiscali, posto che la stessa s.r.l. C. ha ammesso, nei suoi scritti difensivi, che le attività di stoccaggio nel magazzino di sono state sempre effettuate dalla s.r.l. Futura d non risulta in atti provata neppure una cessione alla s.r.l. C. di crediti della s.r.l. Futura nei confronti della BSEU per lo stoccaggio nel deposito di si è appena notato che, a tal fine, non è sufficiente il mero accordo circa la fatturazione da parte della s.r.l. C. nei confronti della BSEU e la proroga del contratto di stoccaggio, con atto del 9 settembre 2014, sino al 3 maggio 2015 è avvenuta, significativamente, tra gli originari contraenti s.r.l. Futura e BSEU, senza l’intervento della s.r.l. C. f la richiesta, con lettera del 10 aprile 2015, di deferire alla procedura di conciliazione prevista dalla clausola di cui all’art. 29 del contratto originario la questione relativa alla scadenza del contratto con riferimento, deve ritenersi, anche al deposito di proviene dalla s.r.l. Futura e non dalla s.r.l. C. in particolare, l’asserita cessione alla s.r.l. C. del credito fatto valere con il decreto ingiuntivo opposto non solo non risulta da quanto addotto dalle parti, ma non è neppure incontestata in giudizio come invece afferma la ricorrente nella sua memoria del 18 maggio 2017 , perché la stessa BSEU ha dichiarato di aver eccepito, con l’atto di opposizione al decreto ingiuntivo, il difetto di legittimazione attiva della parte opposta la s.r.l. C. ed ha ricordato - come visto - che la richiesta del 10 aprile 2015 di far ricorso alla procedura di conciliazione prevista dalla clausola di cui all’art. 29 del contratto originario proviene dalla s.r.l. Futura e non dalla s.r.l. C. la mancata prova della suddetta cessione di credito rende irrilevante il richiamo, da parte della ricorrente BSEU, della giurisprudenza di questa Corte circa l’opponibilità al cessionario del credito, da parte del debitore ceduto, della clausola compromissoria contenuta nel contratto da cui viene fatto derivare detto credito per tale giurisprudenza vedi, tra le altre, Cass., Sezioni Unite, n. 12626 del 1998 Cass., n. 24681 del 2006, n. 6809 del 2007 e n. 29261 del 2011 in conclusione, dalla mancata prova della opponibilità alla s.r.l. C. della invocata clausola compromissoria per arbitrato estero cioè della valida circolazione di detta clausola discende che la cognizione della controversia resta devoluta alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria italiana adita con il giudizio di merito la pronuncia sulle spese del presente regolamento va rimessa al giudice di merito. P.Q.M. La Corte, pronunciando a sezioni unite, dichiara la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria presso la quale pende il giudizio di merito, la quale provvederà anche sulle spese del presente regolamento.