Compra in Germania, è lì la competenza giurisdizionale del giudice

Il luogo di consegna della merce deve essere individuato in base a criteri economici ed in relazione al recapito finale della merce, che ne segna l’acquisizione della disponibilità materiale, e non soltanto giuridica da parte dell’acquirente, per luogo di consegna deve intendersi quello in cui questa è stata effettuata, con effetto liberatorio per il venditore.

Così ha deciso la Cassazione con la sentenza n. 17719/17, depositata il 18 luglio. Il caso. Una società conveniva in giudizio un’altra società con sede in Germania per il risarcimento del danno da inadempimento di un contratto di vendita. La convenuta eccepiva l’incompetenza giurisdizionale del giudice adito, il quale declinava la propria giurisdizione. L’impugnazione del soccombente proposta in Appello era respinta. Avverso tale pronuncia il soccombente ricorreva in Cassazione lamentando la violazione o falsa applicazione dell’art. 5 Reg. CE 44/2001, in relazione si n. 1 e 3 art. 360 c.p.c Il luogo della consegna. Nel caso di specie, la Corte rileva che ai fini del criterio di competenza giurisdizionale, stabilito all’art 5 reg. CE 44/2001, il luogo di consegna della merce deve essere individuato in base a criteri economici ed in relazione al recapito finale della merce, che ne segna l’acquisizione della disponibilità materiale, e non soltanto giuridica da parte dell’acquirente[]per luogo di consegna deve intendersi quello in cui questa è stata effettuata, con effetto liberatorio per il venditore . Ne deriva, per cui, che nel caso in esame la documentazione negoziale sia di fondamentale rilevanza processuale, dalla stessa, infatti, emerge che non sia stata effettuata un’idonea allegazione dei fatti decisivi da parte del ricorrente. Ne deriva che la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione. Sez. Unite Civili, sentenza 21 marzo – 18 luglio 2017, n. 17719 Presidente Rordorf – Relatore Manna Svolgimento del processo Con citazione notificata il 23-28.2.2012 la Confezioni Andrea s.r.l. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Varese la Caplast Toffverarbeitungskunsts, avente sede in omissis , per il risarcimento del danno da inadempimento di un contratto di vendita stipulato nell’aprile del 2011. La convenuta, oltre a resistere nel merito, eccepiva l’incompetenza giurisdizionale del giudice adito, competente essendo, ai sensi dell’art. 5 Reg. CE n. 44 del 2001 il Tribunale di Munster, nella cui circoscrizione essa aveva sede. Con sentenza n. 600/13 il Tribunale declinava la propria giurisdizione. L’impugnazione proposta dalla Confezioni Andrea s.r.l. era respinta dalla Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 3591/15. Riteneva la Corte distrettuale, per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità, che sebbene nei preventivi di ordine del 5 aprile 2001 recte, 2011 fosse stata apposta l’indicazione Destinazione merce Confezioni Andrea s.r.l. magazzino di via omissis , da ciò non poteva evincersi che il luogo di consegna della merce fosse , come invece previsto nelle conferme d’ordine inviata dalla Caplast alla Confezioni Andrea. Queste ultime e le fatture emesse dalla Caplast fin dall’inizio dei loro rapporti commerciali, infatti, recavano la clausola ex Works o ab Werk, ossia franco fabbrica della società tedesca. Aggiungeva che tutti i beni venduti dalla Caplast alla Confezioni Andrea erano stati materialmente ritirati da quest’ultima in Germania, presso lo stabilimento della società tedesca. Contro tale sentenza la Confezioni Andrea s.r.l. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Resiste con controricorso la Caplast Toffverarbeitungskunsts. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Motivi della decisione 1. - I motivi allegano la violazione o falsa applicazione dell’art. 5 Reg. CE 44/2001, in relazione ai nn. 1 primo motivo e 3 secondo motivo dell’art. 360 c.p.c Essi richiamano la giurisprudenza di queste S.U., tra cui, in particolare, l’ordinanza n. 24279/14, in base alla quale, ai fini dell’individuazione della competenza giurisdizionale il luogo della prestazione di consegna, di cui all’art. 5, punto 1, lett. b del citato regolamento comunitario, va individuato, qualora dalle clausole contrattuali non risulti una sua chiara identificazione, non in base al diritto sostanziale applicabile, ma nel luogo della consegna materiale e non soltanto giuridica dei beni, mediante la quale l’acquirente ha conseguito