Assegno “scoperto” e prova dell’avvenuto pagamento

La Cassazione torna ad esprimersi in tema di emissione di assegno bancario senza provvista affermando che la prova dell’avvenuto pagamento entro 60 giorni non ammette equipollenti e deve essere fornita al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto mediante quietanza a firma autenticata del portatore.

Così ha deciso la Suprema Corte con l’ordinanza n. 16363/17, depositata il 3 luglio. Il caso. La Corte d’Appello riformava la decisione di merito che aveva condannato la banca al risarcimento dei danni seguiti ad una segnalazione ex art. 9, l. n. 386/1990 secondo il quale In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per mancanza di autorizzazione o di provvista, il trattario iscrive il nominativo del traente nell'archivio previsto dall'articolo 10- bis sebbene fosse stata data comunicazione mediante fax del tempestivo pagamento. Il ricorrente richiedeva la cassazione della suddetta pronuncia. Equipollenza dei mezzi di prova. La Corte nell’affrontare il caso di specie ricorda il consolidato principio secondo il quale in tema di emissione di assegno bancario senza provvista, la norma dell’art. 8, comma 3, l. n. 386/1990 disciplinante la prova del pagamento entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell’assegno, non ammette equipollenti e, al fine di evitare accordi fraudolenti tra i soggetti privati dell’obbligazione cartolare esige la certezza della data del pagamento. La prova del pagamento deve essere fornita al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto mediante quietanza a firma autenticata del portatore ovvero mediante attestazione dell’istituto di credito presso il quale è stato effettuato il deposito vincolato dell’importo dovuto . Per questi motivi la Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. IV Civile - 1, ordinanza 11 aprile – 3 luglio 2017, n. 16363 Presidente Campanile – Relatore Marulli Ritenuto in fatto 1. Con il ricorso in atti parte ricorrente ha inteso chiedere la cassazione dell’impugnata sentenza sul rilievo che essa, accogliendo l’appello incidentale della banca, aveva riformato la decisione di condanna della medesima al risarcimento dei danni seguiti ad una segnalazione ex art. 9 l. 15 dicembre 1990, n. 386, sebbene fosse stata data comunicazione mediante fax del pagamento avvenuto tempestivamente. 2. Resiste al proposto ricorso parte intimata con controricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso - i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto riflettenti lo stesso tema di giudizio - è manifestamente infondato. 2. Di contro alla tesi ricorrente dell’equipollenza dei mezzi di prova, questa Corte ha infatti reiteratamente affermato il principio secondo cui in tema di emissione di assegno bancario senza provvista, la norma dell’articolo 8, comma terzo, della legge 15 dicembre 1990 n. 386, come sostituito dall’articolo 33 del d.lgs. 30 dicembre 1999 n. 507, disciplinante la prova del pagamento entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell’assegno, non ammette equipollenti e, al fine di evitare accordi fraudolenti tra i soggetti privati dell’obbligazione cartolare, esige la certezza della data del pagamento. A garanzia di questa, pertanto, la prova del pagamento deve essere fornita al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto mediante quietanza a firma autenticata del portatore ovvero mediante attestazione dell’istituto di credito presso il quale è stato effettuato il deposito vincolato dell’importo dovuto Cass., Sez. I, 27 giugno 2011, n. 14740 . 3. Dovendo perciò essere dichiarata l’infondatezza del ricorso, le spese seguono la soccombenza. 4. Ricorrono altresì i presupposti per il versamento previsto in caso di rigetto, di inammissibilità o di improcedibilità dell’impugnazione dall’art. 13, comma 1 quater, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 2100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Dichiara che sussistono i presupposti per il versamento previsto dall’art. 13, comma 1 quater, D.lgs. 30 maggio 2002, n. 115.