Avvocati, elezioni del consiglio dell’ordine e decorrenza dei termini di notificazione

La Cassazione richiama il principio per cui le disposizioni contenute nell’art. 36 dell’ordinamento forense contengono un’eccezione al combinato disposto di cui agl’artt. 285 e 170 c.p.c. il quale stabilisce che il termine di 30 giorni per ricorrere verso la sentenza del CNF decorre dalla notifica della stessa a richiesta d’ufficio eseguita nei confronti dell’interessato personalmente e non già del suo procuratore .

Così ha deciso la Cassazione con la sentenza n. 21110/17, depositata il 12 settembre. Il caso. Il Consiglio nazionale forense respingeva il reclamo proposto da diversi avvocati avverso i risultati delle elezioni del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. Il Consiglio riteneva non applicabile nella specie l’annullamento, operato dal giudice amministrativo, del regolamento delle operazioni elettorali approvato con d.m. n. 170/14, nella parte riguardante il numero delle preferenze che l’elettore può esprimere, dal momento che tale annullamento era sopraggiunto ad operazioni elettorali concluse. Il soccombente ricorreva in Cassazione e gli avvocati che erano stati proclamati eletti resistevano con controricorso. La notifica. La Corte rileva che nel caso di specie, la sentenza impugnata dall’avvocato era stata notificata a mezzo PEC, su richiesta del CNF il 12 gennaio 2017 e il ricorrente l’aveva impugnata in Cassazione solo il 14 febbraio 2017, oltre il termine di 30 giorni . La ricorrente lamentava, invece, la non idoneità della notificazione effettuata personalmente alla parte a far decorrere i termini. La Cassazione ritiene però non fondata la questione richiamando la consolidata giurisprudenza secondo la quale le disposizioni di cui all’art. 36 dell’ordinamento forense, contengono un’eccezione al combinato disposto di cui agl’artt. 285 e 170 c.p.c. il quale stabilisce che il termine di 30 giorni per ricorrere verso la sentenza del CNF decorre dalla notifica della stessa a richiesta d’ufficio, eseguita nei confronti dell’interessato personalmente e non già del suo procuratore, considerato che non ricorre qui la ratio della regola generale della necessità della notifica al difensore, in quanto il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare è un professionista il quale è in condizione di valutare autonomamente gli effetti della notifica della decisione . Parimenti dovrà ritenersi applicabile tale ratio anche ai procedimenti riguardanti i ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell’ordine. Per questi motivi la Cassazione dichiara il ricorso inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 6 giugno – 12 settembre 2017, n. 21110 Presidente Rordorf – Relatore De Chiara Fatti di causa 1. Il Consiglio nazionale forense ha respinto il reclamo proposto dall’avv. G.M.C. e da altri suoi colleghi avverso i risultati delle elezioni del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di . Ha ritenuto, in particolare, non applicabile nella fattispecie l’annullamento, ad opera del giudice amministrativo, del regolamento delle operazioni elettorali approvato con D.M. 10 novembre 2014, n. 170, nella parte riguardante il numero delle preferenze che l’elettore può esprimere, essendo tale annullamento sopraggiunto allorché le operazioni elettorali si erano già concluse con la proclamazione degli eletti del 15 febbraio 2015. 2. L’avv. G. ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo. Gli avvocati b.g. , Cu.Cr. , D.O. , P.F. , R.G.M.E.E. e Sa.Lo. , che erano stati proclamati eletti e già si erano costituiti davanti al giudice a quo, hanno resistito con controricorso contenente anche ricorso incidentale. La ricorrente principale ha anche presentato memoria. Ragioni della decisione 1. Vanno preliminarmente respinte le eccezioni di inammissibilità del controricorso sollevate dalla ricorrente principale con la memoria. Non sussiste, invero, la dedotta tardività della notifica del controricorso, che è stata eseguita il 20 marzo 2017 e dunque nel rispetto del termine di cui al combinato disposto degli artt. 369, comma primo, e 370, comma primo, cod. proc. civ. rispetto alla notifica del ricorso, eseguita meno di quaranta giorni prima, il 14 febbraio. Né sussiste la dedotta irritualità della notifica a mezzo pec per contrasto con l’art. 12 delle specifiche tecniche previste dall’art. 34, comma 1, del regolamento approvato con D.M. 21 febbraio 2011, n. 44 approvate con provvedimento del 16 aprile 2014, per essere la copia notificata una copia per immagine di documento in formato analogico e non atto nativo digitale. Invero il richiamato art. 12 prevede i requisiti che devono possedere i soli atti del processo in forma di documento informatico da depositare telematicamente all’ufficio giudiziario , mentre il ricorso per cassazione non presenta tali caratteristiche, non applicandosi ancora al giudizio di legittimità le regole del processo telematico. La notifica è stata perciò ritualmente eseguita ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, il cui art. 3-bis, comma 2, dispone che quando l’atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l’avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell’atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall’art. 16-undecies del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e l’atto da notificarsi va allegato al messaggio di posta elettronica certificata. 