Albergo fermo da 5 anni per una frana, se il Comune deve risarcire lo decide il giudice ordinario

La richiesta di risarcimento danni prodotti alla struttura alberghiera, chiusa forzosamente dal Comune a causa di una frana della parete rocciosa situata a qualche decina di metri, deve effettuarsi dinanzi al giudice ordinario e non a quello amministrativo.

Lo ribadiscono le Sezioni Unite Civili con ordinanza n. 19084/17 depositata il 1° agosto. Il caso. La società citava in giudizio il Comune di Bardonecchia per ottenere il risarcimento dei danni prodotti alla residenza alberghiera di sua proprietà a seguito della frana della parete rocciosa situata a qualche decina di metri della struttura. In particolare, il Comune aveva interdetto con ordinanza l’accesso e l’utilizzo dell’edificio per ben 5 anni, rendendolo indisponibile. Costituitosi in giudizio, l’Ente eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo. La società proponeva ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, sostenendo, però, la giurisdizione del giudice ordinario. Giurisdizione. A tal proposito, gli Ermellini rilevano quanto ribadito recentemente dalle Sezioni Unite, ossia che in relazione ad una domanda volta al risarcimento dei danni subiti per effetto della chiusura forzosa di un esercizio commerciale , la giurisdizione è del giudice ordinario, in quanto la pretesa non è fondata sull’illegittimità dell’atto amministrativo che ha disposto tale chiusura ma, piuttosto, sull’ingiustificata protrazione dei suoi effetti . Pertanto, la Suprema Corte, afferma la giurisdizione del giudice ordinario e condanna il Comune al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, ordinanza 4 luglio – 1 agosto 2017, numero 19084 Presidente Amoroso – Relatore Di Cerbo fatto e diritto Rilevato che - con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Torino la s.r.l. Melezet 2006 ha chiesto, previa declaratoria di responsabilità, di condannare il Comune di Bardonecchia a risarcire i danni prodotti alla residenza turistico-alberghiera di proprietà dell’istante dal comportamento omissivo tenuto dal Comune a seguito della frana della parete rocciosa denominata omissis che si erge a qualche decina di metri dall’immobile e dell’ordinanza sindacale d’interdizione dell’accesso e dell’utilizzo dell’edificio, che ha determinato l’impossibilità di goderne e di disporne, per una durata ormai superiore al quinquennio con la citazione la società ha anche chiesto di accertare che il Comune è tenuto a realizzare gli interventi necessari a ridurre lo stato di pericolo del versante franoso in questione, tali da consentire la riapertura del tratto di strada omissis e l’accesso all’immobile in questione - il Comune di Bardonecchia si è costituito in giudizio, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, essendo, invece, configurabile la giurisdizione del giudice amministrativo, in ragione della contestazione della legittimità dell’ordinanza contingibile ed urgente adottata dal sindaco - nella pendenza del giudizio, la società ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, instando per l’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario, cui ha replicato il Comune con controricorso - entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che - la responsabilità del Comune di Bardonecchia invocata dalla società è svincolata dall’ordinanza contingibile ed urgente indicata in narrativa, la quale si atteggia come mero antecedente dei danni scaturenti dalla durata dell’impedimento all’accesso ed all’utilizzo alla residenza turistico-alberghiera, disposti sì originariamente dall’ordinanza, ma protrattisi, nella prospettazione dell’attrice, per effetto dell’inerzia colpevole del Comune e, quindi, dal suo ulteriore comportamento antigiuridico, sostanziatosi nella mancata adozione degli interventi necessari a ridurre lo stato di pericolo della parete di roccia franosa - sulla base di tali presupposti si deve quindi affermare la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, ricorrente quando il comportamento della pubblica amministrazione risulta privo di ogni interferenza con un atto autoritativo, non potendosi reputare neanche mediatamente espressione dell’esercizio del potere autoritativo, o quando l’atto o il provvedimento di cui la condotta dell’amministrazione sia esecuzione non costituisca oggetto del giudizio, facendosi valere unicamente l’illiceità della condotta del soggetto pubblico ex art. 2043 c.c., suscettibile di incidere sui diritti patrimoniali dei terzi Cass., sez. unumero , 18 ottobre 2005, numero 20123 . Ciò in quanto deve essere riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario in tutte le controversie in cui si denunzino comportamenti configurati come illeciti ex art. 2043 c.c., e a fronte dei quali, per non avere la P.A. osservato condotte doverose, la posizione soggettiva del privato non può che definirsi di diritto soggettivo Cass. 18 ottobre 2015, numero 20117 - tali principi sono stati anche di recente ribaditi da queste sezioni unite Cass., sez. unumero , 29 dicembre 2016, numero 27455 , allorquando, in relazione ad una domanda volta al risarcimento dei danni subiti per effetto della chiusura forzosa di un esercizio commerciale, hanno riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario in quanto la pretesa non era stata fondata sull’illegittimità dell’atto amministrativo che tale chiusura aveva inizialmente disposto, bensì sull’ingiustificata protrazione dei suoi effetti - alla stregua delle osservazioni che precedono, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario - le spese seguono la soccombenza in relazione al Comune di Bardonecchia vanno, invece, dichiarate irripetibili nei confronti delle altre parti intimate, che non hanno contrastato il ricorso della società. P.Q.M. - la Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e condanna il Comune di Bardonecchia a pagare le spese, che liquida in Euro 7000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi ed al 15% a titolo di spese forfettarie. Dichiara l’irripetibilità delle restanti voci di spesa.