o avrebbe dovuto conseguire il potere di disporre effettivamente del bene. 2. - Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente per cassazione, il quale intenda dolersi dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha l’onere - imposto dall’art. 366, comma 1, nn. 4 e 6 , c.p.c. - di produrlo agli atti indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione e di specificare il senso della censura, precisando in qual modo l’omissione avrebbe inciso negativamente sulla decisione impugnata. Ai fini applicativi del criterio di competenza giurisdizionale stabilito dall’art. 5 Reg. CE 44/2001 sostituito dal regolamento CE n. 1215/2012, ma applicabile ratione temporis alla fattispecie , il luogo di consegna della merce deve essere individuato in base a criteri economici ed in relazione al recapito finale della merce, che ne segna l’acquisizione della disponibilità materiale, e non soltanto giuridica, da parte dell’acquirente con le ulteriori precisazioni, qui rilevanti, che per luogo di consegna deve intendersi quello in cui questa è stata effettuata, con effetto liberatorio per il venditore oppure, ove la consegna non sia ancora avvenuta, il luogo concordato dalle parti e che, in mancanza di previsione contrattuale, luogo di consegna è quello di recapito finale della merce, cioè il luogo in cui i beni compravenduti entrino nella disponibilità materiale, e non solo giuridica, dell’acquirente cfr. da ultimo, in massima e in motivazione S.U. n. 3558/17 conformi, n. 13941/14 e S.U. nn. 1134/14 e 6640/12 v. anche Corte di giustizia UE 25 febbraio 2010 n. 381 e 9 giugno 2011 . Decisiva, pertanto, siccome direttamente verificabile da questa Corte trattandosi di fatto sostanziale a esclusiva in questa sede rilevanza processuale, sia la documentazione negoziale da cui trarre l’esistenza o l’inesistenza di un accordo sul luogo di consegna id est mediante la clausola ex Works, ritenuta nella sentenza impugnata, o altra equipollente , sia quella relativa al trasporto, alla consegna e ai relativi costi. A sua volta decisiva, quest’ultima, in assenza di un diverso e specifico accordo sul luogo di consegna, per individuare il sito in cui giuridicamente e materialmente la merce è pervenuta nella disponibilità dell’acquirente italiana. Nel ricorso i documenti richiamati e prodotti, ma non illustrati nel contenuto che si assume saliente, sono costituiti dagli ordini della Confezioni Andrea s.r.l. datati 5.4.2011 pagg. 6 e 12 del ricorso , da altri da cui si desumerebbe l’accettazione della Caplast pag. 7 ricorso e da precedenti fatture della stessa Caplast dal dicembre 2010 al marzo 2011 v. pagg. 17-18 del ricorso , che evidentemente si riferiscono a rapporti contrattuali differenti. Tali richiami sono operati in maniera sostanzialmente criptica, salvo l’annotazione Destinazione merce Confezioni Andrea s.r.l. Magazzino di via omissis , contenuta negli ordinativi e così riportata nel ricorso. Ad avviso di queste S.U. quanto sopra non assolve gli oneri di allegazione imposti dall’art. 366, primo comma, nn. 4 e 6 c.p.c., poiché non consente la comprensione dei fatti decisivi e il relativo apprezzamento. È insufficiente a tal fine la sola indicazione contenuta nella proposta, che non equivale ad accordo non senza aggiungere che dalla sentenza impugnata si ricava che tanto le fatture di vendita quanto le bolle di trasporto recherebbero tutte la clausola ex Works. Inoltre, è del tutto carente l’allegazione documentale sulla consegna, che non si comprende dove in concreto sia avvenuta e con quali modalità. Ciò posto, deve escludersi che il richiamo alla documentazione depositata, così come operato, consenta di ripercorrere la ricostruzione storica proposta da parte ricorrente. Una cosa, infatti, è postulare che si sia formato l’accordo delle parti sul luogo di consegna in Italia ovvero che, ad ogni modo, ivi sia avvenuta la consegna in senso sia giuridico cioè con effetto liberatorio che materiale altro è fornire indicazioni fattuali complete e leggibili nel medesimo senso, tali da consentire a questa Corte di trarne le conclusioni giuridiche del caso. In difetto delle quali indicazioni il ricorso è da dichiararsi inammissibile. 3. - Seguono le spese, liquidate come in dispositivo, e il raddoppio del contributo unificato a carico della società ricorrente. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente alle spese, che liquida in complessivi Euro 7.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.