Inimicizia del giudice? Deve essere provata con comportamenti estranei al processo

La Cassazione pronunciandosi a Sezioni Unite, afferma che nelle ipotesi previste all’art. 51, ai fini della possibilità di astensione e ricusazione ex. art 52, è fondamentale che l’inimicizia prevista all’art. 51, numero 3, c.p.c. riguardi dei rapporti che siano estranei al processo, non potendosi di certo dimostrare con comportamenti esclusivamente processuali del giudice.

Così ha deciso sa Cassazione con l’ordinanza numero 18395/17, depositata il 26 luglio. Il caso. Un avvocato presentava interpello per astensione e, in difetto, ricorso per ricusazione di alcuni componenti del collegio chiamato a pronunciarsi all’udienza su un suo ricorso. Il ricorrente riteneva fossero sussistenti ragioni di astensione obbligatoria dei predetti consiglieri ai sensi dell’art. 51, comma 1, nnumero 1 e 3, c.p.c., per aver questi ultimi contribuito all’assunzione di decisioni a lui sfavorevoli e gravemente errate, che neppure il più sprovveduto degli studenti università della materia sarebbe giunto a formulare . La ricusazione. La Cassazione pronunciandosi a Sezioni Unite, afferma che nelle ipotesi previste all’art. 51, ai fini della possibilità di astenersi e, della relativa ricusazione ex. art 52, è fondamentale che l’inimicizia prevista all’art. 51, numero 3, c.p.c. riguardi dei rapporti che siano estranei al processo, non potendosi di certo dimostrare con comportamenti esclusivamente processuali del giudice. Nel caso di specie il ricusante non ha allegato la sussistenza di fatti idonei a integrare una inimicizia grave tra lui e i giudici ricusanti, per questo motivo la Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, ordinanza 9 maggio – 26 luglio 2017, n. 18395 Presidente Amoroso – Relatore De Chiara Fatto e diritto Rilevato che l’avv. S.S. ha presentato interpello per astensione e, in difetto, ricorso per ricusazione dei consiglieri dott. Raffaele Frasca e dott. Luigi Scarano, componenti del collegio chiamato a pronunciarsi all’udienza del 9 maggio 2017 sul suo ricorso iscritto al n. 2784/2015 R.G. il ricorrente ritiene che sussistano ragioni di astensione obbligatoria dei predetti consiglieri ai sensi dell’art. 51, comma primo, nn. 1 e 3, cod. proc. civ. per avere essi, quali componenti di collegi di questa Corte in altri giudizi dei quali egli era parte, contribuito all’assunzione di decisioni, a lui sfavorevoli, gravemente errate, tali che neppure il più sprovveduto degli studenti universitari della materia sarebbe giunto a formulare le anomalie lamentate, non spiegabili se non in termini di aprioristica linea reiettiva e di inimicizia grave per carenza di imparzialità e terzietà , nonché per il fatto che pende nei confronti dei medesimi consiglieri, davanti al Tribunale di Roma, azione civile di responsabilità ai sensi della legge n. 117 del 1988 all’adunanza camerale fissata per l’esame dell’istanza di ricusazione l’avv. S. non è comparso e il PM ha concluso per il rigetto del ricorso. Considerato che il ricorso non può essere accolto con riferimento alle questioni processuali poste dal ricorrente queste Sezioni Unite hanno già avuto occasione di puntualizzare, nella ordinanza 22/07/2014, n. 16627 e in successive decisioni conformi, che - pur dovendosi svolgere il procedimento di ricusazione nel contraddittorio delle parti, tuttavia non è prevista dalla legge l’assegnazione al ricorrente di uno specifico termine per comparire, incompatibile con le caratteristiche e la natura del procedimento nel presente procedimento l’avv. S. ha ricevuto avviso dell’adunanza camerale, alla quale non ha ritenuto di partecipare - la questione di legittimità costituzionale dell’art. 53, comma primo, cod. proc. civ., censurato in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., salvi altri parametri, nella parte in cui attribuisce la decisione sulla ricusazione del giudice a collegio composto da soli giudici togati, senza il correttivo della presenza quantomeno di rappresentanti della collettività sul tipo della corte d’assise , è manifestamente infondata, non configurandosi il procedimento di ricusazione come un procedimento a carico del giudice ricusato, in cui lo stesso sia parte, e pertanto non potendosi ritenere fondato un generale sospetto di parzialità del giudice della ricusazione in conseguenza del generico rapporto di colleganza - l’art. 53, secondo comma, cod. proc. civ., per il quale sulla ricusazione si decide udito il giudice ricusato e assunte, quando occorre, le prove offerte , attribuisce al giudice ricusato il diritto di essere ascoltato, ma non lo obbliga a rendere informazioni o chiarimenti, tranne che il giudice della ricusazione lo ritenga necessario per finalità istruttorie anche quanto al merito vanno ribaditi i seguenti principi, già affermati dal precedente sopra richiamato e da quelli successivi ad esso conformi , e cioè che - la causa pendente tra ricusato e ricusante, ai sensi dell’art. 51, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., non può essere costituita dal giudizio di responsabilità di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117, che non è un giudizio nei confronti del magistrato, bensì nei confronti dello Stato - premessa la tassatività e non estensibilità in via interpretativa delle ipotesi previste dall’art. 51, cit., ai fini della possibilità di astenersi e, correlativamente, dall’art. 52 relativo alla ricusazione, e che l’inimicizia prevista dall’art. 51 n. 3 deve riguardare rapporti estranei al processo e non può essere dimostrata sulla base di soli comportamenti processuali del giudice, ritenuti anomali dalla parte ricusante, la quale è tenuta a indicare fatti e circostanze concrete che rivelino l’esistenza di ragioni di rancore o di avversione nella specie il ricusante non ha allegato la sussistenza di fatti integranti una grave inimicizia , nei termini appena precisati, tra lui e i due giudici ricusati, né di fatti integranti la prova di un loro interesse nella causa o in altra vertenza su identica questione di diritto , né, tanto meno, che tale interesse sia personale e diretto . P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.