2. Va invece accolta l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale sollevata dai controricorrenti sul rilievo della sua tardività. Recita l’art. 36, commi 4, 5 e 6, del nuovo ordinamento della professione forense approvato con legge 31 dicembre 2012, n. 247 4. Le decisioni del CNF sono notificate, entro trenta giorni, all’interessato e al pubblico ministero presso la corte d’appello e il tribunale della circoscrizione alla quale l’interessato appartiene. Nello stesso termine sono comunicate al consiglio dell’ordine della circoscrizione stessa./5. Nei casi di cui al comma 1 la notificazione è fatta agli interessati e al pubblico ministero presso la Corte di cassazione./ 6. Gli interessati e il pubblico ministero possono proporre ricorso avverso le decisioni del CNF alle sezioni unite della Corte di cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge . Nella specie la sentenza impugnata era stata notificata all’avv. G. , su richiesta del Consiglio Nazionale Forense, il 12 gennaio 2017, mentre il ricorso per cassazione è stato notificato a mezzo pec il 14 febbraio 2017, dunque oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza, scaduto il 13 febbraio l’11 e il 12 febbraio cadendo rispettivamente di sabato e domenica . La ricorrente obietta, nella memoria, che va applicata invece la regola generale di cui agli artt. 285 e 170 cod. proc. civ., ribadita dall’art. 133 cod. proc. civ. nel testo come modificato dal d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv., con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, per la quale soltanto la notificazione a istanza di parte, effettuata al procuratore della parte soccombente e non a quest’ultima personalmente, è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare la sentenza. L’obiezione, però, non è fondata. Con riferimento al giudizio disciplinare nei confronti degli avvocati e alla disposizione di cui all’art. 56 del previgente ordinamento forense approvato con r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, analoga, per quanto qui rileva, a quella di cui al richiamato art. 36 dell’attuale ordinamento, queste Sezioni Unite hanno già avuto occasione di chiarire che tale norma contiene una eccezione al combinato disposto di cui agli artt. 285 e 170 cod. proc. civ., stabilendo che il termine di trenta giorni per ricorrere avverso la sentenza del CNF decorre dalla notifica della stessa a richiesta dell’ufficio, eseguita nei confronti dell’interessato personalmente e non già del suo procuratore, considerato che non ricorre qui la ratio della regola generale della necessità della notifica al difensore, in quanto il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare è un professionista il quale è in condizione di valutare autonomamente gli effetti della notifica della decisione Cass. Sez. U. 15/02/2005, n. 2981 15/10/2010, n. 21272 cfr. altresì Cass. Sez. Un. 13/05/2013, n. 11342 riguardante l’analoga disposizione di cui all’art. 50 r.d.l. n. 1578 del 1933 . Le differenze tra il giudizio disciplinare e quello elettorale, sottolineate dalla ricorrente, non valgono a sottrarre il secondo a detta disciplina eccezionale. Il comma 5 dell’art. 36 l. n. 247 del 2012, infatti, riferisce esplicitamente la previsione che la notificazione della sentenza è fatta agli interessati non ai loro procuratori a tutti i casi di cui al comma 1 , il quale contempla, appunto, oltre alla materia disciplinare, anche i ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell’ordine , e del resto la considerazione della idoneità del soggetto interessato a valutare autonomamente, essendo avvocato, gli effetti della notifica della decisione vale anche per i giudizi elettorali. 3. Il ricorso incidentale, con il quale si ripropone l’eccezione di difetto di interesse ad agire, ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ., da parte della reclamante, è conseguentemente assorbito, essendo i ricorrenti incidentali risultati totalmente vittoriosi nel giudizio di merito, onde la loro impugnazione è da considerare implicitamente condizionata all’accoglimento dell’impugnazione principale cfr., da ult., Cass. 06/03/2015, n. 4619 Sez. U. 25/03/2013, n. 7381 . 4. In conclusione il ricorso principale va dichiarato inammissibile, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale. Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito il ricorso incidentale. Condanna la ricorrente principale al pagamento, in favore dei controricorrenti e ricorrenti incidentali, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 %, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.